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Diritto sindacale

Introduzione al diritto sindacale

Il diritto sindacale è il complesso di norme ed istituti che regolano l’organizzazione e l’azione dei sindacati a difesa degli interessi dei lavoratori. Esso si è evoluto parallelamente alla storia del movimento operaio, con la rivoluzione industriale, a partire dalla IIª metà del XIX secolo. Si è ritenuto, in passato, di porre qualche analogia con il diritto autonomo dei gruppi professionali del Basso Medioevo; tale analogia non poteva reggere perché, caratteristica essenziale dell’attività economica e produttiva moderna è l’esistenza di un “conflitto d’interessi” tra i lavoratori e gli imprenditori da cui essi dipendono.

Questi ultimi, disponendo dei mezzi di produzione e, quindi, del potere di decisione sulla loro organizzazione ed utilizzazione, hanno, nei confronti dei lavoratori, una posizione di preminenza per contenere e contrastare l’organizzazione sindacale. Con l’espressione di “conflitto industriale” viene generalmente designato il conflitto tra capitale e lavoro, come elemento della lotta di classe tra chi ha la proprietà dei mezzi di produzione e chi, non avendola, è obbligato a cedere ai primi la propria forza-lavoro.

Gli studi di diritto sindacale hanno lo stesso oggetto di un’altra disciplina che, sorta e sviluppatasi nei paesi anglosassoni, ha preso il nome di “relazioni industriali”. Con essa si indica l’insieme delle interrelazioni fra tre soggetti: gli imprenditori, i prestatori di lavoro organizzati e gli organi pubblici, da cui deriva un complesso di norme dirette a regolare il sistema produttivo.

Nel diritto sindacale un importante aspetto è quello dell’effettività della norma, che poggia sulla costanza del consenso sociale e dell’opera di mediazione politica per dare ad esso stabilità e continuità. Vi è, dunque, una rilevante analogia con il diritto internazionale dove, anche se la norma è garantita da sanzioni, la loro esecuzione passa attraverso una mediazione politica.

Dopo l’abrogazione dell’ordinamento corporativo (1926-1944) e l’emanazione della Costituzione del 1948, che ha introdotto principi fondamentali, in primo luogo la libertà sindacale (art. 39) e il diritto di sciopero (art. 40), in Italia il legislatore ordinario si è astenuto per un lungo periodo dall’intervenire in materia di rapporti sindacali.

Solo dopo più di un ventennio è emanata la legge n. 300/1970 (cosiddetto Statuto dei lavoratori), e sono trascorsi ulteriori 20 anni per arrivare alla legge n. 146/1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Altri interventi legislativi si sono occupati della materia solo per aspetti e per settori particolari. Di conseguenza grande rilievo ha assunto l’attività di sistemazione e razionalizzazione, svolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Quest’ultima ha colmato molte lacune legislative, elaborando, ad esempio, la nozione di un contratto collettivo di diritto comune.

Esse si sono rivalse della cosiddetta “politica del diritto” per cui, nell’interpretazione di una disposizione, venivano considerate più opzioni, in base a valutazioni di carattere generale. Le relazioni industriali sono rette da un ordinamento che ci permette di comprenderle nella loro evoluzione nei diversi settori produttivi, si tratta del cosiddetto “ordinamento intersindacale”.

Può accadere, comunque, che la stessa materia sia regolata sia da norme dell’ordinamento statale, sia da norme dell’ordinamento intersindacale. Finché le due valutazioni normative coincidono, il problema è di scarsa rilevanza; quando ciò non accade, però, può crearsi quel conflitto di lealtà che rende ineffettiva la norma dell’uno o dell’altro ordinamento nonostante la sua validità per l’ordinamento cui appartiene.

Può, infine, accadere che le due valutazioni normative, ancorché diverse, non siano in conflitto (per esempio il contratto collettivo è, per l’ordinamento giuridico dello Stato, un contratto regolato, come gli altri, dal TITOLO II del libro IV del codice civile; nell’ambito dell’ordinamento intersindacale è, invece, l’atto fondamentale che regola i rapporti tra imprenditori e sindacati).

