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Diritto sindacale

Oggetto, fonti ed evoluzione storica (Cap I e II)

Parlando di evoluzione storica o di oggetto bisogna considerare che il diritto sindacale ha una propria autonomia concettuale rispetto al rapporto individuale di lavoro, ma l'evoluzione storica da un punto di vista degli eventi è la stessa di quella già analizzata. È diverso l'angolo visuale, il modo attraverso cui analizzare, chi è al centro dell'analisi. Finora abbiamo studiato il rapporto individuale di lavoro e più volte abbiamo studiato come accanto alla legge i contratti collettivi (norma, regole e accordi che sono frutto dell'autonomia collettiva) hanno un grande ruolo.

Il diritto sindacale è un fenomeno complesso che nasce spontaneamente nella seconda metà dell'Ottocento (Rivoluzione Industriale) a seguito delle durissime condizioni di vita a cui erano sottoposti i lavoratori. È un settore del diritto che nasce e in gran parte ha fonti extra legislative, cioè fuori dall'ambito legislativo. Riguarda più soggetti. N.B.: non dire "il diritto sindacale è un diritto illegale", ma nasce in maniera extralegislativa: i soggetti del diritto sindacale pongono in essere degli accordi.

Dopo un fenomeno in cui il fenomeno sindacale sa storicamente perseguito penalmente in tutta Europa, vi è una tolleranza. Con il fascismo il fenomeno viene represso in quanto esisteva un solo sindacato. Il contratto collettivo è un contratto di diritto comune, quindi bisogna estenderlo anche a chi non è "le parti".

Gli accordi sindacali nascono con lo scopo di stabilire il concordato di tariffa: a fine Ottocento coloro i quali lavoravano presso i tipografi si sono riuniti in sindacato per concordare circa la tariffa. Essi hanno deciso che chiunque aderisse a questa associazione per meno di un tot al giorno non lavora. Il fenomeno sindacale è un fenomeno di regole e di diritto, ma in gran parte è un fenomeno di autoregolamentazione collettiva.

Gli accordi collettivi, anche se non è specificato, sorgono a fronte del diritto. Facendo ricorso a una nozione di ordinamento giuridico elaborata da uno storico giurista, Gino Giugni parlava di una sorta di ordinamento, ossia l'ordinamento intersindacale. Esso è fondato sul reciproco riconoscimento dell'organizzazione dei lavoratori e dei datori. È ordinamento separato e autonomo rispetto a quello generale, seppur sviluppato al suo interno, in cui:

  • La fonte legislativa è costituita dalla contrattazione collettiva (dai contratti),
  • La giurisdizione dalle procedure di conciliazione,
  • L'effettività garantita dalle forme di lotta.

Le fonti del diritto sindacale sono quelle del diritto generale, con l'eccezione costituita dalla contrattazione collettiva, ma noi consideriamo la contrattazione collettiva come fonte del diritto. Essa è subordinata alla legge, ma è importante perché deroga in meglio le disposizioni di legge. Ha un ruolo fondamentale.

Il ruolo dell'attore pubblico (Cap III) e i sindacati come associazioni non riconosciute (Cap IV)

Talvolta lo stato si pone come garante di tema ampi come quelli di organizzazione di vari istituti. Un tempo lo stato interveniva molto di più in economia. Ultimamente il diritto dell'Unione Europea ha un ruolo sempre più importante.

Le organizzazioni sindacali sono organizzate in tema:

  • Orizzontale: suddivisione in base ai vari livelli territoriali, cioè stato, regioni, province ecc. Es. CGIL Lombardia, CGIL Bergamo ecc.
  • Verticale: ossia le federazioni di categoria o i sindacati nazionali di categoria, strutturano gli iscritti sulla base del comparto o del settore merceologico. Es. Femca, Fai, Fiom, Cisl Scuola ecc.

