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(CRITERI CHE NON VANNO SAPUTI).
In caso di r.s.a. si e’ detto come il monte ore sia proprio di ogni r.s.a. singolarmente e si ritiene
che disciplina sia la stessa in caso di r.s.u.
Permessi sindacali sono permessi retribuiti per il dirigente interno che e’ il dirigente costituito
all’interno dell’unita’ produttiva.
Art. 24 Statuto lavoratori parla invece di permessi non retribuiti per dirigenti sindacali
interni “per partecipazione a trattative sindacali o a congressi sindacali nazionali”.
• Permessi retribuiti servono per svolgimenti di attivita’ sindacale.
• Permessi non retribuiti servono per la partecipazione a convegni e congressi di natura
sindacale.
C’e’ sempre potere potestativo del dirigente verso il datore di lavoro, ma questi ultimi non sono
retribuiti.
Permessi non retribuiti devono essere richiesti dal dirigente al datore di lavoro, tramite la r.s.a.,
in forma scritta, almeno 3 giorni prima dell’assenza.
Le motivazioni addotte per questi permessi non sono sindacabili da parte del datore di lavoro
ma devono essere comunque inserite dal dirigente all’interno della richiesta del permesso.
Art. 30 Statuto lavoratori parla di permessi sindacali per dirigenti ‘esterni’ provinciali o
nazionali che comunque prestano lavoro presso azienda, ma che sono dirigenti ‘esterni’ nel
senso che lo sono di rappresentanze sindacali maggiori.
Questi dirigenti ‘esterni’ hanno diritto a permessi retribuiti e non retribuiti che pero’ non si dice
come debbano essere fruiti o richiesti ma si rimanda invece alle norme che definiscono la
partecipazione agli organi a carattere provinciale o nazionale dei quali i soggetti sono dirigenti.
Es. Azienda con 50 dipendenti ha 3 r.s.a.
Ci sono i dirigenti delle 3 r.s.a. che hanno diritto al loro monte ore retribuite e al loro monte ore
non retribuite.
Oltre a questi dirigenti ‘interni’ di r.s.a. potrebbe esserci all’interno dell’azienda un soggetto che
non e’ dirigente delle r.s.a. interne all’azienda ma e’ invece dirigente ‘esterno’ a livello
provinciale o nazionale che ha diritto a permessi sindacali, le cui modalita’ pero’ vengono
lasciate alla normativa delle specifiche associazioni.
Sostanzialmente questi permessi sindacali servono per svolgere attivita’ sindacali.
Lavoratore che voglia svolgere attivita’ di proselitismo deve usufruire dei permessi sindacali
poiche’ questa e’ una attivita’ tipica sindacale e che potrebbe benissimo non essere permessa
invece in assenza di motivazioni di carattere sindacali.
Per interruzione minima di attivita’ di lavoro non serve richiesta di utilizzo di permessi sindacali
al datore di lavoro.
Es. se chiama quello del sindacato e dirigente risponde al telefono e smette di lavorare 10
minuti non e’ quello il problema, se il dirigente sindacale sta al telefono tutto il turno di lavoro
chiaramente non e’ lo stesso discorso.
Pur motivata da ragioni sindacali, ma non preceduta da richiesta di permesso , un’assenza
del dirigente sindacale dal posto di lavoro sara’ comunque illegittima.
Richiesta di permesso non e’ sindacabile da parte del datore di lavoro.
Lavoratore deve comunicare assenza e comunicare i motivi, dopo di che’ il dirigente non puo’
sindacare i motivi e non puo’ opporsi al concedere il permesso retribuito o non retribuito.
Tutele sanitarie del dirigente sindacale
Problematica principale e’ che dirigente sindacale nelle sue funzioni opera o dentro o fuori
l’azienda (es. quando e’ in permesso) e si trova in una situazione di confine tra lo svolgimento
del lavoro, poiche’ in periodi di permesso il rapporto lavoratore-datore di lavoro e’ sospeso in
alcuni aspetti.
Problemi pratici sono cosa succede in caso di infortunio di dirigente sindacale in caso di
partecipazione ad un convegno, o in caso di infortunio in itinere, e’ problematico il punto se si
consideri dirigente sindacale come tale o come lavoratore semplice.
DPR 1124/1965 agli art. 1, 4 e 9 stabilisce presupposti oggettivi e soggettivi per il
riconoscimento di un infortunio sul lavoro e di una malattia professionale.
Concetti di fondo sono:
Il presupposto soggettivo; deve trattarsi di figure collegate al mondo del lavoro.
Definizione lavoratore e datore di lavoro devono essere prese in considerazione in caso di
infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Queste due sono figure molto ampie che comprendono al loro interno tutte le sottospecie
presenti.
Presupposto oggettivo; questo si riferisce alle attivita’ da considerarsi pericolose.
Nel 1965 c’era concetto restrittivo delle attivita’ da considerarsi pericolosa, che poi nel tempo
e’ andato molto ad espandersi arrivando a coprire praticamente ogni tipo di rischio.
Finalita’ lavorativa ed esposizione al rischio sono gli elementi oggettivi necessari.
Base di attivita’ industriale e delle attivita’ rischiose sono comunque macchinari automatici,
macchinari elettronici ed elettrici e l’uso della macchina in modo non occasionale.
Infortunio in itinere si differenzia da caso in cui un lavoratore utilizzi la macchina in modo non
occasionale, poiche’ infortunio in itinere e’ attenuato nella sua disciplina in quanto si restringe
ai casi in cui un lavoratore si infortuna andando o tornando da lavoro e non invece svolgendo il
proprio lavoro come invece fa colui che utilizza la macchina in modo non occasionale.
