Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 158
diritto sindacale Pag. 1 diritto sindacale Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 158.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto sindacale Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 158.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto sindacale Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 158.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto sindacale Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 158.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto sindacale Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 158.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto sindacale Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 158.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto sindacale Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 158.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto sindacale Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 158.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto sindacale Pag. 41
1 su 158
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

L'equilibrio nelle relazioni industriali e il rispetto delle scelte sindacali

A pagina 47 del testo si evidenzia come andare oltre la disciplina del rapporto di lavoro, regolamentando la materia in modo da privilegiare un modello sindacale rispetto ad un altro, possa determinare uno squilibrio nelle relazioni industriali. Questo squilibrio non è legittimo, in quanto il datore di lavoro deve mantenere una posizione di neutralità.

È importante sottolineare che in situazioni di conflitto sindacale, il datore di lavoro ha il preciso dovere di rispettare le scelte operate dalle diverse associazioni sindacali, senza schierarsi a favore di alcuna di esse. La sua condotta deve essere improntata alla neutralità, al fine di non ledere la funzione, la credibilità e l'immagine dell'organizzazione sindacale che non condivide le scelte effettuate.

articolo 28 statuto dei lavoratori. Alla luce di quanto esposto ma quindi dichiarata la sussistenza di condotte antisindacali, poste in essere dalle società resistenti già che eventi come conseguenza obiettiva le estromissione di fiom CGIL dal sito industriale di Pomigliano d'arco. → pagina 55 "ciò premesso sul complessivo che hanno giuridico relativo alla questione in esame passiamo a esaminare fattispecie concreta, nelle vicende che discussione sono riscontrabili nelle seguenti circostanze: il passaggio del sistema di rappresentanza sindacale dalla RSU alla rsa sancito dal contratto primo livello relativo alla fabbrica di Pomigliano, non può essere considerato un effetto necessario e conseguente alla stipula di un contratto separato e non unitario, sottoscritto cioè senza l'adesione di fiom CGIL. Si tratta infatti di opzione che si può incontrato con sistema della rappresentanza delle rsu in cui si riconosce l'intero.

comparto industriale. Tale nuova disciplina negoziale può infatti ritenersi operativa ed efficace anche in presenza di rappresentanza della RSU essendo del tutto indipendente dal sistema specifico di rappresentanza dei lavoratori. L'effetto oggettivo determinato dal passaggio alla rappresentanza RSA è quello di privare un'organizzazione sindacale come fiom CGIL collocatasi in posizione di dissenso rispetto alle nuove tradizioni nella condizione di non poter finire la propria rappresentazione nella nuova fabbrica, non realizzando la condizione di cui all'articolo 19 dello statuto dei lavoratori. La conseguenza di ciò è indubbiamente paradossale e deve escludere tale organizzazione che all'inizio della vicenda dispone e si vede riconosciuto un potere negoziale, facendo parte a pieno titolo della navigazione trattata dalla rappresentanza aziendale. Questo avviene non già per la scarsa rappresentatività chiamata sul piano nazionale o interno al

Sitoproduttivo di fiom, ma solamente per avere manifestato il proprio dissenso anche dopo il risultatoreferendario. Ulteriore conseguenza, anche questa paradossale, è poi quella di rendere una parte deilavoratori che opereranno nel sito produttivo in questione e che prima avevano come punto di riferimentofiom CGIL, privi del tutto di rappresentanza sindacale. Il tribunale ritiene che questo stato di cose integri dalpunto di vista del medico gli estremi della condotta così prende abuso del diritto di negoziazione, dal latodel datore di lavoro datore dal momento che da esse discende un effetto gravemente lesivo perché fiomCGIL della propria libertà ed agibilità sindacale, quella appunto di venir privata di quella rappresentanzache parla innanzi per anni era stata riconosciuta. Questa valutazione di scena della violazione riscontrabiliin modo del tutto evidente dalla vicenda, degli obblighi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e1275

del cc.→inpagina 56 sostanza la grave situazione che viene a determinarsi e in certo modo quella preconizzata è rappresentato dalla piccola pubblicato su la Repubblica del 12 novembre 2010 con il titolo “a Pomiglianonasce la fabbrica senza fiom”e quindi questa esclusione di Fiom dalla possibilità di costituire rsa viene ritenuta una condotta antisindacale, per violazione in particolar modo del principio di libertà sindacale.qual è l'effetto? Punto 12 della sentenza: la rimozione degli effetti della condotta antisindacale.la domanda di fiom, era volta a ottenere la possibilità di parlare di costituire rappresentanze sindacaliunitarie , quindi sottoporre nuovamente al voto secondo il sistema delle RSU. Secondo il giudice del lavoro,questo non è possibile: “la richiesta avanzata in via principale non può ritenersi accoglibile, dal momentoche il citato accordo il proprio funerale cioè quella del 93 nonrisulta recepito nel disciplina sullarappresentanza sindacale contenute nell'accordo di primo livello. (nell'accordo specifico di primo livello sifa rifermento alle rsa)." pagina 59: "dovendosi pertanto riconoscere una rappresentanza al sindacato ricorrente, per porre rimediola all'acclarata antisindacalità la pattuizione idonea non può essere altra da quello di qualificare i diritti delle organizzazioni sindacali ricorrenti, con quelli delle altre organizzazioni sindacali legittimando così la presenza della rappresentanza sindacale aziendale fiom CGIL in azienda. Ne risulta quindi che (pagina 62 dove, paragrafo 13): le domande azionate in causa da fiom Cgil hanno adoggetto; la legittimità o meno dei contratti collettivi per Pomigliano, laddove prevedano l'assunzione exnovo dei dipendenti di Fiat Group Automobiles da parte di fabbrica Italia Pomigliano SPA e l'attestazione della vigenza dell'accordo confederale.20 dicembre 1993, la legittimità o meno della condotta posta in essere la società convenuta per determinare quale effetto conseguente estromissione nella rappresentanza di Fiom Cgil del sito produttivo di Pomigliano d'arco. Conclusioni del giudice che accoglie (pagina 71,72,73 – pqm): - Sulle parti preliminari, ritiene di essere competente e ritiene ammissibile il ricorso. - E ritiene ammissibile la proposizione di una domanda con contenuto sostanziale dell'articolo 28 condotta anti sindacale davanti a un giudice e in una forma diversa da quella dell'articolo 28, quindi superate le eccezioni di carattere preliminare entra nel merito respinge le domande formulate da fiom CGIL con riferimento ai contratti collettivi di lavoro alla loro legittimità e al loro eventuale conflitto con l'articolo 2112: contratti collettivi sono pienamente legittimi per quanto siano accordi separati. Non spetta al giudice entrare nel merito di valutazioni effettuate da

