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1

DIRITTO

SINDACALE

1) LA LIBERTA’ SINDACALE (P.3 )

2) IL SINDACATO COME ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA (P.4 )

3) COMMA 4 ARTICOLO 39 COST. (PERSONALITA’ GIURIDICA DEI SINDACATI) (P.5 )

4) NOZIONE DI SINDACATO (P. 6)

5) R.S.A. E R.S.U. E LA LORO COSTITUZIONE (P.7 )

6) ELEZIONE R.S.U. (P.8 )

7) ORGANIZZAZIONI SINDACALI LIBERE (LIBERTA’ SINDACALE) (P.9 )

8) DISTINZIONE TRA LIBERTA’ E ATTIVITA’ SINDACALE (P.10 ) 2

9) I DIRITTI SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO (ASSEMBLEA, REFERENDUM, PERMESSI, TITOLO DI

POTER DISPORRE DI LOCALI AZIENDALI) (P.11 )

10) ART. 21 ST. LAVORATORI (IL REFERENDUM) (P. 12)

11) DESCRIVERE LE PRINCIPALI FORME DI RAPPRESENTANZA SINDACALE IN AZIENDA E LA RELATIVA

DISCIPLINA (R.S.A.) (P. 13)

12) DESCRIVERE LA DISCIPLINA E LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA EFFICACIA SOGGETTIVA DEL

CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE (P.14 )

13) PERMESSI BREVI CENNI SUL CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE, PARLATE DEI RAPPORTI

TRA IL CONTRATTO COLLETTIVO E IL CONTRATTO INDIVIDUALE (EFFICACIA OGGETTIVA) (P.15 )

14) EFFICACIA SOGGETTIVA E OGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO (P. 16)

(EFFICACIA CCNL)

15) LA SUCCESSIONE TRA CONTRATTI COLLETTIVI (P.17 )

16) IL CONTRATTO COLLETTIVO (P. 18)

17) PREMESSI BREVI CENNI SULLA STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, DESCRIVETE LA

DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA CONTRATTI COLLETTIVI DI DIVERSO LIVELLO (P.19 )

18) RAPPORTI TRA LEGGE E CONTRATTO COLLETTIVO (P. 20)

19) TREGUA SINDACALE (P. 21)

20) LO SCIOPERO (P. 22)

21) FINALITA’ DELLO SCIOPERO (P.23 )

22) I LIMITI DELLO SCIOPERO (DANNO ALLA PRODUZIONE O ALLA PRODUTTIVITA’) (P. 24)

23) LE FORME ANOMALE DELLO SCIOPERO (SCIOPERO ARTICOLATO E DANNO INGIUSTO) (P. 25)

24) DESCRIVERE SINTETICAMENTE LA DISCIPLINA DELLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI

ESSENZIALI(P.26 )

25) LA PROCEDURA DI PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO (P.27 )

26) LA COMMISSIONE DI GARANZIA (P. 28)

27) LA PRECETTAZIONE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (P. 29)

28) LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE NELLO SCIOPERO (P.30 )

29) DESCRIVERE LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI CHE DEVONO ESSERE ASSICURATE

NELL’AMBITO DI UNO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (INDIVIDUAZIONE, RUOLO DELLA

COMMISSIONE DI GARANZIA, ECC…) (P.31 )

30) LA SERRATA (P.32 )

31) DESCRIVERE LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO PER LA REPRESSIONE DELLA CONDOTTA

ANTISINDACALE PREVISTO DALL’ART.28 L.300 del 1970 (P.33 )

32) LE FORME DI LOTTA SINDACALE DIVERSE DALLO SCIOPERO (P.34 )

1) LA LIBERTA’ DINDACALE

Il diritto sindacale si fonda sul principio della libertà sindacale, riconosciuta e regolata, oltre che da fonti

normative interne, da diverse fonti internazionali ed europee.

Per questo, la libertà sindacale è la facoltà di coalizione e azione per la difesa di interessi collettivi

professionali. In Italia è la stessa Costituzione a sancire, nel comma 1 art. 39, il principio fondamentale della 3

libertà di organizzazione sindacale. La libertà sindacale implica anche la piena libertà di organizzazione: i

sindacati possono scegliere sia il criterio di aggregazione (sindacato di mestiere o sindacato per ramo di

industria), sia la forma giuridica da assumere.

Con l’art. 39 l’associazione sindacale, non potrà mai essere contraria alle disposizioni di legge, in quanto

una disposizione di legge che la limiterebbe sarebbe incostituzionale. La libertà sindacale appartiene

sempre al singolo lavoratore e mai al gruppo sindacale.

Il gruppo sindacale svolge meramente l’esercizio dell’attività sindacale.

