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Legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40

Disciplina del servizio sanitario regionale

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Legge si intende:

  • Area vasta: dimensione operativa su scala interaziendale, individuata come livello ottimale per la programmazione integrata dei servizi e per la gestione di specifiche attività tecnico amministrative delle aziende sanitarie.
  • Aziende sanitarie: le aziende ospedaliero-universitarie e le aziende unità sanitarie locali assistiti cittadini residenti e per coloro che hanno diritto all’assistenza.
  • Azione programmata: strumento di programmazione previsto dal piano sanitario regionale e adottato dalla Regione che ha per oggetto:
  • Percorso assistenziale: la regolamentazione di specifiche determinate patologie, pratiche mediche, diagnostiche o interventistica chirurgica.
  • Bacino dell’azienda ospedaliero-universitaria: l’organizzazione di area territoriale delimitata da particolari iniziative dagli strumenti regionali di programmazione prevenzione collettiva che opera.
  • Dipartimento: la struttura budget, il sistema di obiettivi e risorse attribuite al responsabile di una struttura o di un livello gestionale che è tenuto a rendicontare.
  • Governo clinico: complesso delle attività finalizzate a promuovere a livello aziendale, di area vasta e regionale, l’impiego delle risorse, la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, l’appropriatezza del percorso assistenziale e lo sviluppo delle reti.
  • Percorso assistenziale: complesso finalizzato ad assicurare all’assistito in forme coordinate, integrate e programmate l’accesso dei servizi sanitari e socio-sanitari, in relazione ai bisogni di educazione alla salute, servizi preventivi, assistenza sociale, diagnosi, cura e riabilitazione.
  • Presidio: complesso unitario delle dotazioni strutturali e strumentali organizzate per lo svolgimento di attività omogenee e per l’erogazione delle relative prestazioni.
  • Struttura organizzativa funzionale: unità organizzativa multiprofessionale che aggrega funzioni operative appartenenti a settori omogenei di attività.

Capo III Il concorso dei soggetti istituzionali e delle autonomie sociali alla programmazione sanitaria

Art. 10 Regione

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:

  • Il piano sanitario regionale, che ha una durata quinquennale, ed i suoi aggiornamenti.
  • I piani di area vasta, entro trenta giorni dalla trasmissione da parte della Giunta Regionale.

La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo anche tecnico e di coordinamento delle attività delle aziende sanitarie e degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta.

La Giunta regionale esercita le funzioni e le attività di controllo e vigilanza, promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie e degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta.

La Giunta regionale individua procedure e modalità di valutazione della qualità delle prestazioni e dei percorsi assistenziali con riferimento ai seguenti profili:

  • Risultati specifici.
  • Risultati complessivi delle aziende raggiunti dalle strutture sanitarie in termini di appropriatezza, di soddisfazione ed in particolare dai dell’utenza ed agli operatori, di dipartimenti e economicità della gestione assistenziali integrati delle aziende ospedaliero-universitarie.
  • Qualità clinica delle prestazioni in relazione agli obiettivi erogate della programmazione e funzioni.

Art. 11 Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria

La Conferenza Permanente per la programmazione socio-sanitaria è l’organo attraverso cui i Comuni concorrono alla definizione e alla valutazione delle politiche regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria.

La Conferenza esprime parere:

  • Sulla proposta di piano sanitario regionale.
  • Sulla proposta di legge e di regolamento in materia.
  • Sulla proposta di piano sanitario e sociale Integrato Sociale regionale.
  • Sulle proposte di piani attuativi delle di area vasta aziende ospedaliero-universitarie.
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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sanitario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Nicoloso Bruno Riccardo.
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