Diritto sindacale
Associazione non riconosciuta
Un’associazione non riconosciuta, come il sindacato, segue le regole che disciplinano internamente il sindacato stesso. Queste regole sono quelle di un’associazione non riconosciuta.
Pluralismo e caratteristiche del sindacalismo italiano
Quello che differenzia il sindacalismo italiano è il pluralismo. In Italia ci si mette insieme non per mestiere ma per ideologia. In altri paesi, ad esempio in Germania, storicamente vi è un sindacato di mestiere, dove ci si è messi insieme per l’appartenenza alla categoria professionale.
I sindacati Cgil, Cisl e Uil nascono da un unico sindacato, per motivi ideologici. I sindacati in Italia non si sviluppano come sindacato di mestiere ma come confederazioni di sindacati. Quelli che noi definiamo sindacati sono insiemi di più sindacati di settore. Il sindacato italiano ha l’ambizione di tenere dentro tutti i mestieri.
Fonti del diritto sindacale
Le fonti del diritto sindacale sono gli articoli 39 e 40 della Costituzione. L’articolo 39 sancisce la libertà dell’organizzazione sindacale e del pluralismo sindacale. Dall’inattuazione dell’articolo 39 passa tutto ciò che ci diremo in riferimento al contratto collettivo. Il contratto collettivo è formalmente un contratto di diritto privato. I sindacati non sono organismi di diritto pubblico ma associazioni di diritto privato.
Qual è la parte dell’articolo 39 che dà tanti problemi? È la circostanza per cui la Costituzione prevedeva la registrazione dei sindacati al fine di attribuire ai contratti collettivi stipulati dagli stessi efficacia erga omnes, ovvero la stessa efficacia che hanno le leggi. In epoca fascista i sindacati erano organismi di diritto pubblico e i contratti che stipulavano si applicavano a tutta la categoria, non solo agli iscritti al sindacato.
Questa è la questione più complessa. L’articolo 39 è scritto in Costituzione, non è abrogato, ma non è attuato. Non è stato concretizzato in leggi ordinarie, il legislatore non ha nessun altro modo per dare efficacia erga omnes ai contratti collettivi se non le modalità previste dall’articolo 39. Quella norma parla al legislatore. L’efficacia erga omnes si può fare solo con la strada prevista dalla Costituzione.
Al sindacato non può essere imposto altro obbligo se non la registrazione presso uffici locali o centrali secondo le norme di legge, leggi che non ci sono ancora. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Non agli iscritti, ma a tutti gli appartenenti alle categorie.
Diritto di sciopero
L’articolo 40 parla del diritto di sciopero, che la Costituzione garantisce, che si esercita nell’ambito delle regole che lo disciplinano. In realtà ne abbiamo ben poche, ne abbiamo una che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Autoregolamentazione sindacale
Il diritto sindacale italiano si è espresso in assenza di una disciplina legislativa, manca ancora oggi una legge sindacale organica. I sindacati si autoregolamentano, non sentono la necessità di una legge. In un ordinamento pluralista e democratico italiano ben possono esservi altri ordinamenti (all’interno della legalità rappresentata dalle norme di legge), che hanno altre fonti che si affiancano a quelle legislative.
Laddove c’è una comunità, ci sono delle regole che la governano e qualcuno verifica se le regole sono seguite. In diritto sindacale si parla di ordinamento intersindacale. Un ordinamento ha una giurisdizione autonoma. L’ordinamento non è solo quello statale. Gli altri ordinamenti devono sottostare alla legge, ma possono regolamentare tra loro i rapporti, decidere che ci siano soggetti terzi a giudicare, ecc. I sindacati sono delle associazioni dal punto di vista giuridico, regolano tra loro e gli associati le norme.
Evoluzione legislativa del sindacalismo
Studieremo le norme dello Statuto dei lavoratori e vedremo una norma in ordine allo sciopero nei servizi pubblici essenziali, e nient’altro. Studieremo degli accordi sindacali (non contratti; celebre quello del 1993, protocollo Ciampi), stipulati dalle organizzazioni sindacali tra di loro, lato datore di lavoro e lavoratori.
