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DIRITTO
SINDACALE
1) LA LIBERTA’ SINDACALE (P.3 )
2) IL SINDACATO COME ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA (P.4 )
3) COMMA 4 ARTICOLO 39 COST. (PERSONALITA’ GIURIDICA DEI SINDACATI) (P.5 )
4) NOZIONE DI SINDACATO (P. 6)
5) R.S.A. E R.S.U. E LA LORO COSTITUZIONE (P.7 )
6) ELEZIONE R.S.U. (P.8 )
7) ORGANIZZAZIONI SINDACALI LIBERE (LIBERTA’ SINDACALE) (P.9 )
8) DISTINZIONE TRA LIBERTA’ E ATTIVITA’ SINDACALE (P.10 ) 2
9) I DIRITTI SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO (ASSEMBLEA, REFERENDUM, PERMESSI, TITOLO DI
POTER DISPORRE DI LOCALI AZIENDALI) (P.11 )
10) ART. 21 ST. LAVORATORI (IL REFERENDUM) (P. 12)
11) DESCRIVERE LE PRINCIPALI FORME DI RAPPRESENTANZA SINDACALE IN AZIENDA E LA RELATIVA
DISCIPLINA (R.S.A.) (P. 13)
12) DESCRIVERE LA DISCIPLINA E LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA EFFICACIA SOGGETTIVA DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE (P.14 )
13) PERMESSI BREVI CENNI SUL CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE, PARLATE DEI RAPPORTI
TRA IL CONTRATTO COLLETTIVO E IL CONTRATTO INDIVIDUALE (EFFICACIA OGGETTIVA) (P.15 )
14) EFFICACIA SOGGETTIVA E OGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO (P. 16)
(EFFICACIA CCNL)
15) LA SUCCESSIONE TRA CONTRATTI COLLETTIVI (P.17 )
16) IL CONTRATTO COLLETTIVO (P. 18)
17) PREMESSI BREVI CENNI SULLA STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, DESCRIVETE LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA CONTRATTI COLLETTIVI DI DIVERSO LIVELLO (P.19 )
18) RAPPORTI TRA LEGGE E CONTRATTO COLLETTIVO (P. 20)
19) TREGUA SINDACALE (P. 21)
20) LO SCIOPERO (P. 22)
21) FINALITA’ DELLO SCIOPERO (P.23 )
22) I LIMITI DELLO SCIOPERO (DANNO ALLA PRODUZIONE O ALLA PRODUTTIVITA’) (P. 24)
23) LE FORME ANOMALE DELLO SCIOPERO (SCIOPERO ARTICOLATO E DANNO INGIUSTO) (P. 25)
24) DESCRIVERE SINTETICAMENTE LA DISCIPLINA DELLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI(P.26 )
25) LA PROCEDURA DI PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO (P.27 )
26) LA COMMISSIONE DI GARANZIA (P. 28)
27) LA PRECETTAZIONE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (P. 29)
28) LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE NELLO SCIOPERO (P.30 )
29) DESCRIVERE LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI CHE DEVONO ESSERE ASSICURATE
NELL’AMBITO DI UNO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (INDIVIDUAZIONE, RUOLO DELLA
COMMISSIONE DI GARANZIA, ECC…) (P.31 )
30) LA SERRATA (P.32 )
31) DESCRIVERE LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO PER LA REPRESSIONE DELLA CONDOTTA
ANTISINDACALE PREVISTO DALL’ART.28 L.300 del 1970 (P.33 )
32) LE FORME DI LOTTA SINDACALE DIVERSE DALLO SCIOPERO (P.34 )
1) LA LIBERTA’ DINDACALE
Il diritto sindacale si fonda sul principio della libertà sindacale, riconosciuta e regolata, oltre che da fonti
normative interne, da diverse fonti internazionali ed europee.
Per questo, la libertà sindacale è la facoltà di coalizione e azione per la difesa di interessi collettivi
professionali. In Italia è la stessa Costituzione a sancire, nel comma 1 art. 39, il principio fondamentale della 3
libertà di organizzazione sindacale. La libertà sindacale implica anche la piena libertà di organizzazione: i
sindacati possono scegliere sia il criterio di aggregazione (sindacato di mestiere o sindacato per ramo di
industria), sia la forma giuridica da assumere.
Con l’art. 39 l’associazione sindacale, non potrà mai essere contraria alle disposizioni di legge, in quanto
una disposizione di legge che la limiterebbe sarebbe incostituzionale. La libertà sindacale appartiene
sempre al singolo lavoratore e mai al gruppo sindacale.
Il gruppo sindacale svolge meramente l’esercizio dell’attività sindacale.
