DIRITTO SINDACALE
Capitoli 1,2,3,4 e 5
Il diritto sindacale è quella parte del diritto del lavoro che disciplina l’attività e l’organizzazione
sindacale. Questa disciplina si distingue per una spiccata anomia. Infatti oggi non esiste una
disciplina legale che regolamenti i soggetti (organizzazioni sindacali), il prodotto (contratto
collettivo), le modalità con cui avviene la stipula, nonché la sua efficacia.
Anche perché in base al comma 1 dell’art. 39 Cost. vi è assoluta libertà di organizzazione
sindacale, il che implica l’impossibilità di regole che la limitino. Questo fa si che la disciplina sul
sindacato sia lasciata all’auto-regolamentazione collettiva, divenuta “fonte” prevalente se non
addirittura esclusiva di tale diritto. I sindacati e le associazioni datoriali possono infatti stipulare
accordi interconfederali.
Storicamente i sindacati hanno avuto diverse evoluzioni a seconda del contesto storico di
riferimento: prima in età liberale, poi nell’era fascista con la disciplina corporativa, per arrivare alla
piena protezione costituzionale.
In passato i sindacati erano strettamente collegati alla politica sia come connotazione ideologica,
sia come connessione vera e propria con i partiti, cosicché si erano creati molteplici sindacati per
ciascun orientamento, mentre oggi in Italia, a differenza di altri stati si è giunti ad una confederalità,
per cui più sindacati subiscono un processo di accorpamento.
Fino a pochi decenni fa, il fenomeno sindacale, seppur di rilievo, si esplicava per lo più all’esterno
dei luoghi di lavoro. Questo è cambiato successivamente alla pubblicazione dello Statuto dei
Lavoratori negli anni ’70 in cui compaiono i primi delegati in grandi fabbriche del Nord Italia.
Modelli organizzativi
Anche dal punto di vista organizzativo i sindacati dei lavoratori e degli imprenditori risultano
influenzati dalle vicende storiche e dal contesto generale.
Rispetto agli altri paesi europei, il fenomeno sindacale in Italia si sviluppa in modo tardivo
conseguentemente anche al processo di industrializzazione avvenuto in ritardo e a stretto legame
con la politica.
Le organizzazioni sindacali degli imprenditori invece non risentono delle stesse divisioni politiche;la
pluralità organizzativa riscontrabile risponde a criteri differenti: il settore economico, le dimensioni
delle imprese, il carattere privato o pubblico dell’imprenditoria.
La struttura sindacale si basa in Itali, come per la maggior parte dei paesi su una duplice linea
organizzativa:
- struttura verticale, ha come elemento di aggregazione l’appartenenza dei lavoratori e delle
imprese da cui essi dipendono allo stesso settore o categoria produttiva (es. sindacato dei
tessili, dei bancari ecc.)
- struttura orizzontale, comprendono i lavoratori e le imprese dei vari settori merceologici presenti
in un determinato ambito geografico (es. camera provinciale del lavoro, unione sindacale
regionale ecc.)
L’organizzazione degli imprenditori è un fenomeno storicamente indotto di risposta al sindacato dei
lavoratori e ne riproduce di conseguenza i tratti organizzativi generali.
Fattispecie sindacale
Dal punto di vista giuridico i sindacati sono definiti come “associazioni non
riconosciute” (disciplinate dagli artt. 36-37 e 38 c.c.) che di conseguenza non hanno personalità
giuridica, ma solo soggettività giuridica (ovvero non sono dotati di autonomia patrimoniale perfetta,
ma ha comunque la capacità di porre in essere rapporti giuridici). Anche se questa definizione non
è stata sempre così, ad esempio durante il regime fascista i sindacati erano un’istituzione statale.
Le fonti del diritto sindacale trovano però le proprie radici nella costituzione ed in particolare agli
art. 39 e 40 Cost.
L’art. 39 Cost. può essere concettualmente diviso in 2 parti:
- La prima parte è rappresentata dal comma 1° secondo cui “l’organizzazione sindacale è
libera”.In realtà già nell’art. 18 Cost. viene stabilito come i cittadini hanno diritto ad associarsi
liberamente per fini che non sono vietati ai singoli. Tuttavia con l’art. 39 il fenomeno sindacale
amplia la sua funzione trattandosi di “organizzazione sindacale” e non di “associazione”. Ne
deriva che il carattere associativo è sì un tratto tipico del sindacato nella forma storica in cui si è
prevalentemente configurato, ma non è necessario alla condizione sindacale. L’elemento
qualificante della fattispecie sindacale è (solo) l’esercizio in forma organizzata di autotutela
collettiva di lavoro. Un’altra possibile definizione attiene agli strumenti di autotutela utilizzati dai
sindacati: sciopero, contrattazione collettiva, assemblee, raccolte firme ecc.
