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Il pubblico impiego
La grande differenza fra pubblico e privato è che, nella contrattazione per quanto riguarda i contratti collettivi del pubblico impiego, la legge prevedeva i soggetti che potevano entrare nell'ambito delle contrattazioni a livello nazionale. Soltanto nel pubblico c'è una legge che dice chi deve partecipare al tavolo delle contrattazioni. Mentre nel privato non c'è alcuna legge, ma gli accordi seguono l'esempio del pubblico, nel settore pubblico per poter essere chiamato alle trattative, la legge prevedeva che un certo sindacato avesse rappresentatività di almeno il 5% all'interno della singola area contrattuale. Il 5% si calcola come media fra gli iscritti o i voti che si prendono alle elezioni delle RSU.I diritti sindacali (Cap VI)
Lo statuto dei lavoratori si preoccupa di concretizzare i diritti sindacali all'interno dell'azienda. Le situazioni di diritto all'interno dell'azienda pongono limiti.ai poteri organizzatori e direttivi del datore di lavoro. Questi limiti sono particolarmente stringenti al alcuni diritti contenuti nel titolo III. Proprio perché i diritti del titolo III pongono in tesse situazioni giuridiche che pongono limiti, il titolo III rappresenta un quid pluris, cioè un qualcosa in più rispetto alla sindacale in azienda che è riconosciuta dalla norme del titolo II e come tale spetta a qualsiasi sindacato.
Questi diritti sindacali (titolo II) sono:
- Art. 14 St. Lav.: diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali.
- Art. 15 St. Lav.: è nullo qualsiasi patto od atto diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale. Libertà di aderire e di non aderire. Pone dei limiti al datore di lavoro (divieto di discriminazione).
- Art. 16 St Lav.: è vietato concedere trattamenti economici di maggior favore.
aventicarattere discriminatori subordinando ciò all'iscrizione o meno al sindacato.- Art. 17 St. Lav.: ambito dei sindacati di comodo (o sindacati gialli). Sono organizzazionipromosse dai datori di lavoro per fingere di avere un interlocutore in maniera dialogicaantagonista, ma in realtà da esso retribuito. I datori ddi lavoro non possono costituire osostenere associazioni sindacali di lavoratori.- Art. 18 St. Lav.: divieto di licenziamento illegittimo.Questi diritti sono concretizzazione del diritto di libertà di organizzazione sindacale espettano a tutti i sindacati.I diritti contenuti all'interno del titolo III spettano, nella gran parte dei casi, allerappresentanze sindacali aziendali o rappresentanze sindacali unitarie. Il datore di lavoroha quindi dei limit ai propri poteri organizzativi direttivi; deve tollerare dal suo unto di vistal'esplicazione di questi diritti.I diritti sindacali contenuto al titolo III sono:
1. Art. 20 St. Lav.:
L’assemblea è una riunione per parlare di materie di interesse sindacale e del lavoro secondo l’ordine comunicato al datore di lavoro. Essa permette a tutti i lavoratori, anche non partecipanti al sindacato, di partecipare all’elaborazione e alla decisione delle politiche sindacali e contrattuali. Ogni lavoratore può partecipare a un’assemblea nell’unita produttiva, durante o fuori l’orario di lavoro. I lavoratori hanno diritto a svolgere 10 ore annue di assemblea retribuita. Le RSU o le RSA hanno diritto a convocare l’assemblea. Possono partecipare all’assemblea i lavoratori e i dirigenti del sindacato, ma il datore di lavoro non può
partecipare all'assemblea. 2. Art. 21 St. Lav.: diritto di referendum: Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Lo scopo è fare emergere l'opinione dei lavoratori iscritti e non iscritti al sindaco su determinate tematiche. La facoltà di convocare il referendum è assegnato alle RSA o alle RSU. In questo caso il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento del referendum fuori all'orario di lavoro in materie riguardanti attività sindacale. Il referendum non vincola il sindacato, ma serve per ascoltare i lavoratori. Es. c'è una trattativa con il datore di lavoro.Il lavoro e i lavoratori decidono in assemblea di volere un aumento di 10$ per l'anno successivo. Il lavoratore ne offre solo 7$, quindi i lavoratori per decidere indicono un referendum.
3. Art. 25 St. Lav.: diritto di affissione: Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre le bacheche di affissione. L'oggetto delle affissioni sono pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, ossia le stesse materie per cui si può convocare l'assemblea. La tendenza dei giudici è quella di negare il potere del datore di esercitare un controllo degli scritti dei quali viene richiesta l'affissione.
