I diritti sindacali: assemblea
Art. 20
I lavoratori hanno il diritto di riunirsi nell’unità produttiva in cui prestano la propria opera. La riunione nella forma dell’assemblea per il suo svolgimento implica la presenza e la collaborazione del datore di lavoro. Il datore deve mettere a disposizione il luogo o spazio idoneo affinché avvenga l’assemblea. Il luogo deve essere accessibile e con illuminazione. L’accesso in azienda deve essere consentito ai lavoratori sospesi e collocati in cassa integrazione guadagni o ai lavoratori in sciopero.
Limiti al diritto di assemblea
- Si svolgono di regola fuori dall’orario di lavoro, a meno che rientrino nei limiti di 10 ore annue, per la quale va corrisposta la normale retribuzione.
- Ciascun lavoratore ha diritto a 10 ore annue retribuite da poter utilizzare in assemblea; se non usufruisce di tali ore non può pretendere il pagamento.
- Le riunioni devono essere convocate dalla RSA o dandone comunicazione al datore.
- Nel settore privato tale diritto è limitato a 3 ore annue.
- Nel settore pubblico non c’è nessuna precisazione ma rimane fermo il limite di 10 ore.
- Le riunioni devono essere indette in ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
- Nelle riunioni non devono necessariamente essere trattati problemi inerenti al sindacato dell’azienda.
- Possono partecipare i dirigenti esterni del sindacato cui fa capo la RSA che convoca l’assemblea. I dirigenti esterni possono essere: membri di organi direttivi di sindacati provinciali, di organizzazioni orizzontali, provinciali e di confederazioni, dirigenti di rappresentanza sindacale di altre unità produttive.
- Il datore non ha il diritto di parteciparvi, può solo se viene invitato e deve essere avvertito in anticipo.
Accordo 07/08/1998: Diritti sindacali nel settore pubblico
Consente all’amministrazione di differire l’assemblea quando ricorrano condizioni eccezionali e motivate, purché tale differimento sia comunicato almeno 48 ore prima e sia disposta la continuità delle prestazioni indispensabili anche durante l’assemblea.
Il referendum: art. 21
Pone a carico del datore di consentire fuori dall’orario di lavoro e nell’ambito aziendale lo svolgimento del referendum tra le generalità dei prestatori di lavoro delle unità produttive o tra i lavori appartenenti ad una stessa categoria.
Caratteristiche dello svolgimento
- È previsto fuori dall’orario di lavoro.
- Deve esserci la necessaria collaborazione dell’imprenditore per la disponibilità dei locali, l’accesso ad essi, e l’uso dei servizi.
- Si ricorre al referendum in occasioni di vertenze contrattuali, sia nel momento iniziale che in quello finale (approvazione dell’accordo).
Art. 17 legge 12/06/1990 N° 146
La commissione di garanzia può indire un referendum sugli accordi in materia di prestazioni minime da garantire in occasione degli scioperi nei servizi essenziali, quando a richiederlo sia un’organizzazione dissenziente o un numero rilevante di lavoratori interessati.
Permessi sindacali: art. 23-24
Prevedono che un determinato numero di dirigenti della RSA abbia diritto a permessi, rispettivamente retribuiti e non, per un dato numerico di ore per ciascuna RSA regolarmente costituita. I dirigenti devono essere nominati in base alle procedure e deve essere comunicata la nomina al datore di lavoro.
Art. 23: Permessi retribuiti
Viene riconosciuto ai dirigenti per lo svolgimento delle attività proprie della RSA, da quelle organizzative o di proselitismo a quelle di rappresentanza nei confronti della controparte a livello nazionale. Il lavoratore che intende esercitare tale diritto deve comunicarlo al datore in forma scritta, di regola 24 ore prima, tramite la RSA, al fine di consentire al datore di sostituirlo.
Art. 24: Permessi non retribuiti
Tale permesso viene riconosciuto per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale. La giurisprudenza intende quindi ogni attività sindacale extra-aziendale. Occorre anche qui presentare una comunicazione scritta al datore 3 giorni prima tramite la RSA. La Cassazione ha precisato che spetta al giudice determinare la quantità di permessi e un congruo preavviso in forza dei principi di correttezza ed equità.