Queste divisioni si intrecciano. Nella CGIL era preponderante il ruolo della confederazione (il ruolo centrale), la Cisl dà più autonomia alle federazioni. La Cisl è stata a favore in molti casi della autoregolamentazione da parte dei contratti collettivi. La controparte dei sindacati sono le associazioni datoriali. Esse si uniscono più per ambiti imprenditoriali che idealistici. Es. Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura, ecc. prendiamo come idealismo Confindustria. Essa ha un'organizzazione sia orizzontale (diffusione sul territorio) sia verticale (federazioni di settore). Confindustria ha rappresentanza nazionale, regionale, provinciale e per federazioni.

Da un punto di vista strettamente giuridico cosa sono le associazioni sindacali? In Italia l'art. 39 della Costituzione, che prevede la libertà di organizzazione sindacale, dal giorno stesso dell'entrata in vigore è diventato operativo. La seconda parte dell'articolo 39 non è stata attuata (commi II, III, IV): secondo questi commi la Costituzione avrebbe dovuto prevedere un'iscrizione al sindacato che le attribuisse la personalità giuridica. Dal punto di vista sindacale, a questa personalità giuridica avrebbe dovuto conseguire che i contratti firmati di sindacati avrebbero avuto efficacia erga omnes (= avrebbero esplicato la propria efficacia nei confronti di tutti i lavoratori di un determinato segmento non solo degli iscritti), come fosse una normativa di legge. Non è però così: i contratti collettivi in teoria vincolano solo le parti a causa della mancata attuazione dell'articolo 39. Il tema dell'efficacia determina delle conseguenze in tema a cosa è dal punto di vista giuridico un sindacato: non ha personalità giuridica ed è un'associazione non riconosciuta. Dal momento che l'art. 39 non è stato attuato (non è vero che è stato abrogato), il sindacato da un punto di vista di diritto privato è un'associazione non riconosciuta (è sbagliato dire che la legge non riconosce il sindacato come organizzazione). Associazione non riconosciuta è una delle tipologie di associazioni previste dal Codice Civile. In quanto non riconosciuti, i sindacati sono assoggettati alla disciplina del CC, ma si tratta di una disciplina molto scarna. Si applicano solo gli Art. 36, 37 e 38 del Codice Civile.

  • Art. 36. (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute): L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
  • Art. 37. (Fondo comune): I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.
  • Art. 38. (Obbligazioni): Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

La libertà sindacale (Cap V)

In realtà i sindacati sono confederazioni di sindacati. Confederalità = al proprio interno il sindacato, costruito in federazioni che presidiano un certo segmento economico, cerca di tenere conto di tutti i lavoratori subordinati e anche di chi non è più lavoratore subordinato. Fino al 1970 il sindacato era molto presente nella società italiana, ma aveva problemi ad entrare nelle aziende, cioè laddove il fenomeno sindacale ha più nel concreto utilità. Non a caso lo Statuto dei Lavoratori il 20 maggio 1970 è stato emanato; "si portava la costituzione dentro i cancelli delle fabbriche, dentro i luoghi di lavoro".

Art. 39 comma I Costituzione: L'organizzazione sindacale è libera. Fino qualche anno prima della costituzione (è del 1948) l'organizzazione sindacale non era nemmeno lontanamente libera. La costituzione sancisce il riconoscimento della libertà sindacale. Il riconoscimento della libertà sindacale è stato considerato immediatamente percettivo e molto ampio nel suo contenuto. Immediatamente percettivo significa che, a differenza degli altri commi, non ha avuto nessuna norma ordinaria che lo attuasse; dal giorno stesso dell'entrata in vigore della costituzione questo diritto è stato efficace. L'art. 39 comma I è finalizzato a tutelare la libertà sindacale.

La legislazione che ha attuato questo disposto costituzionale è stato lo Statuto dei Lavoratori in materia di libertà sindacale. Lo statuto dei lavoratori al titolo III garantisce, a quelle che sono le espressioni sindacali interne all'azienda, una serie di diritti ulteriori, quid pluris, qualcosa in più. Si parla infatti di una specifica normativa promozionale. Il campo di applicazione del titolo III dello Statuto dei Lavoratori è rappresentato dalle unità produttive con più di 15 dipendenti.