Per tutela di rappresentante sindacale vanno aggiunti alcuni concetti generici sul sistema
sindacale.
Sistema sindacale e’ basato sull’espletamento di un mandato sindacale, questo mandato ha
funzione lavorativa, ma anche politica.
Ci sono due tipi di rappresentanza sindacale e di tutele e diritti connessi.
Quella generale che e’ prerogativa di tutti i lavoratori a prescindere da iscrizione a sindacato,
formata dai diritti di base come il diritto di assemblea e altri.
Quella specifica che e’ prerogativa dei lavoratori iscritti a sindacato.
Art. 9 Statuto dei lavoratori non da diretta connessione tra la rappresentanza sindacale
presente in azienda e la tutela sanitaria o comunque non intende tutela sanitaria connessa
solo necessariamente con rappresentanze sindacali; anzi l’art. 9 parla di “rappresentanti dei
lavoratori”, non di rappresentanza sindacale.
E’ stato creato un soggetto specifico Rappresentante del Lavoratore per la Sicurezza che
non e’ un rappresentante sindacale ma e’ una figura funzionale anche al datore di lavoro.
Questa figura rappresenta i lavoratori soprattutto in questo ambito, ma anche il datore di
lavoro avra’ vantaggi poiche’ avra’ il supporto specifico per prendere i giusti provvedimenti, nel
modo giusto e nel modo meno costoso.
Questa non e’ una rappresentanza sindacale secca e di opposizione al datore di lavoro, e’
anzi funzionale alla protezione di un interesse maggiore che giova sia ai lavoratori, sia al
datore di lavoro, sia alle casse statali (INAIL) poiche’ sono queste che pagano via via gli
infortuni sul lavoro dei dipendenti.
Testo 81/2008 prevede che l.r.s. debba essere nominato per forza in tutte le aziende, questa
e’ un po’ una sciocchezza perche’ anche nelle aziende con 1 dipendente si dovra’ nominare
un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Si e’ cercato di ampliare il piu’ possibile la tutela assicurativa pubblica obbligatoria a tutti i
soggetti possibili, ricoprendo praticamente ogni figura e tipo di lavoratore che debba avere
assicurazione sanitaria sul posto di lavoro (anche tirocinanti, stagisti, contratti di formazione e
cosi via).
Rappresentante sindacale aziendale, in quanto tale non e’ invece considerato un soggetto
da sottoporre necessariamente ad assicurazione sanitaria.
Giurisprudenza dice che dal momento in cui svolge funzioni sindacali il soggetto dirigente
sindacale non e’ soggetto alle tutele assicurative.
Es. Se dirigente sindacale vuole andare dal datore di lavoro per chiedere che sia posta una
misura di sicurezza sul posto di lavoro, in veste di sindacalista, cade e si spacca la bocca,
come ci si comporta?
Come viene considerato lo stesso soggetto che si spacca la bocca? Sindacalista o lavoratore?
Considerandolo lavoratore avrebbe tutela sanitaria, considerandolo dirigente sindacale non
avrebbe invece tutela sanitaria.
Corte Costituzionale ha dato una spinta evolutiva in un caso simile dove un dirigente sindacale
esterno all’azienda, a livello provinciale, infortunatosi nello svolgimento dei suoi incarichi
sindacali, al quale pero’ e’ stato riconosciuto un premio assicurativo che ha dovuto pagare la
rappresentanza sindacale in quanto riconosciuta come “datore di lavoro”.
Questa sentenza non e’ proprio chiarissima poiche’ tra sindacalista e rappresentanza
sindacale non sussiste rapporto di lavoro ne autonomo ne subordinato, ma c’e’ invece
mandato, fatto sta che almeno in questo modo dirigente sindacale ha una tutela sanitaria nello
svolgimento delle sue funzioni a livello sindacale.
Non avrebbe avuto stesso esito sicuramente il caso identico capitato ad un dirigente sindacale
interno all’azienda, ma e’ gia’ qualcosa per evolversi in questo senso.
Per i permessi sindacali si dovrebbe tornare nella sfera di attibuibilita’ del premio di infortunio
in capo al datore di lavoro nel momento in cui ci sia un certo potere di controllo sul permesso
sindacale da parte del datore di lavoro stesso.
Se insomma non viene interrotto il rapporto di lavoro o viene interrotto in maniera piu’ lieve si
ritiene che infortunio del dirigente in permesso sindacale dovra’ vedere pagato il proprio
premio infortunio da parte del datore di lavoro.
Chi e’ responsabile di un infortunio di impresa?
INAIL e’ tenuta a corrispondere tutte le prestazioni in relazione all’infortunio, anche a
prescindere da premio di infortunio se sia stato versato o meno.
INAIL puo’ comunque perseguire il materiale responsabile dell’infortunio, che puo’ essere o il
datore di lavoro che non abbia fatto delle misure di sicurezza adeguate oppure puo’ essere un
terzo (es. uno che mette sotto con la macchina un lavoratore).
Comunque INAIL dal momento in cui ravvisi una responsabilita’ del datore di lavoro o di un
terzo puo’ agire in rivalsa e chiedere tutto o parte di cio’ che ha corrisposto al lavoratore
infortunato.
Si pensa pero’ che tutto quello che succede in azienda grava sul datore di lavoro.
E’ vero che datore di lavoro ha grandi responsabilita’ e puo’ evitare molti infortuni e situazioni
pericolose, pero’ c’e’ sempre il dato di incertezza e possibilita’, c’e’ inoltre il fatto che se un
lavoratore prende un cacciavite e se lo infila in un occhio difficilmente sara’ res