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OPERATORI SOCIO SANITARI (OSS):
1. sono a supporto di infermieri ed ostetrici;
2. funzioni e percorso di formazione sono individuati in un accordo raggiunto in Conferenza
Stato/Regione;
3. sono operatori che, in seguito ad un attestato di qualifica conseguito al termine di una specifica
formazione professionale, svolgono attività indirizzata a soddisfare bisogni primari delle persone.
La dirigenza nel completamento di riforma e il riconoscimento di titoli pregressi.
L. 251/2000:
art. 6, spetta al Governo stabilire la disciplina concorsuale per l'accesso alla nuova qualifica di Dirigente
del ruolo sanitario da parte delle nuove professioni sanitarie, da istituirsi da parte delle Regioni operando
modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie interessate;
art. 7, le Aziende sanitarie possono istituire il servizio di assistenza infermieristica attribuendone la
responsabilità attraverso contratto a tempo determinato ad un appartenente alle nuove categorie
professionali.
Il percorso formativo universitario delle nuove professioni sanitarie ai sensi del d.m. 2004 si articola in lauree
triennali e lauree magistrali (dal d. interministeriale del 2009: sostituite con nuove “classi di lauree”).
Ratio della specialistica: sta nel conseguire un livello avanzato di formazione per l’esercizio di attività di alta
qualificazione in ambiti specifici (con queste lauree sarà possibile accedere a master e dottorati).
ISTITUZIONALIZZAZIONE DI MASTER UNIVERSITARI:
1. di primo e secondo livello che seguono rispettivamente alla laurea triennale e alla specialistica;
2. corsi di alta formazione e di perfezionamento scientifico.
In dettaglio:
Professioni sanitarie infermieristiche.
a) infermiere: evoluzione del percorso formativo = “emancipazione” della comunità infermieristica italiana
dalla professione medica:
primi del novecento: assistenza svolta dal personale religioso e da inservienti senza preparazione;
- 1925: istituzione scuole-convitto riservate al personale di sesso femminile (con durata biennale).
- La formazione consisteva nella trasmissione semplificata del sapere medico;
1934: vengono elaborate norme sulla formazione infermieristica valide per tutte le scuole,
- inserite nel Testo Unico delle leggi sanitarie. In quel periodo i percorsi formativi sono 2:
scuole per infermieri generici (percorso formativo: 1 anno, sia per uomini che donne in
possesso di licenza elementare);
scuole-convitto per infermieri professionali (solo donne in possesso di licenza media
inferiore);
1971/72: con l’Accordo di Strasburgo, atto ad uniformare gli standard per la formazione a livello
- europeo, le nuove scuole per infermieri professionali prevedono: durata di 3 anni, età minima 16
anni e 10 anni di scolarità. Di competenza delle Regioni, che ne programmano i fabbisogni in base
alle esigenze del Sistema sanitario regionale;
1990: istituisce i Diplomi universitari di durata non inferiore a 2 anni;
- Per gli infermieri sono, dunque, presenti 2 canali formativi:
presso le Scuole per infermieri professionali, che operano a livello regionale;
l’Università, mediante il Diploma universitario in Scienze infermieristiche.
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1992/93: vengono definite le competenze nella formazione delle professioni sanitarie
- dell’Università, delle Regioni e delle Aziende del SSN; le predette scuole dovevano ultimare i cicli
di studi entro il 1995/96 per lasciare il posto ai corsi universitari che divengono l’unico canale
formativo.
d.lgs. 502/1992:
- prevede l’abilitazione all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo
professionale;
ha individuato i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento,
equipollenti al predetto diploma universitario, ai fini dell’esercizio della relativa attività
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
ha stabilito che i soggetti già esercenti queste professioni, perché in possesso di titoli
abilitativi conseguiti in base alla normativa precedente, non possono essere discriminati in
seguito all’attuazione del nuovo sistema di formazione;
L. 251/2000: ha definito il percorso formativo della professione infermieristica; l’esercizio della
- stessa è subordinato al conseguimento del diploma di laurea triennale.
La normativa comunitaria ha imposto l’equipollenza di diplomi e titoli di infermiere nell’ambito del territorio
comunitario, anche e soprattutto al fine di esercitare il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi
infermieristici.
