DIRITTO SINDACALE.
16-09-2024 Fondamento e fonti del diritto del lavoro
Questo diritto si occupa di disciplinare il lavoro nelle sue forme e applicazioni. In
questa materia c’è la particolarità di esserci dimensione collettiva e individuale. Diritto
sindacale si occupa del fenomeno del lavoro dal . di vista delle relazioni collettive,
mentre il diritto del rapp individuale del lavoro si occupa della relazione individuale del
lavoratore e il suo datore di lavoro. Perché studiamo il diritto del lavoro? Perché esiste?
Partendo dalle fondamenta, è una materia moderna e contingente e nasce quando si
sente il bisogno che esista questa materia. Il lavoro c’è sempre stato, dall’antichità, il
lavoro era schiavitù, uno stato giur e sociale sottordinato rispetto a quello degli uomini
liberi. Altre forme di lavoro medievale: servitù della gleba, contadino legato a quella
terra al servizio del padrone. Quando abbiamo il mom decisivo, lo spartiacque tra il
passato e presente? Quando arriva la tecnologia, cambia drasticamente le questioni
del lavoro. Con la rivoluzione industriale inglese, in Gran Bretagna nasce le prime
fabbriche basate sulle macchine a vapore (tecnologia dell’epoca) che consentono di
produrre enormi q di tessuti, cosa che prima si faceva a mano, grande concentrazione
di persone in una fabbrica dove insieme a questi strumenti meccanici che consentono
la produzione di serie si inizia a produrre secondo il metodo capitalistico. Una
vera e propria rivoluzione. Cambia il modo di lavorare, non lavoro + nel fondo ma si
assume dimensione industriale. Questo dato storico, eco e soc è decisivo x capire la
nascita del diritto del lavoro perché enormi masse di persone senza distinzione di
sesso, età, entrano in questi opifici x procacciarsi il sostentamento e si mettono al
servizio del capitalista x produrre queste enormi q di materiali tessili con l’ausilio delle
macchine, innovazione tecno dell’epoca. Questo assembramento, condensare nello
stesso luogo enormi q di persone con salari bassi e in condizioni di salubrità e
sicurezza precarie dove il lavoratore non è altro che una merce a disposizione del
capitalista x produrre, uno strumento di lavoro. È evidente che dopo il primo impatto
questa dimensione provoca degli effetti. Come funzionava dal . di vista giur l’ingresso
di queste persone nella fabbrica inglese tessile del 700? Si poteva dire che ognuno di
questi stipulasse un contratto di lavoro con il datore di lavoro? Perché il capitalista mi
cerca come lavoratore? Perché cerca qualcuno che faccia funzionare quelle macchine.
C’è un sinallagma/accordo, uno scambio della mia attività lavorativa vs retribuzione
che capitalista ha deciso di darmi. 1 aspetto: quel lavoro che le persone diseredate
dell’epoca cercano nella fabbrica tessile inglese diviene uno strumento di
sopravvivenza x soddisfare le proprie esigenze primarie. Lavoro=strumento di
sopravvivenza, la quale fa leva sul fatto che quando entro in fabbrica, il capitalista mi
dice che sarò pagato tot al gg ed io sarò contento, accetto le condizioni imposte da chi
detiene i mezzi di prod perché se non ne sono contento, abbandonerò quel posto di
lavoro tanto fuori c’è la fame e il sottoproletariato, cioè la fila di persone che spingono
x entrare, e questo fa il gioco del capitalista. Io non ho niente, solo il mio corpo e forza
fisica, l’altro ha i mezzi di prod, delle macchine, fabbrica e org in cui vengo inserito.
Questo fa sì che si crea un contratto squilibrato. Normalmente quando le parti
stipulano un contratto, trovano un accordo e viene concluso quando c’è il consenso.
Situa di parità ed entrambi liberi di decidere, cosa a quei tempi assente. X il lavoratore
c’è ricatto, o accetti o no e prende il posto un altro. Il contratto è negozio giur
bilaterale in cui ci si scambia il consenso, entrambe le parti determinano le condizioni,
ma in questo caso solo il capitalista che ha il potere. Questa situa sembra destinata a
permanere nel tempo, immodificabile, c’è però una particolarità: il lavoratore è in una
situa di debolezza socio-eco come altri migliaia, di sudditanza del capitalista.
