Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero
Titolo V
Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale
Art. 34 - Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale
Hanno l'obbligo di iscrizione al SSN:
- Gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento
- Gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza
Art. 35 - Assistenza per gli stranieri NON iscritti al Servizio sanitario nazionale
Comma 3, I cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono, in particolare, garantiti:
- La tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane
- La tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176
- Le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni
- Gli interventi di profilassi internazionale
- La profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai
Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
Art. 35, comma 5
L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione.
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Sanità pubblica – Piano sanitario nazionale
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Appunti delle lezioni di Diritto sanitario (parte seconda)
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Diritto sanitario
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Diritto sanitario