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CONSENSO INFORMATO
Il consenso informato è legato alla libertà di cura e autodeterminazione, fa riferimento quindi all'articolo 32, comma 2 della costituzione. Si inserisce nella relazione tra medico e paziente, al fine di creare un rapporto di fiducia tra i due e che il paziente possa, dopo essere stato informato in maniera completa e a lui comprensibile su diagnosi, prognosi, rischi, benefici, decidere in piena autonomia se acconsentire o meno ai trattamenti e possa in ogni momento ritirare il suo consenso; e che il medico possa esercitare la sua professione in linea con le sue responsabilità e competenze.
Consenso informato nel corso della storia:
- Platone (4 sec. a.c.) nei suoi scritti distinse la diversa condotta del medico nei confronti degli schiavi (medico come un tiranno superbo che non ascolta) e nei confronti dei liberi (attento alle condizioni dei pazienti che tiene informati e coinvolge e non prescrive nulla se prima non informa il paziente)
PROCESSO DI
NORIMBERGA: contro i medici nazisti che sperimentavano sui detenuti nei campi di concentramento giustificandosi in linea al dovere di obbedire al volere dello stato e ad una necessità di far prevalere gli interessi della società rispetto a quelli del singolo. Il Consiglio degli Stati Uniti per i crimini di guerra propose 10 criteri per giudicare l'ammissibilità delle sperimentazioni sull'uomo, che furono inclusi nella sentenza del '47 e noti poi come CODICE DI NORIMBERGA--> stabiliva la necessità del consenso volontario del soggetto- DICHIARAZIONE DI HELSINKI del '64 --> solo il consenso esplicito può giustificare la ricerca sugli umani e l'interesse della società e della scienza non deve mai superare quello del singolo- Caso eclatante negli stati uniti dagli anni '30 fino al '70 furono condotti degli studi sulla sifilide non curata nei maschi di colore (penicillina ormai già scoperta); nel’74Clinton si scusò personalmente.- BELMEONT REPORT del ’79 --> rapporto del dipartimento dei servizi umani deglistati uniti che tratta dei principi etici nella ricerca: autonomia, beneficialità(bilancio tra rischi e benefici) , giustizia.- CONVENZIONE DI OVIEDO del ’97 --> art. 5 tratta dei diritti dell’uomo e dellabiomedicina: intervento non può essere effettuato se non dopo che la persona dà ilsuo consenso libero ed informato, che può sempre ritirare. ( doveva essere ratificatoin Italia con la legge 145 del 2001 ma non si è concluso l’iter di ratifica)- CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO del ’89 a New York --> ratificata eresa esecutiva dalla legge 16—>ulteriore testo di riferimento è il codice di deontologia medica (ha un valoredisciplinare)Il consenso informato è oggi disciplinato dalla legge 219 del 2017, che oltre a ciò disciplina leDAT disposizioni anticipate
di trattamenti (es. testamento biologico). La legge richiama il rispetto dei principi della costituzione agli art. 2 (solidarietà); 13 (libertà personale); 32 (diritto alla salute); e richiama la carta dei diritti umani dell'UE: art. 1 dignità umana; art. 2 diritto alla vita; art. 3 diritto all'integrità della persona. Per acquisire il consenso informato: si valutano le condizioni del paziente, le si documenta e si inserisce tutto nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico; una volta manifestato il consenso o rifiuto, il medico deve rispettare la volontà del paziente, e quest'ultimo non può esigere trattamenti contrari alla legge. Nel caso di minori, il consenso è responsabilità dei genitori o del tutore (si può tener conto del parere del minore). Nel caso di interdetti, il tutore sostituisce in toto il soggetto. Se c'è un amministratore di sostegno, se ha rappresentanza sanitaria.esclusiva spetta alui, altrimenti può essere espresso dal soggetto stesso.- Art. 1 della legge 219 --> definisce il consenso informato: il paziente capace diagire ha diritto di rifiutare, una volta informato, qualsiasi accertamento otrattamento e anche di revocarlo in seguito.- Art. 4 --> introduce le DAT: riguardo le scelte terapeutiche nell’ipotesi di una futuraincapacità di autodeterminarsi- Art. 5 --> riguarda la pianificazione delle cure nel caso di evoluzione di unapatologia cronica invalidanteIl consenso informato deve avere determinati requisiti:- Personale --> riguardante solo la persona che si sta trattando- Specifico --> prestato per quell’intervento e non per altri- Consapevole --> l’informativa deve essere completa ed il caso descritto al pazientein una maniera a lui comprensibile- Libero --> può essere revocato in ogni momento- Attuale --> vale per il momento stesso in cui viene
trattato__________________________________________________________________________________________INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
È pensata come la necessità di un coordinamento tra servizi sociali e sanitari al fine di un buon funzionamento tecnico e organizzativo che possa fornire al paziente un'assistenza sanitaria completa (prevenzione, cura, riabilitazione), e allo stesso tempo gli consenta di sentirsi comunque parte integrante della società.
