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ART. 28 STATUTO DEI LAVORATORI
E' uno strumento efficace per rendere effettivo il principio di libertà sindacale e tutte le posizioni giuridiche attive dei prestatori di lavoro. L'art. 28 dispone, di fronte ad un comportamento del datore di lavoro diretto a impedire o a limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, nonché il diritto allo sciopero, che gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che ne abbiano interesse possano proporre ricorso al tribunale del luogo ove è stato posto in essere il comportamento per chiedere che quest'ultimo cessi e che i suoi effetti vengano rimossi. Il giudice del lavoro, entro 2 giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga che il comportamento denunciato sia effettivamente antisindacale, con provvedimento motivato ed immediatamente esecutivo, ordina al datore di lavoro di cessare dal comportamento illegittimo e di rimuovere gli.
effetti.Contro il decreto le parti, entro 15 giorni dalla comunicazione dello stesso, possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice (questa parte non sospende l'efficacia del decreto e non può essere revocato fino alla sentenza con cui è definito il giudizio).
CONDOTTA ANTISINDACALE: Può essere posta in essere dai soggetti che nella gerarchia dell'impresa svolgono attività imputabile al datore di lavoro in quanto agiscono in base a deleghe di poteri da parte di quest'ultimo. Il legislatore rende la previsione volutamente indeterminabile poiché è impossibile stabilire a priori gli atteggiamenti illegittimi, infatti la sanzione consegue al provvedimento del giudice. E' illecito il comportamento dell'imprenditore mirante ad apporsi al conflitto reprimendo lo stesso (xes. mancato rispetto dell'obbligo da parte del datore di esaminare congiuntamente con le rappresentanze dei lavoratori i problemi posti da un
trasferimento d'azienda). INTERESSE D'AGIRE: L'art. 28 prevede che possono proporre il ricorso le associazioni che vi abbiano interesse. L'interesse tutelato da questo articolo non è solo quello della propria libertà sindacale, bensì della libertà di tutti i lavoratori e di tutti i sindacati. Il sindacato agisce sempre a tutela di un proprio interesse che sussiste anche quando il ricorso sia volto contro comportamenti che incidono su individui che non fanno capo ad esso. APPARATO SANZIONATORIO: Il processo si conclude se il giudice ritiene fondata l'azione promossa dal sindacato e il datore di lavoro viene condannato a ripristinare la situazione di pieno godimento delle libertà sindacali e del diritto di sciopero. Il legislatore mira solo a ripristinare lo status quo anche senza ulteriori conseguenze, ma per superare le difficoltà di un processo esecutivo ha introdotto un sistema per rispettare e costringere il condannato ad.adeguarsi all'ordine del giudice.--- Infatti il datore che non rispetta la condanna impostagli dal giudice dovrà passare 3 mesi incarcere o pagare un'ammenda. Nel 2000 è stata poi aggiunta un'altra sanzione ovvero la revoca delle agevolazioni fiscali di incentivazione di nuova occupazione a danno del datore condannato, con provvedimento definitivo, x condotta antisindacale.
RETRIBUZIONE: ART. 36 STATUTO DEI LAVORATORI: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del suo lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Art. 2099: La retribuzione deve essere determinata dal giudice secondo equità. L'art. 36 S.d.l. impone alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici di inserire nei provvedimenti di concessioni di agevolazioni finanziarie e creditizie a favore di imprenditori e nei capitolati d'appalto di opere pubbliche,
Una clausola esplicitata determinante l'obbligo, per il beneficiario o appaltatore, di applicare ai lavoratori propri dipendenti condizioni di trattamento non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona. In caso di violazione si avrà un provvedimento da parte della pubblica amministrazione che può giungere sino alla revoca del beneficio e nei casi più gravi (o nel caso di recidiva) all'esclusione del responsabile da qualsiasi ulteriore concessione di benefici o da qualsiasi appalto per un periodo di tempo fino a 5 anni.
