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L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

La materia del diritto sindacale trova la propria base giuridica in due disposizioni della Costituzione: l'art. 39, dedicato all'organizzazione sindacale e al contratto collettivo generalmente obbligatorio; l'art. 40, dedicato al diritto di sciopero. Si sono aggiunte nel tempo altre disposizioni di varia provenienza (legislazione ordinaria, leggi di esecuzione di convenzioni internazionali...), mentre fino ad epoca recente (in particolare fino al 2009 con l'entrata in vigore del TUE) è stato pressoché assente il diritto dell'UE.

Art. 39 cost. comma 1 - nozione di libertà sindacale: innanzitutto si tratta di una norma immediatamente precettiva, per l'attuazione della quale non si rende necessario l'intervento della legge. Più problematico è il rapporto tra art. 39 e art. 18 cost: l'art. 18 cost. sancisce il diritto dei cittadini ad associarsi liberamente, fissando dei limiti.

rispetto ai fini (che non devono essere vietati a singoli dalla legge penale) ed ai modi in cui la libertà d'associazione può essere esercitata (sono vietate le associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazione di carattere militare). Rispetto alla libertà di associazione, la libertà sancita dall'art.39 cost. comma 1 è assoluta (un sindacato costituito in società segreta semplicemente non sarebbe un sindacato). La libertà sancita dall'art. 39 è libertà di organizzazione, non di associazione, sindacale: l'uso del termine organizzazione presuppone una nozione più ampia dell'aggregazione sindacale nella forma associativa. Spieghiamo ora cosa intendiamo per organizzazione sindacale: può essere definita sindacale ogni attività diretta all'autotutela degli interessi connessi allo svolgimento di un'attività di lavoro. Dal punto di vista strutturale,

La qualificazione sindacale presuppone anche un'aggregazione di soggetti (è perciò necessario che un'organizzazione vi sia). La libertà sindacale non è solo libertà da interferenze dei pubblici poteri e dei soggetti privati, ma è anche libertà di agire. La libertà sindacale è un diritto a titolarità individuale (in quanto ogni individuo ha diritto a coalizzarsi per tutelare i propri interessi) - tutelato dall'art.11 della CEDU e dall'art.12 carta di Nizza. La libertà sindacale è però anche un diritto a titolarità collettiva (in quanto l'organizzazione può svolgere liberamente attività di autotutela degli interessi dei lavoratori che ad essa aderiscono). La libertà sindacale ha anche un contenuto negativo, ovvero di libertà di non aderire ad alcuna organizzazione sindacale - ciò si desume dall'art.15 dello statuto dei

L'articolo 17 del Statuto dei lavoratori vieta ai datori di lavoro di costituire o sostenere associazioni sindacali di lavoratori. Questo divieto impedisce agli imprenditori di creare un sindacato di comodo, noto anche come sindacato giallo, e rende evidente che solo un'organizzazione autenticamente sindacale, che tutela gli interessi dei propri rappresentanti, può essere definita come tale. Il divieto di sindacati di comodo implica anche il divieto di sindacati misti di lavoratori e datori di lavoro. La violazione di questo divieto costituisce una condotta antisindacale, come stabilito dall'articolo 28 del Statuto dei lavoratori. Tuttavia, il giudice non può ordinare lo scioglimento del sindacato di comodo. La libertà di associazione, garantita dall'articolo 18 della Costituzione, protegge

Anche un sindacato giallo i cui fini non sono vietati dalla legge penale. L'associazione potrà dunque continuare ad esistere anche se non potrà agire come sindacato. Secondo la dottrina prevalente, anche gli imprenditori godono della libertà garantita dall'art. 39 cost. I soli limiti legali alla libertà sindacale presenti nel nostro ordinamento riguardano i militari e gli appartenenti alla polizia di Stato. I militari non possono aderire ad alcuna associazione sindacale e non possono esercitare il diritto di sciopero (ciò per la delicatezza delle loro mansioni). I poliziotti possono aderire solo a sindacati diretti e rappresentati esclusivamente da aderenti alla polizia di Stato (l'associazione sindacale separata è stata prevista per evitare che gli addetti alla tutela dell'ordine pubblico subiscano condizionamenti politico sindacali). Essi inoltre non possono esercitare il diritto di sciopero. Anche in Italia il sindacato era

