Vincenti capitolo terzo: “Personae”
La categoria fondamentale: personae = nomine
Nozione giuridica di persona
L’identità, in diritto romano, della persona con l’homo, qualunque homo, è un dato certo: anche se nelle fonti l’identità non è espressamente affermata, essa è presupposta quando, per esempio, si assume che il diritto delle persone riguarda tutti gli uomini.
Capacità giuridica
I giuristi hanno da sempre investigato per determinare quando abbia inizio e fine l’esistenza dell’uomo: questa determinazione è importante per l’attribuzione di quella capacità, modernamente definita giuridica, di essere o di divenire titolari di diritti e obblighi.
Inizio della vita
I giuristi romani affrontano queste questioni, che erano decisive per la soluzione di certi casi, collegati, per esempio, a vicende di carattere successorio. Un grande giurista romano, Giuliano, nel II secolo d.C. aveva espresso una massima destinata ad avere grande fama secondo la quale, ai fini dell’applicazione di certe regole civilistiche, è da considerare non il tempo della nascita, ma quello del concepimento o tutto quello della gestazione. Per esempio, al concepito spettava legittimamente l’eredità paterna; oppure nel caso in cui, durante la gravidanza la donna fosse stata ridotta in schiavitù, il figlio sarebbe ugualmente nato libero se la madre fosse stata libera al momento del concepimento.
Insomma, secondo un’altra massima, enunciata dal giurista Paolo tra il II e il III secolo d.C., “chi è nell’utero materno è protetto come se fosse già al mondo ogni qual volta si discuta della possibilità per lo stesso feto di acquisire un vantaggio”. Paolo affermava inoltre che “coloro i quali siano nati morti non sembrano essere nati e nemmeno stati procreati, in quanto non si potevano chiamare figli”. Secondo l’originaria tesi della scuola sabiniana il parto, venuto che fosse alla luce, si sarebbe dovuto considerare vivo in presenza di un qualunque segno di vita, in particolare a prescindere dall’emissione di un vagito (postulato invece della scuola proculeiana), quale non si sarebbe mai potuto richiedere al muto.
Ad altri effetti (per esempio, per determinare se il nato fosse stato concepito in costanza di matrimonio e, pertanto, potesse acquisire lo stato di figlio del marito) i giuristi discussero circa la durata della gestazione e si concluse che veniva considerato procreato in giuste nozze (anche) chi fosse nato al settimo mese dopo il matrimonio, perché questo è il tempo naturalmente necessario per aversi un parto maturo. D’altro lato, secondo un precetto risalente addirittura alle XII tavole, se la vedova avesse partorito dopo 10 mesi dalla morte del marito, il nato non sarebbe stato considerato figlio del defunto, con le conseguenze in tema di eredità.
Paolo negava inoltre che fosse uomo, dunque persona, il nato senza “la forma del genere umano”, quale l’essere mostruoso o prodigioso.
Fine della vita
Quanto alla morte i romani considerano morto, anche agli effetti giuridici, chi avesse cessato di respirare.
Persone giuridiche
Una deviazione dalla ontologia rigorosamente fisica riconosciuta alla nozione di persona si ebbe con riferimento alle consociazioni, private (come le società) o pubbliche (come la res publica o i municipia), a cui lo stesso diritto romano assegnò la capacità di essere parte di un rapporto giuridico patrimoniale alla stessa stregua dell’homo: il che significa che queste entità non fisiche, ma puramente giuridiche, potevano essere creditrici, proprietarie, debitrici ecc. in proprio, cioè non attraverso la mediazione degli uomini che vi partecipavano.
Associazioni o corporazioni
Accade che gli uomini passano, in certe occasioni, unire le loro forze per raggiungere un dato scopo comune. L’organizzazione che ne consegue si denomina modernamente associazione o corporazione: i Romani parlavano di corpus, universitas, collegium, talora di societas, a sottolineare, attraverso i sostantivi evocanti la presenza di un’istituzione collettiva, che dall’unione delle persone prendeva vita un’entità nuova.
Il fenomeno sarebbe stato presente, fin dall’epoca delle XII Tavole, nelle quali si riconosceva ai consociati la facoltà di darsi proprie regole per la disciplina dei rapporti reciproci, purché esse non contrastassero con le disposizioni della legge pubblica. L’esistenza di consociazioni di questo genere è confermata nell’età tarda repubblica dai senatoconsulti, che ne disponevano lo scioglimento a motivo della contrarietà alla legge e, in genere, all’ordine pubblico.
