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III).
Dal ’48 al ’70 a fronte di una rilevanza del fenomeno sindacale, i diritti non
trovavano un esplicarsi all’interno delle fabbriche, delle aziende. Per questo
motivo lo statuto dei lavoratori è particolarmente importante.
All’interno dei luoghi di lavoro bisogna distinguere le prerogative che spettano
ai sindacati.
- “della libertà e dignità del lavoratore”
Titolo I:
L’abbiamo già visto in merito al rapporto individuale di lavoro, alle
mansioni, al procedimento disciplinare, ecc.
- “della libertà sindacale”
Titolo II:
Art 14, Diritto di associazione e di attività sindacale
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere
attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di
lavoro
Non ha bisogno di nessuna concretizzazione. In ogni luogo di lavoro
chiunque può fare associazionismo sindacale, promulgare le proprie idee
e via discorrendo. Anche se non c’è scritto affianco, questo articolo, come
concretizzazione della libertà sindacale, vale in realtà in tutti i casi in cui
si parla di libertà sindacale in azienda.
Art 15, Atti discriminatori
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che
aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di
farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche
o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli
altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale
ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o
atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o
di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle
convinzioni personal).
L’abbiamo visto in riferimento ai limiti dei poteri del datore di lavoro
(normativa antidiscriminazione): nullità di patti o atti che hanno come
oggetto di discriminare qualcuno per la sua appartenenza o meno al
sindacato. È concretizzazione di libertà negativa riconosciuta nel nostro
ordinamento. Questi articoli ripetono più nel dettaglio l’art 39.
Art 16, Trattamenti economici collettivi discriminatori
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore
aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la
discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali
alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore
di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una
somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore
illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
Art 17, Sindacati di comodo
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di
costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni
sindacali di lavoratori.
Storicamente i sindacati di comodo vengono definiti sindacati gialli. I
sindacati devono essere genuini, nascono e si sviluppano da parte dei
destinatari o promotori del sindacato stesso. Vieta al datore di lavoro e
alle loro associazioni di costituire o sostenere associazioni sindacali di
lavoratori. La dialettica tra datori e sindacati è una dinamica che
l’ordinamento riconosce, si riconoscono le ragioni e di una e dell’altra
parte. La dialettica sindacale non può essere inficiata da un datore di
lavoro che sostiene un’associazione sindacale dei lavoratori.
- “dell’attività sindacale”
Titolo III:
L’art 19 è posto all’inizio del titolo III
Art 20, Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro
opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di
dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori
condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi
- sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze
sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di
interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle
convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti
esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
L’assemblea la può adire la RSA o RSU. Parla di 10 ore retribuite ma se il
contratto collettivo dice ad esempio che le ore retribuite di assemblea sono 20,
ben venga. L’assemblea può essere indetta anche all’interno dell’orario di
lavoro. Il pati del datore di lavoro deve essere meritevole, attribuito a soggetti
che l’ordinamento reputa meritevoli. Chi può indire assemblea: RSA o RSU, sia
congiuntamente sia disgiuntamente. Possono riguardare o tutti i lavoratori o
dei gruppi di essi. Si deve discutere di materie di interesse sindacale e del
lavoro. Possono partecipare anche altri dirigenti esterni del sindacato. Il datore
di lavoro e i suoi delegati non possono partecipare.
Art 21, Referendum
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori
dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie
inerenti all'attività' sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali
aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite
dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
I referendum possono essere fatti fuori dell’orario ma all’interno del luogo di
lavoro, che riguardino materie sindacali. Partecipano non i soli iscritti ma tutti i
lavoratori. Le rappresentanze sindacali non sono vincolate dal tenere in
considerazione gli esiti del referendum. Avviene con urne e voto segreto.
Art 22, Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri
di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle
associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e
settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a
quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni
della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è
cessato l'incarico per tutti gli altri.
Entriamo nell’ambito dell’effettività dei diritti. A questa logica risponde questo
articolo. Trasferimento: a fronte di motivi organizzativi il datore di lavoro può
trasferire qualcuno. Per evitare scelte unilaterali, l’articolo 22 pone limitazioni
al potere del datore di lavoro quando il soggetto che vuole trasferire è
rappresentante/membro di RSA o RSU, perché questo trasferimento potrebbe
non essere genuino. Il trasferimento necessita del nulla osta dell’associazione
sindacale di appartenenza.
Il titolo III pone limitazioni al normale svolgimento dell’attività aziendale,
quindi.
Art 23, Permessi retribuiti
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno
diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai
permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa
è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a
3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è
organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente
lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a
otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente;
nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere
inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
Art 24, Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non
retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di
natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente
devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni
prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Art 25, Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi
spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a
tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Storicamente è sempre stato considerato importante. Allestire alcuni spazi ad
hoc per consentire alle sigle di RSU di affiggere pubblicazioni, testi, comunicati,
volantini a materia di interesse sindacale e del lavoro.
Art 26, Contributi sindacali
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di
proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro,
senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
Opera di proselitismo. Senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività
aziendale. Questa dizione s