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Norme e classificazione generale del diritto

Una comunità è un insieme di individui che condividono lo stesso ambiente fisico e tecnologico, formando un gruppo riconoscibile, unito da vincoli organizzativi, linguistici, religiosi, economici e da interessi comuni.

Ubi societas, ibi ius

L'attuazione dei propri interessi in un corpus sociale porta a conflitti di interesse.

Norme giuridiche

  • Preventiva pubblicità
  • Generale: Categoria di persone (generale o specifica)
  • Astratta: Tipica di una previsione legale di esistenza e disciplina di uno schema comportamentale o semplicemente fattuale che costituisce una classe di fattispecie
  • Coercitiva
  • Precettiva
  • Sanzionatoria
  • Imperative: Inderogabili dai privati
  • Dispositive: Derogabili dai privati
  • Suppletive: Operanti nel caso i privati non abbiano fatto ricorso alla composizione volontaria dei conflitti di interesse
  • Originarie: Innovano

Classificazione del diritto positivo

  • Diritto pubblico: Insieme delle norme che tutelano gli interessi collettivi, la quale tutela, peraltro, è di interesse di ciascun individuo.
  • Diritto privato: Insieme delle norme che tutelano gli interessi individuali, la quale tutela, peraltro, è di interesse pubblico. Gli interessi di diritto privato non possono derogare le norme di ius publicum. Lo stato opera in diritto privato come persona giuridica, ente che tutela i suoi interessi su un piano paritetico; opera invece in diritto pubblico come ente che tutela l'interesse collettivo (legittimo) su un piano di superiorità.
  • Ius commune: Tutela delle norme destinatarie a tutti i membri della comunità.
    • ES: Diritto al testamento
  • Ius singulare: Tutela di interessi particolari dei singoli (aliqua utilitas).
    • ES: Diritto al testamento dei militari; diritto dei magistrati romani di non essere perseguiti nel corso del loro esercizio.
  • Privilegium
    • Antico (età repubblicana): Atto negativo. Provvedimento legislativo considerato come fonte di diritto diretto a danneggiare una persona politicamente invisa.
    • Imperiale: Atto positivo. Tutela normativa di uno o più individui. ES: Privilegia veteranorum: tutele normative per i reduci di guerra.

Fonti di produzione del diritto positivo

  • Autoritative: Emanate da organi autorizzati dai cittadini.
  • Non autoritative: Esistenti per il solo consenso dei consociati. ES: Usi.

Fonti di cognizione del diritto positivo

  • Documenti, scritti.

Interpretazione del diritto

La norma è tale se prevede una disciplina ad una fattispecie astratta tipica. Ciascun'opera di interpretazione della norma prevede la determinazione del suo contenuto attraverso:

  • Inquadramento della fattispecie astratta prevista nella norma
  • Quantificazione della portata del comando contenuto nella norma

L'interpretazione dell'esatta portata della norma può essere:

  • Legale o autentica: Fatta da organi legislativi, mette capo essa pure ad una norma che ha il compito di dichiarare il contenuto di un'altra norma.
  • Dottrinale logica: Fatta dalla scienza giuridica (iurisprudentia) o giudice (giurisprudenza) dante vita a norme per l'interpretazione secondo logica.

Il procedimento per l'interpretazione logica è diviso innanzitutto in due fasi:

  1. Interpretazione grammaticale: Significato delle parole e disposizione nel testo per ricostruire il senso letterale.
  2. Interpretazione logica: Posizione della norma nel sistema.

A seconda dei risultati si perviene a distinguere tre tipi di interpretazione:

  • Estensiva: La portata della norma è più ampia del senso letterale.
  • Restrittiva: La portata della norma è meno ampia del senso letterale.
  • Modificativa: La portata della norma è diversa dal senso letterale.

L'interpretazione totale delle norme dà vita alla costruzione del sistema del diritto.

