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IUSTA CAUSA TRADITIONIS

Era necessario che la traditio fosse sorretta da una giusta causa (iusta causa traditioni),

valida per il trasferimento di proprietà.

PAGAMENTO DELL’INDEBITO 32

Poteva però accadere che le parti fossero in errore riguardo l’esistenza di una iusta

causa traditioni.

Se uno avesse consegnato del denaro per un pagamento non dovuto perché l’accipiente

non era creditore (e credesse in buonafede di esserlo), la proprietà sarebbe passata

ugualmente solo che il tradente (debitore) avrebbe potuto chiedere la restituzione di

quanto indebitamente corrisposto (solutio indebiti).

Ai fini del trasferimento della proprietà era sufficiente una iusta causa solo putativa,

apparente. L’errore poteva essere anche solo unilaterale.

La causa, reale o supposta, doveva essere comunque iusta, cioè conforme al diritto: la

causa iniusta impediva che l’accipiente acquistasse la proprietà.

OCCUPAZIONE (res nec mancipi)

Si acquistavano per occupazione gli animali selvatici, di cui ci si impadroniva con la

caccia o con la pesca, le cose prese al nemico o l’isola nata nel mare o le cose rinvenute

sulla spiaggia.

INCREMENTI FLUVIALI (res nec mancipi)

Il proprietario del fondo rivierasco acquistava per soluzione la terra che il fiume venisse

ad aggiungervi poco a poco.

ACCESSIONE

Il proprietario del suolo acquistava tutto ciò che vi era edificato, anche se i materiali

adoperati fossero altrui.

Il principio generale è “la costruzione accede al suolo” (superficies solo cedit).

Lo stesso principio valeva per il prodotto della seminagione o per le piante impiantate e

per beni esclusivamente mobili.

Nel caso della pittura prevale l’opinione che l’accessorio fossero la tavola o la tela e

dunque l’autore del disegno ne acquistava la proprietà.

SPECIFICAZIONE

Vigeva la regola secondo cui l’opera, cioè l’apporto personale di abilità e creatività

dell’artefice, vale più del materiale adoperato per la realizzazione.

Con Giustiniano prevalse una tesi intermediaria: se si poteva ritornare alla materia

originaria, il nuovo oggetto era acquistato dal proprietario dei materiali, ma sé questa

trasformazione non era fisicamente possibile l’acquisto avveniva in favore dello

specificatore.

IN IURE CESSIO

= trasferisce la protetta di res mancipi e nec mancipi, corporali e incorporali

Alla base c’era un accordo tra acquirente e alienante, che implicava l’instaurazione di un

finto processo di rivendica davanti al magistrato. 33

Chi doveva acquistare effettuava la rivendica della cosa altrui come propria, chi doveva

alienare negava di rivendicare a sua volta oppure taceva. Il giudice accerta come e

perché accade il trasferimento.

Il dominium veniva così trasferito in quanto per la produzione dell’effetto traslativo

contava solo l’osservanza della forma processuale stabilita.

L’USUCAPIONE (usu capio = faccio entrare nel mio patrimonio, prendo, attraverso

l’uso)

La cosa (corporale) usata in modo continuativo senza l'opposizione del proprietario può

diventare di chi la usa col tempo (motivo di disinteresse).

È una specie di sanatoria per il trasferimento di res mancipi tramite traditio oppure per

l’acquisto di res da un alienante non proprietario.

Requisiti per cui si verifichi l’usucapione:

res corporali = ci vuole il possesso, una relazione fisica con la cosa

●​ iusta causa = ragione riconosciuta dal diritto perché passi la proprietà

●​ tempo (continuativamente, senza interruzioni) = un anno per i beni mobili o due

●​ anni per i beni immobili

buona fede = assenza della volontà di ledere un diritto altrui

●​

Era vietata l’usucapione delle cose rubate e delle cose di cui ci si fosse impossessati con

la violenza.

I GRADI DEL POSSESSO E LA PROPRIETÀ

Non ogni possesso è uguale all’altro:

possesso semplice = relazione fisica con la cosa senza ulteriori qualificazioni,

●​ come quella del ladro. Il ladro non può usucapire, non c’è nessuna tutela di

questo possesso e non ha rilevanza giuridica positiva

possesso giusto = complesso. La rilevanza del possesso nell’ordinamento

●​ giuridico si apre su due piani diversi: uno è quello dell’usucapione, purché sia un

possesso qualificato (buona fede, giusta causa, tempo), l’altro è quello della tutela

giudiziaria (oggi si parla di azioni possessorie, che sono tra le più frequenti azioni

civili). Il possesso giusto è una situazione relativa in cui il magistrato dà tutela al

possessore meno “cattivo” dei due, quello più meritevole guarda il rapporto tra

i due contendenti, chi si è comportato in maniera non viziosa nei confronti della

controparte (ossia non ha commesso dolo, violenza o non ha ottenuto la cosa a

titolo di precario, come una cosa in prestito)

possesso ad usucapionem = tutelato con l’exceptio e l’actio publiciana. Il semplice

●​ possessore ad usucapionem è colui che ha acquistato a non dominus (tutelato

verso tutto, tranne che verso il proprietario)

proprietà pretoria = situazione di colui che ha acquistato una res mancipi tradita,

●​ perché ha un’azione di rivendica fittizia erga omnes. Può agire contro chiunque lo

disturbi, compreso il proprietario vero 34

dominium = proprietà quiritaria, quella che spetta al pater familias. Inizialmente

●​ il potere del pater familias è come quello di un rex, è indifferenziato e privo di

limiti, riguarda cose e persone ed è definito mancipium. Col tempo si scioglie

nella potestas sui figli, nella manus sulla donna, nel dominium sulle cose, nella

dominica potestas sugli schiavi

Il possesso è una relazione di fatto, che può non essere accompagnata dal diritto (ladro).

