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Direttore sanitario: è un laureato in medicina; dirige i servizi sanitari e
partecipa, con il Direttore generale, alla direzione dell’azienda.
Direttore amministrativo: è un laureato in discipline umanistiche
(giuridiche o economiche); dirige i servizi amministrativi e partecipa, con
il Direttore generale, alla direzione dell’azienda.
Entrambi vengono nominati dalla Regione su proposta del Direttore
generale; rimangono anch’essi in carica dai tre ai cinque anni; possiedono
competenze specifiche su un campo e sull’altro; le delibere, prima di essere
firmate, vengono sottoposte al loro parere (parere positivo o negativo).
Collegio sindacale: organo collegiale (composto da più persone, tutti membri
esterni); verifica in generale l’operato del Direttore generale e in particolare
svolge due funzioni:
1. Controllo di legittimità degli atti adottati dal Direttore amministrativo non
può sindacare il merito, ma solo riscontrare se le delibere non violino norme
(legittimità delle delibere).
2. Controllo sul bilancio/contabilità relazioni trimestrali alla Regione
sull’andamento dei bilanci.
Aziende Sanitarie Locali (ASL): le strutture operative delle ASL sono:
Distretti sanitari di base
Dipartimenti di prevenzione
Presidi ospedalieri
Aziende Ospedaliere (AO):
D. Lgs. n.229/99 (“terza riforma”), conosciuto anche come Riforma Bindi o
Riforma-Ter
• Su delega del Parlamento, il Governo emana tale decreto per apportare una
razionalizzazione e riorganizzazione del SSN (apporta delle modifiche al D. Lgs.
n.502/92).
• Vengono rafforzati il ruolo e l’autonomia delle Regioni in ambito sanitario.
• Le ASL non sono solo Aziende con personalità giuridica pubblica, ma diventano
centri di imputazione di autonomia imprenditoriale.
• Introduzione dell’atto aziendale: documento di natura privatistica attraverso il
quale il Direttore generale definisce l’organizzazione di un’azienda; può essere
considerato come uno strumento di autogoverno che definisce l’organizzazione
ed il funzionamento di un’azienda; rappresenta lo strumento per la
formalizzazione dell’autonomia imprenditoriale ed organizzativa di ciascuna
azienda per la realizzazione delle finalità proprie. Gli elementi strutturali
obbligatori dell’atto aziendale sono mission, vision, organigramma,
funzionigramma, ma ne può contenere altri facoltativi.