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Indice

1. Istituzioni di diritto romano - nozioni introduttive ……………………………………… 2

2. Diritto delle personae ……………………………………………………………………….. 9

3. Diritti delle res …….…………………………………………………………………………. 20

4. Actiones ………………………………………………………………………………………. 28

5. Negozio giuridico …………………………………………………………………………… 37

6. La sostituzione ………………………………………………………………………………. 45

7. Obbligazioni …………………………………………………………………………………. 45

8. Contratti ……………………………………………………………………………………… 49

9. Quasi contratti ……………………………………………………………………………….. 54

10. Delitti …………………………………………………………………………………………. 55

11. Quasi delitti ………………………………………………………………………………….. 59

12. Diritti reali su cose altrui …………………………………………………………………… 61

13. Le successioni …………………………………………………………………………………64

1

 ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

mettere le basi, sull’insieme di regole che organizza i rapporti tra persone, periodo storico

Importante da studiare come materia perché il diritto romano ha condizionato il nostro

ordinamento giuridico soprattutto (vedi nota codice civile italiano comparato a quello di

Gaio)

Periodo: fondazione di Roma (753 a.C.) alla morte di Giustiniano Augusto (565 d.C.)

Partendo dall’età arcaica uno dei diritti più importanti dei soli cittadini romani era la

MANCIPATIO:

Testo 51 pg. 54 “percorsi di diritto romano”

Era un rito utilizzato come strumento giuridico per trasferire la proprietà (dominio) di un

bene speci co, tra cui anche gli schiavi. Esso possedeva un linguaggio solenne e una forma

speci ca (specie di spettacolo con linguaggio giuridico).

Requisiti:

- 2 persone di cui uno proprietario del bene e l’altro il ricevitore

- Almeno 5 cittadini romani puberi (adulti) come testimoni

- Una persona in mezzo ai due che tenesse in mano una bilancia di bronzo

Svolgimento:

Chi sta per riceve il bene, tenendo in mano del rame, dice (pg.54)

In genere erano scambi di schiavi che erano considerati come oggetti del diritto, quindi

scambiabili. Il soggetto che regge la bilancia è il mediatore.

In questo atto il colui che parla e agisce è quello che sta ricevendo il bene, mentre chi lo da

resta in silenzio.

Tre elementi fondamentali del diritto romano:

Parole solenni

Gestualità

Testimoni

Non tutti i trasferimenti di proprietà di oggetti avvenivano con la mancipatio, ma solo

alcuni che rientravano in una lista di cose considerate fondamentali (ad esempio schiavi).

Nella Roma arcaica la forma era molto importante quindi bisognava utilizzare parole

speci che.

Il rituale NON è UNA COMPRAVENDITA, è un trasferimento di proprietà 2

 fi

fi fi Tra i più antichi e importanti giuristi romani abbiamo Gaio che visse nel II sec d.C. Scrisse

un manuale di istituzioni suddivisa in 4 libri, dove tripartisce lo IUS CIVILE (diritto dei

cittadini romani) in (pg. 29 testo 10):

- Personae -> cittadini e non, pater famiglia o non, liberi e non

- Res -> cose che fanno parte del nostro patrimonio e al di fuori. Beni materiali, schiavi,

cose mobili, immobili e semoventi (animali). Intendeva non solo i diritti delle cose ma

anche sulle cose (diritto di proprietà), come una compravendita e/o trasmettere dei beni

in via ereditaria.

- Actiones -> processo (che interviene quando qualcuno turba il diritto di un qualunque

cittadino)

Nel 4 libro si parla delle actiones come un aspetto patologico del diritto* (perché uno

pensava di andare dal giudice solo con il sorgere di un problema.

Patologico: istituto giuridico che non viene rispettato (io vendo una casa e il compratore non me

la paga)

Fisiologico: istituto giuridico va nella sua naturale conclusione (io vendo una casa e il

compratore me la paga)

Codice civile italiano è composto da 6 libri:

- persone e famiglia (libro 1)

- Successioni (libro 2)

- Proprietà (libro 3)

- Obbligazioni (libro 4)

- Lavoro (libro 5)

- Processo (tutela dei diritti - libro 6)

Libri 2,3,4 rappresentano il RES di Gaio

Il codice civile italiano si rifà alla struttura delle istituzioni di Gaio.

Il diritto romano è stato ricostruito grazie alle fonti (possono essere giuridiche e non):

- Scritte

- Orali

- Materiali

- Iconogra che

Fonte importante del diritto romano è il “DIGESTO” (una opera fatta istituire da

Giustiniano, signi ca mettere in ordine)

Giustiniano fa redigere Corpus Iuris Civilis (insieme delle opere più importanti dei

giuristi più antichi fatto redigere da giuristi scelti da Giustiniano e ispirato al manuale di

istituzioni di Gaio) -> problema: i giuristi prendevano solo alcuni frammenti delle opere

dei giuristi in base alle loro esigenze e le univano ad altri pezzi di testi di altri, eliminando

3

 fi fi

il resto. I frammenti, letti in sequenza, espongono il diritto del VI secolo e hanno un nesso

logico.