Un altro profilo della libertà sindacale riguarda la “libertà negoziale”, riconosciuta ai sindacati dall’art.39

Cost. Questo significa che le organizzazioni sindacali possono regolare da se i propri interessi attraverso la

stipula di contratti collettivi con il singolo datore di lavoro ( = contratto collettivo aziendale) o con la

contrapposta associazione dei datori di lavoro (CCN di categoria).

Sono titolari della libertà sindacale i lavoratori subordinati, sia privati che pubblici, e i loro sindacati.

Alcune limitazioni alla libertà sindacale sono previste nei confronti dei militari e degli appartenenti alla

polizia in ragione della particolarità della loro attività.

Non è riconosciuta la titolarità della libertà sindacale ai lavoratori autonomi, ad eccezione della categoria

degli agenti e dei rappresentanti di commercio.

Il principio della libertà sindacale è riferibile anche all’imprenditore e alle associazioni di imprenditori.

Siccome le relazioni sindacali sono negoziali, non si può negare la natura sindacale alle associazioni di

imprenditori in quanto parti del contratto collettivo come i sindacati dei lavoratori.

Vige, inoltre, il diritto di “libertà sindacale negativa” (art.15), cioè un lavoratore secondo il principio

volontaristico può decidere di non aderire a nessun sindacato.

2) IL SINDACATO COME ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

In difetto dell’attuazione dell’art.39, commi 2-3-4 Cost. sulla registrazione dei sindacati, le associazioni

sindacali sono regolate dal diritto comune quali associazioni non riconosciute. Il sindacato, ha una sua

tipicità in virtù della natura collettiva dell’interesse perseguito.

La disciplina del c.c. si limita a regolare solo alcuni aspetti patrimoniali che interessano la Costituzione e lo

svolgimento dell’attività esterna delle associazioni non riconosciute. 4

La disciplina delle associazioni non riconosciute è piuttosto scarna:

- L’art.36 attribuisce agli accordi degli associati la competenza a regolare l’ordinamento interno e

l’amministrazione dell’associazione.

- L’art. 37 interdice agli stessi associati di chiedere la divisione del fondo comune finchè dura

l’associazione, come pure la restituzione della quota in caso di recesso.

- L’art. 38 stabilisce che i terzi non possono far valere i loro diritti sul fondo comune o, in via solidale

e con la responsabilità illimitata, sulle persone che hanno agito in nome e per conto

dell’associazione.

L’interesse del sindacato come associazione non riconosciuta rileva dunque sul piano patrimoniale

e rispetto ad esso sussiste la responsabilità prevista per gli amministratori nei limiti stabiliti dall’art.

38 del codice civile.

Dall’interesse del sindacato come associazione non riconosciuta si distingue l’interesse del sindacato come

istituzione che riguarda le scelte di politica sindacale assunte dai dirigenti del sindacato su temi di politica

economica o di natura sindacale come la elaborazione di una piattaforma sindacale, ossia l’insieme delle

rivendicazioni nei confronti della controparte o la proclamazione di uno sciopero.

L’interesse collettivo riguarda l’insieme dei lavoratori iscritti o che comunque si riconoscono in un

determinato sindacato con il voto.

Secondo la dottrina privatistica, tale interesse collettivo (tipico dell’associazione sindacale) si distingue da

quello comune perché trascende gli interessi ed è indivisibile.

I lavoratori che aderiscono al gruppo autolimitano la loro autonomia individuale e i loro interessi individuali

alla volontà collettiva del gruppo.

Il funzionamento interno dei sindacati (come ogni associazione non riconosciuta), è regolato dalle

disposizioni contenute negli atti costitutivi e nei relativi statuti.

Come ogni associato, il lavoratore che si iscrive al sindacato si obbliga ad osservare lo statuto, a pagare i

contributi e a uniformarsi alle liberalizzazioni sindacali.

3) COMMA 4 ART.39 COST. (PERSONALITÁ GIURIDICA DEI SINDACATI)

I commi 2,3 e 4 dell’art.39 Cost. prevedono una procedura di registrazione dei sindacati presso uffici locali o

centrali finalizzata al riconoscimento della personalità giuridica.

Il quarto comma dell’art.39 Cost. attribuisce ai sindacati, rappresentati unitariamente in proporzione dei

loro iscritti, la possibilità di stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli

appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 5

Tali commi non sono stati attuati a causa dell’opposizione dei sindacati, che così hanno inteso non solo

perseverare la loro libertà di azione, ma anche evitare ogni forma di interferenza e di controllo da parte

dell’amministrazione pubblica. La conseguenza è che i sindacati non hanno personalità giuridica e i contratti

collettivi da loro stipulati hanno il valore dei contratti di diritto comune.