4. Art.
26 St. Lav.: contributi sindacali: I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. Non è ispirata al criterio selettivo dell'art. 19 perché, sebbene contenuta nel titolo III, i beneficiari dell'art. 6 sono tutti i sindacati. I lavoratori possono fare proselitismo (=propaganda) e raccogliere contributi sindacali; il datore deve sopportare questi comportamenti all'interno del luoghi di lavoro, ovviamente senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. Questa norma si applica a tutti i sindacati.
5. Art. 27 St Lav.: Locali delle rappresentanze sindacali aziendali: Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle
loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Oltre agli spazi in cui affliggere testi e comunicati di cui all'art. 25, le rappresentazioni sindacali (non tutti i sindacati) hanno diritto, per le unità produttive con più di 200 dipendenti, a un idoneo e perenne locale comune all'interno dell'unità produttiva stessa o nelle immediate vicinanze di essa per l'esercizio delle loro funzioni. Questo per tutelare la possibilità dei dipendenti delle SRA di poter riunirsi anche nell'ambito dell'imita produttiva. Se l'unità produttiva ha meno di 200 dipendenti le RSA hanno diritto di usufruire di un locale idoneo su richiesta, quindi non perenne.
6. Art. 23 St. Lav.: Permessi retribuiti. I soggetti beneficiari dei diritti sono i dirigenti sindacali interni, ossia i membri delle RSA o RSU. Essi hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato,
è il lavoratore che intende esercitare il diritto di trasferimento. Il trasferimento può avvenire solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.è ancora il dirigente delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU). È possibile trasferire un lavoratore da un'unità produttiva all'altra con i requisiti già visti, ma se quel lavoratore è un membro di RSA o RSU, allora il datore di lavoro dovrà richiedere un nulla osta all'associazione sindacale di appartenenza per poterlo trasferire. In assenza del nulla osta, il trasferimento non può essere effettuato. La ragione è che c'è la possibilità che il datore di lavoro voglia allontanare un dirigente sindacale molto attivo dall'unità produttiva. Questo è un vincolo molto importante sui poteri del datore di lavoro. Tutti questi diritti sono ulteriormente tutelati da una norma specifica che valuta eventuali condotte antisindacali da parte del datore di lavoro. La repressione della condotta antisindacale (Cap VIII) è ildatore si lavoro a porre in essere una condotta antisindacale. Il titolo III dello statuto dei lavoratori si applica alle unità produttive con più di 15 dipendenti. L'art. 28 è una norma di chiusura, cioè permette un celebre iter in caso di violazione degli articoli precedentemente analizzati. Esso permette sanzioni estremamente importanti nei confronti del datore di lavoro e lo rende più effettivi i diritti sindacali. Il tema della giurisdizione è un tema che tocca da vicino anche l'ambito economico. Agli inizi l'art. 28 ha avuto un'applicazione consistente poiché ci sono state molte sentenze di condanna per condotta antisindacale.La condottali sono considerati contrari alla libertà sindacale e alle attività sindacali dei lavoratori. Questi comportamenti possono includere: - Discriminazione: il datore di lavoro non deve discriminare i lavoratori a causa della loro adesione o partecipazione a un sindacato. Ad esempio, non può negare promozioni, aumenti salariali o opportunità di formazione ai lavoratori sindacalizzati. - Ritorsioni: il datore di lavoro non può prendere provvedimenti punitivi o ritorsivi nei confronti dei lavoratori che si sono uniti a un sindacato o che partecipano attivamente alle attività sindacali. Ad esempio, non può licenziare, trasferire o ridurre le ore di lavoro di un lavoratore a causa della sua adesione sindacale. - Interferenze: il datore di lavoro non può interferire con le attività sindacali dei lavoratori. Ad esempio, non può vietare la distribuzione di materiale sindacale sul luogo di lavoro o impedire ai rappresentanti sindacali di incontrare i lavoratori durante il loro orario di lavoro. - Blocco dell'organizzazione sindacale: il datore di lavoro non può ostacolare o impedire l'organizzazione di un sindacato tra i suoi dipendenti. Ad esempio, non può minacciare o intimidire i lavoratori che cercano di organizzarsi o cercare di influenzare le elezioni sindacali in modo improprio. È importante che i lavoratori siano consapevoli dei loro diritti sindacali e che il datore di lavoro rispetti tali diritti. In caso di violazione di questi diritti, i lavoratori possono fare ricorso alle autorità competenti o cercare assistenza legale per proteggere i loro interessi sindacali.Art. 28 St. Lav.: Repressione della condotta antisindacale: Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, [...].