Quando si pensa a sindacato si pensa solo a quello dei lavoratori, per un motivo storico (i lavoratori si mettono insieme nel periodo della Rivoluzione industriale per il concordato di tariffa, ovvero il contratto collettivo di allora). Il sindacalismo dei datori di lavoro è un sindacalismo di risposta a quello dei lavoratori. Il motivo vero è che nel contratto collettivo i lavoratori non possono che consorziarsi coi sindacati, il datore di lavoro invece, senza dover aderire a un sindacato, può essere già parte di un contratto collettivo autonomamente.
Ovviamente non stiamo parlando dei contratti collettivi nazionali. Gran parte dell’evoluzione del diritto sindacale è stato all’insegna dell’informalità e dei rapporti di forza. Non c’è scritto da nessuna parte che un datore di lavoro debba stipulare un contratto collettivo, facendolo si violerebbe la libertà sindacale; c’è anche libertà sindacale negativa, di non iscriversi a nessun sindacato.
Allora perché un datore di lavoro si trova a stipulare un contratto aziendale? Non per ragioni legate all’obbligo di farlo e al diritto. Solitamente il datore di lavoro sceglie di far sedere al tavolo chi è rappresentativo. La legge non può scegliere chi si deve sedere al tavolo delle trattative. Questo significa informalità e rapporto di forze.
Soltanto nel 2014 c’è stato un accordo tra Cgil, Cisl, Uil e Confindustria per cui adesso per sederti al tavolo delle trattative a livello nazionale devi rappresentare almeno il 5% dei lavoratori come dato medio delle iscrizioni e dei risultati elettorali, frutto di un accordo interfederale.
Storia del fenomeno sindacale
Le prime avvisaglie di fenomeno sindacale sono alla fine dell’800: dapprima lo stato considera reato qualsiasi coalizione sindacale, poi lo stato liberale di fine ‘800 si disinteressa del fenomeno sindacale, esso non è più considerato reato, tutto è lasciato ai rapporti di forze tra sindacati e datori di lavoro. In epoca fascista non vi è pluralismo sindacale, il sindacato è uno, è un soggetto di diritto pubblico, pone in essere contratti collettivi che hanno effetto come se fosse una legge all’interno della categoria che regolano.
Con la caduta del fascismo i sindacati si sono uniti in un unico sindacato, la Cgil, ma a seguito di complessi rapporti, da questo sindacato unico per scissione sono nati altri due sindacati: Cisl e Uil. Storicamente la Cgil nasce di matrice socialista, la Cisl di matrice cattolica. Cgil e Cisl hanno rappresentato la maggioranza degli iscritti, la Cgil ha sempre voluto rappresentare i lavoratori nel suo complesso e ha prediletto lo strumento legislativo, la Cisl ha sempre voluto rappresentare gli iscritti e ritenuto la contrattazione collettiva il momento più opportuno per tutelare gli iscritti.
Sindacati e organizzazione interna
Da un lato una maggior attenzione alle strutture orizzontali (il sindacato ha strutture verticali e orizzontali: orizzontali rappresentano i comparti produttivi, enti locali, sindacato x di Milano, della Regione Lombardia, dello Stato, strutture sul territorio), e dall’altro alle strutture verticali. Le strutture verticali e orizzontali esistono su tutti i territori, Cgil guardava alle strutture orizzontali e le Cisl alle singole federazioni di categorie. Quelli che chiamiamo sindacati non sono propriamente sindacati bensì confederazioni di sindacati.
All’estero c’è una tendenza di sindacalismo di mestiere, al di là dell’ideologia politica ci si associa e ci si consorzia per mestiere, es. sindacato dei tipografi, l’oggetto della contrattazione non è la società, la finanziaria, il governo, bensì la retribuzione, le ore di lavoro. Storicamente il ruolo del sindacato in Italia è stato ben oltre quello di rappresentare gli iscritti di un sindacato: fino a 10-15 anni fa la finanziaria, le scelte principali economiche del paese, venivano concertate insieme (non concordate! Piuttosto discusse...) ai rappresentanti dei sindacati dei lavoratori.
