PERSONAE
Personae=Homo biologicamente sono tutti uguali e ciò li distingue dalle cose, da una definizine
è
che voleva essere solamente fisica.
Inizio vita: importante da determinare per la risoluzone di alcuni casi di carattere successorio:
• Feto: secondo Ulpiano ha una porzione delle viscere della madre, secondo Giuiano chi è
o nell’utero è già al mondo: in apparente contrasto ma sono d’accordo sul fatto che non
dovesse essere considerato il tempo della nascita, ma quello del concepimento e di tutta
L’obiettivo era tutelare il nascituro, quindi si considerava al mondo quando era per lui
la gestazione
è più vantaggioso (x es: se la madre fosse stata resa schiava e poi liberata durante la
gravidanza, il neonato sarebbe considerato nato libero). Vi era la possibilità di nominare
un “curator ventris” per tutelare il patrimonio del nascituro
Considerata persona:
o Nato vivo: qualunque segno di vita (no il vagito), anche per pochi secondi,
§ avrebbe influenzato la successione ereditaria;
Chi avesse forma umana: esclusi quindi coloro che nascevano deformi;
§
Legittimo: per considerare un figlio frutto di giuste nozze, i giuristi recuperarono
o Ippocrate: legittimo era il figlio nato dopo il 7° mese e prima del decimo dalla data di
morte del marito.
Fine vita: veniva considerato morto chi avesse cessato di respirare (
spiritum emittere). L’unica
• discussione riguardava quale di due persone fosse morta per prima in un incidente; questione
risolta in via presuntiva, ossia (secondo Marciano) che nessuno fosse sopravvissuto all’altro, salvo
alcuni casi particolari come tra padre e figlio, caso nel quale era considerato morto il figlio
impubere.
Persone giuridiche: nell’ordinamento romano vi era una deviazione della definizione di
• “personae” legata alla fisicità, cioè le consociazioni, private o pubbliche che potevano far parte di
un rapporto giuridico alla stregua di un uomo. I romani parlando di “ corpus, universitas,
sodalicium, societas” facevano riferimento ad una istituzione collettiva composta da uomini che
volevano raggiungere uno scopo comune. Il fenomeno era già presente dall’età delle 12 tavole,
nelle quali si riconosceva ai soci di darsi regole proprie non in contrapposizione con la legge. Con
la “lex Iulia de Collegis” (Augusto) subordinò la creazione di nuove corporazioni all’autorizzazione
senatoria, eliminando quelle già esistenti (escluse quelle antiche). Le fonti riferiscono di come
queste società avessero un patrimonio (Marcello) e di come crediti e debiti non fossero di un
singolo (Ulpiano). Nonostante tutte queste libertà, le consociazioni private avevano qualche
limite nel dirittto patrimoniale, come nel caso degli acquisti “mortis causa” (limite in seguito
fortemente attenuato). E’ necessario sottolineare che le società non erano mai entità distinte da
quelle dei soci, quindi solo nel caso delle società degli appaltatori di imposta (publicani) non si
scioglievano in caso di morte del singolo e anzi l’erede sarebbe rimasto in società. Altri casi di
persona giuridica sono quello dell’eredità giacente e quello dei patrimoni destinati ad uno scopo.
Divisione “summa”: Status libertatis
• Termine “status” non usato nella giurisprudenza
Personae romana ma solo dagli interpreti a partire dal XVI
Status servitus
secolo.
Nonostante la condizione degli schiavi fosse vicina a quella delle cose in quanto potevano essere
venduti, comprati e la loro vita dipendesse dalle decisioni del padrone, i giuristi romani hanno
ascritto anche gli schiavi alla categoria personae: è infatti naturale che liberi e schiavi siano
egualmente uomoni, e la schiavitù è, secondo Fiorentino, “un’istituzione del dirittto delle genti,
per la quale un uomo è costretto a subitre il dominio altrui contro natura”.
1
L’idea che naturalisticamente gli uomini fossero considerati tutti uguali è confermata dal fatto
che il padrone, attraverso alcune formule che se seguite in determinati modi producevano effeti
giuridici, poteva manifestare la sua volontà a liberare lo schiavo.