Il DIGESTO presenta la stessa struttura e infatti per ricostruire il pensiero di un giurista lo

si può fare solo in parte andando a trovare i suoi passaggi nel Digesto. Inoltre molte volte

questi giuristi di Giustiniano sono intervenuti in vari modi nei testi di questi giuristi

dell’antichità (concesso da Giustiniano).

Anche la parola mancipatio sparì dal digesto perché era troppo antica come parola ed

usanza. Conosciamo la conoscenza di questa parola grazie agli scritti di Gaio.

Prima di capire che cosa sia una norma giuridica o meno bisogna speci care che già i

Romani avevano diviso il diritto in:

- Oggettivo: norme giuridiche che riguardano la collettività poste dallo Stato

Ex. Se si stipula un accordo dove uno scambia qualcosa a qualcun altro mediante un prezzo, la

regola imporne di rispettare l’accordo o di risarcirne i danni in caso venga violata.

- Soggettivo: il potere di un soggetto, datogli da una norma giuridica, di far valere un

proprio interesse nei confronti di terzi

Ex. Io compro una casa e pretendo di abitarci dentro, come il venditore pretende di essere

pagato.

Il tipo di rapporto che si instaura tra soggetti in queste situazioni si chiama rapporto

giuridico, dove ad un “soggetto passivo” la legge impone degli obblighi e ad un “soggetto

attivo” il quale è il titolare del diritto.

Nel diritto soggettivo romano esistono:

- Diritti assoluto/reali: diritto di esclusiva, ad esempio la proprietà. La mancipatio

trasferisce un diritto assoluto

- Diritti relativi/credito: si crea con un contratto di comodato, cioè due soggetti di cui uno

è creditore e uno debitore. C’è un obbligo che cade su una persona determinata.

Tutto quello che serve a soddisfare l’interesse di qualcuno si chiama “bene”. I beni sono

limitati ma noi esseri umani non abbiamo limiti d’interesse. A volte succede che quando

due soggetti hanno il medesimo interesse e lo vogliono far prevalere sull’altro si trovano

dinnanzi ad un con itto di interessi.

Ex. Io e Mattia vogliamo passare dalla stessa porta per primi, solo che non sarebbe possibile

perché la porta è troppo piccola. La soluzione sarebbe quella di analizzare la situazione in modo

imparziale e decidere chi dovrebbe passare prima, solo che questo non sarebbe fattibile in quanto

ognuno cercherebbe la soluzione più vantaggiosa per se.

La soluzione a tale con itto sarebbe la rinuncia di uno dei due al proprio interesse. Esisto

però 3 tipi composizioni (soluzioni):

- violenta

- Volontaria: i soggetti trovano in comune accordo la soluzione del problema 4

 fl fl fi

- Autoritativa: autorità superiore ed imparziale in grado di far rispettare il criterio

costante non violento, stabilito in base alle norme giuridiche, per risolvere i con itti di

interesse anche dai riottosi.

Esistono 2 tipi di norme: sociali e giuridiche.

Che cos’è una norma giuridica?

È un’insieme di regole munite di forza coattiva, che organizzano la collettività e la

risoluzione ai con itti di interesse al suo interno.

Che caratteristiche ha una NORMA GIURIDICA?

- Generale: le norme riguardano sempre gruppi/categorie e mai i singoli

ULPIANO, nel libro III A Sabino. Il diritto non viene statuito riguardo a singole

persone, ma in via generale

- Astratta: la norma è astratta, in quanto viene modellata su una fattispecie che si presenta

più frequentemente e facilmente.

Secondo Celso il diritto è l’arte del buono e dell’equo (pg. 22 testo 3)

- Coercibile: la norma da un comando (precetto primario) di non danneggiare gli altri e

in caso di violazione scatta la sanzione (precetto secondario)

Modestino, nel libro Delle regole. Il valore della legge è questo: comandare, vietare,

permettere, punire.

Ex. Chiunque procuri un danno a qualcuno deve risarcirlo

- Positiva: la norma giuridica per avere una certa rilevanza deve essere vigente

Esiste anche un diritto positivo ed uno naturale (regole un individuo è titolare sin dalla

nascita)

I romani dividevano il diritto in:

- Pubblico: riguarda gli interessi della collettività

- Privato: riguarda gli interessi dei singoli

Mentre il diritto privato può essere regolato attraverso composizioni volontarie tra privati,

il diritto pubblico NO! Da questo concetto, oggigiorno, nascono le norme: imperative

(inderogabili), dispositive (a cui i privati posso anche non applicare in caso di c.d.i) e

suppletive (quando tra privati non si riesce a trovare una soluzione).

