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Il rapporto tra contratto nazionale e contratto integrativo
Prima della riforma Brunetta, il rapporto tra contratto nazionale e contratto integrativo è di tipo gerarchico, essendo sancita la nullità del contratto integrativo qualora sia in contrasto con il contratto nazionale.
La funzione "integrativa" della contrattazione di secondo livello può essere intesa sia come mero completamento della disciplina dettata dal livello nazionale, sia come regolazione di materie non trattate dal CCNL, purché non vi sia un esplicito divieto in tal senso.
Il contratto decentrato non può contenere una disciplina non rispettosa dei vincoli istituiti dal CCNL. Tuttavia, nulla impedirebbe che esso disciplini materie o istituti del tutto nuovi, cioè non previsti affatto dal contratto di comparto, oppure materie o istituti disciplinati in modo vago e generico dal contratto di comparto.
Dopo la riforma Brunetta, la funzione integrativa è ridimensionata.
della contrattazione decentrata, che non può più regolare materie non trattate dal CCNL. Infatti, le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dal CCNL o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale. Si segnala, poi, un inasprimento della sanzione di nullità, a conferma dell'ordine gerarchico esistente tra contrattazione nazionale e contrattazione integrativa. Contratti intercompartimentali In alcuni casi, vengono stipulati anche i cosiddetti accordi quadro, che appartengono al livello intercompartimentale e riguardano argomenti o aspetti di interesse comune di tutti i lavoratori del settore pubblico. Il confronto regionale È previsto anche un livello di confronto regionale, qualora la Regione intenda emanare linee generali d'indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa. È inoltre previsto taleLivello di confronto in caso di processi di riorganizzazione o riordino che prevedano modifiche degli ambiti aziendali, per trattare i criteri di scorporo o aggregazione dei fondi.
Sono oggetto di confronto regionale anche la valutazione delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e ai processi di stabilizzazione.