Dopo le trasformazioni del sistema produttivo, il legislatore italiano è passato dal Garantismo individuale a quello collettivo: la legge, cioè, continua a garantire ai lavoratori alcune tutele, ma contemporaneamente attribuisce alle parti sociali, mediante contrattazione collettiva, la possibilità di apportarvi “deroghe”, quando ritenuto, da esse, necessario.

La libertà sindacale

Il sindacato è una libera organizzazione di lavoratori (subordinati o autonomi) o di datori di lavoro, avente come fine la tutela degli interessi collettivi degli associati. Il principio della libertà sindacale è sancito dall’art. 39 C. il quale stabilisce che “l’organizzazione sindacale è libera”: possono perciò costituirsi sindacati in numero illimitato per ogni categoria di lavoratori (pluralismo sindacale) e ciascun sindacato rappresenta i propri iscritti; inoltre ogni lavoratore è libero di aderire all’uno o all’altro sindacato o di non iscriversi ad alcuno (facoltatività dell’iscrizione).

Oltre che dal punto di vista delle organizzazioni sindacali, il principio della libertà sindacale, si coglie anche dal punto di vista del singolo lavoratore; ciò significa “in positivo” libertà, per ogni lavoratore, di iscriversi al sindacato che preferisce; “in negativo” libertà di non iscriversi ad alcun sindacato, senza, per questo, subire un trattamento discriminatorio.

Solo “i sindacati registrati acquistano la personalità giuridica” e possono, quindi, concludere contratti collettivi di lavoro, efficaci nei confronti dei loro iscritti. Tuttavia, non essendosi provveduto, fino ad oggi, all’emanazione di un’apposita normativa per l’attuazione del sistema sindacale, previsto dall’art. 39, per mantenere una posizione di autonomia nei confronti dei pubblici poteri, i sindacati hanno sempre osteggiato l’attuazione di tale ART.; di conseguenza, i principi costituzionali sono rimasti inapplicati.

I sindacati, infatti, hanno preferito continuare ad operare come “associazioni non riconosciute”, per cui i loro atti vincolano solo gli iscritti dalle categorie alle quali il contratto si riferisce. Per tali associazioni vigono gli artt. 36-37-38 c.c. per cui l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolate da accordi tra gli associati. La responsabilità per le obbligazioni assunte in nome di essa, non incombe sui soci, ma sul “Fondo Comune”, in solidarietà con coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione; il fondo comune, peraltro, è “indivisibile” ed il socio recedente non ha diritto di pretendere la propria quota. Tale associazione può stare, in più, in giudizio nella persona del presidente.

È possibile un confronto tra l’art. 39 e l’art. 18 C. il quale stabilisce che “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente”. Un primo aspetto su cui soffermarsi, riguarda il confronto tra la norma in comune e l’art. 18 C., che garantisce, appunto, la libertà di associazione. Il fenomeno sindacale è ben più complesso del fenomeno associativo, e pertanto il riconoscimento della libertà sindacale non è riconducibile a quello della libertà d’associazione.

Inoltre, quest’ultima non è incondizionata e viene meno quando l’associazione persegua fini vietati ai singoli dalla legge penale. Invece il fine sindacale viene riconosciuto come lecito direttamente dall’art. 39 e perciò non potrebbe cadere sotto l’imperio di una norma penale ordinaria. Una marcata differenza emerge, inoltre, nell’impiego del termine “organizzazione”, in luogo di associazione; ciò implica una nozione più ampia del fenomeno sindacale, tale da comprendere forme organizzative diverse da quella associativa, purché idonea a ricevere la qualificazione di “sindacali”.

Per sindacale s’intende un atto o un’attività diretti all’autotutela d’interessi, connessi a relazioni giuridiche in cui sia dedotta l’attività di lavoro. La qualificazione sindacale presuppone anche un’aggregazione di soggetti e da ciò deriva che l’oggetto del riconoscimento costituzionale non è tanto l’organizzazione, ma l’attività a questa finalizzata.

