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DIRITTO SINDACALE.

16-09-2024 Fondamento e fonti del diritto del lavoro

Questo diritto si occupa di disciplinare il lavoro nelle sue forme e applicazioni. In

questa materia c’è la particolarità di esserci dimensione collettiva e individuale. Diritto

sindacale si occupa del fenomeno del lavoro dal . di vista delle relazioni collettive,

mentre il diritto del rapp individuale del lavoro si occupa della relazione individuale del

lavoratore e il suo datore di lavoro. Perché studiamo il diritto del lavoro? Perché esiste?

Partendo dalle fondamenta, è una materia moderna e contingente e nasce quando si

sente il bisogno che esista questa materia. Il lavoro c’è sempre stato, dall’antichità, il

lavoro era schiavitù, uno stato giur e sociale sottordinato rispetto a quello degli uomini

liberi. Altre forme di lavoro medievale: servitù della gleba, contadino legato a quella

terra al servizio del padrone. Quando abbiamo il mom decisivo, lo spartiacque tra il

passato e presente? Quando arriva la tecnologia, cambia drasticamente le questioni

del lavoro. Con la rivoluzione industriale inglese, in Gran Bretagna nasce le prime

fabbriche basate sulle macchine a vapore (tecnologia dell’epoca) che consentono di

produrre enormi q di tessuti, cosa che prima si faceva a mano, grande concentrazione

di persone in una fabbrica dove insieme a questi strumenti meccanici che consentono

la produzione di serie si inizia a produrre secondo il metodo capitalistico. Una

vera e propria rivoluzione. Cambia il modo di lavorare, non lavoro + nel fondo ma si

assume dimensione industriale. Questo dato storico, eco e soc è decisivo x capire la

nascita del diritto del lavoro perché enormi masse di persone senza distinzione di

sesso, età, entrano in questi opifici x procacciarsi il sostentamento e si mettono al

servizio del capitalista x produrre queste enormi q di materiali tessili con l’ausilio delle

macchine, innovazione tecno dell’epoca. Questo assembramento, condensare nello

stesso luogo enormi q di persone con salari bassi e in condizioni di salubrità e

sicurezza precarie dove il lavoratore non è altro che una merce a disposizione del

capitalista x produrre, uno strumento di lavoro. È evidente che dopo il primo impatto

questa dimensione provoca degli effetti. Come funzionava dal . di vista giur l’ingresso

di queste persone nella fabbrica inglese tessile del 700? Si poteva dire che ognuno di

questi stipulasse un contratto di lavoro con il datore di lavoro? Perché il capitalista mi

cerca come lavoratore? Perché cerca qualcuno che faccia funzionare quelle macchine.

C’è un sinallagma/accordo, uno scambio della mia attività lavorativa vs retribuzione

che capitalista ha deciso di darmi. 1 aspetto: quel lavoro che le persone diseredate

dell’epoca cercano nella fabbrica tessile inglese diviene uno strumento di

sopravvivenza x soddisfare le proprie esigenze primarie. Lavoro=strumento di

sopravvivenza, la quale fa leva sul fatto che quando entro in fabbrica, il capitalista mi

dice che sarò pagato tot al gg ed io sarò contento, accetto le condizioni imposte da chi

detiene i mezzi di prod perché se non ne sono contento, abbandonerò quel posto di

lavoro tanto fuori c’è la fame e il sottoproletariato, cioè la fila di persone che spingono

x entrare, e questo fa il gioco del capitalista. Io non ho niente, solo il mio corpo e forza

fisica, l’altro ha i mezzi di prod, delle macchine, fabbrica e org in cui vengo inserito.

Questo fa sì che si crea un contratto squilibrato. Normalmente quando le parti

stipulano un contratto, trovano un accordo e viene concluso quando c’è il consenso.

Situa di parità ed entrambi liberi di decidere, cosa a quei tempi assente. X il lavoratore

c’è ricatto, o accetti o no e prende il posto un altro. Il contratto è negozio giur

bilaterale in cui ci si scambia il consenso, entrambe le parti determinano le condizioni,

ma in questo caso solo il capitalista che ha il potere. Questa situa sembra destinata a

permanere nel tempo, immodificabile, c’è però una particolarità: il lavoratore è in una

situa di debolezza socio-eco come altri migliaia, di sudditanza del capitalista.

