Legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40
Disciplina del servizio sanitario regionale
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente Legge si intende:
- Area vasta: dimensione operativa su scala interaziendale, individuata come livello ottimale per la programmazione integrata dei servizi e per la gestione di specifiche attività tecnico amministrative delle aziende sanitarie.
- Aziende sanitarie: le aziende ospedaliero-universitarie e le aziende unità sanitarie locali assistiti cittadini residenti e per coloro che hanno diritto all’assistenza.
- Azione programmata: strumento di programmazione previsto dal piano sanitario regionale e adottato dalla Regione che ha per oggetto:
- Percorso assistenziale: la regolamentazione di specifiche determinate patologie, pratiche mediche, diagnostiche o interventistica chirurgica.
- Bacino dell’azienda ospedaliero-universitaria: l’organizzazione di area territoriale delimitata da particolari iniziative dagli strumenti regionali di programmazione prevenzione collettiva che opera.
- Dipartimento: la struttura budget, il sistema di obiettivi e risorse attribuite al responsabile di una struttura o di un livello gestionale che è tenuto a rendicontare.
- Governo clinico: complesso delle attività finalizzate a promuovere a livello aziendale, di area vasta e regionale, l’impiego delle risorse, la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, l’appropriatezza del percorso assistenziale e lo sviluppo delle reti.
- Percorso assistenziale: complesso finalizzato ad assicurare all’assistito in forme coordinate, integrate e programmate l’accesso dei servizi sanitari e socio-sanitari, in relazione ai bisogni di educazione alla salute, servizi preventivi, assistenza sociale, diagnosi, cura e riabilitazione.
- Presidio: complesso unitario delle dotazioni strutturali e strumentali organizzate per lo svolgimento di attività omogenee e per l’erogazione delle relative prestazioni.
- Struttura organizzativa funzionale: unità organizzativa multiprofessionale che aggrega funzioni operative appartenenti a settori omogenei di attività.
Capo III Il concorso dei soggetti istituzionali e delle autonomie sociali alla programmazione sanitaria
Art. 10 Regione
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:
- Il piano sanitario regionale, che ha una durata quinquennale, ed i suoi aggiornamenti.
- I piani di area vasta, entro trenta giorni dalla trasmissione da parte della Giunta Regionale.
La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo anche tecnico e di coordinamento delle attività delle aziende sanitarie e degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta.
La Giunta regionale esercita le funzioni e le attività di controllo e vigilanza, promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie e degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta.
La Giunta regionale individua procedure e modalità di valutazione della qualità delle prestazioni e dei percorsi assistenziali con riferimento ai seguenti profili:
- Risultati specifici.
- Risultati complessivi delle aziende raggiunti dalle strutture sanitarie in termini di appropriatezza, di soddisfazione ed in particolare dai dell’utenza ed agli operatori, di dipartimenti e economicità della gestione assistenziali integrati delle aziende ospedaliero-universitarie.
- Qualità clinica delle prestazioni in relazione agli obiettivi erogate della programmazione e funzioni.
Art. 11 Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria
La Conferenza Permanente per la programmazione socio-sanitaria è l’organo attraverso cui i Comuni concorrono alla definizione e alla valutazione delle politiche regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria.
La Conferenza esprime parere:
- Sulla proposta di piano sanitario regionale.
- Sulla proposta di legge e di regolamento in materia.
- Sulla proposta di piano sanitario e sociale Integrato Sociale regionale.
- Sulle proposte di piani attuativi delle di area vasta aziende ospedaliero-universitarie.
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Diritto Sanitario – Servizio sanitario nazionale
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Tutela della salute ed organizzazione sanitaria nazionale e regionale, Diritto sanitario
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Diritto sanitario
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Diritto Sanitario – Sanità pubblica