Nato come organizzazione di mestiere, ma già all'inizio del 900 molti sindacati si presentavano organizzati per categoria, ovvero per ramo d'industria: ricordiamo ad es. che la CGdL, la maggiore organizzazione sindacale allora esistente, era costituita da tutte le organizzazioni aderenti alle federazioni nazionali di categoria e alle locali camere del lavoro. Durante il periodo corporativo, la libertà sindacale venne soppressa (e con essa il pluralismo sindacale); la struttura organizzativa impostata dalla legge era articolata su due soli livelli, uno orizzontale (intercategoriale: la confederazione) e uno verticale (di categoria: la federazione nazionale). Per ogni categoria era riconosciuta una sola Federazione nazionale. Con il ritorno alla libertà sindacale nel dopoguerra è rinato anche il pluralismo sindacale, che determina la presenza e la concorrenza di più organizzazioni sindacali. La struttura organizzativa delle maggiori confederazioni

sindacali–l'organizzazione orizzontale (intercategoriale) si articola su tre livelli: -la struttura territoriale (per la CIGL le Camere del lavoro; per la CISL le unioni provinciali; per la UIL le camere sindacali) -la struttura regionale -la struttura nazionale (Confederazione), nella quale confluiscono sia le strutture regionali sia le strutture nazionali di categoria (le Federazioni). L'organizzazione verticale di categoria si articola invece su quattro livelli: -la struttura al livello del luogo di lavoro -la struttura territoriale di categoria -la struttura regionale di categoria -la struttura nazionale di categoria (Federazione). Le principali organizzazioni imprenditoriali sono: nel settore industriale la CONFINDUSTRIA, nel settore del commercio la CONFCOMMERCIO, nel settore agricolo la CONFAGRICOLTURA. Il termine organizzazione utilizzato dall'art 39 cost. comma 1 sta ad indicare che l'aggregazione sindacale di cui la Costituzione tutela la

libertà non debbanecessariamente assumere forma associativa. Inoltre non essendo stata maiemanata la legge alla quale l'art 39 cost. riserva l'attuazione dei suoi commi 2,3 e 4, nel nostro ordinamento i sindacati non possono chiedere la registrazionee conseguire per questa via la personalità giuridica prevista dalla Costituzione. È convinzione unanime applicare a questi soggetti gli art. 36, 37 e 38 cod.civ.: quando sono organizzati in forma associativa, i sindacati hanno allora lasoggettività giuridica propria delle associazioni non riconosciute. Secondo quanto previsto da queste poche disposizioni, l'ordinamento interno e l'amministrazione della associazione sono regolati dagli accordi degli associati. L'associazione può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è conferitala presidenza o la direzione. L'associazione ha un fondo comune costituito con i contributi degli associati e con i beni acquistati.

con tali contributi. Il fondo permane (e non può essere diviso tra gli associati) fino allo scioglimento dell'associazione. Il fondo comune risponde delle obbligazioni dell'associazioni, salva la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. L'associazione non riconosciuta ha dunque una propria soggettività giuridica, autonoma e distinta da quella dei singoli associati, in quanto ad essa sono direttamente imputati i rapporti giuridici. Ciò che differenzia la associazione non riconosciuta da quella riconosciuta come persona giuridica è la diversa estensione della responsabilità per i debiti dell'associazione: l'associazione riconosciuta gode di autonomia patrimoniale perfetta, mentre in quella non riconosciuta coloro che hanno agito in nome e per conto di essa possono essere chiamati a rispondere personalmente e illimitatamente. La diversità del sindacatorispetto alle altre associazioni è tale da rendere non praticabile la via del riconoscimento giuridico ordinario (inoltre il riconoscimento comporta un giudizio di merito sulle finalità dell'associazione e sull'adeguatezza dei mezzi per realizzarle che non appare compatibile con la libertà sindacale, che impedisce l'intervento e il controllo del potere politico). Secondo un orientamento interpretativo, le disposizioni contenute negli art. 14-35 cod. civ. (ovvero le disposizioni che contengono regole di democrazia interna dell'associazione, non derogabili dagli associati) possono essere applicate per analogia alle associazioni non riconosciute. In particolare tali disposizioni stabiliscono che: l'associato può sempre recedere dall'associazione (se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato non ancora scaduto); l'esclusione di un associato può essere deliberata dall'assemblea solo in

Presenza di gravi motivi (l'orientamento della giurisprudenza si è mostrato favorevole ad un controllo di legittimità ma non di merito delle delibere in materia di espulsione dell'associato). Si usa chiamare sindacato di categoria (in opposizione al sindacato di mestiere) il sindacato che definisce la propria area di rappresentanza per ramo d'industria o settore di attività. La categoria è il gruppo professionale che l'associazione rappresenta e del quale persegue l'interesse collettivo. Come abbiamo detto, la mancata attuazione dell'art. 39 cost. ha portato ad attribuire al sindacato la natura giuridica di associazione non riconosciuta, e perciò una soggettività giuridica distinta da quella dei singoli iscritti. Teoria della rappresentanza volontaria -> atto volontario degli associati con cui attribuiscono all'associazione il potere di rappresentarli. Teoria del mandato con rappresentanza sindacale -> ogni

Il sindacato conferisce, nel momento dell'iscrizione, un mandato con rappresentanza.

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A.A. 2020-2021
48 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carlofeduzi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Tullini Patrizia.