Dopo le guerre civili, durante le quali molti collegi avevano assunto scopi politici ritenuti eversivi, una lex Iulia de collegiis, attribuita ad Augusto, subordinò la costituzione di nuove consociazioni a specifica autorizzazione, da concedersi da parte del senato; e dispose lo scioglimento di tutte le consociazioni allora esistenti. Il giurista Marcello (II sec. d.C.) ci riferisce che le consociazioni autorizzate avevano un loro patrimonio e propri amministratori, i quali agivano per il perseguimento dell’interesse comune.
Ulpiano afferma, con una massima destinata ad avere fortuna, che i crediti dell’universitas non erano dei singoli partecipanti; e, d’altra parte, che questi ultimi non erano tenuti per i debiti dell’universitas. Egli affermava ancora la permanenza dell’universitas, anche se i partecipanti si fossero ridotti ad uno soltanto; e si affaccia l’idea che le decisioni dovessero essere prese con il consenso della maggioranza o, almeno, della metà dei partecipanti presenti.
Patrimoni senza padroni
La corporazione ha un’identità diversa da quella dei suoi partecipanti o dalla loro semplice somma, al punto che, spiegavano i giuristi romani, se mutuano tutti i suoi componenti, la corporazione resta la medesima.
La “somma divisione” tra gli uomini: le sotto categorie dei liberi e degli schiavi
Personae
Nel diritto romano gli uomini si denominavano precisamente personae: per questo vi era un apposito “diritto delle persone” (ius personarum). Oggi il diritto, almeno in Occidente, stabilisce che tutti gli uomini sono egualmente capaci nei rapporti interpersonali senza distinzione di stato o qualità personali. Ma presso le popolazioni antiche un uomo poteva essere assoggettato totalmente a un altro uomo.
Padroni e schiavi erano tutti, per il diritto romano, personae. Così essere persona non equivaleva, come oggi, ad essere capace di diritti o doveri, in quanto gli schiavi non potevano essere parte di rapporti giuridicamente rilevanti: in concreto ciò significa che essi non potevano essere proprietari o creditori o debitori (non avevano, diremmo oggi, la capacità giuridica).
Status
Nelle Istituzioni di Gaio e in quelle di Giustiniano, si presenta, all’inizio della trattazione del diritto delle persone, la divisione più importante, relativa a tutto il genere umano, quella tra liberi e schiavi. Per qualificare la situazione di regime giuridico in cui un uomo si veniva a trovare si ricorre al termine status.
Status libertatis e status servitutis
Liberi si nasceva o si diventava. Nasceva libero il figlio di madre libera; si finì, in età imperiale, con l’ammettersi anche il contrario, che nascesse libero il figlio della donna la quale, libera al momento del concepimento, fosse stata schiava al tempo del parto; questa soluzione è argomentata sulla base della premessa per cui la sventura della madre non deve nuocere al nascituro che ha in grembo.
Manomissioni civili
Liberi si diventava attraverso le manomissioni, gli atti con cui il padrone liberava il suo schiavo. Manumettere significa, nella lingua latina, lasciar andare lo schiavo dalla mano del padrone, la quale rappresentava simbolicamente la forza e la costrizione derivante dal suo potere.
Le manomissioni contemplate nello ius civile, erano formali, nel senso che il padrone manomittente doveva manifestare la sua volontà liberatoria nelle forme stabilite dalla tradizione civilistica:
- Attraverso una certa formula testamentaria
- Attraverso il silenzio serbato in un finto processo di libertà instaurato da un terzo: il terzo, d’intesa con il padrone, proclamava la libertà dello schiavo, il padrone taceva, il magistrato giusdicente confermava autoritativamente la proclamazione del terzo
- Attraverso l’iscrizione, richiesta dal padrone ai censori, dello schiavo come libero nelle liste del censo
Manomissioni pretorie
In progresso di tempo l’acquisto della libertà fu agevolato. Il pretore aprì la strada dando sanzione processuale a dichiarazioni inequivocabilmente esprimenti la volontà di rendere libero lo schiavo, però fatte senza l’osservanza delle forme civilistiche: si designano come manomissioni pretorie e sono giustificate dalla prevalenza della volontà effettiva, comunque questa fosse manifestata, davanti a testimoni o per iscritto.