Art. 18 Costituzione: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Tutti cittadini hanno diritto di associarsi senza alcuna autorizzazione dello stato per fini amplissimi, non vietati ai singoli dalla legge penale. es. associazioni di amanti del calcio, di amici dell'università, associazioni di carattere filosofico ecc.

Se il fenomeno associativo è già coperto dall'articolo 18, perché viene normato anche all'articolo 39? L'art. 18 può coprire gran parte del fenomeno associativo. All'art. 39 vi è uno specifico riconoscimento dell'attività sindacale perché se ne riconosce la rilevanza e fino a qualche anno prima della Costituzione questo fenomeno era proibito dal punto di vista penale. All'art. 18 della costituzione si parla in generale di associazione e all'art. 39 si parla di organizzazione. Per come è stato interpretato il termine "organizzazione sindacale" amplia il ventaglio delle situazioni tutelate anche oltre al fenomeno associativo. Il fenomeno associativo ha alcuni elementi come uno statuto, un rappresentante ecc. L'art. 39 dice che il fenomeno sindacale deve essere tutelato anche quando non ha carattere associativo, cioè anche quando è rappresentato da movimenti che non hanno natura associativa.

Esempio: vi è un comitato costituito informalmente in occasione di uno sciopero. I lavoratori che si sono trovati per scioperare non hanno avuto il tempo di scrivere uno statuto per essere un'associazione. Il fenomeno organizzativo (Art. 39) è una tutela maggiore perché parla anche di fenomeno sindacale anche laddove non ha la struttura dell'associazione prevista dall'art. 18.

I contenuti dell’art. 39 della Costituzione

A chi si rivolge l'art. 39 comma I? L'art. 39 ha due profili per quanto attiene ai destinatari:

  • Profilo individuale: i singoli lavoratori. La libertà sindacale si può concertare in due distinte modalità con la quale si attua:
    • Libertà sindacale positiva: la libertà per il singolo lavoratore di costituire un sindacato, di aderirvi, di fare opera di proselitismo, di raccogliere contributi sindacali, di riunirsi in assemblea. [Attuazione all'interno dei luoghi di lavoro, nullità degli atti discriminatori. È garantita a livello internazionale].
    • Libertà sindacale negativa: libertà del lavoratore di non aderire o recedere da un sindacato. Questa libertà è sancita all'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori in tema di discriminazione (è nullo qualsiasi patto od atto diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte). In altri ordinamenti (come quello statunitense) è prevista la clausola di sicurezza sindacale che subordina l'assunzione in alcuni settori all'affiliazione sindacale.
  • Profilo collettivo: i gruppi organizzati. [Le manifestazioni collettive della libertà sindacale godono di diverse garanzie:
    • Libertà di organizzazione nel sindacato.
    • Facoltà del sindacato di aderire a organizzazioni complesse di secondo grado.
    • Libertà di privilegiare il ruolo e poteri di vertice o della base.
    • Libertà di azione sindacale.
    • Libertà nella scelta delle modalità attraverso cui si forma la volontà del soggetto collettivo.
    • Libertà di lotta.]

Entrambi i profili sono titolari della libera sindacale. La legge non entra nei dettagli del perché un lavoratore voglia aderire a un sindacato, ma si limita alla sua volontà di aderire e di fare proselitismo.

In altri ordinamenti (come quello statunitense) è prevista la clausola di sicurezza sindacale che subordina l'assunzione in alcuni settori o in alcune aziende all'affiliazione sindacale. Es. ti assumo alla Chrysler solo se hai la tessera del sindacato.

