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TUTELA

L'impubere (maschio < 14 - Femmina <12) SUI lURIS, non era in grado di provvedere da solo al proprio patrimonio e non

aveva un pater a sostenerlo, perciò x lui era previsto l'affidamento a un tutore, che ne sorvegliava patrimonio e persona.

Nel diriBo romano sono presen; 3 generi di tutela:

- TESTAMENTARIA: il tutore era nominato nel testamento del pater familias

- LEGITTIMA: se il pater non avesse nominato un tutore nel testamento, la tutela dell' impubere sarebbe stata

aBribuita al più prossimo tra gli adgna; (coloro che sarebbero Sta; soBopos; alla potestà del pater se non

fosse morto: Fratello, zio paterno...)

- D'UFFICIO O DATIVA

Alle origini i poteri del tutore, rispeBo al patrimonio del pupillo erano quelli di un padrone (Loco DOMINI), poteva

amministrare dunque come riteneva più opportuno salvo il dover comportarsi in conformità al valore della fides.

In caso in cui il tutore commeBesse frodi, gravi negligenze, inaJtudini o insolvenze, poteva essere rimosso. Se avesse

soBraBo dei beni al patrimonio pupillare poteva essere condannato al pagamento del doppio del valore delle cose

soBraBe.

Alla Fine della Repubblica si introdusse l'azione di tutela (ACTIO TUTELAE), esperibile dal pupillo a tutela finita x il

risarcimento dei danni cagiona; in caso di mala amministrazione tutoria.

Il tutore, considerato come un padrone nella conserva zione del patrimonio pupillare, fu obbligato alla redazione

dell’inventario dei beni del pupillo a inizio tutela.

Un senatoconsulto del 193 d.C. vieto al tutore di alienare, vendere o dare in pegno i fondi rus;ci e suburbani dei pupilli

e in età post - classica gli Fu vietata l'alienazione delle cose del pupillo (salvo x beni di poco valore o deperibili, come i

fruJ)

A tutela erano soBoposte le donne anche PUBERI (SUI, JURIS) a causa della volubilità del loro caraBere.

L'esigenza si creo x mantenere la ricchezza all' interno della famiglia che l'avesse prodoBa.

Agli inizi dell’età imperiale questa protezione venne a ridursi a una pura formalità; con Gius;niano NON risulta più

esistente

CURATELA

Nel II° s. d.C. si introdusse un ulteriore is;tuto di protezione: LA CURATELA → maschi e Femmine PUBERI soBo i 25 anni,

poiché considera; ancora in un'età tale da non poter provvedere da sé alla cura dei loro interessi.

Alla base di questa curatela vi era il ;more di raggiri, quindi un’esigenza di salvaguardia.

Nel III° s. a.C. una lex Laetoria (o Plaetoria) x cui se un pubere soBo i 25 anni fosse stato raggirato nel compimento di aJ

giuridici, la controparte del rapporto sarebbe stata passibile di condanna pagamento di una pena pecuniaria.

Successivamente il pretore integro questa salvaguardia rendendo annullabili quegli aJ.

TuBo ciò creo riluBanza nell’instaurare rappor; giuridici con il minore, così il magistrato su richiesta poteva nominare

un maggiore di 25 anni che assistesse il pubere.

Inizialmente il curatore era nominato caso x caso, poi marco Aurelio stabili che ogni minore potesse avere un curatore

permanente.

Con Gius;niano il curatore divenne obbligatorio (pur mantenendo la capacita di agire del pubere infra-ven;cinquenne)

Nel caso degli infermi di mente, sin dalle XII tavole, era obbligo venissero soBopos; a curatela e questo compito speBava

all' agnato di grado prossimo.

Nel tardo impero alla curatela degli agna; subentro quella dei cogna; (paren; in linea di sangue).

Erano soBopos; a curatela anche i prodighi, coloro che non avevano cognizione del valore del denaro ed esponevano

se stessi e Famiglia al rischio di dilapidare il patrimonio.

X Far subentrare il curatore in questo caso era richiesto un formale provvedimento di interdizione del prodigo e il

curatore compiva x lui solo gli aJ da cui potesse derivare un pregiudizio (mentre se si fosse traBato di situazioni di

esclusivo vantaggio x il prodigo esso poteva agire da sé).