Un altro profilo della libertà sindacale riguarda la “libertà negoziale”, riconosciuta ai sindacati dall’art.39
Cost. Questo significa che le organizzazioni sindacali possono regolare da se i propri interessi attraverso la
stipula di contratti collettivi con il singolo datore di lavoro ( = contratto collettivo aziendale) o con la
contrapposta associazione dei datori di lavoro (CCN di categoria).
Sono titolari della libertà sindacale i lavoratori subordinati, sia privati che pubblici, e i loro sindacati.
Alcune limitazioni alla libertà sindacale sono previste nei confronti dei militari e degli appartenenti alla
polizia in ragione della particolarità della loro attività.
Non è riconosciuta la titolarità della libertà sindacale ai lavoratori autonomi, ad eccezione della categoria
degli agenti e dei rappresentanti di commercio.
Il principio della libertà sindacale è riferibile anche all’imprenditore e alle associazioni di imprenditori.
Siccome le relazioni sindacali sono negoziali, non si può negare la natura sindacale alle associazioni di
imprenditori in quanto parti del contratto collettivo come i sindacati dei lavoratori.
Vige, inoltre, il diritto di “libertà sindacale negativa” (art.15), cioè un lavoratore secondo il principio
volontaristico può decidere di non aderire a nessun sindacato.
2) IL SINDACATO COME ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
In difetto dell’attuazione dell’art.39, commi 2-3-4 Cost. sulla registrazione dei sindacati, le associazioni
sindacali sono regolate dal diritto comune quali associazioni non riconosciute. Il sindacato, ha una sua
tipicità in virtù della natura collettiva dell’interesse perseguito.
La disciplina del c.c. si limita a regolare solo alcuni aspetti patrimoniali che interessano la Costituzione e lo
svolgimento dell’attività esterna delle associazioni non riconosciute. 4
La disciplina delle associazioni non riconosciute è piuttosto scarna:
- L’art.36 attribuisce agli accordi degli associati la competenza a regolare l’ordinamento interno e
l’amministrazione dell’associazione.
- L’art. 37 interdice agli stessi associati di chiedere la divisione del fondo comune finchè dura
l’associazione, come pure la restituzione della quota in caso di recesso.
- L’art. 38 stabilisce che i terzi non possono far valere i loro diritti sul fondo comune o, in via solidale
e con la responsabilità illimitata, sulle persone che hanno agito in nome e per conto
dell’associazione.
L’interesse del sindacato come associazione non riconosciuta rileva dunque sul piano patrimoniale
e rispetto ad esso sussiste la responsabilità prevista per gli amministratori nei limiti stabiliti dall’art.
38 del codice civile.
Dall’interesse del sindacato come associazione non riconosciuta si distingue l’interesse del sindacato come
istituzione che riguarda le scelte di politica sindacale assunte dai dirigenti del sindacato su temi di politica
economica o di natura sindacale come la elaborazione di una piattaforma sindacale, ossia l’insieme delle
rivendicazioni nei confronti della controparte o la proclamazione di uno sciopero.
L’interesse collettivo riguarda l’insieme dei lavoratori iscritti o che comunque si riconoscono in un
determinato sindacato con il voto.
Secondo la dottrina privatistica, tale interesse collettivo (tipico dell’associazione sindacale) si distingue da
quello comune perché trascende gli interessi ed è indivisibile.
I lavoratori che aderiscono al gruppo autolimitano la loro autonomia individuale e i loro interessi individuali
alla volontà collettiva del gruppo.
Il funzionamento interno dei sindacati (come ogni associazione non riconosciuta), è regolato dalle
disposizioni contenute negli atti costitutivi e nei relativi statuti.
Come ogni associato, il lavoratore che si iscrive al sindacato si obbliga ad osservare lo statuto, a pagare i
contributi e a uniformarsi alle liberalizzazioni sindacali.
3) COMMA 4 ART.39 COST. (PERSONALITÁ GIURIDICA DEI SINDACATI)
I commi 2,3 e 4 dell’art.39 Cost. prevedono una procedura di registrazione dei sindacati presso uffici locali o
centrali finalizzata al riconoscimento della personalità giuridica.
Il quarto comma dell’art.39 Cost. attribuisce ai sindacati, rappresentati unitariamente in proporzione dei
loro iscritti, la possibilità di stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 5
Tali commi non sono stati attuati a causa dell’opposizione dei sindacati, che così hanno inteso non solo
perseverare la loro libertà di azione, ma anche evitare ogni forma di interferenza e di controllo da parte
dell’amministrazione pubblica. La conseguenza è che i sindacati non hanno personalità giuridica e i contratti
collettivi da loro stipulati hanno il valore dei contratti di diritto comune.
