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Accertamento morte e la donazione: aspetti normativi

La morte

Legge 29 dicembre 1993, n. 578

Art. 1
La morte si identifica con la cessazione di tutte le funzioni dell’encefalo.

Art. 2
La morte per a.c.r. si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. La morte encefalica si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.

L'accertamento della morte

CD.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria

Art. 8
Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte.

In Italia il seppellimento può avvenire senza ulteriore osservazione per il seguente motivo:

  • Art. 8 DPR 285/90 (ECG per 20’)
  • Art. 10 DPR 285/90
  • Art. 6, comma 2, DM 582/94 (a disposizione CAM) dopo 24 ore di osservazione
  • Dopo 48 ore di osservazione

Norme per l'accertamento e la certificazione della morte

Legge 29 dicembre 1993 N. 578

Art. 1
La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo: corteccia, tronco encefalico, midollo spinale.

Legge 29 dicembre 1993 n° 578

Art. 2
Nella morte conseguente ad arresto cardio-respiratorio (a.c.r.) la irreversibile perdita delle funzioni nervose centrali è la conseguenza del mancato apporto di O2 ai centri vitali dell’encefalo per un tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.

Nella morte conseguente a lesioni encefaliche (m.e.) è il rilievo clinico e strumentale che documenta la cessazione dell’attività nervosa vitale mentre sono mantenute artificialmente le funzioni respiratorie e circolatorie (rianimazione).

Legge 29 dicembre 1993 n° 578

Viene definito il periodo di osservazione durante il quale deve persistere la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, e che non può essere inferiore alle 6 ore (m.e).

Legge 29 dicembre n° 578:

Collegio medico (CAM) nominato dalla Direzione Sanitaria composto da un medico legale o, in mancanza, da un medico della Direzione.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sanitario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Nicoloso Bruno Riccardo.
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