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IUSTA CAUSA TRADITIONIS
Era necessario che la traditio fosse sorretta da una giusta causa (iusta causa traditioni),
valida per il trasferimento di proprietà.
PAGAMENTO DELL’INDEBITO 32
Poteva però accadere che le parti fossero in errore riguardo l’esistenza di una iusta
causa traditioni.
Se uno avesse consegnato del denaro per un pagamento non dovuto perché l’accipiente
non era creditore (e credesse in buonafede di esserlo), la proprietà sarebbe passata
ugualmente solo che il tradente (debitore) avrebbe potuto chiedere la restituzione di
quanto indebitamente corrisposto (solutio indebiti).
Ai fini del trasferimento della proprietà era sufficiente una iusta causa solo putativa,
apparente. L’errore poteva essere anche solo unilaterale.
La causa, reale o supposta, doveva essere comunque iusta, cioè conforme al diritto: la
causa iniusta impediva che l’accipiente acquistasse la proprietà.
OCCUPAZIONE (res nec mancipi)
Si acquistavano per occupazione gli animali selvatici, di cui ci si impadroniva con la
caccia o con la pesca, le cose prese al nemico o l’isola nata nel mare o le cose rinvenute
sulla spiaggia.
INCREMENTI FLUVIALI (res nec mancipi)
Il proprietario del fondo rivierasco acquistava per soluzione la terra che il fiume venisse
ad aggiungervi poco a poco.
ACCESSIONE
Il proprietario del suolo acquistava tutto ciò che vi era edificato, anche se i materiali
adoperati fossero altrui.
Il principio generale è “la costruzione accede al suolo” (superficies solo cedit).
Lo stesso principio valeva per il prodotto della seminagione o per le piante impiantate e
per beni esclusivamente mobili.
Nel caso della pittura prevale l’opinione che l’accessorio fossero la tavola o la tela e
dunque l’autore del disegno ne acquistava la proprietà.
SPECIFICAZIONE
Vigeva la regola secondo cui l’opera, cioè l’apporto personale di abilità e creatività
dell’artefice, vale più del materiale adoperato per la realizzazione.
Con Giustiniano prevalse una tesi intermediaria: se si poteva ritornare alla materia
originaria, il nuovo oggetto era acquistato dal proprietario dei materiali, ma sé questa
trasformazione non era fisicamente possibile l’acquisto avveniva in favore dello
specificatore.
IN IURE CESSIO
= trasferisce la protetta di res mancipi e nec mancipi, corporali e incorporali
Alla base c’era un accordo tra acquirente e alienante, che implicava l’instaurazione di un
finto processo di rivendica davanti al magistrato. 33
Chi doveva acquistare effettuava la rivendica della cosa altrui come propria, chi doveva
alienare negava di rivendicare a sua volta oppure taceva. Il giudice accerta come e
perché accade il trasferimento.
Il dominium veniva così trasferito in quanto per la produzione dell’effetto traslativo
contava solo l’osservanza della forma processuale stabilita.
L’USUCAPIONE (usu capio = faccio entrare nel mio patrimonio, prendo, attraverso
l’uso)
La cosa (corporale) usata in modo continuativo senza l'opposizione del proprietario può
diventare di chi la usa col tempo (motivo di disinteresse).
È una specie di sanatoria per il trasferimento di res mancipi tramite traditio oppure per
l’acquisto di res da un alienante non proprietario.
Requisiti per cui si verifichi l’usucapione:
res corporali = ci vuole il possesso, una relazione fisica con la cosa
● iusta causa = ragione riconosciuta dal diritto perché passi la proprietà
● tempo (continuativamente, senza interruzioni) = un anno per i beni mobili o due
● anni per i beni immobili
buona fede = assenza della volontà di ledere un diritto altrui
●
Era vietata l’usucapione delle cose rubate e delle cose di cui ci si fosse impossessati con
la violenza.
I GRADI DEL POSSESSO E LA PROPRIETÀ
Non ogni possesso è uguale all’altro:
possesso semplice = relazione fisica con la cosa senza ulteriori qualificazioni,
● come quella del ladro. Il ladro non può usucapire, non c’è nessuna tutela di
questo possesso e non ha rilevanza giuridica positiva
possesso giusto = complesso. La rilevanza del possesso nell’ordinamento
● giuridico si apre su due piani diversi: uno è quello dell’usucapione, purché sia un
possesso qualificato (buona fede, giusta causa, tempo), l’altro è quello della tutela
giudiziaria (oggi si parla di azioni possessorie, che sono tra le più frequenti azioni
civili). Il possesso giusto è una situazione relativa in cui il magistrato dà tutela al
possessore meno “cattivo” dei due, quello più meritevole guarda il rapporto tra
→
i due contendenti, chi si è comportato in maniera non viziosa nei confronti della
controparte (ossia non ha commesso dolo, violenza o non ha ottenuto la cosa a
titolo di precario, come una cosa in prestito)
possesso ad usucapionem = tutelato con l’exceptio e l’actio publiciana. Il semplice
● possessore ad usucapionem è colui che ha acquistato a non dominus (tutelato
verso tutto, tranne che verso il proprietario)
proprietà pretoria = situazione di colui che ha acquistato una res mancipi tradita,
● perché ha un’azione di rivendica fittizia erga omnes. Può agire contro chiunque lo
disturbi, compreso il proprietario vero 34
dominium = proprietà quiritaria, quella che spetta al pater familias. Inizialmente
● il potere del pater familias è come quello di un rex, è indifferenziato e privo di
limiti, riguarda cose e persone ed è definito mancipium. Col tempo si scioglie
nella potestas sui figli, nella manus sulla donna, nel dominium sulle cose, nella
dominica potestas sugli schiavi
Il possesso è una relazione di fatto, che può non essere accompagnata dal diritto (ladro).