Nell'ordinamento italiano l'azione sindacale si è svolta per anni al di fuori di regole o schemi dettati dalla legge, cioè ha operato in un contesto di libertà. Il datore di lavoro non aveva l'obbligo di far sedere al tavolo della contrattazione collettiva dei rappresentanti di sindacati, ma si sono sedute le organizzazioni sindacati che avevano la forza di opporsi alla controparte in assenza di norme che attribuissero loro tale diritto.

Il carattere sindacale dell’organizzazione

La definizione della fattispecie sindacale deve essere rintracciata nella realtà sociale. Analizzando questa si possono desumere due criteri attinenti al profilo oggettivo:

  • Criterio teleologico: riguarda la finalità del sindacato. La finalità è l'autotutela d'interessi onesti in relazioni giuridiche a cui sia dedotta l'attività di lavoro. Dal lato dei lavoratori l'attributo della "sindacalità" contraddistingue le attività e le aggregazioni sociali che sono rivolte alla tutela di un interesse collettivo di lavoro. Lavoro + collettivo.
  • Criterio degli strumenti impiegati: il sindacato utilizza strumenti di autotutela diretta dei lavoratori: lo sciopero e la contrattazione collettiva. [Ci sono anche la raccolta firme, aggregazioni di consenso e strumenti di pressione].

[Ma il criterio teleologico e quello strumentale vanno ulteriormente integrati con la considerazione di un profilo soggettivo: il concetto di autotutela postula una gestione degli interessi collettivi posta in essere dagli stessi lavoratori o da loro immediate espressioni rappresentative. Per quanto ampia sia la possibilità di delegare la rappresentanza dei propri interessi alle organizzazioni più diverse, deve pur sempre trattarsi di soggetti forniti di una investitura, diretta e non mediata, operata dai lavoratori. (Non si possono considerare coperti dalla tutela costituzionale partiti politici o movimenti di opinione, anche quando si occupano di interessi collettivi dei lavoratori e utilizzano strumenti tipici dell'azione sindacale)].

Rappresentatività e rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro (Cap VI)

Art. 19 St. Lav. - le RSA

Art. 17 St. Lav. (Sindacati di comodo): È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori. In passato venivano chiamati sindacati gialli. Nell'ambito di corrette relazioni industriali, il datore di lavoro e i sindacati fanno mestieri diversi e ognuno porta avanti il proprio punto di vista.

Art. 19 St. Lav. (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali): Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

Si dettano dei criteri per costituire le rappresentanze sindacali aziendali (RSA). Nel nostro ordinamento ci sono poche norme in tema di diritto sindacale, ma quelle poche norme che ci sono denotano una legislazione promozionale, cioè di sostegno al sindacato. La politica legislativa di promozione e di sostegno del sindacato nell'articolo 19, ma in generale nel titolo III dello Statuto dei Lavoratori, raggiunge l'apice. L'art. 19 esiste perché le norme di diritto sindacale sono di carattere promozionale. È la porta d'accesso al titolo III dello Stat. Lav. perché è immediatamente percettivo (non c'è bisogno di autorizzazioni) e il titolo III predispone una serie di diritti per i sindacati più rappresentativi. Sostegno del sindacato significa che l'organizzazione sindacale è libera di costituire un sindacato. Vi è una serie di attività ulteriori per cui nelle unità produttive superiori ai 15 dipendenti il legislatore pone in essere una legislazione di sostegno. Ad alcuni sindacati dà una serie di diritti ulteriori (che hanno un costo).

Concertazioni: molte decisioni intere di diritto del lavoro erano prese anche da parte del governo. Il legislatore ha sempre visto con favore le confederazioni riconoscendo alle stesse (anche nei momenti più di contestazione) diritti. È costituzionalmente legittimo che ci siano sindacati con più diritti rispetto ad altri perché non stiamo parlando di organizzazione sindacale, ma di dare diritti ulteriori. Per dare qualcosa in più bisogna necessariamente selezionare i destinatari. Tutto è in ordine ai criteri di selezione.

Atto originario dell'art. 19 St. Lav.: Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emma.r8 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Altimari Mirko.
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