Ad un certo . , qualcuno si accorge che se tutti quelli che si trovano in questa situa
provassero a coalizzarsi le cose potrebbero cambiare, ma perché questo avvenga è
necessario che questi condividano uno stesso interesse collettivo (interesse comune a
+ persone che supera l’interesse del singolo e che assume una sua dimensione
rilevante). Infatti quel gg, sul piatto della bilancia, si mettono in tanti e cambiano
anche le condizioni. Ora perché la bilancia si è riequilibrata? Perché a livello
individuale, se non riesco a proporre condizioni di lavoro diverse al capitalista perché
da solo sono debole, se ci mettiamo tutti insieme la produzione si paralizzerebbe, il
capitalista non produrrebbe + nulla e non guadagnerebbe + nulla. Si è
scoperto il sindacato (aggregazione collettiva intorno ad un interesse collettivo di
persone che hanno diritto a quell’interesse) e lo sciopero. I sindacati nascono in
Inghilterra, e sono una lega di lavoratori che compattamente si contrappone al datore
di lavoro. È discorso socio-eco. Giuridicamente come correggo le condizioni
contrattuali? Se tutti insieme diciamo di voler + salario e lavorare meno ore, ognuno di
noi ha un contratto individuale col datore di lavoro. X questa c’è bisogno di un altro
contratto, un altro strumento giur x riequilibrare le condizioni di lavoro dei singoli
contratti individuali: il contratto collettivo, di cui saranno protagonisti gli attori
collettivi: il capitalista e i sindacati, o meglio chi avrà deciso di rappresentare i
lavoratori. I lavoratori individuano i loro rappresentanti che siederanno con il
capitalista. Nasce sindacato, esiste sciopero e contratto collettivo:
fondamenti basilari del diritto sindacale e particolari del diritto del lavoro. Il sindacato,
aggregazione di quelli che si riconoscono in quell’interesse coll, può proporre al
capitalista un contratto coll x tutti. Anche qui però iniziano i problemi giur perché i
romanisti ci hanno insegnato che si creano effetti x coloro che l’hanno stipulato, infatti
qua il problema è che contratto deve produrre effetti sulla massa dei sogg che si
riconoscono nel contratto coll, perciò il datore di lavoro costretto ad applicare
condizioni di lavoro in capo ad ognuno dei sogg che compongono quella coalizione,
quindi bisogna trovare strumento giur finalizzato a ciò. Ecco l’inquadramento
dell’azione sindacale nello schema della rappresentanza (istituto in forza del quale un
sogg attribuisce ad un altro sogg il potere di compiere atti in nome e x conto proprio)
romanista. Occorre che il rappresentante sia tale nei confronti dei rappresentati. Come
si capisce? Bisogna che ci sia una procura, un mandato (negozi tipici del diritto priv).
E come si realizzano? Se il sindacato è aggregazione coll basata su un interesse
comune di coloro che si riconoscono in quell’interesse, il mandato si estrinseca
nell’adesione volontaria a quell’entità, allora posso usare anche l’associazione, il
sindacato è associazione cioè gruppo di persone che si mettono insieme x perseguire
uno scopo lecito. Nel mom in cui aderisco all’associazione, implicitamente gli dò il
mandato di tutelare i miei interessi. Quelli non riconosciuti dal sindacato? Potremmo
dire che sindacato quando stipula contratto coll stipula anche in nome e x conto di
altri? No. Allora x chi vale il contratto coll? Vale x tutti i rappresentati da chi stipula
contratto coll, da coloro che hanno aderito a quest’aggregazione, x gli altri no. Stessa
cosa vale dall’altro lato, perché se all’inizio il sindacato è aggregazione di interessi che
emerge x tutelare lavoratori, poi man mano si svegliano anche i datori di lavoro che
capiscono che x contrastare il potere dei sindacati hanno bisogno di aggregarsi e
costituiscono i loro sindacati. Sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro. Questo
fenomeno sindacale nasce dal lato dei sogg deboli, lì c’è bisogno, però poi quando le
cose vanno avanti si assiste alla formazione di associazioni sindacali dei datori di
lavoro che si organizzano collettivamente. Tutto questo discorso deve essere correlato
ad una divisione strutturale, abbiamo parlato della rivol industr inglese che avviene
nelle fabbriche tessili ma l’industria ha tante diverse finalità, non è solo tessile, si
diffonde anche nelle industrie meccaniche, alimentari, chimiche, ecc, il
meccanismo dell’industrializzazione, di produrre in massa con l’ausilio di macchine e
tecnologie, si diffonde su tutte le branche eco. Ad oggi, in tutte le branche eco ci sono
industrie e categorie merceologiche (settore entro il quale posso ricondurre
idealmente tutte le industrie che si occupano di quel tipo di attività. Es. delle industrie
alimentari come la barilla, ecc.). Quando parliamo di contratto coll, strumento che
serve ai sindacati x imporre condizioni migliori di lavoro ai lavoratori iscritti, non è che
non ha un ambito definito ma corrisponde alla categoria merceologica. Se esistono +
categorie merceologiche, esistono anche + contratti coll e quindi + sindacati. La
confederazione sindacale è un’unione di sindacati di categorie merceologiche diverse
(es. uil, cisl, cgil: aggregazioni trasversali di tanti sindacati di categoria). Nella stessa
categoria spinge ad averne + di 1 perché possono esserci lavoratori che vorrebbero
condizioni di lavoro diverse rispetto ad altri, quindi lavoratori possono associarsi al
sindacato con cui si riconoscono meglio. Perciò può succedere che quando si stipula
contratto coll di categoria, lo stipulano tanti sindacati da un lato e tanti altri dall’altro.
