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CAPITOLO QUARTO: "RES"

1. l'altra categoria fondante: res ≠ personae

Nozione giuridica di cosa

Per il diritto romano le res erano entità, a cui si riferivano le norme in funzione regolativa, ontologicamente distinte e, perciò, divise dalle personae-homines, con l'eccezione degli schiavi, i quali erano res-homines.

Gli schiavi: persone e cose

Gli schiavi sono nomine e, in quanto tali debbono essere personae.

Gli schiavi, però, si compravano e si vendevano nei mercati e normalmente erano nel patrimonio di qualcuno: nella stragrande maggioranza dei casi un privato cittadino, ma anche la res publica o un municipio avevano i loro schiavi. Da questo punto di vista era possibile uniformare gli schiavi a moltissime res, anche perché se erano nel patrimonio di un privato cittadino vi stavano come una casa o un gioiello, cioè per il loro valore pecuniario.

Cose corporali e cose incorporali

Le cose non sono, spiega Gaio a cui si uniformerà Giustiniano,

diritto umano.3. La classificazione delle cose di diritto umanoGaio classifica le cose di diritto umano in base alla loro natura e al loro utilizzo. Le cose possono essere divise in tre categorie: res communes, res publicae e res universitatis.Res communesLe res communes sono le cose che sono di utilità comune a tutti, come l'aria, l'acqua e il mare. Queste cose non possono essere possedute da nessuno e sono accessibili a tutti.Res publicaeLe res publicae sono le cose che appartengono allo Stato, come le strade, i fiumi e i parchi pubblici. Queste cose sono di utilità pubblica e sono gestite dallo Stato a beneficio di tutti i cittadini.Res universitatisLe res universitatis sono le cose che appartengono a un gruppo di persone, come le associazioni o le corporazioni. Queste cose sono di utilità collettiva e sono gestite dal gruppo a beneficio dei suoi membri.4. La classificazione delle cose di diritto privatoLe cose di diritto privato sono le cose che appartengono a singoli individui. Queste cose possono essere divise in due categorie: res mancipi e res nec mancipi.Res mancipiLe res mancipi sono le cose di maggior valore, come la terra, gli schiavi e gli animali da lavoro. Queste cose possono essere trasferite solo attraverso una cerimonia formale chiamata mancipatio.Res nec mancipiLe res nec mancipi sono le cose di minor valore, come gli oggetti di uso quotidiano e gli animali domestici. Queste cose possono essere trasferite attraverso un semplice accordo tra le parti.

diritto umano. La ragione di questa espunzione sta nel fatto che, per Giustiniano, le cose stanno o nel nostro patrimonio o fuori dal nostro patrimonio. Alcune cose, secondo il Giustiniano, sono comuni a tutti per diritto naturale, altre sono pubbliche, altre sono delle città, altre ancora di nessuno, la maggior parte sono dei singoli.

Cose comuni a tutti

Le cose comuni a tutti sono l'aria, l'acqua corrente, il mare e il lido del mare.

Cose nel patrimonio e cose fuori del patrimonio

Così, per Giustiniano, la divisione fondamentale era tra le cose che sono nel patrimonio e quelle che non lo sono.

Se le cose comuni a tutti non erano nel patrimonio di alcuno perché la loro natura esigeva che fossero di tutti, accadeva anche che una cosa non appartenesse a nessuno semplicemente perché ne mancava il padrone. Così era per le cose abbandonate da colui al quale appartenevano prima che un altro se ne fosse appropriato; o per gli animali selvatici.

Prima della cattura, ecc.3. La divisione delle cose a seconda dei modi di acquisto Cause di acquisto secondo il diritto civile e secondo il diritto pretorio Nelle Istituzioni giustinianee, si fa un'ulteriore divisione, dalla sotto-categoria delle cose che sono nel nostro patrimonio: le cose che sono o possono essere nel patrimonio di qualcuno, lo sono o lo possono essere in conseguenza di una causa o titolo giuridico, un fatto o un atto a cui il diritto attribuisce l'idoneità a produrre l'effetto acquisitivo. Ma siccome lo ius romanum si divide in ius civile e ius gentium le cause di acquisto delle cose sono riconosciute e regolamentate o dallo ius civile o dallo ius gentium. Cose mancipi e cose nec mancipi Sono res mancipi, secondo l'elencazione delle Istituzioni gaiane, i fondi e gli edifici situati sul suolo italico, gli schiavi e gli animali che si domano per il collo o il dorso, come i buoi, i cavalli, i muli, gli asini; e anche le più antiche.

servitù rustiche, di passaggio (a piedi, a caval-lo, con veicoli) o di conduzione dell’acque sull’altrui. Nec mancipi restano tutte le altre resdiverse dalle mancipi.

MancipatioLa mancipatio era un gesto che si compiva per mezzo del bronzo e della bilancia. Gestum,nella lingua latina, indica il gesto, ma anche il movimento dell’attore sulla scena.La mancipatio era un rito e il diritto civile non riconosceva l’acquisto se l’azione rituale nonfosse stata consumata nel rigoroso rispetto delle forme a ciò prescritte da una tradizionegiuridica risalente alle popolazioni che abitavano il Lazio prima della fondazione di Roma.Chi doveva acquistare dichiarava solennemente la propria appartenenza di una cosa in pre-senza di non meno di 5 testimoni e di un pesatore.Nella struttura originaria di quest’atto, alla dichiarazione dell’acquirente, faceva seguito lapesatura del bronzo e la consegna del medesimo all’alienante; il bronzo valeva

