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Compiti della Regione
E' compito della Regione:
- Assicurare il coordinamento ed il monitoraggio delle attività relative alla definizione degli indicatori ed alla verifica degli standard di qualità di cui all'art. 14 del decreto scientifico.
- Impartire direttive alle aziende sanitarie, per la promozione del diritto all'informazione, riconoscendo in quest'ultimo la condizione fondamentale per assicurare agli assistiti l'esercizio della libera scelta nell'accesso alle strutture sanitarie e alle prestazioni erogate, nonché impartendo linee guida per la partecipazione alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, verificando annualmente i risultati nello stesso territorio.
- Sovrintendere al processo di attuazione delle carte dei servizi, per la loro omogenea definizione e necessaria integrazione tra le aziende sanitarie del territorio.
Art. 18 - Piano sanitario regionale
Il Piano Sanitario è lo strumento
Il diprogrammazione con il quale la Regione, nell'ambito del programma regionale di sviluppo e delle relative politiche generali di bilancio, definisce gli obiettivi di politica sanitaria regionale ed adegua l'organizzazione del servizio sanitario regionale in relazione ai bisogni assistenziali della popolazione, rilevati attraverso la relazione sanitaria regionale (art. 20) attraverso idonei strumenti di osservazione dello stato di salute.
La relazione sanitaria regionale esprime:
- Valutazione epidemiologiche sullo stato di salute della popolazione
- Valutazioni sui risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dal piano sanitario regionale (Art. 21)
Piani Integrati di Salute (PIS)
Il piano integrato di salute, di seguito PIS, è lo strumento di programmazione integrata delle politiche sociali e sanitarie a livello di zona-distretto che coordina, attraverso i suoi progetti, con gli strumenti di programmazione, d'indirizzo locali e amministrativi di competenza dei comuni nei settori.
Che incidono sulle condizioni di benessere della popolazione
Nel caso di sperimentazione della Società della salute (art. 65), il PIS costituisce lo strumento unico di programmazione socio-sanitaria di zona-distretto. Definire gli obiettivi di salute e benessere ed i relativi standard del PIS: quantitativi e qualitativi, individuare le azioni attuative, individuare le risorse, attivare gli strumenti messi a disposizione dai diversi soggetti per il raggiungimento degli obiettivi (Art. 22).
Piani attuativi locali
Il piano attuativo locale è lo strumento di programmazione nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito del piano sanitario regionale, del piano di area vasta, degli indirizzi impartiti dalle conferenze dei sindaci, le aziende unità sanitarie locali. Programmano le attività da svolgere recependo le attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, i PIS di zona-distretto (Art. 23).
Il piano attuativo ospedaliero è lo strumento di programmazione nei limiti delle risorse disponibili con il quale - nell'ambito del piano sanitario regionale, del piano di area vasta, degli indirizzi e valutazioni dell'organo di indirizzo - le aziende ospedaliero-universitarie programmano le attività di propria competenza.
Art. 27 Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali: annualmente, la Giunta regionale provvede alla assegnazione alle aziende unità sanitarie locali del fondo ordinario di gestione, ripartendolo tra le stesse secondo i criteri definiti dal piano sanitario regionale. Gli Enti locali provvedono annualmente ad attribuire alle aziende unità sanitarie locali risorse finanziarie volte a coprire interamente i costi sostenuti per gli specifici programmi relativi a servizi sanitari territoriali e sociali ad alta integrazione sanitaria, aggiuntivi o integrativi rispetto a quelli erogati a carico del fondo sanitario regionale.
Anche con la coprogettazione e il cofinanziamento del settore "no profit" per i progetti previsti dai PIS.
Art. 28 - Finanziamento delle Aziende Ospedaliero-Universitarie
Il finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie avviene in relazione al volume delle prestazioni erogate, calcolate sulla base delle tariffe massime fissate dalla Regione, ovvero sulla base delle valorizzazioni concordate tra le aziende nell'ambito delle intese di cui all'art. 8, comma 4, lettera d.