organizzazioni sindacali pienamente rappresentative come FILM e UILM FISMIC. Il profilo specifico relativo all'articolo 2112 può eventualmente essere messo in discussione dai soli lavoratori, con azioni individuali - ma comunque, ci ricorda il giudice, saremmo in presenza della sostituzione di un contratto collettivo nazionale con un altro contratto collettivo di primo livello.

Sono state respinte le domande di FIOM CGIL riguardanti il primo profilo di chiara antisindacale, la condotta posta in essere da Fiat Gruppo Automobiles e Fabbriche Italia Pomigliano, poiché determina come effetto l'estromissione di FIOM CGIL dal sito di Pomigliano d'Arco. È stato ordinato a Fabbriche Italia Pomigliano Spa di riconoscere in favore di FIOM CGIL la disciplina giuridica come regolato dal titolo III dello statuto dei lavoratori.

La sentenza è del 14 settembre 2011, quindi si registrano numerosi eventi che sono contestuali:

  • La conversione nell'articolo 8 in legge, del d.l. 138/2011 convertito in

legge 148 /2011- La sentenza del dottor Cecchetti- la postilla del 21 settembre la parte di Confindustria Cgil Cisl e Uil l'accordo del 28 giugno 2011l'amministratore delegato di Fiat spia Sergio Marchionne invia una lettera a pubblica a Emma Marcegaglia,presidente in quel momento di Confindustria.→manifesta il suo marito per entrambe e interventi in materia sindacale sia pure come detto l'accordo 28giugno l'articolo 8 diciamo avessero contenuti e anche promotori parzialmente differenti.questo nuovo quadro di riferimento in un momento di particolare difficoltà dell'economia mondialeavrebbe permesso tutte le imprese italiane di affrontare le competizioni internazionali in condizioni menosfavorevoli rispetto ai concorrenti, quindi, l'accordo 28 giugno e articolo 8 sono stati una cosa positivanell'ottica dell'amministratore delegato di fiat.“ma con la firma dell'accordo interconfederale 21 settembre( cioè della

postilla del 21 settembre) è iniziato un dibattito che comprende posizioni contraddittorie e addirittura con dichiarazioni di volontà di evitare l'applicazione degli accordi e la prassi con Fiat, ha fortemente ridimensionato le aspettative sull'efficacia dell'articolo 8 (che voleva dare efficacia generale agli accordi aziendali). Si rischia quindi di snaturare l'impianto previsto dalla legge e di limitare fortemente la flessibilità gestionale. Fiat, che è impegnata nella costruzione di un grande gruppo internazionale con oltre 131 stabilimenti in 30 paesi, non può permettersi di operare in Italia in un quadro di incertezze che la allontano dalle condizioni esistenti in tutto il mondo industrializzato. Per queste ragioni, che non sono politiche, ti confermo che, come preannunciato nella lettera del 30 giugno scorso, Fiat e Fiat Industrial hanno deciso di uscire da Confindustria dal 1 gennaio 2012 (anche il primo giorno in cui è

Il contratto collettivo metalmeccanici del 2008, che scade il 31 dicembre 2011, è attualmente in vigore. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2012, tutte le società facenti parte del gruppo Fiat hanno deciso di uscire da Confindustria e di non applicare più il contratto collettivo metalmeccanici.

La società capofila delle imprese italiane, che è anche il presidente di Confindustria, ha deciso di abbandonare l'organizzazione che rappresenta gli interessi dei datori di lavoro e di adottare un modello aziendale completamente autonomo.

Da un lato, si confermano le scelte di investimento anche in Italia, ma dall'altro si ritiene che queste scelte possano essere perseguite in modo più efficace solo attraverso una contrattazione aziendale. Pertanto, viene creato un sistema ad hoc sia dal punto di vista giuridico che organizzativo del lavoro.

Nel frattempo, è iniziato il processo di rinnovo delle cariche in Confindustria.

i Confindustria. La procedura elettorale è stata oggetto di dibattito e attenzione da parte dei media e degli addetti ai lavori. Emma Marcegaglia, che ha ricoperto la carica di presidente per un determinato periodo di tempo, sta per concludere il suo mandato. Questo apre la strada a una competizione per l'elezione del nuovo presidente, che si preannuncia interessante e inedita sotto molti aspetti.
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
158 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher als.derosa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto sindacale e delle relazioni aziendali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Imberti Lucio.