Mansioni principali dell’infermiere (professionale):
identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi
- obiettivi;
pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico;
- garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
- svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e
- nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
b) infermiere pediatrico:
d.m. 739/1994: norma destinata a ricoprire l’intera area della professione infermieristica;
- d.m. 70/1997: distingue il profilo professionale dell’infermiere pediatrico.
-
L’infermiere pediatrico è un operatore sanitario in possesso della laurea abilitante, e dell’iscrizione all’albo
professionale, responsabile dell’assistenza infermieristica pediatrica, che ha natura tecnica, relazionale ed
educativa; tra le principali funzioni:
la prevenzione di malattie;
- l’assistenza ai malati e disabili in età evolutiva e l’educazione sanitaria;
- identificare i bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell’adolescente;
- identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica;
- pianifica, valuta e conduce l’intervento assistenziale infermieristico pediatrico;
- svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e
- nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
c) ostetrica/o: ai sensi del d.m. 740/1994, è un operatore sanitario, in possesso del titolo abilitante e
dell’iscrizione all’albo professionale, che assiste e consiglia la donna nel periodo di gravidanza, durante il
parto e nel puerperio (periodo di tempo necessario all'apparato genitale femminile per riprendere la sua
normale funzionalità dopo un parto - 6/8 settimane), conduce e porta a termine parti eutocici (che
avvengono spontaneamente e che non richiedono intervento medico) con propria responsabilità e presta
assistenza al neonato.
Professioni sanitarie riabilitative.
Il personale della riabilitazione svolge con titolarità e autonomia attività di prevenzione, cura, riabilitazione.
Il podologo, ai sensi del d.m. 666/1994, è l’operatore sanitario che in possesso di laurea abilitante,
- previene e tratta direttamente, dietro prescrizione medica e dopo un esame obiettivo, vari
patologie del piede (callosità, unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, ecc.) ed effettua
medicazioni. Individua e segnala al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un
approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico, in area riabilitativa.
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Svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-
professionale.
Il fisioterapista è un operatore sanitario che, in possesso di diploma di laurea abilitante o di titolo
- equipollente, valuta e tratta disfunzioni e patologie nelle aree di motricità. Pratica
autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie e
psicomotorie. Svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di
dipendenza o libero-professionale.
Il logopedista, ai sensi del d.m. 742/1994, è l’operatore sanitario che in possesso del diploma
- universitario abilitante, svolge la propria attività di prevenzione e trattamento riabilitativo delle
patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica. Svolge la sua
attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
L’ortottista – assistente di oftalmologia, ai sensi del d.m. 743/1994, è l’operatore sanitario che in
- possesso del diploma universitario abilitante, su prescrizione medica, tratta i disturbi motori e
sensoriali della visione, esegue esami strumentali oculistici e partecipa alla prevenzione
dell’astenopia (sindrome di affaticamento visivo). Svolge la sua attività in strutture sanitarie,
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Il terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, ai sensi del d.m. 56/1997, è l’operatore
- sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante o titolo equipollente, svolge gli
interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, in
riferimento a diagnosi e prescrizioni mediche. Svolge la sua attività in strutture sanitarie,
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Il tecnico della riabilitazione psichiatrica, ai sensi del d.m. 520/1998, è l’operatore sanitario che in
- possesso del diploma universitario abilitante, svolge, nell’ambito di un progetto terapeutico
elaborato da un’équipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con
disabilità psichica.
Il terapista occupazionale, ai sensi del d.m. 136/1997, è l’operatore sanitario che in possesso del
- diploma universitario abilitante, opera nell’ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei
soggetti affetti da malattie e disordini fisici/psichici utilizzando modalità espressive e
rappresentative, della vita quotidiana.
L’educatore professionale, ai sensi del d.m. 520/1998, è l’operatore sociale e sanitario che, in
- possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi,
nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’équipe multidisciplinare, atti a uno
sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativi/relazionali in un contesto di
partecipazione e recupero della vita quotidiana; cura l’inserimento – reinserimento psico-sociale
dei soggetti in difficoltà. La formazione dell’educatore professionale si svolge presso le strutture
del SSN e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate nei protocolli
d’intesa tra le Regioni e le Università. Le Università provvedono alla formazione attraverso la
facolt&agrav