Il finanziamento della mobilità sanitaria
Le prestazioni erogate nell'ambito dei livelli uniformi e essenziali di assistenza, definiti dal PSR, sono finanziate a carico della ASL di residenza.
Art. 30 - Finanziamento aziendale tramite tariffe
Le aziende sanitarie, nell'ambito dei propri fini istituzionali e nell'interesse pubblico, possono fornire prestazioni aggiuntive previa autorizzazione della Giunta Regionale, fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nei livelli uniformi.
ed essenziali di assistenza; in tal caso le aziende sanitarie definiscono le modalità di valorizzazione, a carico delle istituzioni pubbliche o private o dei soggetti privati nei confronti dei quali le stesse sono erogate, tramite apposite tariffe determinate dall'azienda sanitaria sulla base dei costi onnicomprensivi sostenuti
Capo II
Funzioni gestionali
Art. 35
Organi
Gli organi delle aziende unità sanitarie locali sono:
- Il Direttore generale
- Il Collegio sindacale
Art. 40
Il Direttore Sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali
Il Direttore Generale è coadiuvato nelle proprie funzioni dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal direttore dei servizi sociali
Il Direttore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale è nominato dal Direttore Generale dietro provvedimento motivato ed è presentato alla Conferenza dei Sindaci
Art. 42
Collegio sindacale. Funzioni
a. esercita il controllo di d.
accertare almeno ogni regolarità amministrativa e trimestrale la cassa contabile sull'attività, l'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, b. vigila sull'osservanza delle cauzione o custodia leggi e. esercita il controllo sulle c. verifica la regolare tenuta attività svolte dalle aziende della contabilità e la in materia di assistenza corrispondenza del bilancio sociale e dei servizi socio-assistenziali ai risultati dei libri e delle scritture contabili Capo III funzioni consultive del governo clinico Art. 43 le strutture regionali del governo clinico Sono strutture del governo clinico regionale i seguenti organismi: • Organizzazione toscana trapianti • Istituto toscano tumori • Centro regionale di coordinamento e compensazione dell'attività trasfusionale Centro regionale per il rischio clinico e la sicurezza del paziente Art. 49 Collegio di direzione di area vasta 1. Per lefunzioni (art. 56), in ogni area vasta è costituito il collegio di direzione di cui il comitato di area vasta si avvale per il governo delle attività cliniche.
2. Il collegio di direzione è costituito:
- dai direttori sanitari delle aziende sanitarie
- da un componente di ciascuno dei collegi di direzione aziendali
- da un componente per ciascuno dei dipartimenti interaziendali
- dai direttori infermieristici e tecnico sanitari
- Da due rappresentanti dei medici convenzionati
Principi organizzativi
Art. 56 Funzioni gestionali
- Le aziende unità sanitarie locali, organizzano le proprie attività secondo le seguenti funzioni:
- pianificazione strategica
- controllo direzionale
- programmazione di zona-distretto
- Programmazione operativa
Art. 58 Funzioni operative
- Le funzioni operative delle aziende sanitarie sono quelle indicate dal repertorio allegato al piano sanitario regionale
- Le funzioni operative sono attribuite alla competenza delle strutture
Promozione dell'integrazione tra le attività complementari ai fini dell'erogazione delle prestazioni
L'applicazione di metodologie e protocolli comuni per la realizzazione dei compiti affidati
Le strutture organizzative professionali non attribuite ai dipartimenti sono poste in diretto riferimento al direttore sanitario
Capo IV - Enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta
Art. 100 - Istituzione e natura giuridica
1. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie sono istituiti gli Enti per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta (ESTAV)
Art. 101 - Competenze e attribuzioni
1. Gli ESTAV sono competenti in materia di:
- approvvigionamento di beni e servizi
- gestione dei magazzini e della logistica
- gestione delle reti informative e delle tecnologie informatiche, con particolare riguardo alla integrazione ed alla organizzazione del Centro unificato di prenotazione (CUP)
- gestione del patrimonio
funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, appalti e alienazioni
organizzazione e gestione delle attività di formazione continua del personale
gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale
gestione delle procedure per il pagamento delle competenze del personale
Art. 102 Organi degli ESTA
il direttore g