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Estratto del documento

III).

Dal ’48 al ’70 a fronte di una rilevanza del fenomeno sindacale, i diritti non

trovavano un esplicarsi all’interno delle fabbriche, delle aziende. Per questo

motivo lo statuto dei lavoratori è particolarmente importante.

All’interno dei luoghi di lavoro bisogna distinguere le prerogative che spettano

ai sindacati.

- “della libertà e dignità del lavoratore”

Titolo I:

L’abbiamo già visto in merito al rapporto individuale di lavoro, alle

mansioni, al procedimento disciplinare, ecc.

- “della libertà sindacale”

Titolo II:

Art 14, Diritto di associazione e di attività sindacale

Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere

attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di

lavoro

Non ha bisogno di nessuna concretizzazione. In ogni luogo di lavoro

chiunque può fare associazionismo sindacale, promulgare le proprie idee

e via discorrendo. Anche se non c’è scritto affianco, questo articolo, come

concretizzazione della libertà sindacale, vale in realtà in tutti i casi in cui

si parla di libertà sindacale in azienda.

Art 15, Atti discriminatori

È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che

aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di

farne parte;

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche

o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli

altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale

ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o

atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o

di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle

convinzioni personal).

L’abbiamo visto in riferimento ai limiti dei poteri del datore di lavoro

(normativa antidiscriminazione): nullità di patti o atti che hanno come

oggetto di discriminare qualcuno per la sua appartenenza o meno al

sindacato. È concretizzazione di libertà negativa riconosciuta nel nostro

ordinamento. Questi articoli ripetono più nel dettaglio l’art 39.

Art 16, Trattamenti economici collettivi discriminatori

È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore

aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15.

Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la

discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali

alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore

di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una

somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore

illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.

Art 17, Sindacati di comodo

È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di

costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni

sindacali di lavoratori.

Storicamente i sindacati di comodo vengono definiti sindacati gialli. I

sindacati devono essere genuini, nascono e si sviluppano da parte dei

destinatari o promotori del sindacato stesso. Vieta al datore di lavoro e

alle loro associazioni di costituire o sostenere associazioni sindacali di

lavoratori. La dialettica tra datori e sindacati è una dinamica che

l’ordinamento riconosce, si riconoscono le ragioni e di una e dell’altra

parte. La dialettica sindacale non può essere inficiata da un datore di

lavoro che sostiene un’associazione sindacale dei lavoratori.

- “dell’attività sindacale”

Titolo III:

L’art 19 è posto all’inizio del titolo III

Art 20, Assemblea

I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro

opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di

dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori

condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi

- sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze

sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di

interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle

convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti

esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere

stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

L’assemblea la può adire la RSA o RSU. Parla di 10 ore retribuite ma se il

contratto collettivo dice ad esempio che le ore retribuite di assemblea sono 20,

ben venga. L’assemblea può essere indetta anche all’interno dell’orario di

lavoro. Il pati del datore di lavoro deve essere meritevole, attribuito a soggetti

che l’ordinamento reputa meritevoli. Chi può indire assemblea: RSA o RSU, sia

congiuntamente sia disgiuntamente. Possono riguardare o tutti i lavoratori o

dei gruppi di essi. Si deve discutere di materie di interesse sindacale e del

lavoro. Possono partecipare anche altri dirigenti esterni del sindacato. Il datore

di lavoro e i suoi delegati non possono partecipare.

Art 21, Referendum

Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori

dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie

inerenti all'attività' sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali

aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori

appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite

dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.

I referendum possono essere fatti fuori dell’orario ma all’interno del luogo di

lavoro, che riguardino materie sindacali. Partecipano non i soli iscritti ma tutti i

lavoratori. Le rappresentanze sindacali non sono vincolate dal tenere in

considerazione gli esiti del referendum. Avviene con urne e voto segreto.

Art 22, Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali

Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze

sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri

di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle

associazioni sindacali di appartenenza.

Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e

settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a

quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni

della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è

cessato l'incarico per tutti gli altri.

Entriamo nell’ambito dell’effettività dei diritti. A questa logica risponde questo

articolo. Trasferimento: a fronte di motivi organizzativi il datore di lavoro può

trasferire qualcuno. Per evitare scelte unilaterali, l’articolo 22 pone limitazioni

al potere del datore di lavoro quando il soggetto che vuole trasferire è

rappresentante/membro di RSA o RSU, perché questo trasferimento potrebbe

non essere genuino. Il trasferimento necessita del nulla osta dell’associazione

sindacale di appartenenza.

Il titolo III pone limitazioni al normale svolgimento dell’attività aziendale,

quindi.

Art 23, Permessi retribuiti

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno

diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai

permessi di cui al primo comma almeno:

a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità

produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa

è organizzata;

b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna

rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a

3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è

organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di

maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente

lettera b).

I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a

otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente;

nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere

inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne

comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le

rappresentanze sindacali aziendali.

Art 24, Permessi non retribuiti

I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non

retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di

natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente

devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni

prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Art 25, Diritto di affissione

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi

spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a

tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e

comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Storicamente è sempre stato considerato importante. Allestire alcuni spazi ad

hoc per consentire alle sigle di RSU di affiggere pubblicazioni, testi, comunicati,

volantini a materia di interesse sindacale e del lavoro.

Art 26, Contributi sindacali

I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di

proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro,

senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.

Opera di proselitismo. Senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività

aziendale. Questa dizione s

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher monicaeconomia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Altimari Mirko.