La confederalità dei sindacati significa un’ambizione a voler rappresentare una grande forza sociale con cui i governi devono interloquire. Da un punto di vista organizzativo, i sindacati sono associazioni non riconosciute, ambito del diritto privato, hanno una modalità di organizzazione verticale e orizzontale, essendo confederazioni rappresentano più federazioni. Le federazioni sono i veri sindacati.
Ogni sindacato si organizza come meglio ritiene in virtù dell’art 39 della Costituzione: l’organizzazione sindacale è libera. Ognuna di queste federazioni stipula il contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente al proprio settore produttivo, anche quello datoriale sarà organizzato in maniera similare. I contratti collettivi nazionali di lavoro vengono stipulati dalle singole federazioni. Il contratto collettivo è un contratto di diritto privato, per stipularlo si siedono i rappresentanti di Confindustria e dei lavoratori di quel settore.
Rappresentatività sindacale
Le federazioni rappresentano diversi ambiti di lavoratori. Caratteristica propria del sindacalismo italiano è avere una federazione che tutela i pensionati, che rappresenta un grande numero degli iscritti. Si imputa alle organizzazioni sindacali di avere scarsa rappresentatività del mondo del lavoro.
Associazioni di diritto privato non riconosciute
Da un punto di vista giuridico questi sindacati sono associazioni di diritto privato non riconosciute. Per avere la personalità giuridica le associazioni in Italia devono essere riconosciute dalla prefettura a livello locale o dal Ministero a livello nazionale. In passato un’associazione non riconosciuta non si staccava dalla somma degli aderenti. Negli ultimi decenni un’associazione non riconosciuta, anche se non ha personalità, ha la soggettività giuridica e ha la legittimazione processuale.
L’unica distinzione residuale è in una non completa differenziazione patrimoniale (autonomia patrimoniale imperfetta), non c’è estraneità tra patrimonio dell’associazione e patrimonio personale. Il codice civile dedica gli articoli 36, 37 e 38 all’associazione non riconosciuta. Nelle intenzioni del legislatore del ’42 l’associazione non riconosciuta era considerata secondaria, c’è quindi una grande discrepanza tra importanza del fenomeno sindacale e scarsezza di norme che regolano i rapporti interni.
Organizzazione interna dei sindacati
Come si organizzano internamente i sindacati? Scarsamente regolamentati sono i rapporti endo-sindacali, all’interno del sindacato e tra i sindacati. Tutte le questioni relative alla vita sindacale sono regolamentate dal sindacato stesso non dal legislatore, in autonomia con regole interne.
Evoluzione del sindacato nei luoghi di lavoro
Evoluzione del sindacato all’interno dei luoghi di lavoro. Una caratteristica del sindacalismo italiano dal secondo dopoguerra al ‘70 è un’espansione del fenomeno più fuori dai luoghi di lavoro che all’interno dei luoghi di lavoro. C’è un momento di frizione tra la libertà dell’organizzazione sindacale e la libertà che si può avere all’interno di un luogo di lavoro nei confronti del datore di lavoro.
Fino al ‘70 la modalità di organizzazione era libera ma rimaneva fuori dai cancelli della fabbrica. In mancanza di una legge ad hoc, il datore di lavoro all’interno di un luogo di lavoro era dominus. Ecco l’importanza dello Statuto dei lavoratori, con una normativa promozionale puntuale, che si impone al datore di lavoro con più di 15 dipendenti, che porta la Costituzione dentro i cancelli della fabbrica. In mancanza di una legge puntuale il datore di lavoro poteva non tollerare organizzazioni sindacali all’interno delle fabbriche, con questa legge il datore di lavoro deve tollerare queste organizzazioni.
Personalità giuridica e soggettività giuridica dei sindacati
Il fatto che il sindacato sia un’associazione non riconosciuta determina la non personalità giuridica ma esso ha ugualmente soggettività giuridica per cui non gli è preclusa la legittimazione processuale (ne parleremo in merito alla condotta sindacale art 28 dello Statuto dei lavoratori).