Se procedure di lavoro ed esigenze di tutela dei lavoratori analoghe, quindi le aziende
sono associate a sindacato imprenditoriale dei datori di lavoro, al contrario i lavoratori
di queste aziende si sono associate a uno di quei sindacati della categoria, e siccome i
sindacati a loro volta si associano in confederazioni potremmo avere il sindacato della
cgil, della uil, della cisl, che vanno a negoziare con il sindacato dei datori di lavoro di
quella categoria. Ognuna è una categoria attorno al quale ci sono sindacati, e tutte le
categorie compongono il mondo del lavoro ed ecco a cosa serve la confederazione,
che è istanza che mira a far sì che tutte le azioni dei singoli sindacati di categoria
siano coordinate secondo una certa visione di pol sindacale. Il nostro ideale è che il
contratto coll possa dettare regole che valgano x tutti i lavoratori di quella categoria. A
coloro non iscritti ad alcun sindacato vale comunque il contratto coll, se il datore di
lavoro è iscritto a sindacato imprenditoriale applica il contratto coll a tutti i suoi
lavoratori a prescindere che siano iscritti o meno ai contrapposti sindacati, il problema
è il fatto che il datore di lavoro sia iscritto al sindacato imprenditoriale che ha stipulato
il contratto.
Abbiamo delineato la fonte norm particolare del diritto del lavoro: contratto coll. Fonti
norm ci riferiamo a fonti eteronome cioè poste da un ord di tipo pubblicistico, e nel
diritto del lavoro queste fonti le ritroviamo a diversi livelli (ord multilivello), partendo
dall’alto le fonti che emergono sono quelle intern. Nel diritto del lavoro c’è un org
particolare: org intern del lavoro (oil), che ha il compito di prevedere principi e regole x
molti paesi nel mondo. Condizioni di lavoro non sono uguali x tutti e quindi è difficile
anche imporre regole a paesi che hanno strutture eco produttive diverse rispetto a
quelle dei paesi avanzati, come paesi dell’africa dove ci sono situa pol incerte ma
anche situa di civiltà precarie, ed è evidente che una tutela del lavoro adeguata va di
pari passo con un livello di civiltà giur elevata.
Oil propone delle convenzioni, cioè insieme di regole di determinate materie approvate
nell’assemblea dell’oil e che sono destinate ad essere recepite negli ord degli stati che
aderiscono all’oil. Ci può essere una convenzione sulla sicurezza del lavoro, sull’orario
di lavoro, ecc, poi quando vengono approvate, vengono recepite e fatte proprie dagli
stati membri nei loro ord, anche se non sempre sono immediatamente vigenti.
Accanto alle convenzioni dell’oil, ci sono fonti sovrannazionali. Nel diritto del lavoro ci
sono molte norme sul lavoro nella cost. Ci soffermiamo sui principi cost che governano
il diritto del lavoro. La cost del 48 ha eletto il lavoro come suo elemento fondante, noto
l’art 1 ed altri che riguardano il lavoro. La cost è comunque liberale, classica che
riconosce altri istituti, però è anche socialmente orientata, cioè tende a limitare alcuni
l’Italia è una repubb demo
poteri di certi sogg in direzione di una tutela sociale. Art 1: “
fondata sul lavoro”, significa che il lavoro è fondamento della democraticità della
repubb (la repubb è democratica), cioè senza lavoro non c’è democrazia. Perché?