L’art. 39 ha dettato una particolare disciplina che riconosce ai sindacati la legittimazione a stipulare con

efficacia per tutti gli appartenenti alla categoria attraverso la Costituzione di una rappresentanza unitaria

proporzionale al numero degli iscritti.

La soluzione predisposta dall’art.39, comma 4, non è mai stata attuata dal legislatore ordinario per ragioni

tecniche e politiche. Sul piano tecnico era difficile delimitare volontariamente e non autoritativamente

l’ambito di applicazione dei destinatari della disciplina collettiva e cioè delimitare collegi elettorali, e sul

piano politico i sindacati minoritari (in particolare la Cisl) erano contrari a dare attuazione di una norma

che, riconoscendo un potere contrattuale proporzionale al numero di iscritti, avrebbe confermato

l’egemonia della CGIL in quanto sindacato maggioritario.

Questa ragione ha fatto arenare una serie di tentativi del legislatore di attuare o di riformare l’art.39 Cost.

D’altra parte è bene tenere presente che una norma come l’art.39 blocca le soluzioni legislative di

misurazione della rappresentatività effettiva di ciascun sindacato diverse da quella prevista dalla stessa

norma costituzionale.

4) NOZIONE DI SINDACATO

I sindacati in Italia hanno la struttura confederale, sono cioè confederazioni, ossia associazioni

intercategoriali che riuniscono a livello nazionale le rispettive associazioni nazionali delle diverse categorie

merceologiche.

In Italia abbiamo sindacati di categoria e sindacati di mestiere.

- Sindacati di categoria: riuniscono i lavoratori per ramo di industria, prendendo come riferimento 6

organizzativo lo specifico settore produttivo in cui opera l’impresa. In questo modo, il sindacato

organizza tutti i lavoratori che sono occupati in una impresa di una determinata categoria

merceologica (metalmeccanica, chimica, edile, ecc…), a prescindere dai diversi mestieri o specifiche

professionalità che, all’interno della singola impresa, i diversi lavoratori possiedono.

I sindacati nazionali delle diverse categorie, a loro volta, sono associazioni di associazioni. Esiste

anche una struttura intercategoriale territoriale che riunisce i sindacati provinciali delle diverse

categorie merceologiche in ambito provinciali.

- Sindacato di mestiere: ha come punto di riferimento l’attività lavorativa prestata dai singoli

lavoratori. Il sindacato di mestiere realizza forme di solidarietà collettiva limitate agli interessi dei

lavoratori che svolgono una determinata o un insieme di mansioni omogenee. Esempi di sindacati

di mestiere sono: piloti, insegnati.

La struttura sindacale aziendale si forma su base elettorale, rappresentando tutti i lavoratori dell’azienda,

iscritti e non iscritti.

- Struttura verticale: riguarda le relazioni relative allo “stesso settore”: la confederazione riunisce più

sindacati di categoria; i sindacati di categoria sono formati da federazioni nazionali; a loro volta

sono formati da associazioni di natura regionale; a loro volta sono formati da associazioni

provinciali.

- Struttura orizzontale: riguarda le strutture intercategoriali e comprende tutti i sindacati che sono

riuniti nella confederazione ( Cgil nazionale, regionale e provinciale).

Il sistema sindacale è costituito da due canali:

- Canale territoriale: è un modello di organizzazione sindacale dei lavoratori sul territorio mediante la

forma di “associazioni non riconosciute”;

- Canale interno all’azienda: l’organizzazione sindacale all’interno dell’azienda si realizza solitamente

in “forme non associative” con varie modalità di collegamento con i sindacati territoriali.

5) R.S.A. E R.S.U. E LA LORO COSTITUZIONE

- (ART. 19 ST. COSTITUZIONE)

- (DESCRIVERE LE TIPOLOGIE E LA DISCIPLINA DELLE FORME DI RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI

NEI LUOGHI DI LAVORO ATTUALMENTE PRESENTI NEL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI)

L’art.19 St. lav. Dispone che possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali (r.s.a.) ad

iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva. 7

L’art.19 St.lav. non detta alcuna disposizione sulla forma giuridica delle r.s.a.: possono avere forma

associativa, e ogni sindacato esterno può avere una propria rsa.

Ai sensi dell’art.19 St.lav., un’unica rsa può far capo ad una pluralità di sindacati esterni. Gli elementi

caratterizzanti delle rsa, ai sensi dell’art.19 sono l’iniziativa dei lavoratori (quindi massima libertà dal punto

di vista della Costituzione) e l’ambito sindacale. L’espressione “ambito sindacale” indica un collegamento o

una sorta di riconoscimento delle rsa da parte del sindacato.