L’art. 39 ha dettato una particolare disciplina che riconosce ai sindacati la legittimazione a stipulare con
efficacia per tutti gli appartenenti alla categoria attraverso la Costituzione di una rappresentanza unitaria
proporzionale al numero degli iscritti.
La soluzione predisposta dall’art.39, comma 4, non è mai stata attuata dal legislatore ordinario per ragioni
tecniche e politiche. Sul piano tecnico era difficile delimitare volontariamente e non autoritativamente
l’ambito di applicazione dei destinatari della disciplina collettiva e cioè delimitare collegi elettorali, e sul
piano politico i sindacati minoritari (in particolare la Cisl) erano contrari a dare attuazione di una norma
che, riconoscendo un potere contrattuale proporzionale al numero di iscritti, avrebbe confermato
l’egemonia della CGIL in quanto sindacato maggioritario.
Questa ragione ha fatto arenare una serie di tentativi del legislatore di attuare o di riformare l’art.39 Cost.
D’altra parte è bene tenere presente che una norma come l’art.39 blocca le soluzioni legislative di
misurazione della rappresentatività effettiva di ciascun sindacato diverse da quella prevista dalla stessa
norma costituzionale.
4) NOZIONE DI SINDACATO
I sindacati in Italia hanno la struttura confederale, sono cioè confederazioni, ossia associazioni
intercategoriali che riuniscono a livello nazionale le rispettive associazioni nazionali delle diverse categorie
merceologiche.
In Italia abbiamo sindacati di categoria e sindacati di mestiere.
- Sindacati di categoria: riuniscono i lavoratori per ramo di industria, prendendo come riferimento 6
organizzativo lo specifico settore produttivo in cui opera l’impresa. In questo modo, il sindacato
organizza tutti i lavoratori che sono occupati in una impresa di una determinata categoria
merceologica (metalmeccanica, chimica, edile, ecc…), a prescindere dai diversi mestieri o specifiche
professionalità che, all’interno della singola impresa, i diversi lavoratori possiedono.
I sindacati nazionali delle diverse categorie, a loro volta, sono associazioni di associazioni. Esiste
anche una struttura intercategoriale territoriale che riunisce i sindacati provinciali delle diverse
categorie merceologiche in ambito provinciali.
- Sindacato di mestiere: ha come punto di riferimento l’attività lavorativa prestata dai singoli
lavoratori. Il sindacato di mestiere realizza forme di solidarietà collettiva limitate agli interessi dei
lavoratori che svolgono una determinata o un insieme di mansioni omogenee. Esempi di sindacati
di mestiere sono: piloti, insegnati.
La struttura sindacale aziendale si forma su base elettorale, rappresentando tutti i lavoratori dell’azienda,
iscritti e non iscritti.
- Struttura verticale: riguarda le relazioni relative allo “stesso settore”: la confederazione riunisce più
sindacati di categoria; i sindacati di categoria sono formati da federazioni nazionali; a loro volta
sono formati da associazioni di natura regionale; a loro volta sono formati da associazioni
provinciali.
- Struttura orizzontale: riguarda le strutture intercategoriali e comprende tutti i sindacati che sono
riuniti nella confederazione ( Cgil nazionale, regionale e provinciale).
Il sistema sindacale è costituito da due canali:
- Canale territoriale: è un modello di organizzazione sindacale dei lavoratori sul territorio mediante la
forma di “associazioni non riconosciute”;
- Canale interno all’azienda: l’organizzazione sindacale all’interno dell’azienda si realizza solitamente
in “forme non associative” con varie modalità di collegamento con i sindacati territoriali.
5) R.S.A. E R.S.U. E LA LORO COSTITUZIONE
- (ART. 19 ST. COSTITUZIONE)
- (DESCRIVERE LE TIPOLOGIE E LA DISCIPLINA DELLE FORME DI RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI
NEI LUOGHI DI LAVORO ATTUALMENTE PRESENTI NEL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI)
L’art.19 St. lav. Dispone che possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali (r.s.a.) ad
iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva. 7
L’art.19 St.lav. non detta alcuna disposizione sulla forma giuridica delle r.s.a.: possono avere forma
associativa, e ogni sindacato esterno può avere una propria rsa.
Ai sensi dell’art.19 St.lav., un’unica rsa può far capo ad una pluralità di sindacati esterni. Gli elementi
caratterizzanti delle rsa, ai sensi dell’art.19 sono l’iniziativa dei lavoratori (quindi massima libertà dal punto
di vista della Costituzione) e l’ambito sindacale. L’espressione “ambito sindacale” indica un collegamento o
una sorta di riconoscimento delle rsa da parte del sindacato.
