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DIRITTO SANITARIO

La Costituzione e le leggi costituzionali occupano il vertice più alto della piramide. Nella costituzione troviamo le norme sulla produzione, cioè le norme che ci descrivono le procedure con le quali nel nostro ordinamento si formano le cosiddette fonti primarie, ossia quelle fonti che sono collocate al di sotto della costituzione e al di sopra delle fonti secondarie. Tra le fonti primarie ricordiamo la legge formale e gli atti equiparati alla legge. La legge formale è la fonte approvata da entrambe le camere a seguito della procedura descritta negli articoli 70 e seguenti della carta costituzionale. Noi abbiamo un organo sovrano, ossia il Parlamento ed è l'unico eletto dal popolo e si compone di due camere che fanno le stesse cose ma hanno una composizione diversa che, a seguito dell'approvazione del referendum costituzionale del 2020, prevederà una riduzione del numero ma che sostanzialmente partecipano alla medesima funzione normativa.

Questaequiparazione delle due camere si riassume nel principio del bicameralismo perfetto: non tutti gliordinamenti hanno questa caratteristica. Il principio bicamerale da un lato garantisce, dall’altroaggrava: avere due camere vuol dire anche avere una procedura normativa più articolata ma altempo stesso c’è una duplicazione del lavoro, c’è una maggiore garanzia di lavoro ma il tempo siallunga. Ecco perché approvare le leggi implica un ampio lasso di tempo ed ecco perché illegislatore svolge la sua funzione in modo molto lento.

Gli atti equiparati alla legge sono atti di competenza governativa e sono il decreto legge e il decretodelegato o decreto legislativo.

Nella Costituzione troviamo la pluralità delle fonti, ossia le fonti primarie vengono descritte dallenorme costituzionali. Non possiamo allargare l’elenco delle fonti primarie previste dallacostituzione, non si può creare un’altra fonte del diritto.

rispetto a quella prevista dalla carta costituzionale perché la costituzione è la fonte per eccellenza. Non è molto funzionale pensare di creare un allargamento delle fonti primarie quanto è più strategico e funzionale optare per fonti già esistenti che si caratterizzano per una procedura più snella rispetto a quella della legge. Nome iuris: nome tipico della fonte, esempio il decreto-legge, legge ordinaria. Per ogni fonte deve esserci un soggetto, un organo competente a adottare ciascuna fonte. Quindi, quando facciamo riferimento alla fonte dobbiamo sempre fare il collegamento con l'organo competente. Gli organi principali sono il parlamento per la legge formale e il governo per il decreto delegato. Nelle norme di riconoscimento, ossia quelle norme che individuano le fonti nell'ordinamento, vi sono anche le preleggi. Queste sono le prime disposizioni che introducono il Codice civile nel nostro ordinamento. Il Codice civile è

Una raccolta di norme che disciplina i rapporti privati che si svolgono nell'ordinamento. All'interno del codice troviamo la disciplina dell'obbligazione, della responsabilità civile, del risarcimento dei danni ma nelle preleggi possiamo trovare anche le norme sull'interpretazione giuridica e la norma che identifica le fonti del diritto.

Il Codice civile ma anche le preleggi che lo aprono, risalgono alla fase pre-costituzionale, perché la costituzione italiana entra in vigore nel 1948 e il codice civile è del 1942. Con l'entrata in vigore della costituzione italiana, alcune norme contenute nelle preleggi del Codice civile hanno subito delle modifiche e in particolare delle abrogazioni. Le preleggi fanno quello che in parte oggi fa la costituzione, in fase pre-costituzionale individuavano quelle che erano le fonti che vigevano in epoca monarchica o meglio, nell'epoca dello statuto albertino.

La legge 400 del 1988 è una legge

ordinaria che ha una portata ordinamentale, ossia affinché questalegge si collochi tra le leggi formali, ossia al primo livello delle fonti, per i suoi contenuti ha unvalore rilevante perché disciplina le fonti regolamentari, cioè le fonti secondarie. Mentre le leggiformali e gli atti equiparati alla legge li troviamo disciplinate nella costituzione, la disciplina deiregolamenti dell’esecutivo non la trovo in costituzione perché è fonte secondaria ma la trovo nellalegge 400 dell’88. Il termine regolamento compare in costituzione solo quando si dice che ilpresidente della repubblica emana i decreti e i regolamenti.Mentre è solo la costituzione formale a disciplinare le leggi ordinarie, diversamente una leggeordinaria può disciplinare le fonti secondarie, cioè i regolamenti esecutivi. E’ la legge 400 dell’88 adisciplinare la procedura di adozione dei regolamenti, cioè delle fonti secondarie.Quindi la

La disciplina delle fonti primarie la troviamo nella costituzione ed è solo qui che andiamo a guardare, mentre i regolamenti esecutivi, ossia le fonti secondarie, trovano la loro disciplina nella legge primaria. Quindi nel nostro ordinamento, mentre al legislatore ordinario è preclusa la disciplina di nuove fonti primarie, egli potrebbe diversamente prevedere nuove fonti secondarie con un atto legislativo, ossia con una legge in senso formale.