C'è stata un'evoluzione rispetto al processo di integrazione socio-sanitaria:
- PRIMA RIFORMA SANITARIA --> legge 833 del '78: con cui prende avvio il percorso di costruzione dell'integrazione con coordinamento tra i servizi sociali e sanitari
- SECONDA RIFORMA SANITARIA (riforma bis) --> d. lgs. 502 del '92: in cui si operò una previsione dell'organizzazione del SSN con il passaggio dalle USL (unità sanitarie locali) comunali, alle ASL (aziende sanitarie locali)
competenza dei comuni con oneri aloro carico.
PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE AD ELEVATA INTEGRAZIONESANITARIA--> attività presenti nei casi di necessità di un interventoterapeutico intenso sia sanitario ma anche sociale (es. droga, alcol,HIV, disabili, malati terminali)
Le prestazioni seguono 3 fasi:
Fase intensiva --> elevata complessità e intensitào breve e definita;terapeutica; durata prevalentementesfera sanitaria
Fase estensiva --> minore intensità terapeutica; periodoo definito medio o prolungato; aumenta la componentesociale
Fase di lungo assistenza --> per rallentare il processoo di deterioramento e al contempo permettere lapartecipazione sociale
TERZA RIFORMA SANITARIA (riforma ter/ riforma Bindi) --> d.lgs. 229 del 99 :riordina l'SSN con l'obiettivo di mantenere costante l'attenzione sul temadell'integrazione socio-sanitaria; inoltre stabilisce che la tutela della salute nonrichiama solo la cura in
sua competenza; promuove e coordina le attività dell'azienda; assicura il rispetto delle norme e delle direttive regionali e nazionali; rappresenta l'azienda nei confronti delle istituzioni e delle altre aziende sanitarie. DIRETTORE AMMINISTRATIVO --> nominato dal direttore generale, ha funzioni di supporto e consulenza per la gestione amministrativa dell'azienda; si occupa della gestione del personale, dei bilanci, degli acquisti e delle forniture. DIRETTORE SANITARIO --> nominato dal direttore generale, ha funzioni di supporto e consulenza per la gestione sanitaria dell'azienda; si occupa della programmazione e dell'organizzazione dei servizi sanitari, della qualità delle cure, della formazione del personale sanitario. DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI --> nominato dal direttore generale, ha funzioni di supporto e consulenza per la gestione dei servizi socio-sanitari dell'azienda; si occupa della programmazione e dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari, della valutazione dei bisogni della popolazione, della promozione dell'integrazione socio-sanitaria. Inoltre, all'interno delle ASL sono presenti altri organi di governo come il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato Etico.Direzione Generale
COLLEGIO DI DIREZIONE - presieduto dal direttore sanitario, rimane in carica 3 anni; composto da tutte le figure professionali (dai responsabili tecnici a quelli infermieristici e dei vari reparti) con la funzione di elaborare proposte in merito a soluzioni organizzative e di sviluppo dei servizi, formazione, ricerca e innovazione.
COLLEGIO SINDACALE - resta in carica 3 anni; nominato dal direttore generale e si occupa del controllo e verifica dell'amministrazione sotto il profilo economico.
CONSIGLIO DEI SANITARI - non è qualificato come un vero e proprio organo; composto da medici e operatori al fine di consulenza tecnico sanitaria.
ASL (Aziende Sanitarie Locali) Regionali
Le ASL sono dotate di personalità giuridica, con una propria autonomia imprenditoriale e deputate all'organizzazione dei LEA.
Servizi offerti dalle ASL: presidio ospedaliero, consultorio, assistenza a casa, visite e esami specialistici, CUP, medico di famiglia, servizi per la salute.
mentale.-Sono organizzate in dipartimenti --> per favorire l’efficacia dell’intervento socio-sanitario el’accessibilità dell’utente ai servizi; sviluppano il coordinamento delle attività cliniche, di ricerca e di formazione.
AZIENDA OSPEDALIERA --> altra tipologia di organizzazione aziendale con cui la regione assicura l’assistenza sanitaria; a differenza di quelle territoriali, queste hanno solo funzioni di erogazione e offrono solo prestazioni specialistiche, ospedaliere e riabilitazione; è organizzata in dipartimenti, ma un’ulteriore organizzazione è quella dell’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA --> rappresenta un modello gestionale e funzionale in cui la collaborazione tra regione e università assicura attività assistenziale sanitaria e didattica.
LEP – LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI—>
Articolo 117 C