Sul piano individuale si può rilevare una libertà sindacale positiva (esplicitata dall’art. 14 St.
Lav.) che si sostanzia principalmente nelle libertà per il singolo di costituire un sindacato, di
aderirvi, di riunirsi in assemblea ecc. Ma anche una libertà sindacale negativa (tipica del nostro
ordinamento a differenza di altri come Gran Bretagna e USA) a cui fa riferimento l’art. 15 St.
Lav. e cioè la libertà del lavoratore di non aderire o di recedere dal sindacato senza per questo
essere discriminato in relazione all’assunzione, al licenziamento o a qualunque altro momento
del rapporto di lavoro.
- La seconda parte dell’articolo (comma 2° e seguenti) stabilisce che i sindacati, per acquisire la
validità dei contratti da loro posti in essere erga omnes. Questa parte dell’art. è di fatto inattuata,
ma il fatto che sia scritta nella costituzione la rende comunque l’unica soluzione per rendere la
contrattazione collettiva efficace erga omnes. Le ragioni di inattuazione sono per lo più di natura
storica: durante il periodo fascista i contratti collettivi si applicavano a tutti i lavoratori di quella
categoria il tutto però con una scarsissima autonomia decisionale dei sindacati. Di conseguenza
la registrazione viene vista male dai sindacati che la vedono come una ulteriore repressione
della libertà. In secondo luogo al momento della stesura della costituzione il mondo sindacale
era diverso da quello attuale (c’era solo un sindacato unico).
Cap. 6 : Rappresentatività e rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro
La legislazione a sostegno del sindacato
Il diritto sindacale italiano si caratterizza per l’esiguità degli interventi legislativi, infatti è un diritto
che si forma per lo più attraverso vie esterne alla legge. In passato i sindacati erano molto forti, ma
per lo più esternamente ai luoghi di lavoro e questo anche per il legame con la politica degli stessi,
di conseguenza per entrare nei luoghi di lavoro è stato necessario l’intervento legislativo con
alcune esigue norme.
Queste, contenute nello Statuto dei Lavoratori, prendono il nome di legislazione promozionale a
sostegno dei sindacati nei luoghi di lavoro. Il motivo alla base di queste promozioni è più che altro
uno “scambio politico”: lo Stato ritiene efficiente la presenza dei sindacati nei luoghi di lavoro come
strumento di stabilizzazione democratica.
Questo diritto però non riguarda indiscriminatamente tutti i sindacati, ma solo quelli definiti come
maggiormente rappresentativi, i quali ai sensi dell’art 19 St. Lav. possono costituire apposite
rappresentanze sindacali aziendali (RSA) con alcuni speciali diritti (indire assemblee,
referendum tra lavoratori, usufruire di locali per riunioni ecc.).
Innanzitutto la rappresentatività di un sindacato è da distinguere dalla rappresentanza.
Quest’ultima è un concetto più tecnico-giuridico e indica l’idoneità a compiere atti giuridici che
vanno ad incidere nella sfera giuridica del rappresentato (in questo caso iscritti ai sindacati).
Mentre la rappresentatività è un termine più ampio perché si riferisce all’idoneità del sindacato a
esprimere e tutelare l’interesse collettivo di un’ampia fascia di lavoratori senza distinzioni tra iscritti
e non iscritti.
Gli indici della maggiore rappresentatività
La definizione di rappresentatività non è data dal legislatore, ma si ricava dalla giurisprudenza,
così come i criteri in base a cui un sindacato può dirsi maggiormente rappresentativo e dunque
titolare dei diritti di cui tratta il capitolo III dell’art. 19 St. Lav. Essi non riguardano solamente un
criterio numerico (numero di iscritti), ma anche altri requisiti:
1) l’equilibrata presenza in un numero ampio di categorie professionali (non concentrato solo in
alcuni settori o categorie merceologiche)—> sindacato confederale
2) la diffusione su tutto il territorio nazionale
3) l’esercizio continuativo dell’azione di autotutela
4) la reale capacità di influenza sull’assetto economico e sociale del Paese.
La giurisprudenza ha pacificamente ritenuto maggiormente rappresentative Cgil, Cisl e Uil.
Questi criteri sono stati molto dibattuti, alcuni gli hanno anche conferito un valore di
incostituzionalità, perché di fatto limitanti la libertà sindacale. In realtà i diritti a cui hanno accesso
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