Perché il lavoro affranca dal bisogno, e se sono affrancato dal bisogno non sono sogg a
ricatti, a condizionamenti, + sono libero dai bisogni, + sono in grado di esprimere il
mio pensiero, + sono in grado di manifestarlo ed esprimere il mio potere
rappresentante vs chi viene eletto x rappresentare il popolo. Lavoro non è solo
strumento di emancipazione eco-produttiva, ma anche di emancipazione sociale.
C’è anche un’altra norma apparentemente non dedicata al
lavoro, art 3 principio di uguaglianza, 1 comma principio di uguaglianza formale “tutti
uguali di fronte alla legge”, il lavoro ritorna soprattutto nel 2 comma (principio di
uguaglianza sostanziale) che tende a contraddire il 1, è vero che siamo tutti uguali di
fronte alla legge ma ci sarà sempre qualcuno + uguale degli altri, cioè chi nasce in
condizioni di vantaggio rispetto ad altri, persone + abbienti, quindi il 2 comma è
norma di correzione degli squilibri che in natura, nella società emergono e tende a
riportare l’uguaglianza sul piano sostanziale, tantoché impegna la repubb a rimuovere
ostacoli di ordine eco e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'org pol, eco e soc del paese. L’art 4 che consacra
“La repubb riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
il lavoro come diritto cost,
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere
di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione
che concorra al progresso materiale o spirituale della società ”. Il lavoro come diritto e
come dovere, come prerogativa ma anche come responsabilità. La domanda che pone
questa norma quando riconosce il lavoro come diritto è: la norma ha una
portata precettiva o programmatica? (norma cost precettiva pone un precetto
immediatamente invocabile ed utilizzabile dal sogg destinatario di questa norma (es.
“il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla q e qualità del
art 36.1:
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa. Ogni lavoratore può prendere questa norma ed andare dal giudice x
invocare l’applicazione di quel principio). Norma programmatica richiede di essere
attuata attraverso una speciale legisl, rinvia ad altre fonti norm una determinata
disciplina (es. art 40 diritto allo sciopero)). Quindi nell’art 4 quando si riconosce il
diritto al lavoro, cosa significa? Che posso andare dal giudice a richiedere il lavoro?
Magari. La norma ha funzione promozionale e programmatica, non dà un diritto
azionabile, non è immediatamente azionabile, quindi il diritto al lavoro è qualcosa che
la repubb deve tendere a promuovere, sostenere attraverso una serie di strumenti che
devono contribuire a far sì che ci siano pari opportunità di lavoro x tutti, anche se x
tutti non ci sono e questo deriva da condizioni strutturali eco e produttive che
condizionano il mercato del lavoro (ambito ideale entro il quale si scambiano
a repubb
domanda/offerta di lavoro). Un’altra norma fondamentale è l’art 35.1: “l
tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni ”, il comma ci riguarda
direttamente perché: a quale lavoro ci riferiamo quando parliamo di lavoro? Al lavoro
subordinato dipendente, in cui lavoratore si mette alle dipendenze di un datore di
lavoro in cambio di una retribuzione assoggettata ai poteri di quel datore di lavoro.
Esistono anche altre forme di lavoro elencate dall’art 35: autonomo (manca la
soggezione al datore di lavoro, c’è un contratto col committente (e non datore di
lavoro) e il sogg non ha poteri su colui che svolge l’attività ma gli porrà un obiettivo).
La nostra materia si interessa solo del lavoro subordinato dove emerge una magg
debolezza del lavoratore o si può occupare anche del lavoro autonomo? C’è bisogno di
protezione anche del lavoro autonomo? Esistono le associazioni di rappresentanza dei
lavoratori autonomi, forme di sindacato. Molti lavoratori autonomi oggi sono sogg
socialmente deboli perché lavorano x pochi committenti e la loro sopravvivenza
dipende da questa committenza, cioè sono forme di lavoro autonome
economicamente dipendenti, dove non c’è una vera e propria
subordinazione/assoggettamento al potere del datore di lavoro, ma c’è una debolezza
socio-eco (rapp di lavoro para-subordinato). La nostra materia tende ad espandersi x
dare tutela anche ai sogg che sembrano estranei alla materia ma
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