Il diritto di proprietà è difeso da un’azione potentissima, la rei vindicatio, al fine di

recuperare il possesso perduto prima di tutto (si esperisce contro chiunque abbia il

possesso e contro chiunque disturbi il proprietario nel suo diritto).

I romani definivano la proprietà come “il diritto di fare nel proprio fino a quando non ci

si immette nell’altrui” faccio quello che mi pare con un unico limite: non disturbo

l’altro

PROPRIETÀ PROVINCIALE

I territori conquistati dai romani, giuridicamente in dominio del popolo romano,

potevano venire soltanto concessi in sfruttamento (“in possesso o usufrutto”) su

residenti verso il pagamento di un pagamento di un tributo

proprietà provinciale

COMUNIONE

L’idea fondante del dominium romano condizionò anche il modello romano della

communio o comproprietà o condominio, che si ha quando una cosa, invece di

appartenere ad una sola persona, appartiene a due o più persone.

La res si considerava appartenere ad ogni consiste nella sua totalità e ognuno poteva

compiere da solo tutti gli atti di gestione.

IL QUASI-POSSESSO

Era tutelata anche la quasi possessio, cioè l’esercizio di servitù e usufrutto.

Il quasi possesso era il possesso di un diritto, e non della res, la quale nella sua interezza

poteva essere oggetto solo di possessio vera e propria.

Attraverso la protezione del quasi possesso si arrivò a riconoscere la possibilità di

acquistare servitù o usufrutto per effetto del loro esercizio per un tempo

sufficientemente lungo.

LE COSE INCORPORALI: diritti su cosa altrui, eredità, obbligazioni

I più antichi “diritti sui fondi rustici” erano annoverati tra le res mancipi: si trattava di

diritti di passaggio (tramite strada, a piedi o cavallo o conducendo bestiame) e del diritto

di acquedotto (= diritto di condire l’acqua attraverso il fondo altrui). 35

Il passaggio e l’acquedotto integravano, per chi ne aveva lo ius, un dominium sulla

porzione di terreno gravata, coesistente con il dominium generale spettante al

proprietario sulla totalità del fondo entro cui si inseriva quella porzione. Entrambi i

proprietari potevano dichiarare la propria appartenenza secondo una funzione

rispettivamente diversa: “la cosa è mia secondo la sua causa” ius praediorum

rusticorum il titolare di questo ius aveva un dominium funzionale (esclusivamente) al

passaggio o all’acquedotto su una fascia limitata di terreno

Nel I sec.a.C., con la lex Scribonia, venne introdotto il divieto dell’usucapione degli iura

praedorium ed estinzione per non uso e divieto di usucapione dovettero verosimilmente

accompagnare il definitivo tramonto dei poteri di ingerenza sull’altrui.

Anche la fascia di terreno relativa all’ingerenza estranea restava esclusivamente altrui e

si creava uno ius strutturalmente nuovo di validità erga omnes (compreso il dominus del

fondo, che assicurava l’utilità.

La servitù prediale è un diritto reale minore che permette al titolare di un fondo, detto

dominante, di compiere determinate attività a scapito del proprietario di un altro fondo,

chiamato servente.

È un diritto reale perché grava su una res, ossia su un fondo, e solo indirettamente

coinvolge il proprietario diritto reale su cosa altrui

Inizialmente si creano 4 servitù rustiche, derivanti da antiche esperienze agrarie:

diritti di passaggio: attraverso una strada costruita ad hoc, a piedi o a cavallo

●​ oppure conducendo bestiame

diritto di acquedotto

●​

Alle servitù rustiche si aggiungono successivamente quelle urbane:

servitù che consentono lo scolo dell’acqua piovana, l’appoggio di una

●​ costruzione, che interdicono la facoltà di sopraelevare il proprio edificio, di

realizzare opere che tolgano la luce o il prospetto al vicino

Vengono chiamate servitù prediali perché non possono essere costituite senza i fondi.

Attraverso le servitù rustiche e urbane, il proprietario del fondo destinato a diventare

servente “diminuisce il proprio diritto e aumenta quello altrui”.

Nell’età più antica le servitù si trovavano nelle res corporales, perché nella loro arcaicità

non erano ancora concepite come qualcosa di incorporale e si potevano costituire con

mancipatio. Con la legge scribonia si stabilisce che le servitù sono res incorporales e da

quel momento si costituiscono con in iure cessio o con un atto mortis causa, ossia con il

legato (disposizioni testamentarie con cui il de cuius lascia un bene particolare o un

diritto a un determinato individuo), atto antichissimo già presente anche nelle XII

tavole. 36

Dalla parte di chi subisce il diritto d

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A.A. 2024-2025
61 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessia-deganello di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Zanon Giorgia.