RES

L'altra categoria fondante: RES (vs personae)

Per Gaio dopo le personae seguivano le cose, che potevano trovarsi nel patrimonio o fuori ed erano:

- CORPORALI: cose che si possono toccare (fondo/schiavo/ves;to/oro...)

- INCORPORALI: cose che non si possono toccare che prendono consistenza nel diriBo (eredita / usufruBo/

obbligazioni)

Gli schiavi erano personae ma anche res corporalis (schiavi: res-homines) poiché potevano essere nel patrimonio di

qualcuno.

Le RES erano en;tà a cui si riferivano le norme in funzione regola;va.

Per Gaio le res potevano essere:

- DI DIRITTO DIVINO (RES DIVINI IURIS): non sono nel patrimonio di nessuno, inaccessibili all' appropriazione

dei priva; e delle is;tuzioni pubbliche (cose des;nate al culto: templi, sepolcri/mura).

Cose escluse dall'ambito del dominio umano e dal commercio

- DI DIRITTO UMANO (RES HUMANI IURIS): di queste cose vi poteva essere un padrone, singoli uomini (privatae)

o comunità organizzate (universitas)

In Gius;niano non vi è la summa divisio res divini iuris / res humani luris, ma x lui le cose erano annoverate o nel

patrimonio o fuori → alcune erano comuni a tuJ x diriBo naturale, altre pubbliche, altre private, altre delle ciBa e altre

di nessuno

Le cose comuni a tuJ (RES COMMUNES OMNIUM) per diriBo di natura sono aria, acqua corrente, lido del mare e il

diriBo naturale postulava che ne fosse assicurata a tuJ la immediata e direBa Fruizione, quindi non potevano rientrare

in alcun patrimonio né erano commerciabili.

Poteva accadere poi che una cosa non appartenesse a nessuno (RES NULLIUS) perché ne mancava il padrone, o che vi

fossero cose abbandonate (RES DERELICTAE), O gLi animali selva;ci (FERAE BESTIAE).

Le RES PUBLICAE erano indispensabili x l'esercizio delle funzioni d'amministrazione o x'ruso di tuJ i ciBadini (come

strade di scorrimento, Fiumi, circhi). Appartenevano alla comunità organizzata, RES IN USU POPULI, ed erano extra

commercium. (eccezione x gli schiavi pubblici ed alcuni edifici pubblici che erano IN PECUNIA POPULI, cioè in commercio,

liberamente alienabili).

CAUSE DI ACQUISTO

Le cose che sono nel patrimonio di qualcuno lo sono in conseguenza di ;tolo giuridico/faBo/aBo a cui il diriBo aBribuisce

l'idoneità a produrre l'effeBo giuridico acquisi;vo e sono regolamentate dallo lUS CIVILE (proprio dei cives Romanus) o

dallo lUS GENTIUM (diriBo sempre romano ma applicabile anche ai peregrini).

Per Gaio certe cose sono alienate secondo il diriBo naturale, altre secondo il diriBo civile perché sono is;tuzioni proprie

dei ciBadini romani LA MANCIPAZIONE, LA CESSIONE IN TRIBUNALE e L'USUCAPIONE.

RES MANCIPI ET RES NEC MANCIPI

Nell'acquisto delle cose secondo lo IUS CIVILE vi è una fondamentale dis;nzione:

- RES MANCIPI: (cose che si dovevano inderogabilmente acquistare aBraverso l'an;co rito della mancipa;o)

fondi ed edifici situa; sul suolo italico, schiavi, animali che si domano x collo o dorso, servitù di passaggio o

conduzione dell'acqua.

- RES NEC MANCIPI: tuBe le altre res diverse dalle mancipi

Questa divisio perderà progressivamente di rilievo, Gius;niano non ne fa cenno nelle sue Is;tuzioni.

MANCIPATIO

La mancipa;o era un GESTUM PER AES ET UBRAM (gesto che si compiva x mezzo del bronzo e della bilancia).