AUTOTUTELA E DIRITTO DI SCIOPERO:
AUTOTUTELA:
È una delle manifestazioni essenziali della coalizione sindacale. Si hanno manifestazioni di autotutela quando si ha una pressione a difesa di interessi collettivi; di solito è indirizzata nei confronti della controparte. Esistono diverse forme di autotutela: 1) forme che costituiscono un diritto come lo sciopero; 2) forme che sono solo espressioni di
SCIOPERO: Il diritto di sciopero è garantito dall'articolo 40 della Costituzione. Esso svolge un ruolo quasi di libertà sindacale perché consente alle organizzazioni sindacali di esistere e di operare. Il diritto di sciopero costituisce un mezzo per la promozione dell'effettiva partecipazione dei lavoratori alla trasformazione dei rapporti economico-sociali. Lo sciopero e la sua partecipazione costituiscono un fatto giuridicamente lecito e non un inadempimento contrattuale, anche se consiste in una mancata esecuzione della prestazione lavorativa. TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI SCIOPERO: Lo sciopero può essere praticato anche da organizzazioni che non siano sindacali; può essere definito come un diritto individuale ad esercizio collettivo. NATURA GIURIDICA DEL DIRITTO DI SCIOPERO: Il diritto di sciopero è un diritto costituzionalmente garantito e riconosciuto dalla legge.- SCIOPERO: DIRITTO POTESTATIVO: diritto di sciopero considerato come negozio giuridico che produce l'effetto di far venir meno il diritto del lavoratore alla prestazione lavorativa.
- DISPONIBILITÀ DELLA PRETESA: lo sciopero viene considerato legittimo quando deve essere praticato solo a sostegno di rivendicazioni la cui soddisfazione sia nelle mani del datore di lavoro.
- DIRITTO ASSOLUTO DELLA PERSONA: sciopero diretto ad esercitare una pressione sulla pubblica autorità allo scopo di indurla a prendere provvedimenti che riguardano le condizioni di lavoro.
- NEGOZIO GIURIDICO: considerando lo sciopero solo al momento dell'autorizzazione da parte del sindacato.
- SCIOPERO = FATTO GIURIDICO: astensione dal lavoro per la difesa di un interesse collettivo che viene considerato fondamentale dall'ordinamento e si ricollega quindi con l'effetto giuridico della sospensione del rapporto di lavoro.
- SCIOPERO E RETRIBUZIONI: L'effettuazione
Infatti al di sotto di questa non si avrà il diritto alla controprestazione retributiva.
ATTIVITÀ STRUMENTALI X LO SCIOPERO:
- Propaganda: intesa a far aderire tutti i componenti del gruppo professionale coinvolto nell'azione sindacale.
- Pubbliche manifestazioni: inducono l'opinione pubblica a sostenere gli scioperanti.
- Cortei interni
- Picchettaggio: organizzazione da parte dei lavoratori in sciopero o da parte dei sindacati di una vigilanza all'ingresso dei luoghi di lavoro. X la giurisprudenza il PICCHETTAGGIO non rientra nel diritto dello sciopero poiché è illegittima la condotta diretta ad impedire con violenza o minacce l'esecuzione della prestazione da parte dei lavoratori non scioperanti.
LIMITI AL DIRITTO DI SCIOPERO:
SCIOPERI POLITICI: Tutti quelli che sono caratterizzati dal fine di tutelare interessi di natura economico-sociale, che possono essere danneggiati o soddisfatti da atti legislativi o da un governo.
centrale o locale.- Quelli attuati contro proposte di modifica legislativa che riducono il livello di protezione dei lavoratori- Riduzione dei servizi sociali
Il diritto di SCIOPERO PURO è considerato una libertà.
SCIOPERO DI SOLIDARIETÀ: Ricorre quando alcuni lavoratori si pongono in sciopero senza avanzare una pretesa che influisca sul loro rapporto di lavoro, ma per solidarizzare con le rivendicazioni di altri gruppi o contro la lesione degli interessi di un singolo lavoratore. Sussiste solo quando sia accertata l'affinità delle esigenze che motivino l'agitazione, tale da far fondatamente ritenere che senza l'associazione di tutti in uno sforzo comune esse rischiano di rimanere insoddisfatte.
SCIOPERO A SINGHIOZZO (O A SCACCHIERA): Consiste nell'astensione dal lavoro solo in singoli reparti, o solo per brevi periodi di tempo, ma ripetutamente: è lecito fino al punto in cui comincia a pregiudicare la produzione anche
La produttività dell'azienda.
SCIOPERO A SINGHIOZZO: Astensione dal lavoro frazionata nel tempo in periodi brevi.
SCIOPERO A SCACCHIERA: L'astensione dal lavoro è effettuata in tempi brevi da differenti gruppi di lavoratori la cui attività è indipendente dall'organizzazione del lavoro.
N.B. Lo sciopero a singhiozzo e quello a scacchiera sono due forme di sciopero chiamate articolate; alterano i mezzi funzionali che collegano i vari elementi dell'organizzazione produttiva e creano massimo danno x la controparte con la minima perdita della retribuzione x gli scioperanti.
CASSAZIONE: Stabilisce che lo sciopero non deve causare danno alla produttività dell'impresa: deve essere esercitato con modalità tali da non pregiudicare, in una determinata ed effettiva situazione economica generale o particolare, irreparabilmente la produzione.