La Costituzione è inderogabile perché è la fonte più alta in grado ed è prevista la sua modifica solo parziale. I costituenti avevano due alternative: mettere per iscritto 139 disposizioni totalmente immutabili oppure adottare la scelta dello statuto albertino, cioè mettere nero su bianco delle norme modificabili. I costituenti hanno adottato un bilanciamento: se avessero optato per la prima scelta, ossia l'immodificabilità assoluta delle disposizioni costituzionali, avrebbero

irrigidito il tessuto costituzionale. Se avessero optato per la seconda alternativa, cioè la modificabilità totale, e quindi una costituzione flessibile, avrebbero messo a rischio le norme costituzionali perché avrebbero aperto la possibilità che qualsiasi maggioranza politica potesse modificare le norme costituzionali a suo piacimento. Tra queste 2 alternative, i costituenti hanno scelto una via compromissoria che è quella della modificabilità parziale. La flessibilità della costituzione è stata una seconda ipotesi che hanno davanti i costituenti: il modello di costituzione flessibile, che si ebbe nel nostro ordinamento, è stato il modello dello statuto albertino. Questo modello prevedeva poche norme costituzionali, ma bastava riapprovare una legge diversa dalla precedente per modificare una norma della costituzione albertina. Ma i costituenti hanno voluto evitare questa eccessiva fragilità della norma, imponendo

All'articolo 138 è previsto il processo di revisione costituzionale. I costituenti hanno voluto garantire che la costituzione potesse adattarsi all'evoluzione dei tempi, ma senza essere completamente modificabile. Pertanto, la costituzione ha una rigidità costituzionale che prevede che le norme costituzionali possano essere modificate solo attraverso una procedura gravosa disciplinata dall'articolo 138. La rigidità è il principio e la procedura dell'articolo 138 è una procedura al servizio del principio di rigidità.

La presenza di più fonti nell'ordinamento giuridico, unite alle fonti europee, genera un particolare problema di coesistenza tra le norme e un rischio di alta conflittualità tra di esse. Il contrasto tra le

Il concetto di norme viene identificato con il nome di antinomia. Pre leggi del Codice civile:

  1. Articolo 42 (fase pre-repubblicana e pre costituzionale): in questo articolo ci sono scritte le fonti del diritto. Alla tecnica elencativa che viene scelta nell'art.42, l'ordine in cui vengono disposte le fonti, denota un principio di gerarchia tra queste, perché troviamo al primo livello prima le leggi, poi troviamo i regolamenti amministrativi (fonte secondaria) e alla fine troviamo gli usi o consuetudini. Prima degli usi vi erano le norme corporative, cioè le norme adottate durante la fase fascista ma sono state abrogate con l'entrata in vigore della carta costituzionale.

Nella pluralità delle fonti giuridiche, l'interpretazione può portare a contrasti fra le norme. Per risolvere questi contrasti, esistono quattro criteri differenti. I passaggi che devono essere messi in atto quando applichiamo un criterio sono: il presupposto di ciascun contrasto, il...

CRITERIO GERARCHICO: io mi trovo di fronte ad un contrasto fra norme contenute in fonti di diverso livello, ad esempio abbiamo una norma dettata dalla legge e una norma dettata dal regolamento. Secondo la piramide delle fonti, prevale in questo caso la legge perché è collocata più in alto rispetto al regolamento. Quindi la norma prevalente è quella contenuta nella legge. Secondo il criterio gerarchico, il regolamento non può contrastare con la legge. Un regolamento che contrasta la legge è un regolamento invalido, cioè ha una patologia specifica e per questoviene annullato. L'unico giudice che ha la competenza nell'annullare questo regolamento è il giudice amministrativo. A seguito dell'annullamento di questa norma sotto ordinata, cioè del regolamento, quest'ultimo sarebbe colpito da un'invalidità retroattiva, cioè in grado di travolgere ed annullare tutti gli effetti prodotti da quell'atto.
  1. CRITERIO GERARCHICO: ha come presupposto l'esistenza di fonti di diverso livello. Se si tratta di fonti di diverso livello, prevale la fonte di livello superiore. Ad esempio, una legge prevale su un regolamento. Quindi, se una legge entra in contrasto con un regolamento, il regolamento viene annullato.
  2. CRITERIO TEMPORALE: ha come presupposto l'esistenza di fonti dello stesso livello. Se si tratta di fonti dello stesso livello, io non posso operare per gerarchia: tra due fonti di pari livello e adottate in periodi di tempo differenti, prevale la fonte più recente. Le norme precedenti nel tempo sono superate da un successivo decreto legge e non esplica più effetti. Tecnicamente la norma meno recente viene abrogata, cioè cessa di avere efficacia nel futuro. L'abrogazione non è una vera patologia ma avviene perché le esigenze sono mutate. La norma più recente prevale sulla norma meno recente.

più antica, quindi, viene abrogata da quella successiva nel tempo. Se l’abrogazione vuol dire che sono mutate le esigenze, vuol dire che il parlamento (o il governo) ha esercitato nuovamente la sua funzione nei confronti di t

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Publisher
A.A. 2022-2023
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aledc0033 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sanitario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Maretti Mara.