Infine, l’art.19 St.lav. stabilisce chela rsa deve essere istituita in ogni “unità produttiva” ( -> a sua volta essa

deve essere individuata ai sensi dell’art.35 St.lav, in ogni sede, stabilimento, filiale o ufficio o reparto

autonomo che occupi più di 15 dipendenti o più di 5, se si tratta di impresa agricola o anche un numero

inferiore qualora l’impresa occupi complessivamente più di 15 dipendenti – più di 5 se agricola- nell’ambito

dello stesso comune.

La rappresentanza sindacale unitaria (r.s.u.) è stata introdotta nel 1993 attraverso l’accordo

interconfederale tra Cgil, Cisl, Uil e Confindustria, in cui è stato stabilito che le organizzazioni sindacali che

intendono partecipare alle elezioni dell rsu devono rinunciare all’utilizzo delle rsa.

La composizione tra rsa e rsu è diversa: le rsa hanno dirigenti nominati dalle organizzazioni sindacali mentre

i componenti della rsu sono eletti dai lavoratori occupati presso l’unità produttiva, a prescindere dal fatto

che siano iscritti o no al sindacato.

Il Testo Unico 2014 supera la previsione del terzo di seggi riservato alle associazioni sindacali firmatarie: alla

Costituzione delle rsu si procede, mediante un’elezione a suffragio universale. Il numero di seggi viene

ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti: in

questo modo alle “nuove” rsu non viene garantita una più genuina base elettorale, essendo interamente

elette sulla base delle preferenze indicate dai lavoratori all’interno delle liste presentate dai sindacati

legittimati.

Le elezioni sono valide se ad esse partecipa il 50% + 1 dei lavoratori dell’azienda aventi diritto.

Le rsu succedono alle rsa nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali del titolo III dello Stat.lav. ,

nonché nella titolarità dei poteri e delle funzioni anche contrattuali.

La durata del mandato è triennale e non sono consentite proroghe. Pertanto le rsu decadono

automaticamente allo scadere del termine.

6) ELEZIONE RSU

Le rsu costituiscono un’altra forma di rappresentanza dopo la rsa; hanno una disciplina esclusivamente

contrattuale ma non è disciplinata dalla legge. Erano disciplinate dal protocollo d’intesa del 1993 e

successivamente sono state riprese dal Testo Unico di rappresentanza del 2014: parliamo sempre di

accordi, ossia di contratti, più precisamente di regole contrattuali e non di norme di legge.

Ha un’origine completamente diversa dalle rsa. L’rsu risponde fondamentalmente ad un criterio elettivo, 8

cioè viene eletta dai dipendenti che esprimono il loro voto sulla base di liste che vengono presentate dai

sindacati.

I criteri previsti dal Testo unico della rappresentanza sono due: possono presentare le liste le associazioni

sindacali di categoria aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie dell’accordo del 2014, oppure

organizzazioni sindacali di categoria firmatarie di un contratto collettivo applicato.

Secondo l’art.19 St. lav. Anche le rsu possono essere create nell’ambito dei sindacati che hanno firmato o

che hanno partecipato alle trattative del contratto collettivo.

Possono essere costituite nelle unità produttive di aziende che hanno più di 15 dipendenti.

Possono partecipare all’elezione della rsu e avere quindi, propri rappresentanti, le associazioni sindacali che

rispettano 2 condizioni:

a. Il criterio apostolico, se alternativamente:

- Firmatari di contratto collettivo applicato all’unità produttiva;

- Abbia dimostrato la capacità di essere controparte del datore di lavoro partecipando alle trattative

- Aver accettato espressamente ed integralmente i contenuti dell’accordo confindustria del

10/01/2014 recante il Testo Unico della rappresentanza

b. La lista deve essere correlata da un numero di firme di lavoratori dipendenti pari al 5% degli aventi

diritto di voto.

Possono attuare le rsu anche le associazioni sindacali formalmente costituite con un atto costitutivo che

abbiano accettato espressamente i contenuti dell’accordo del 2014 e abbiano raccolto le firme dei

lavoratori facenti parte dell’unità produttiva in misura superiore del 5% degli aventi diritto al voto.

Il punto importante è che i sindacati che scelgono di aderire al sistema della rsu, rinunciano al diritto di

costituire rsa, quindi vi è una clausola di incompatibilità. O si rimane nell’ambito del discorso della rsa,

oppure si sceglie di aderire all’accordo e si entra nel sistema delle rsu. Le rsu durano in carica 3 anni e

godono degli stessi diritti e doveri previsti dallo Statuto dei lavoratori in riferimento ai membri dell

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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