Ad un certo . , qualcuno si accorge che se tutti quelli che si trovano in questa situa

provassero a coalizzarsi le cose potrebbero cambiare, ma perché questo avvenga è

necessario che questi condividano uno stesso interesse collettivo (interesse comune a

+ persone che supera l’interesse del singolo e che assume una sua dimensione

rilevante). Infatti quel gg, sul piatto della bilancia, si mettono in tanti e cambiano

anche le condizioni. Ora perché la bilancia si è riequilibrata? Perché a livello

individuale, se non riesco a proporre condizioni di lavoro diverse al capitalista perché

da solo sono debole, se ci mettiamo tutti insieme la produzione si paralizzerebbe, il

capitalista non produrrebbe + nulla e non guadagnerebbe + nulla. Si è

scoperto il sindacato (aggregazione collettiva intorno ad un interesse collettivo di

persone che hanno diritto a quell’interesse) e lo sciopero. I sindacati nascono in

Inghilterra, e sono una lega di lavoratori che compattamente si contrappone al datore

di lavoro. È discorso socio-eco. Giuridicamente come correggo le condizioni

contrattuali? Se tutti insieme diciamo di voler + salario e lavorare meno ore, ognuno di

noi ha un contratto individuale col datore di lavoro. X questa c’è bisogno di un altro

contratto, un altro strumento giur x riequilibrare le condizioni di lavoro dei singoli

contratti individuali: il contratto collettivo, di cui saranno protagonisti gli attori

collettivi: il capitalista e i sindacati, o meglio chi avrà deciso di rappresentare i

lavoratori. I lavoratori individuano i loro rappresentanti che siederanno con il

capitalista. Nasce sindacato, esiste sciopero e contratto collettivo:

fondamenti basilari del diritto sindacale e particolari del diritto del lavoro. Il sindacato,

aggregazione di quelli che si riconoscono in quell’interesse coll, può proporre al

capitalista un contratto coll x tutti. Anche qui però iniziano i problemi giur perché i

romanisti ci hanno insegnato che si creano effetti x coloro che l’hanno stipulato, infatti

qua il problema è che contratto deve produrre effetti sulla massa dei sogg che si

riconoscono nel contratto coll, perciò il datore di lavoro costretto ad applicare

condizioni di lavoro in capo ad ognuno dei sogg che compongono quella coalizione,

quindi bisogna trovare strumento giur finalizzato a ciò. Ecco l’inquadramento

dell’azione sindacale nello schema della rappresentanza (istituto in forza del quale un

sogg attribuisce ad un altro sogg il potere di compiere atti in nome e x conto proprio)

romanista. Occorre che il rappresentante sia tale nei confronti dei rappresentati. Come

si capisce? Bisogna che ci sia una procura, un mandato (negozi tipici del diritto priv).

E come si realizzano? Se il sindacato è aggregazione coll basata su un interesse

comune di coloro che si riconoscono in quell’interesse, il mandato si estrinseca

nell’adesione volontaria a quell’entità, allora posso usare anche l’associazione, il

sindacato è associazione cioè gruppo di persone che si mettono insieme x perseguire

uno scopo lecito. Nel mom in cui aderisco all’associazione, implicitamente gli dò il

mandato di tutelare i miei interessi. Quelli non riconosciuti dal sindacato? Potremmo

dire che sindacato quando stipula contratto coll stipula anche in nome e x conto di

altri? No. Allora x chi vale il contratto coll? Vale x tutti i rappresentati da chi stipula

contratto coll, da coloro che hanno aderito a quest’aggregazione, x gli altri no. Stessa

cosa vale dall’altro lato, perché se all’inizio il sindacato è aggregazione di interessi che

emerge x tutelare lavoratori, poi man mano si svegliano anche i datori di lavoro che

capiscono che x contrastare il potere dei sindacati hanno bisogno di aggregarsi e

costituiscono i loro sindacati. Sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro. Questo

fenomeno sindacale nasce dal lato dei sogg deboli, lì c’è bisogno, però poi quando le

cose vanno avanti si assiste alla formazione di associazioni sindacali dei datori di

lavoro che si organizzano collettivamente. Tutto questo discorso deve essere correlato

ad una divisione strutturale, abbiamo parlato della rivol industr inglese che avviene

nelle fabbriche tessili ma l’industria ha tante diverse finalità, non è solo tessile, si

diffonde anche nelle industrie meccaniche, alimentari, chimiche, ecc, il

meccanismo dell’industrializzazione, di produrre in massa con l’ausilio di macchine e