I manomessi nelle forme pretorie restavano però schiavi per lo ius civile, almeno fino a quando una lex Iunia, forse del 19 d.C., riconobbe rilevanza a queste manomissioni anche nell’ambito dello ius civile, sancendo però che da esse non conseguisse l’acquisto della cittadinanza, ma solo della latinità.
Nel corso dell’età imperiale varie disposizioni autoritative stabilirono che lo schiavo diventasse libero a prescindere dalla volontà del padrone, e talora anche contro questa, in corrispondenza del verificarsi di determinati fatti, quale l’abbandono del proprio schiavo infermo.
Una divisione non enunciata: cives e peregrini
Ius civile e ius gentium
Cittadini romani e non cittadini, cioè stranieri è una divisione che né le Istituzioni di Gaio né le Istituzioni di Giustiniano enunciano come tale. Ma questa divisione non enunciata è presupposta un po’ ovunque, a cominciare dalle pagine iniziali di entrambi i manuali istituzionali, laddove si contrappone lo ius civile proprio dei cives e a loro esclusivamente riservato, allo ius gentium, diritto pur sempre romano, ma applicabile anche ai peregrini.
Status civitatis
L’acquisto della cittadinanza romana dipendeva primariamente dalla nascita: la regola fondamentale, vigente fino all’editto di Caracalla del 212 d.C., era che i figli nati da genitori uniti in regolare matrimonio seguivano lo status del padre (e dunque nascevano cittadini se questo era cittadino), altrimenti quello della madre.
Peregrini e Latini
I peregrini, cioè coloro che non godevano dello status civitatis non essendo Romani, potevano essere tuttavia parte di rapporti riconosciuti dallo ius gentium, che era applicabile tanto ai cittadini quanto agli stranieri.
In una condizione intermedia tra cives e peregrini erano collocati i Latini. Lo status di latino non era uniforme, in quanto poteva conferire più o meno prerogative a seconda dei casi: vi erano così:
- Latini coloniarii, abitanti nelle colonie create dai Romani in Italia
- Latini juniani, schiavi liberati nelle forme pretorie
- Più estesa era la capacità dei cosiddetti latini prisci, appartenenti a popolazioni stanziate nel Lazio già nel primo millennio a.C.: questi latini furono confederati dai Romani finché durò la lega latina. Ciò spiega perché essi godettero di una capacità esplicabile addirittura nel campo dello ius civile: potevano così concludere validi negozi di scambio con i Romani, sposare un cittadino romano, essere istituiti eredi da cittadini romani
I latini coloniarii non avevano il diritto di connubio; i latini juniani nemmeno la capacità di acquistare eredità e di disporre per testamento dei propri beni.
L’altra divisione tra le persone: sui iuris e alieni iuris
Ingenui e liberti
All’inizio delle sue Istituzioni (non pervenuteci) il giurista Marciano così scriveva: “La condizione degli schiavi è una sola, tra gli uomini liberi, invece, alcuni sono ingenui (uomini liberi dalla nascita) e alcuni sono liberti (schiavi liberati)”. La stessa divisione è analogamente espressa nelle Istituzioni di Giustiniano.
Sui iuris e alieni iuris
La divisione, però più importante concernente il diritto delle persone è tra le persone di “diritto proprio” (sui iuris) e le persone “di diritto altrui” (alieni iuris). Le persone sui iuris non erano sottoposte alla potestà familiare di alcuno; queste persone erano rettamente definite “di diritto proprio” in quanto indipendenti e, pertanto, capaci di essere titolari di propri diritti e doveri.
Dall’altra parte, stavano le persone alieni iuris, sottoposte alla potestà di un altro: esse erano gli schiavi, soggetti alla potestà del padrone; i figli (filii familias) soggetti alla potestà del pater familias; e la moglie, soggetta, almeno fino al II sec. a.C., alla manus del marito o del di lui pater. In potestà erano pure le persone cosiddette in mancipio (il figlio venduto dal pater, il nexus, il figlio o lo schiavo dato a nossa).