Era un nito d'acquisto che prevedeva la rappresentazione scenica dell'azione x rendere altrui una RES MANCIPI.

Chi doveva acquistare (MANCIPIO ACCIPIENS) dichiarava propria appartenenza di una cosa MANCIPI, recitando la

formula con cui ne dichiarava il possesso x diriBo dei Quiri;, in presenza di 5 tes;moni (ciBadini romani puberi) e di un

pesatore, il quale pesava il bronzo e lo consegnava all’alienante (MANCIPIO DANS), l'acquirente afferrava la cosa con la

mano e il rito era concluso.

Il bronzo valeva come prezzo, Finché non Furono introdoBe le monete coniate. A quel punto la pesatura del bronzo fu

conservata solo x la formalità del rito.

TRADITIO

Modo di acquisto x Le, RES NEC MANCIPI, che consisteva nella consegna della res fisicamente, con il passaggio dalle

mani dell’alienante a quelle dell'acquirente (purché il primo fosse stato davvero il padrone della cosa alienata). La

materialità della consegna fu superata nel diriBo gius;nianeo.

La tradi;o era riconosciuta e accessibile anche ai NON ciBadini.

La tradi;o doveva necessariamente essere soggeBa da lUSTA CAUSA TRADITIONIS (giusta causa), quindi ACTIONES

Le cose vendute si ritenevano acquistate dal compratore solo se ques; ne avesse pagato il prezzo al venditore (diverso

ovviamente nel caso di donazione) o ne avesse garan;to l'adempimento successivo del prezzo.

Così il diriBo realizzava la sua Funzione is;tuzionale di protezione di interessi e aspeBa;ve delle persone.

Pagamento dell'indebito: se uno avesse consegnato del denaro al creditore sbagliato in buona Fede, la proprietà sarebbe

passata ugualmente (: l'acquisto sarebbe avvenuto), ma l'acquirente avrebbe potuto chiedere al creditore "sbagliato" la

res;tuzione di quanto indebitamente corrisposto (SOLUTIO INDEBITI)

In Gaio, oltre alla tradi;o, sono espos; altri modi di acquisto della proprietà sulla "ragione naturale":

- OCCUPAZIONE: Si acquistavano x occupazione gli animali selva;ci di cui ci si impadroniva con caccia o pesca se

ques; avessero perso l'abitudine di ritornare presso il padrone; le cose rubate al nemico; le cose rinvenute sulla

Spiaggia.

- ACCESSIONE: il proprietario del suolo acquistava tuBo cio che vi era edificato, anche se i materiali usa; Fossero

altrui e anche nel caso in cui la seminagione avesse messo radici

- SPECIFICAZIONE: quando taluno, da materia altrui, avesse ricavato una cosa nuova (dall'uva il vino / dall'oro un

vaso), i giuris; si mostrarono divisi sulla speBanza della proprietà, Con Gius;niano prevalse la tesi che se si

poteva tornare alla materia originaria (es. Fusione del vaso), il nuovo oggeBo era acquistato dal proprietario

dei materiali, viceversa se non fosse stato possibile l'acquisto avveniva in favore dello specificatore.

IN IURE CESSIO (RES MANCIPI E NEC MANCIPI)

X il recupero delle cose possedute ingius;ficatamente da un altro, il proprietario agiva nei confron; di quest'ul;mo

aBraverso un rito processuale con cui asseriva di essere il dominus della cosa corporale recitando un Formulario (con

cui affermava che era sua x diriBo dei Quiri; e con ciò non aveva bisogno della cooperazione posi;va di alcuno x E

realizzare il suo diriBo) → LEGIS ACTIO SACRAMENTI IN REM.

La IN"TURE CESSIO era un adaBamento funzionale della legis ac;o sacramento in rem x determinare il passaggio di

proprietà di una cosa, alla cui base vi era un accordo tra acquirente e alienante di instaurare un finto processo di rivendica

davan; al magistrato, in cui chi doveva acquistare effeBuava la rivendica della cosa altrui come propria e chi doveva

alienare taceva, cosi il magistrato dava vinta la causa al rivendica

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher suichdiiabz. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Delle Monache Stefano.