Infine, l’art.19 St.lav. stabilisce chela rsa deve essere istituita in ogni “unità produttiva” ( -> a sua volta essa
deve essere individuata ai sensi dell’art.35 St.lav, in ogni sede, stabilimento, filiale o ufficio o reparto
autonomo che occupi più di 15 dipendenti o più di 5, se si tratta di impresa agricola o anche un numero
inferiore qualora l’impresa occupi complessivamente più di 15 dipendenti – più di 5 se agricola- nell’ambito
dello stesso comune.
La rappresentanza sindacale unitaria (r.s.u.) è stata introdotta nel 1993 attraverso l’accordo
interconfederale tra Cgil, Cisl, Uil e Confindustria, in cui è stato stabilito che le organizzazioni sindacali che
intendono partecipare alle elezioni dell rsu devono rinunciare all’utilizzo delle rsa.
La composizione tra rsa e rsu è diversa: le rsa hanno dirigenti nominati dalle organizzazioni sindacali mentre
i componenti della rsu sono eletti dai lavoratori occupati presso l’unità produttiva, a prescindere dal fatto
che siano iscritti o no al sindacato.
Il Testo Unico 2014 supera la previsione del terzo di seggi riservato alle associazioni sindacali firmatarie: alla
Costituzione delle rsu si procede, mediante un’elezione a suffragio universale. Il numero di seggi viene
ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti: in
questo modo alle “nuove” rsu non viene garantita una più genuina base elettorale, essendo interamente
elette sulla base delle preferenze indicate dai lavoratori all’interno delle liste presentate dai sindacati
legittimati.
Le elezioni sono valide se ad esse partecipa il 50% + 1 dei lavoratori dell’azienda aventi diritto.
Le rsu succedono alle rsa nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali del titolo III dello Stat.lav. ,
nonché nella titolarità dei poteri e delle funzioni anche contrattuali.
La durata del mandato è triennale e non sono consentite proroghe. Pertanto le rsu decadono
automaticamente allo scadere del termine.
6) ELEZIONE RSU
Le rsu costituiscono un’altra forma di rappresentanza dopo la rsa; hanno una disciplina esclusivamente
contrattuale ma non è disciplinata dalla legge. Erano disciplinate dal protocollo d’intesa del 1993 e
successivamente sono state riprese dal Testo Unico di rappresentanza del 2014: parliamo sempre di
accordi, ossia di contratti, più precisamente di regole contrattuali e non di norme di legge.
Ha un’origine completamente diversa dalle rsa. L’rsu risponde fondamentalmente ad un criterio elettivo, 8
cioè viene eletta dai dipendenti che esprimono il loro voto sulla base di liste che vengono presentate dai
sindacati.
I criteri previsti dal Testo unico della rappresentanza sono due: possono presentare le liste le associazioni
sindacali di categoria aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie dell’accordo del 2014, oppure
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie di un contratto collettivo applicato.
Secondo l’art.19 St. lav. Anche le rsu possono essere create nell’ambito dei sindacati che hanno firmato o
che hanno partecipato alle trattative del contratto collettivo.
Possono essere costituite nelle unità produttive di aziende che hanno più di 15 dipendenti.
Possono partecipare all’elezione della rsu e avere quindi, propri rappresentanti, le associazioni sindacali che
rispettano 2 condizioni:
a. Il criterio apostolico, se alternativamente:
- Firmatari di contratto collettivo applicato all’unità produttiva;
- Abbia dimostrato la capacità di essere controparte del datore di lavoro partecipando alle trattative
- Aver accettato espressamente ed integralmente i contenuti dell’accordo confindustria del
10/01/2014 recante il Testo Unico della rappresentanza
b. La lista deve essere correlata da un numero di firme di lavoratori dipendenti pari al 5% degli aventi
diritto di voto.
Possono attuare le rsu anche le associazioni sindacali formalmente costituite con un atto costitutivo che
abbiano accettato espressamente i contenuti dell’accordo del 2014 e abbiano raccolto le firme dei
lavoratori facenti parte dell’unità produttiva in misura superiore del 5% degli aventi diritto al voto.
Il punto importante è che i sindacati che scelgono di aderire al sistema della rsu, rinunciano al diritto di
costituire rsa, quindi vi è una clausola di incompatibilità. O si rimane nell’ambito del discorso della rsa,
oppure si sceglie di aderire all’accordo e si entra nel sistema delle rsu. Le rsu durano in carica 3 anni e
godono degli stessi diritti e doveri previsti dallo Statuto dei lavoratori in riferimento ai membri dell
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