tecnologie, si diffonde su tutte le branche eco. Ad oggi, in tutte le branche eco ci sono

industrie e categorie merceologiche (settore entro il quale posso ricondurre

idealmente tutte le industrie che si occupano di quel tipo di attività. Es. delle industrie

alimentari come la barilla, ecc.). Quando parliamo di contratto coll, strumento che

serve ai sindacati x imporre condizioni migliori di lavoro ai lavoratori iscritti, non è che

non ha un ambito definito ma corrisponde alla categoria merceologica. Se esistono +

categorie merceologiche, esistono anche + contratti coll e quindi + sindacati. La

confederazione sindacale è un’unione di sindacati di categorie merceologiche diverse

(es. uil, cisl, cgil: aggregazioni trasversali di tanti sindacati di categoria). Nella stessa

categoria spinge ad averne + di 1 perché possono esserci lavoratori che vorrebbero

condizioni di lavoro diverse rispetto ad altri, quindi lavoratori possono associarsi al

sindacato con cui si riconoscono meglio. Perciò può succedere che quando si stipula

contratto coll di categoria, lo stipulano tanti sindacati da un lato e tanti altri dall’altro.

Se procedure di lavoro ed esigenze di tutela dei lavoratori analoghe, quindi le aziende

sono associate a sindacato imprenditoriale dei datori di lavoro, al contrario i lavoratori

di queste aziende si sono associate a uno di quei sindacati della categoria, e siccome i

sindacati a loro volta si associano in confederazioni potremmo avere il sindacato della

cgil, della uil, della cisl, che vanno a negoziare con il sindacato dei datori di lavoro di

quella categoria. Ognuna è una categoria attorno al quale ci sono sindacati, e tutte le

categorie compongono il mondo del lavoro ed ecco a cosa serve la confederazione,

che è istanza che mira a far sì che tutte le azioni dei singoli sindacati di categoria

siano coordinate secondo una certa visione di pol sindacale. Il nostro ideale è che il

contratto coll possa dettare regole che valgano x tutti i lavoratori di quella categoria. A

coloro non iscritti ad alcun sindacato vale comunque il contratto coll, se il datore di

lavoro è iscritto a sindacato imprenditoriale applica il contratto coll a tutti i suoi

lavoratori a prescindere che siano iscritti o meno ai contrapposti sindacati, il problema

è il fatto che il datore di lavoro sia iscritto al sindacato imprenditoriale che ha stipulato

il contratto.

Abbiamo delineato la fonte norm particolare del diritto del lavoro: contratto coll. Fonti

norm ci riferiamo a fonti eteronome cioè poste da un ord di tipo pubblicistico, e nel

diritto del lavoro queste fonti le ritroviamo a diversi livelli (ord multilivello), partendo

dall’alto le fonti che emergono sono quelle intern. Nel diritto del lavoro c’è un org

particolare: org intern del lavoro (oil), che ha il compito di prevedere principi e regole x

molti paesi nel mondo. Condizioni di lavoro non sono uguali x tutti e quindi è difficile

anche imporre regole a paesi che hanno strutture eco produttive diverse rispetto a

quelle dei paesi avanzati, come paesi dell’africa dove ci sono situa pol incerte ma

anche situa di civiltà precarie, ed è evidente che una tutela del lavoro adeguata va di

pari passo con un livello di civiltà giur elevata.

Oil propone delle convenzioni, cioè insieme di regole di determinate materie approvate

nell’assemblea dell’oil e che sono destinate ad essere recepite negli ord degli stati che

aderiscono all’oil. Ci può essere una convenzione sulla sicurezza del lavoro, sull’orario

di lavoro, ecc, poi quando vengono approvate, vengono recepite e fatte proprie dagli

stati membri nei loro ord, anche se non sempre sono immediatamente vigenti.

Accanto alle convenzioni dell’oil, ci sono fonti sovrannazionali. Nel diritto del lavoro ci

sono molte norme sul lavoro nella cost. Ci soffermiamo sui principi cost che governano

il diritto del lavoro. La cost del 48 ha eletto il lavoro come suo elemento fondante, noto

l’art 1 ed altri che riguardano il lavoro. La cost è comunque liberale, classica che

riconosce altri istituti, però è anche socialmente orientata, cioè tende a limitare alcuni

l’Italia è una repubb demo

poteri di certi sogg in direzione di una tutela sociale. Art 1: “

fondata sul lavoro”, significa che il lavoro è fondamento della democraticità della

repubb (la repubb è democratica), cioè senza lavoro non c’è democrazia. Perché?