Il diritto ai permessi è potestativo ed il suo esercizio da parte del lavoratore determina la sospensione dell’obbligazione di lavoro, fermo restando il diritto alla controprestazione retributiva; mentre il godimento di esso non può essere subordinato neanche dalla contrattazione collettiva alle esigenze aziendali.
Art. 30
I componenti degli organi direttivi provinciali o nazionali dei sindacati maggiormente rappresentativi hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organi stessi.
Art. 31
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali nazionali o provinciali, a richiesta possono essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il rapporto di lavoro viene dunque sospeso ed essi possono riprendere il posto quando cessano dalla carica ricoperta.
Art. 31-32
Riconoscono il diritto alla aspettativa e ai permessi anche ai lavoratori subordinati che ricoprono determinate cariche politiche.
Legge 2000: Amministratori locali: i periodi trascorsi in aspettativa sindacale o per incarichi politici e i permessi per le medesime cause sono utili a fini previdenziali.
Tutele per dirigenti sindacali
Art. 18 statuto dei lavoratori
Prevede una particolare procedura per la reintegrazione immediata nel posto di lavoro del dirigente di RSA che sia stato licenziato, senza dover attendere la sentenza definitiva di merito che decide il giudice. Si stabilisce che il datore che non ottemperi all’ordine di reintegrazione, oltre alle retribuzioni dovute dovrà versare una somma pari a queste ultime al Fondo adeguamento pensioni.
Art. 22
I soggetti tutelati possono essere trasferiti dall’unità in cui essi operano la loro prestazione solo previo nulla osta delle associazioni sindacali cui appartengono.
Art. 25: Diritto di affissione e diritto all’uso dei locali
Riconosce alle RSA il diritto di affiggere all’interno dell’unità produttiva pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Il datore ha l’obbligo di predisporre per ciascuna RSA gli spazi per l’affissione che devono trovarsi in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva. Si deve trattare di un luogo non precluso né al transito né ad ogni forma di insistenza sulla relativa area. Spetta all’imprenditore la scelta dell’area.
La responsabilità per il contenuto delle affissioni grava sulle persone che agiscono per conto della RSA e ciò comporta naturalmente che la provenienza delle affissioni debba essere identificabile. La giurisprudenza afferma che tutti gli argomenti possono essere di natura sindacale e del lavoro, e anche se il datore non è d’accordo non può entrare in merito di ciò.
Art. 27: Diritto all’utilizzazione di un locale
- A carico del datore l’obbligo di porre permanentemente a disposizione della RSA per l’esercizio della loro funzione un locale idoneo in unità produttive con più di 200 dipendenti. Dovrà trattarsi di un locale comune, all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa, perciò accessibile senza l’utilizzo di mezzi di trasporto e a distanza di cammino sufficientemente breve.
- Per unità produttive con meno di 200 dipendenti non si impone l’obbligo al datore di mettere permanentemente a disposizione il luogo di riunione, ma di concederne uno ogni volta che le RSA ne facciano richiesta per le riunioni.
Liberà di proselitismo
Art. 26: Diritto ai lavoratori di svolgere opere di proselitismo
Riconosce ai lavoratori il diritto di svolgere opere di proselitismo (cioè propaganda, orale o scritta, raccolta di contributi, iscrizioni, ecc.) in favore delle proprie organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro ma senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale.
Art. 26: Contributi sindacali
Sono quote che ciascun iscritto è obbligato a versare all’associazione sindacale in esecuzione delle disposizioni statutarie e delle deliberazioni degli organi sociali per costituire il fondo comune dell’associazione. Si tratta pertanto di un’obbligazione liberamente assunta con l’iscrizione.
Campo di applicazione del titolo dello statuto: III
Le norme di tale titolo impongono all’imprenditore comportamenti positivi per rendere effettiva l’attività sindacale. L’art. 35 prescrive infatti che le disposizioni del titolo III si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio e reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti. La legge può essere applicata anche sommando il numero dei dipendenti di tutte le unità produttive di piccole dimensioni, ma operanti nello stesso comune. Per le unità agricole è di 5 dipendenti riferito all’impresa e non all’unità produttiva.
Diritti sindacali nel pubblico impiego
I diritti sindacali spettano alle diverse RSA in misura paritaria. Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che ricopre una carica sindacale può essere collocato in aspettativa retribuita per lo svolgimento delle sue funzioni sindacali.
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