Interpretazione analogica

Fatta dalla scienza giuridica (iurisprudentia) o giudice (giurisprudenza) quando non è presente una norma regolante la fattispecie concreta si attua seguendo in ordine:

  • Le norme che regolano casi affini
  • I principi sempre più generali

Questa forma di interpretazione del diritto oggettivo è quella che crea de facto nuove norme ed è molto importante a Roma; si noti bene che non c'è differenza tra l'interpretazione all'epoca dei romani e oggi, semplicemente nell'epoca romana il diritto era più consuetudinario. Nota bene: nel corpus iuris vige una duplex interpretatio della norma perché, essendo stata raccolta avente una propria ratio da Giustiniano, aveva poi preso un valore datole dall'imperatore.

Storia istituzioni romane

Primo periodo antico: 753-509 a.C.

Monarchia

  • Soggetti costitutivi
    • Rex: Magistrato unico e vitalizio [eletto fra le gentes] con funzione esecutiva (e militare) e giuridica.
    • Senatus: Consiglio di anziani.
    • Comitium: Una o più assemblee di cittadini (quires poi cives)-soldati.
  • Diritto oggettivo vigente
    • Ius quiritium
    • Fonti non autoritative di produzione (consuetudini): Mores (ordine naturale delle cose). Pratica naturale tradizionale precettiva sia per le divinità (ius sacrum, in rapporto con gli uomini) sia per gli umani (ius quiritium in rapporto tra loro).
    • Norma personale: Applicato ai soli quires e non applicato agli stranieri (hostes).
    • Fonti non autoritative di cognizione (consulenza giurisprudenziale): Responsa prudentium. Interpretazioni date dai sacerdoti tra i quali i pontifices, i quali erano ritenuti conoscitori, prudens, sia del ius sacrum, sia del ius quiritium.
    • Fonti autoritative di produzione: Ius regis, Lex regia, Foedera con gli stranieri.

Secondo-a periodo antico: 509-367 a.C.

Repubblica

  • Soggetti costitutivi
    • Praetor maximus-minor (consules): Coppia di magistrati dal potere diseguale.
    • Senatus
    • Comitium: Una o più assemblee di cittadini (quires poi cives)-soldati.
  • Diritto oggettivo vigente
    • Ius quiritium (poi ius civile)
    • Fonti non autoritative di produzione (consuetudini): Mores (ordine naturale delle cose). Pratica naturale tradizionale precettiva sia per le divinità (ius sacrum, in rapporto con gli uomini) sia per gli umani (ius quiritium poi ius civile in rapporto tra loro).
    • Norma personale: Applicato ai soli quires (patrizi) poi cives e non applicato agli stranieri (hostes) e ai plebei (prima di diventare cives).
    • Plebiscitum: Statuizione di norme da parte della sola plebe attraverso i concilia plebis tributa (concilii della plebe radunata per tribù); con leggi come la lex hortensia finirono per non distinguersi più dalle leges.
    • Fonti non autoritative di cognizione (consulenza giurisprudenziale): Responsa prudentium. Interpretazioni date dai sacerdoti tra i quali i pontifices, i quali erano ritenuti conoscitori, prudens, sia del ius sacrum, sia del ius quiritium poi ius civile. I prudentes effettuavano anche giurisprudenza cautelare (assistenza tecnica giuridica nella compilazione di atti).
    • Fonti autoritative di produzione: (Con ius civile) Lex: Provvedimento proposto da un pretore, approvato (auctoritas senatus) dal senato, votato dall'assemblea. In questo provvedimento erano inserite le norme giuridiche.
    • Fonti autoritative di cognizione: (Con ius civile) Lex (ius legitimum): Testo scritto in cui erano leggibili le norme giuridiche. ES: Legge delle dodici tavole appartenenti al nuovo ius civile.
    • Foedera con gli stranieri
    • Ius honorarium
    • Ius praetorium
    • Ius gentium

Secondo-b periodo antico: 367-242 a.C.

Repubblica

  • Soggetti costitutivi
    • Magistratura (collegialità): Praetor maximus-minor (consules), Praetor urbanus (Roma)
    • Senatus (organi collegiali)
    • Comitium (organi collegiali)
  • Diritto oggettivo vigente
    • Ius civile
    • Ius praetorium
    • Foedera
    • Ius gentium

Secondo-c periodo antico: 242-105 a.C.