L’ordinamento dell’Unione Europea detta una normativa significante in materia di rapporti collettivi di lavoro. La Carta dei diritti fondamentali (Nizza/2000) contempla la libertà sindacale, all’informazione e alla consultazione (nell’ambito dell’impresa) e allo sciopero; però, la libertà sindacale è considerata come semplice libertà di associazione. La Carta, non essendo introdotta nei trattati dell’Unione Europea, in quanto è solo una dichiarazione, non ha alcun valore vincolante per gli Stati membri. Rimane valido, quindi, il principio per cui “si esclude, dalla competenza normativa comunitaria, la libertà sindacale ed il diritto allo sciopero”.

Esso contrasta, però, con la competenza comunitaria, invece, per quanto riguarda “la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro”. La libertà sindacale è menzionata anche nelle convenzioni nn. 87 e 98 dell’O.I.L.(Organizzazione Internazionale del Lavoro che promuove, a livello internazionale, il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, mediante accordi [queste convenzioni] resi esecutivi dagli Stati membri), sotto due distinti profili: la n. 87 s’intitola la “libertà sindacale”, garantita dallo Stato, per essa i lavoratori e i datori di lavoro, senza discriminazioni, hanno diritto di costituire organizzazioni di lavoratori e di aderire alle stesse; esclude, invece, che le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, possano venire sottoposte a provvedimenti amministrativi di scioglimento o di sospensione; la n. 98 s’intitola al “diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva”.

Essa stabilisce che i lavoratori debbano godere di una protezione adeguata contro qualsiasi atto di discriminazione antisindacale, posto in essere dai datori di lavoro.

L’ONU (nata a New York nel 1945 e a cui partecipano la maggior parte degli Stati del mondo, al fine di garantire la pace, la sicurezza, la cooperazione economica, sociale ed il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali) ha promosso il “Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali” reso esecutivo in Italia nel ’77 e prevede, tra l’altro, l’impegno , per gli Stati, di garantire, oltre la libertà sindacale, il diritto di sciopero. La “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 prevede l’“obbligo” per gli Stati membri firmatari, di garantire il diritto di associazione sindacale; la “carta sociale europea” (Torino ’65) nella quale non solo viene ribadito il principio di libertà di organizzazione sindacale, ma lo stesso viene svolto nel riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva e, anche se con dei limiti, del diritto all’autotutela, quindi, compreso il diritto allo sciopero.

Un problema particolarmente dibattuto è quello della libertà sindacale degli imprenditori. Il problema sorge perché, mentre l’attività sindacale dei lavoratori è sempre riferita ad un termine collettivo, e perciò è l’attività organizzata, l’imprenditore può agire come singolo, nei confronti dell’organizzazione dei lavoratori. L’interpretazione generale, comunque, non nega che anche gli imprenditori godano della libertà di organizzarsi a fini sindacali, ma indica come suo fondamento, non l’art. 39 C., ma gli artt. 18 e 41 C., i quali predispongono una tutela meno intensa. In particolare l’art. 41 dispone che “l’iniziativa economica privata può svolgersi liberamente, purché non contrasti con l’utilità sociale, o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”.

Il sindacato

La prima forma di organizzazione sindacale, nei Paesi a più antico sviluppo industriale (Gran Bretagna e USA), è il Sindacato di mestiere. Secondo tale modello organizzativo in ogni impresa operano più sindacati, tanti quante sono le professionalità necessarie al processo produttivo (Ad esempio, in un’impresa edile si avrà un sindacato dei muratori, uno dei falegnami, uno degli impiantisti elettrici, ecc.).

Successivamente si è affermato un nuovo modello, quello del Sindacato per ramo d’industria, per cui il sindacato organizza i lavoratori secondo il tipo di attività produttiva esercitata dall’impresa da cui dipendono (Ad esempio, in Italia, tutti i lavoratori dipendenti da imprese metalmeccaniche, per ipotesi, il perito chimico o l’esperto d’informatica addetto all’elaborazione dei dati, sono organizzati nei sindacati dei metalmeccanici).