Art 39 Costituzione
L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Abbiamo visto l’obbligo di registrazione che è stato inattuato, inevaso; ciò che non è inattuato ma che è applicabile è il primo comma. L’importanza dell’articolo si apprezzava nel momento dell’emanazione della Costituzione.
Art 18 Costituzione
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Associazioni penalmente rilevanti
Un’associazione che non è penalmente rilevante, per cui non si può essere sanzionati penalmente, l’ordinamento la reputa lecita. Quella mancanza di norma penale ha una sua proiezione in ambito associativo. Non deve essere richiesta nessuna autorizzazione, si può evitare di chiedere la personalità giuridica. Si fa lo statuto. Il fenomeno sindacale è sostenuto legislativamente, il legislatore dà un’accezione positiva al fenomeno sindacale.
Libertà sindacale
Serve l’articolo 39 se c’è anche l’articolo 18? L’art 39 non dice “l’associazione sindacale è libera”, dice “l’organizzazione sindacale è libera”. La distinzione non è solo genus-species, ciò che cambia è il termine a cui il legislatore si rivolge. Il termine è più ampio, tiene dentro più cose rispetto all’associazione, l’associazione richiede dei passaggi anche tra gli associati, deve avere un minimo di formalismo. L’organizzazione vuole tutelare fenomeni sindacali ma molto più estemporanei con quasi nulla struttura che la realtà sindacale può determinare.
Esempio: abbiamo detto che ci sono le associazioni Cgil, Cisl e Uil che firmano il contratto col datore di lavoro, 20 iscritti non sono d’accordo e fanno sciopero, non sono un’associazione, sono un gruppo estemporaneo, un comitato, in quel momento sono un’organizzazione sindacale, hanno perciò diritto allo sciopero. “Organizzazione” ha una valenza che va anche al di là dell’accezione comune di organizzazione, l’accezione è più ampia.
Profilo collettivo e individuale
L’aggettivo sindacale è di grande importanza. Ci fosse scritto l’associazione sindacale è libera sarebbe una specifica dell’art 18.
Il primo comma si rivolge sia ai singoli sia a un profilo collettivo.
Profilo collettivo
- Abbiamo già parzialmente visto questo aspetto, riguarda come il sindacato si struttura.
- Come all’interno prevede le proprie regole per essere iscritto, quanto costa la tessera, come si può diventare delegato, chi nomina il segretario.
- Questa libertà di organizzazione sindacale si concretizza anche nella libera scelta di rappresentare chi e che cosa e di unirsi per decidere quali categorie produttive tutela.
- Prevedeva che il contratto avesse efficacia erga omnes, quasi fosse una legge.
- Un qualsiasi settore produttivo non esiste in natura, bensì viene deciso dai soggetti sindacali. La suddivisione dei settori da parte dei contratti collettivi è frutto della libertà organizzativa dei sindacati ed è proiezione di rapporti di produzione.
Profilo individuale
- Libertà del singolo lavoratore, è libero o meno.
- Libertà negativa, libertà di non..., libertà di non organizzarsi sindacalmente.
- Libertà positiva: di iscrizione al sindacato, cambiare sindacato, fondare un sindacato, fare pubblicità sindacale, andare ad un’assemblea sindacale.
- Di libertà positiva parlano anche delle fonti internazionali, convenzioni dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), ramo dell’Onu, parla di regole minimali e base a tutti gli aderenti all’OIL, che sono praticamente gli aderenti alle Nazioni Unite. L’OIL non parla di libertà negativa, di non subire alcuna conseguenza in caso di non iscrizione a un sindacato: non è patrimonio collettivo di tutti gli ordinamenti, bensì caratteristica italiana che ha una sua declinazione nell’art 15 dello Statuto dei lavoratori.
Art 15, Statuto dei lavoratori, Atti discriminatori
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
- Subordinare l'occupazione...
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