Il diritto di proprietà è difeso da un’azione potentissima, la rei vindicatio, al fine di
recuperare il possesso perduto prima di tutto (si esperisce contro chiunque abbia il
possesso e contro chiunque disturbi il proprietario nel suo diritto).
I romani definivano la proprietà come “il diritto di fare nel proprio fino a quando non ci
si immette nell’altrui” faccio quello che mi pare con un unico limite: non disturbo
→
l’altro
PROPRIETÀ PROVINCIALE
I territori conquistati dai romani, giuridicamente in dominio del popolo romano,
potevano venire soltanto concessi in sfruttamento (“in possesso o usufrutto”) su
residenti verso il pagamento di un pagamento di un tributo
proprietà provinciale
→
COMUNIONE
L’idea fondante del dominium romano condizionò anche il modello romano della
communio o comproprietà o condominio, che si ha quando una cosa, invece di
appartenere ad una sola persona, appartiene a due o più persone.
La res si considerava appartenere ad ogni consiste nella sua totalità e ognuno poteva
compiere da solo tutti gli atti di gestione.
IL QUASI-POSSESSO
Era tutelata anche la quasi possessio, cioè l’esercizio di servitù e usufrutto.
Il quasi possesso era il possesso di un diritto, e non della res, la quale nella sua interezza
poteva essere oggetto solo di possessio vera e propria.
Attraverso la protezione del quasi possesso si arrivò a riconoscere la possibilità di
acquistare servitù o usufrutto per effetto del loro esercizio per un tempo
sufficientemente lungo.
LE COSE INCORPORALI: diritti su cosa altrui, eredità, obbligazioni
I più antichi “diritti sui fondi rustici” erano annoverati tra le res mancipi: si trattava di
diritti di passaggio (tramite strada, a piedi o cavallo o conducendo bestiame) e del diritto
di acquedotto (= diritto di condire l’acqua attraverso il fondo altrui). 35
Il passaggio e l’acquedotto integravano, per chi ne aveva lo ius, un dominium sulla
porzione di terreno gravata, coesistente con il dominium generale spettante al
proprietario sulla totalità del fondo entro cui si inseriva quella porzione. Entrambi i
proprietari potevano dichiarare la propria appartenenza secondo una funzione
rispettivamente diversa: “la cosa è mia secondo la sua causa” ius praediorum
→
rusticorum il titolare di questo ius aveva un dominium funzionale (esclusivamente) al
→
passaggio o all’acquedotto su una fascia limitata di terreno
Nel I sec.a.C., con la lex Scribonia, venne introdotto il divieto dell’usucapione degli iura
praedorium ed estinzione per non uso e divieto di usucapione dovettero verosimilmente
accompagnare il definitivo tramonto dei poteri di ingerenza sull’altrui.
Anche la fascia di terreno relativa all’ingerenza estranea restava esclusivamente altrui e
si creava uno ius strutturalmente nuovo di validità erga omnes (compreso il dominus del
fondo, che assicurava l’utilità.
La servitù prediale è un diritto reale minore che permette al titolare di un fondo, detto
dominante, di compiere determinate attività a scapito del proprietario di un altro fondo,
chiamato servente.
È un diritto reale perché grava su una res, ossia su un fondo, e solo indirettamente
coinvolge il proprietario diritto reale su cosa altrui
→
Inizialmente si creano 4 servitù rustiche, derivanti da antiche esperienze agrarie:
diritti di passaggio: attraverso una strada costruita ad hoc, a piedi o a cavallo
● oppure conducendo bestiame
diritto di acquedotto
●
Alle servitù rustiche si aggiungono successivamente quelle urbane:
servitù che consentono lo scolo dell’acqua piovana, l’appoggio di una
● costruzione, che interdicono la facoltà di sopraelevare il proprio edificio, di
realizzare opere che tolgano la luce o il prospetto al vicino
Vengono chiamate servitù prediali perché non possono essere costituite senza i fondi.
Attraverso le servitù rustiche e urbane, il proprietario del fondo destinato a diventare
servente “diminuisce il proprio diritto e aumenta quello altrui”.
Nell’età più antica le servitù si trovavano nelle res corporales, perché nella loro arcaicità
non erano ancora concepite come qualcosa di incorporale e si potevano costituire con
mancipatio. Con la legge scribonia si stabilisce che le servitù sono res incorporales e da
quel momento si costituiscono con in iure cessio o con un atto mortis causa, ossia con il
legato (disposizioni testamentarie con cui il de cuius lascia un bene particolare o un
diritto a un determinato individuo), atto antichissimo già presente anche nelle XII
tavole. 36
Dalla parte di chi subisce il diritto d