come prezzo. Si capisce che questa struttura si poté mantenere inalterata nella sua funzione primitiva fino a quando (spiega Gaio) il valore delle monete bronzee dipendeva non dal loro numero ma dal loro peso. Quando furono introdotte le monete coniate, il cui potere di acquisto era pre-determinato dalla pubblica autorità, la pesatura del bronzo venne a perdere ogni reale significato: essa fu conservata solo perché essenziale al compimento del rito, con la conseguenza che, se la mancipatio mantenne la forma originaria non essendo concepibile la sua evoluzione, il bronzo pesato non poté più valere come prezzo e, così, ci si dovette limitare a pesarne simbolicamente un pezzetto. Per questo Gaio scrive che, nel II sec. d.C., la mancipatio si era trasformata in una "vendita immaginaria". Traditio La magna differentia sottolineata da Gaio tra cose mancipi e non mancipi è affidata proprio al diverso modo di acquisto: per le seconde nonÈ prescritta la mancipatio, e basta, per la produzione dell'effetto traslativo, la semplice traditio, la tradizione o consegna, fisicamente il passaggio dalle mani dell'alienante a quelle dell'acquirente, purché, avverte Gaio, il primo fosse stato davvero il padrone della cosa consegnata. Diversamente dalla mancipatio, la traditio era un atto di diritto naturale e per questo da sempre riconosciuta accessibile anche ai non cittadini. Iusta causa traditionis Nelle fonti si sottolinea la necessità che la traditio sia sorretta, al fine di poter produrre l'effetto traslativo, da un "giusta causa". Con questa disciplina si affermava l'esigenza di evitare che la proprietà di una cosa passasse ad altri senza la concomitante presenza di una ragione obiettiva. Ciò perché si percepisce l'idea che non abbia senso privarsi di quel che è proprio se l'impoverimento non sia giustificato dalla sua.

funzionalità alla creazione di un nuovo assetto di interessi.

Pagamento dell'indebito

Poteva, però, accadere che le parti fossero in errore circa l'esistenza di una iusta causa traditionis.

A questo proposito la dottrina romanistica ha enunciato la massima per cui era sufficiente, ai fini del trasferimento della proprietà, una iusta causa solo putativa. Anzi, secondo il giurista Giuliano (II sec. d.C.), l'errore nella rappresentazione soggettiva sulla presenza di una causa poteva essere, al limite, anche solo unilaterale, come nel caso in cui uno avesse creduto di essere obbligato a consegnare un fondo in base ad una disposizione di legato scritta in testamento, mentre l'accipiente stimava che a lui fosse dovuto in adempimento di una promessa contrattuale: il giurista sosteneva di non scorgere la ragione del perché, in casi del genere, la traditio dovesse essere inefficace.

La causa, reale o supposta, doveva essere comunque iusta, cioè

conforme al diritto: la causa ingiusta impediva che l'accipiente acquistasse la proprietà. Gaio ricorda, oltre alla traditio, altri modi di acquisto della proprietà fondati sulla "ragione naturale": occupazione, cosiddetti incrementi fluviali, accessione, specificazione.

Occupazione

Si acquistavano per occupazione gli animali selvatici di cui ci si impadroniva con la caccia o la pesca, e anche quelli mansuefatti, se avessero persa l'abitudine di ritornare presso il padrone. Ma si acquistavano per occupazione anche le cose prese al nemico o (ipotesi rara) l'isola nata nel mare o le cose rinvenute sulla spiaggia.

Incrementi fluviali

Sempre in conformità al diritto naturale il proprietario del fondo rivierasco acquistava per alluvione la terra che il fiume venisse ad aggiungervi poco a poco. Poteva infatti accadere che l'impeto del fiume staccasse una parte del fondo dell'uno e la trasportasse presso il fondo dell'altro: Gaio afferma

che immediatamente la proprietà non mutava, ma se la parte staccata avesse aderito stabilmente al fondo altrui, essa era acquistata dal proprietario di questo fondo. Poteva ancora accadere che nel mezzo del fiume nascesse un'isola: questa si sarebbe acquistata dai proprietari dei fondi ubicati presso entrambe le sponde, proporzionalmente alla lunghezza della proprietà di ciascuno. Però se l'isola non fosse al centro, bensì più vicina ad una delle due sponde, essa si sarebbe acquistata dai soli proprietari dei fondi che si affacciavano su questa sponda. In ultimo poteva darsi che il fiume mutasse il suo corso: l'alveo così abbandonato si acquis-tava dai proprietari dei fondi prospicienti, e proporzionalmente alla lunghezza dei medesimi. Accessione Il proprietario del suolo acquistava tutto ciò che vi era edificato, anche se i materiali ad-operati fossero altrui: il principio generale è infatti che tutto quanto venganel diritto romano. Le res mancipi erano beni di particolare importanza, come la terra, gli schiavi, gli animali da soma, mentre le res non mancipi erano beni di minor valore, come i mobili, gli animali da lavoro. Per trasferire la proprietà di una res mancipi era necessario un atto formale chiamato mancipatio, che consisteva in una sorta di vendita simbolica. Invece, per le res non mancipi, era sufficiente un semplice accordo tra le parti. La proprietà di un bene poteva essere acquisita anche attraverso l'usucapione, che era un modo di acquisto basato sulla prescrizione del tempo. Se una persona possedeva un bene per un certo periodo di tempo senza che il proprietario originale lo reclamasse, poteva diventare il nuovo proprietario. Inoltre, la proprietà poteva essere acquisita anche per occupazione, cioè prendendo possesso di un bene che non aveva un proprietario. Ad esempio, se una persona trovava un oggetto abbandonato, poteva diventarne il proprietario. Infine, la proprietà poteva essere acquisita anche per successione, cioè tramite eredità. Quando una persona moriva, i suoi beni passavano ai suoi eredi. Questi erano i principali modi di acquisizione della proprietà nel diritto romano.nell'assoggettamento delle resmancipi al ri
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A.A. 2009-2010
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Vincenti Umberto.