In Italia si affermò il secondo dei due modelli organizzativi, invece, per i dirigenti delle aziende private, si parla di sindacato professionale (organizzazione che ha la caratteristica sostanziale del sindacato di mestiere). Le maggiori confederazioni sindacali dei lavoratori sono così organizzate: l’unità di base è l’organizzazione nel luogo di lavoro; ma il lavoratore può aderire direttamente alla struttura territoriale, se lavora in un’impresa all’interno della quale non esiste tale struttura. La struttura aziendale confluisce, in linea verticale, nelle strutture territoriali (di solito, provinciali) e, quindi, in quelle regionali e nazionali di categoria. Le strutture territoriali di categoria, a loro volta, confluiscono in linea orizzontale in strutture territoriali intercategoriali, che, a loro volta, confluiscono in strutture regionali.

Infine, sia le strutture orizzontali regionali, sia le federazioni nazionali di categoria concorrono a formare la Confederazione. La linea orizzontale, quindi, procede secondo il dato territoriale (di solito provinciale), quella verticale secondo il tipo di attività produttiva dell’impresa in cui si colloca il lavoratore iscritto:

In molti Paesi esistono confederazioni che raggruppano tutti, o quasi, i sindacati esistenti (unità sindacale). Il sindacalismo unitario è proprio, ad esempio, della Gran Bretagna, della Germania, della Svezia. Situazioni di pluralismo sindacale, caratterizzate dalla coesistenza di confederazioni con diversa ispirazione ideologica si hanno, invece, in Francia, in Italia, in Spagna e in Portogallo.

In Italia, nel 1944 prima della liberazione dal fascismo, la Democrazia cristiana, il Partito comunista e il Partito socialista stipularono un accordo (detto Patto di Roma), per far rinascere il sindacalismo libero creando un’unica Confederazione, la Cgil, che avrebbe organizzato tutti i lavoratori. Nel 1948 la Cgil unitaria fu abbandonata dalla corrente cattolica, che formò la Cisl; l’anno successivo uscirono i lavoratori delle correnti socialdemocratica e repubblicana, formando la Uil. Queste tre confederazioni sono ancora le principali organizzazioni sindacali italiane.

Nel 1972 le tre organizzazioni stipularono un patto con il quale fu creata la Federazione delle confederazioni, denominata “Federazione Cgil, Cisl e Uil”, per cui esse si riconoscevano reciprocamente pari peso nelle decisioni e s’impegnarono a prendere le proprie decisioni solo unitariamente. Questo equilibrio, pur tra difficoltà crescenti, resse fino alla rottura tra le Confederazioni, causata dal mancato accordo col governo del 14 febbraio 1984 che portò allo scioglimento della Federazione.

In Italia ci sono, quindi tre confederazioni sindacali maggiori dei lavoratori:

  • La Cgil (confederazione generale italiana del lavoro; social-comunista);
  • La Cisl (confederazione italiana dei sindacati dei lavoratori; cattolico);
  • La Uil (unione italiana del lavoro; socialista-repubblicano).

Una 4ª confederazione è la Cisnal (confederazione italiana dei sindacati nazionali); accanto alle confederazioni sindacali, esistono e tendono a moltiplicarsi altre organizzazioni sindacali non aderenti alle confederazioni (Sindacati autonomi) che sono generalmente più piccole e meno rappresentative, anche se stanno acquistando via via rilevanza, specie in alcuni settori del mondo del lavoro (per es. nell’impiego pubblico) come Cida (organizza i dirigenti d’azienda) o Snals (degli insegnanti di scuola secondaria).

Nonostante le difficoltà, si è formata la Confederazione europea dei sindacati (CES) che svolge un’intensa attività politica nei confronti degli organi della Comunità Europea; ad essa aderiscono tutte e tre le confederazioni italiane; queste aderiscono però, anche ad altre organizzazioni sindacali internazionali. La Cisl e la Uil fanno parte della Confederazione internazionale dei sindacati liberi (Cisl internazionale) fin dalla loro nascita (1950); la Cgil ha, invece, aderito ad essa più tardi, nel 1991. Dal lato degli imprenditori c’è un analogo sviluppo di strutture associative, costituite per la difesa di interessi attinenti ai rapporti di lavoro. Per essi l’esigenza di coalizzarsi nasce dalla necessità di contrastare la controparte, oltre che dall’interesse ad evitare che la concorrenza di altri imprenditori possa fondarsi su minori costi della forza lavoro, e cioè su standards inferiori di trattamento economico e normativo dei dipendenti.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Di Martino Gaetano.
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