Repubblica

  • Giurisdizione competente
    • Praetor maximus-minor (consules)
    • Praetor urbanus
    • Praetor peregrinus: Romani-stranieri, stranieri-stranieri
    • Senatus
    • Comitium
    • Edili curuli
  • Diritto oggettivo vigente
    • Ius civile
    • Prudentes laici dalla nobilitas
    • Ius honorarium (praetor urbanus)
    • Ius gentium (praetor peregrinus)

Periodo classico: 23 a.C.-235 d.C.

Principato

  • Magistrati nei municipi
  • Praefecti iure dicundo: Funzionari nominati allo scopo di esercitare mansioni giurisdizionali su gruppi di municipii, in misura maggiore dei magistrati municipali, ma minore del pretore.
  • Istituzione di nuove fonti di diritto
    • Senatoconsulta: Norme emanate col parere del senato.
    • Constitutiones: Norme emanate dal Princeps, la cui efficacia è venuta col tempo. Fonte di ius civile.
    • Edicta: Norme generali per cittadini, sudditi o parte di essi.
    • Mandata: Istruzioni diramate ai funzionari e ai governatori delle provincie.
  • Interpretazioni del diritto vigente
    • Decreta: Decisioni di controversie concrete sottoposte all'esame del principe.
    • Rescripta: Responsi su casi pratici presentati da privati.
    • Epistulae: Responsi su casi pratici presentati da magistrati e funzionari.
    • Responsa
    • Quaestiones
    • Disputationes
    • Disuso, ma vigenza, di vecchie fonti di diritto: Legge comiziale, editto pretorio.
  • Altro diritto oggettivo vigente
    • Costituzioni imperiali
    • Opere della giurisprudenza (giudici con ius respondendi ex auctoritate principis)
    • Responsa prudentium
    • Communis opinio
  • Concessa cittadinanza a tutti: Permane paterfamilias.

Periodo postclassico

Monarchia assoluta

  • Fonte di diritto: Imperatore
    • Costituzione imperiale: Lex
    • Edictum, Lex edictalis, Lex generalis
    • Controllo degli iura
    • Ius vetus (diritto antico)
    • Iura (opere di giurisprudenza)
  • NB: Vigeva ancora il prudens
    • Libri
    • Digestum: Responsi di origine casistica corrispondenti all'ordine dell'editto perpetuo
    • Libri iuris civilis di Mucio Scevola
    • Libri ad edictum (procedura delle actiones)
    • Institutiones o manualia: Libri destinati all'insegnamento
  • Codificazioni
    • Imperatore Adriano 130 d.C.
    • Ius honorarium
    • Edictum perpetuum (cambia significato: non più modificabile)
    • Codex Teodosianus 438 d.C.: Leges
    • Corpus Iuris Civilis (denominazione rinascimentale)
    • Digesta, Pandectae 533 d.C.: 50 libri
    • Codex Iustinianus 534 d.C.: 12 libri
    • Institutiones 533 d.C.: Manuale per gli studenti
    • Novellae: Aggiornamento normativo del VI secolo
  • NB: Le consuetudini non hanno più un valore primario come in precedenza. Esse sono valide solo laddove non vige una legge a riguardo della fattispecie.
  • Tipi di prudens della nobilitas
    • I giuristi dall'ultima fase repubblicana furono membri della nobilitas che sostituirono i sacerdoti. Era vantaggioso conoscere il diritto per ambire ad una carica pubblica e per risoluzione di fattispecie concrete.
    • I giuristi della nobilitas che vivevano in campagna specializzarono in tre pratiche giuridiche:
      • Cavere (giurisprudenza cautelare): Assistenza tecnica per compilazione di atto giuridico (es. testamento).
      • Agere (avvocato odierno): Assistenza tecnica per processi.
      • Respondere (Responsa): Interpretazione delle norme (ius est ars boni et aequi). I responsa venivano annotati dai loro discepoli (auditores), da cui nacquero poi opere in libri (rotoli di materiale scrittorio).