La liberazione veniva detta “ manumissione”,
cioè “lasciar andare lo schiavo dalla mano del
padrone” e poteva manifestarsi in diversi modi secondo la tradizione civilistica:
“Manumissimo Testamento”: attraverso una certa formula testamentaria;
o “Manumissio vindicta”: attraverso il silenzio del padrone in un processo di libertà
o instaurato da un terzo;
“Manumissio censu”: attraverso l’iscrizione, richiesta dal padrone ai censori, dello
o schiavo come libero cittadino nelle liste del censo.
Manomissioni pretorie: in corrispondenza di un sentire sociale più diffuso si affermò il
o “favor liberatis”, che si manifestò in nuove forme di manomissione e di
interpretazione dei casi dubbi in favore dello schiavo. Ad aprire questa strada fu il
preotre che diede sanzione processuale a dichiarazioni inequivocabili anche se non
fatte secondo il rito: erano manomissioni pretorie quelle manifestate davanti a
testimoni (“interamicos”) o per iscritto (“per epistulam”). Fino alla “ lex Iunia” (circa 19
d.C.) i manomessi erano ancora schiavi per lo “ ius civile”, poi l’unico limite riguardava
il fatto che non conseguisse la cittadinanza ma solo la latinità. Inoltre in epoca
imperiale varie disposizioni prevedevano la liberazione dello schiavo in caso di certi
fatti, come l’abbandono dello schiavo infermo.
“Dives” e “Peregrini”:
• il diritto civile romano non era di tipo territoriale ma di carattere personale: quindi
o non poteva essere invocato in corrispondenza di dove si ubicasse il luogo del rapporto
contestato, ma a seconda dello “status civitatis” della persona che lo invocava
IUS CIVILE CIVES E LATINI PRISCI
§ è è
“diritto
che
ciascun
popolo h a
stabilito
p er s
é
s
tesso”
(
quest’ultimi usando atti librali)
“Diritto
c he a bbia
s tabilito la ragione
IUS GENTIUM è è PEREGRINI
§ naturale t ra t utti g
li
uomini,…egualmente osservato
presso tutti i popoli”
L’acquisto della cittadinanza romana dipendeva da:
o Nascita: regola fondamentale fino all’editto di Caracalla nel 212 d.C., era che
§ se frutto di regolare matrimonio, il figlio seguiva lo status del padre,
altrimenti quello della madre (ma in questo caso nasceva indipendente dalla
madre perché mai sottoposto all’autorità del “pater”)
Provvedimento: in segno di benevolenza veniva concesso a singoli o a
§ gruppi, oppure a intere comunità come agli Italici nel 90 e nell’89 a.C., o
come con l’editto di Caracalla con cui la cittadinanza romana venne
concessa a quasi tutti gli abitanti dell’impero.
Manomissione: con alcuni tipi di manomissione.
§
In una condizione intermedia tra “ cives” e “
peregrini” vi erano i LATINI:
o LATINI COLONARII: abitanti delle colonie italiane (no diritto connubio);
§ LATINI JUNIANI: schiavi liberati nelle forme pretorie (no eredità e no
§ disponibilità testamentaria dei loro beni).
LATINI PRISCI: latini che furono confederati dei Romani finché durò la lega
§ latina (fino 338 a.C.) e avevano una capacità giuridica esplicabile nello ius
civile.
2
“Sui iuris”
e “
Alieni iuris”
• “ Sui iuris”: persone non sottoposte ( subiectae) alla potestà familiare di alcuno
o (titolare di diritti e doveri)
maschi e femmine che non avevano in vita nessun ascendente maschio;
§ affrancati per messo dell’”emancipatio”, cioè una sequenza di atti
§ (semplificati in età imperiale) attraverso i quali il pater rinunciava alla
potestà;
se femmine “ sui iuris”, non erano assoggettati alla potestà del marito.
§
“Alieni iuris”: persone sottoposte alla potestà di un altro:
o schiavi, soggetti alla potestà del padrone;
§ figli: lo status di “ filius familias” di acquistava in conseguenza alla nascista o
§ per effetto di alcuni atti:
“Adrogatio”: una persona “sui iuris” “Adoptio”: una persona già “alieni iuris”
poteva assoggettarsi ad un pater, che passa, in accordo, dalla potestas di
diventando quindi “alieni iuris”. Viene un padre a quella di un altro. Fatta con
fatto con lo scopo, da parte lo scopo
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