Status familiae
La diversa connessione che si può dare tra sui o alieni iuris e potestà familiari colloca giuridicamente una persona rispetto alla sua famiglia: per questa ragione è usuale in proposito, nella dottrina romanistica, l’espressione status familiae a significare che una persona può essere familiarmente indipendente o, in alternativa, dipendente.
I figli e la moglie del paterfamilias non potevano essere soggetti di rapporti giuridici patrimoniali. In pratica se il figlio in potestà acquistava qualcosa, acquistava al pater, nel senso che l’acquisto entrava a far parte del patrimonio paterno. La regola era che i figli in potestà non potevano avere nulla di proprio. In età imperiale furono via via introdotte una serie di eccezioni.
Status di filius familias
Lo status di filius familias si acquistava in conseguenza della nascita: il nato a seguito di matrimonio tra i genitori era soggetto alla potestà di chi era pater nella famiglia del marito. Inoltre il filius familias si diventava per effetto di atti a ciò previsti.
Adozione
Con l’adrogatio, la persona sui iuris avrebbe potuto mutar il suo status (con ciò subendo un peggioramento di condizione) divenendo alieni iuris, figlio del pater adottante, della cui famiglia sarebbe così entrato a far parte. Al contrario, in conseguenza dell’adozione in senso proprio, l’adoptio, il filius familias sarebbe potuto uscire dalla potestà del pater per venir sottoposto alla potestà di altro pater, dal quale era adottato per l’accordo tra i due patres.
Lo stato di filius si estingueva in conseguenza della morte del pater familias, sempre che il filius non avesse in vita altro ascendente in linea maschile sottoposto alla potestà del defunto: così, se moriva il nonno, anche il nipote sarebbe divenuto sui iuris se gli fosse premorto il padre.
Emancipazione
Lo stato di filius veniva meno anche per effetto di emancipazione (emancipatio): attraverso una sequenza di atti individuati dalla giurisprudenza pontificale il pater manifestava la volontà di rinunciare alla potestà. In età imperiale la forma dell’emancipazione fu semplificata, riducendosi ad una mera dichiarazione resa dal pater ad un pubblico ufficiale.
Status di mulier in manu
Lo status di mulier in manu si conseguiva attraverso il matrimonio. Fino al II sec. a.C. la regola fu che al matrimonio si dovesse accompagnare l’assoggettamento della donna alla manus maritale. Non era, infatti, concepibile che chi fosse stata scelta per generare i continuatori di una certa famiglia non entrasse a far parte di quella famiglia: per ottenere quest’integrazione occorreva la convention manum.
Divorzio
In antico il divorzio doveva considerarsi pressoché insistente, salvo il diritto dell’uomo di ripudiare la moglie ricorrendo sue gravi colpe (come l’adulterio o l’aborto all’insaputa del marito). Negli ultimi secoli della repubblica si ammise che uno o entrambi i coniugi potessero divorziare; e nei fatti, stando alle fonti, i divorzi dovevano essere assai frequenti, specie nelle classi più alte della società.
Con alcune leggi Ottaviano Augusto cercò, da un lato, di favorire la natalità della famiglia romana imponendo a tutti l’obbligo di sposarsi durante l’età feconda e, dall’altro, di ridare dignità al matrimonio perseguendo, in particolare, l’adulterio della donna quale crimine pubblico, con l’irrogazione di gravi pene all’adultera e al suo complice. A stare alle testimonianze di cui disponiamo, il programma augusteo di restaurazione del costume sessuale e familiare risultò velleitario.
Grande influenza ebbe, invece, l’ideologia cristiana che finì con l’essere ispiratrice di importanti riforme, in particolare in tema di divorzio. Questo fu decisamente contrastato, anche se non si pervenne mai a vietarlo. Il divorzio poteva avvenire senza alcuna sanzione se fosse stato sorretto da una giusta causa. Invece, qualora fosse mancata la giusta causa, il coniuge che avesse preso l’iniziativa, avrebbe subito sanzioni di varia natura, di carattere patrimoniale e personale. Sempre possibile era il divorzio consensuale, cioè con l’accordo di entrambi i coniugi: solo Giustiniano cercò di sanzionarlo, ma le sanzioni furono presto rimosse dal suo successore.
Conventio in manum
La conventio in manum era, invece, un atto formale e rilevante iure (avendo quale effetto, appunto, la sottoposizione della sposa alla potestà del marito o pater di lui): si faceva consistere nel rito della confarreatio.
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