Perché il lavoro affranca dal bisogno, e se sono affrancato dal bisogno non sono sogg a

ricatti, a condizionamenti, + sono libero dai bisogni, + sono in grado di esprimere il

mio pensiero, + sono in grado di manifestarlo ed esprimere il mio potere

rappresentante vs chi viene eletto x rappresentare il popolo. Lavoro non è solo

strumento di emancipazione eco-produttiva, ma anche di emancipazione sociale.

C’è anche un’altra norma apparentemente non dedicata al

lavoro, art 3 principio di uguaglianza, 1 comma principio di uguaglianza formale “tutti

uguali di fronte alla legge”, il lavoro ritorna soprattutto nel 2 comma (principio di

uguaglianza sostanziale) che tende a contraddire il 1, è vero che siamo tutti uguali di

fronte alla legge ma ci sarà sempre qualcuno + uguale degli altri, cioè chi nasce in

condizioni di vantaggio rispetto ad altri, persone + abbienti, quindi il 2 comma è

norma di correzione degli squilibri che in natura, nella società emergono e tende a

riportare l’uguaglianza sul piano sostanziale, tantoché impegna la repubb a rimuovere

ostacoli di ordine eco e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all'org pol, eco e soc del paese. L’art 4 che consacra

“La repubb riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e

il lavoro come diritto cost,

promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere

di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione

che concorra al progresso materiale o spirituale della società ”. Il lavoro come diritto e

come dovere, come prerogativa ma anche come responsabilità. La domanda che pone

questa norma quando riconosce il lavoro come diritto è: la norma ha una

portata precettiva o programmatica? (norma cost precettiva pone un precetto

immediatamente invocabile ed utilizzabile dal sogg destinatario di questa norma (es.

“il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla q e qualità del

art 36.1:

suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza

libera e dignitosa. Ogni lavoratore può prendere questa norma ed andare dal giudice x

invocare l’applicazione di quel principio). Norma programmatica richiede di essere

attuata attraverso una speciale legisl, rinvia ad altre fonti norm una determinata

disciplina (es. art 40 diritto allo sciopero)). Quindi nell’art 4 quando si riconosce il

diritto al lavoro, cosa significa? Che posso andare dal giudice a richiedere il lavoro?

Magari. La norma ha funzione promozionale e programmatica, non dà un diritto

azionabile, non è immediatamente azionabile, quindi il diritto al lavoro è qualcosa che

la repubb deve tendere a promuovere, sostenere attraverso una serie di strumenti che

devono contribuire a far sì che ci siano pari opportunità di lavoro x tutti, anche se x

tutti non ci sono e questo deriva da condizioni strutturali eco e produttive che

condizionano il mercato del lavoro (ambito ideale entro il quale si scambiano

a repubb

domanda/offerta di lavoro). Un’altra norma fondamentale è l’art 35.1: “l

tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni ”, il comma ci riguarda

direttamente perché: a quale lavoro ci riferiamo quando parliamo di lavoro? Al lavoro

subordinato dipendente, in cui lavoratore si mette alle dipendenze di un datore di

lavoro in cambio di una retribuzione assoggettata ai poteri di quel datore di lavoro.

Esistono anche altre forme di lavoro elencate dall’art 35: autonomo (manca la

soggezione al datore di lavoro, c’è un contratto col committente (e non datore di

lavoro) e il sogg non ha poteri su colui che svolge l’attività ma gli porrà un obiettivo).

La nostra materia si interessa solo del lavoro subordinato dove emerge una magg

debolezza del lavoratore o si può occupare anche del lavoro autonomo? C’è bisogno di

protezione anche del lavoro autonomo? Esistono le associazioni di rappresentanza dei

lavoratori autonomi, forme di sindacato. Molti lavoratori autonomi oggi sono sogg

socialmente deboli perché lavorano x pochi committenti e la loro sopravvivenza

dipende da questa committenza, cioè sono forme di lavoro autonome

economicamente dipendenti, dove non c’è una vera e propria

subordinazione/assoggettamento al potere del datore di lavoro, ma c’è una debolezza

socio-eco (rapp di lavoro para-subordinato). La nostra materia tende ad espandersi x

dare tutela anche ai sogg che sembrano estranei alla materia ma

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gloriavernucci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Pascucci Paolo.
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