Estratto del documento

Diritto sanitario

La costituzione e le leggi costituzionali

La Costituzione e le leggi costituzionali occupano il vertice più alto della piramide. Nella costituzione troviamo le norme sulla produzione, cioè le norme che ci descrivono le procedure con le quali nel nostro ordinamento si formano le cosiddette fonti primarie, ossia quelle fonti che sono collocate al di sotto della costituzione e al di sopra delle fonti secondarie. Tra le fonti primarie ricordiamo la legge formale e gli atti equiparati alla legge. La legge formale è la fonte approvata da entrambe le camere a seguito della procedura descritta negli articoli 70 e seguenti della carta costituzionale.

Abbiamo un organo sovrano, ossia il Parlamento, ed è l’unico eletto dal popolo e si compone di due camere che fanno le stesse cose ma hanno una composizione diversa che, a seguito dell’approvazione del referendum costituzionale del 2020, prevede una riduzione del numero ma che sostanzialmente partecipano alla medesima funzione normativa. Questa equiparazione delle due camere si riassume nel principio del bicameralismo perfetto: non tutti gli ordinamenti hanno questa caratteristica. Il principio bicamerale da un lato garantisce, dall’altro aggrava: avere due camere vuol dire anche avere una procedura normativa più articolata ma al tempo stesso c’è una duplicazione del lavoro, c’è una maggiore garanzia di lavoro ma il tempo si allunga. Ecco perché approvare le leggi implica un ampio lasso di tempo ed ecco perché il legislatore svolge la sua funzione in modo molto lento.

Atti equiparati alla legge

Gli atti equiparati alla legge sono atti di competenza governativa e sono il decreto legge e il decreto delegato o decreto legislativo. Nella Costituzione troviamo la pluralità delle fonti, ossia le fonti primarie vengono descritte dalle norme costituzionali. Non possiamo allargare l’elenco delle fonti primarie previste dalla costituzione, non si può creare un’altra fonte del diritto rispetto a quella prevista dalla carta costituzionale perché la costituzione è la fonte per eccellenza. Non è molto funzionale pensare di creare un allargamento delle fonti primarie quanto è più strategico e funzionale optare per fonti già esistenti che si caratterizzano per una procedura più snella rispetto a quello della legge.

Nome iuris: nome tipico della fonte, esempio il decreto-legge, legge ordinaria. Per ogni fonte deve esserci un soggetto, un organo competente a adottare ciascuna fonte. Quindi, quando facciamo riferimento alla fonte dobbiamo sempre fare il collegamento con l’organo competente. Gli organi principali sono il parlamento per la legge formale e il governo per il decreto delegato. Nelle norme di riconoscimento, ossia quelle norme che individuano le fonti nell’ordinamento, vi sono anche le preleggi. Queste sono le prime disposizioni che introducono il Codice civile nel nostro ordinamento.

Il codice civile e le preleggi

Il Codice civile è una raccolta di norme che disciplina i rapporti privati che si svolgono nell’ordinamento. All’interno del codice troviamo la disciplina dell’obbligazione, della responsabilità civile, del risarcimento dei danni ma nelle preleggi possiamo trovare anche le norme sull’interpretazione giuridica e la norma che identifica le fonti del diritto. Il Codice civile ma anche le preleggi che lo aprono, risalgono alla fase pre-costituzionale, perché la costituzione italiana entra in vigore nel 1948 e il codice civile è del 1942. Con l’entrata in vigore della costituzione italiana, alcune norme contenute nelle preleggi del Codice civile hanno subito delle modifiche e in particolare delle abrogazioni. Le preleggi fanno quello che in parte oggi fa la costituzione, in fase pre-costituzionale individuavano quelle che erano le fonti che vigevano in epoca monarchica o meglio, nell’epoca dello statuto albertino.

La legge 400 del 1988

La legge 400 del 1988 è una legge ordinaria che ha una portata ordinamentale, ossia affinché questa legge si collochi tra le leggi formali, ossia al primo livello delle fonti, per i suoi contenuti ha un valore rilevante perché disciplina le fonti regolamentari, cioè le fonti secondarie. Mentre le leggi formali e gli atti equiparati alla legge li troviamo disciplinate nella costituzione, la disciplina dei regolamenti dell’esecutivo non la trovo in costituzione perché è fonte secondaria ma la trovo nella legge 400 dell’88. Il termine regolamento compare in costituzione solo quando si dice che il presidente della repubblica emana i decreti e i regolamenti.

Mentre è solo la costituzione formale a disciplinare le leggi ordinarie, diversamente una legge ordinaria può disciplinare le fonti secondarie, cioè i regolamenti esecutivi. È la legge 400 dell’88 a disciplinare la procedura di adozione dei regolamenti, cioè delle fonti secondarie. Quindi la disciplina delle fonti primarie la troviamo nella costituzione ed è solo qui che andiamo a guardare, mentre i regolamenti esecutivi, ossia le fonti secondarie, trovano la loro disciplina nella legge primaria. Quindi nel nostro ordinamento, mentre al legislatore ordinario è preclusa la disciplina di nuove fonti primarie, egli potrebbe diversamente prevedere nuove fonti secondarie con un atto legislativo, ossia con una legge in senso formale.

Inderogabilità della costituzione

La Costituzione è inderogabile perché è la fonte più alta in grado ed è prevista la sua modifica solo parziale. I costituenti avevano due alternative: mettere per iscritto 139 disposizioni totalmente immodificabili oppure adottare la scelta dello statuto albertino, cioè mettere nero su bianco delle...

Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 5
Lezione Diritto sanitario Pag. 1
1 su 5
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aledc0033 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sanitario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Maretti Mara.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community