I cittadini romani: sui iuris e alieni iuris

Soggetto di diritto (sui iuris)

È soggetto di diritto colui che è titolare di diritti e doveri ovvero colui il quale possiede la personalità giuridica. La personalità giuridica è concessa in modo diverso dall’organizzazione di ogni diritto oggettivo. Chi ha la personalità giuridica è detto caput o persona giuridica.

Capacità giuridica (aspetto statico)

Attitudine ad essere titolare, ovvero soggetto attivo o passivo di rapporti giuridici (sui iuris). È l’attitudine a subire gli effetti positivi o negativi di una norma.

Chi può averla?

Caput

Sono gli individui perché soggetti di diritto

Condizioni per il conferimento della capacità giuridica

  • Esistenza
    • Nascita (completa separazione del feto vivo dall’alvo materno) attraverso parto perfetto
    • No aborto
    • Nascita dopo 6 mesi dal concepimento
    • Concepito (solo tutela dei suoi futuri diritti in casi di pendenza)
    • Postumo (discendenti di un testatore)
  • Status libertatis
    • Situazione di uomo libero, assenza di condizione di schiavo
    • Condizione necessaria per l’acquisto della capacità giuridica
    • Acquisto: Nascita (ingenui), liberazione (libertini) tramite manumissio
    • Casi prima del 212 d.C. con Caracalla
  • Acquisto status civitatis (forma solenne)
    • Manumissio testamento: Dichiarazione del paterfamilias nel testamento con formula "Stichus servus meus liber est"
    • Possibilità di condizione sospensiva nel testamento: Lo schiavo era chiamato statuliber
    • Lex Fufia Caninia 2 a.C.: Proporzione non superabile tra il numero degli schiavi del testatore e quelli manomessi nel testamento
    • Manumissio censu: Iscrizione nelle liste del censo dello schiavo a opera del paterfamilias
    • Manumissio vindicta: Adsertor (accordo con paterfamilias) dichiarava in iure davanti al pretore la libertà dello schiavo e in mancanza di contraddizione il pretore dichiarava libero il tale.
    • Senza acquisto status civitatis (non solenni): Casio inter amicus, per mensam, per epistulam, acquisto solo con in bonis
    • Lex Norbana: I tali vengono dichiarati Latini Iuniani, possibilità di commercium mortis causa (il bene non tornava al manumissore)
    • Lex Aelia Sentia 4 d.C.: Nulle le manumissioni in frode ai creditori e al patrono. Manumissioni solenni requisiti di età del manumissore e del manomesso. Se non rispettati, non veniva dato lo Status Civitatis. Il manomesso diventava Latinus Aelianus. I peggiori schiavi sottomessi ridotti a Peregrini Dedictii (dedictii Aeliani).
    • Età postclassica: Manumissio in sacrosanctis ecclesiis, longi tempore praescriptio: libertà acquisita de facto dopo 20 anni vissuti da libero. Abolita lex Fufia Caninia e Aelia Sentia mantenuto solo in frode ai creditori.
  • Status civitatis: Situazione di cittadino romano
    • Legge personale (sistema medioevale)
    • Condizione necessaria per la capacità di diritto privato
    • Condizione necessaria per la capacità di diritto pubblico
    • Acquisto: Nascita
    • Tra persone fornite di connubium
    • Seguiva la condizione del padre
    • Fuori dal connubium seguiva la condizione della madre
    • Atto sovrano della civitas: Casi legge comiziale, senatoconsulto, costituzione imperiale
    • Indirizzi: Generale, singolo, comunità di persone
    • Status familiae: Situazione occupata nel gruppo familiare
    • Condizione necessaria per la capacità di diritto privato
    • Appartenenza alla famiglia: Insieme di persone che per nascita o per diritto sono assoggettate alla potestà di uno solo (Ulpiano)
    • Ordinamento giuridico autonomo e originario
    • L’appartenenza è esclusiva (Ulpiano): Non si può appartenere a più di una famiglia

Due gruppi

  • Familia proprio iure
    • Costituita dalle persone sottoposte alla potestà
    • Quando muore il paterfamilias essa si scinde in altrettante familiae quanti sono i filii familias immediati del defunto
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eddiezz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Fargnoli Iole.
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