Nell’antica Roma quando lo Stato interagiva con un privato l’interesse, anche se di

carattere privato, veniva regolato dal diritto pubblico. Oggi si va a valutare a quale dei due

diritti disciplina meglio l’interesse. 5

 fl fl

Differenza tra legge e norma a pagina 31 del manuale

FONTI GIURIDICHE DEL DIRITTO:

Nel II secolo d.C. Gaio e Pomponio scrivono quali fossero le fonti del diritto romano

rispetto alla loro epoca ma la nascita di queste fonti è molto precedente.

- fonti di produzione: atti e fatti che il diritto considera idonei per produrre norme

giuridiche. Possono essere autoritative (organi uf ciali che producono leggi) e non (le

consuetudini)

- Fonti di cognizione: i testi con cui possiamo conoscere le norme di un ordinamento

Periodi in cui possiamo dividere le “fonti di produzione” romana:

- VIII-II a.C.

Età + antica dove si formarono i 3 organi costituzionali: i magistrati, il senato

(consiglio dei membri + anziani) e il comizio (assemblea cittadina). Le prime norme

erano consuetudinarie e chiamate mores (buon costume), le quali poteva essere

obbligatorie e non, formando lo IUS QUERITIUM (diritto dei Quiriti).

Nell’età repubblicana la società si complicò e fu necessario redigere lo IUS CIVILE, il

primo ordinamento che regolasse i rapporti tra i romani, caratterizzato da un rigido

formalismo di norme consuetudinarie. Essendo regole non scritte i romani, per la

risoluzione dei c.d.i., si af davano ai ponte ci/specialisti del diritto, che

individuavano e interpretavano le norme dello IUS CIVILE. Col tempo si aggiunse

anche la fonte autoritativa della lex, che veniva dalla collaborazione degli organi

costituzionali.

Nel 449 a.C. : prima legge scritta è quella delle XII tavole. (Altra fonte di ius civile)

PROBLEMA: per lo ius civile il dominium lo possedevano solo i quiriti come si fa

nelle relazioni commerciali con gli stranieri?

Ex. Se voglio trasferire un bene ad un cittadino non romano non può usare la mancipatio

Problemi dello ius civile: formalismo rigido, molte lacune, spesso ingiusto secondo il buon

senso.

- IUS HONORARIUM: il diritto creato dai pretori (magistrati romani tra i più

importanti). Nel

367 a.C. viene riordinato l’assetto delle magistrature e creato il pretore urbano (garante

della giurisdizione della città [1]). Si af anca

Pretore urbano: emanava un editto nel quale decideva quali azioni erano meritevoli di

tutela quando nascevano liti e secondo quale criterio i giudici privati [2] avrebbero dovuto

emanare la sentenza. Erano scritti e appesi al foro af nché tutti li vedessero. Essi non

creavano norme ma solo soluzioni processuali. L’ “editto permanente” un’anno, come la

carica del pretore, ma esisteva anche quello “occasionale”, concesso in particolari occasioni

e il nucleo che rimaneva immanente col passare del tempo.

Ex. Se qualcuno presta qualcosa e non lo riceve indietro il pretore valutava se era degno di

tutela e di attuare un’azione di comodato -> avviene quando c’è un contratto di

comodato (prestare qualcosa a qualcuno) e non viene rispettato, quindi il debitore

dovrà risarcirlo 6

 fi fi fi fi fi

[1] pg. 38 parra. 1

[2] pg. 39 parra. 1

Ex. Chiaro a pg. 41

3 funzioni dello ius honorarium rispetto allo ius civile:

- Agevolare l’applicazione dello ius civile -> lo ius civile essendo molto molto formale, il

pretore si assicurava che l’effetto giuridico voluto si produca anche se non sono state

messe in pratica tutte le formalità previste dalla norma

- Colmare le lacune nello ius civile -> il pretore creava delle clausole per regolare quelle

fattispecie che nello ius civile non lo erano

- Correggere le iniquità -> garantire una tutela processuale quando si ritenesse che lo ius

civile creava delle ingiustizie dal punto di vista del buon senso.

Quando la sentenza che il giudice ha emesso proviene dallo ius civile il processo viene

condotto secondo “l’azione civile”, mentre quando segue quello di una clausola pretoria

allora si svolgerà secondo “l’azione onoraria”.

Negli anni dopo la repubblica i due sistemi, che no ad allora erano rimasti distinti, si

fondono insieme.

Durante l’età del principato avvenne la codi cazione degli editti e sotto ordine

dell’imperatore Adriano fu stabilito un editto immodi cabile dai pretori urbani. Sempre

nel medesimo periodo il compito di interpretazione delle leggi passo in mano ai pretori.

Nonostante fosse stato congelato il diritto onorario le nuove modi che vennero applicate

direttamente allo ius civile.

- I a.C.-III d.C.

IUS GENTIUM: insieme di norme comuni a tutti i popoli e regolato dal pretore

peregrino.

Ex. L’idea comune a tutti è che ci siano persone liberi e schiavi oppure, se voglio trasferire un

bene lo consegno semplicemente

Essendo norme più semplici e rapide da applicare anche i cominciarono ad

utilizzarle, solo che per lo ius civile quelle norme non valevano tra concittadini. Ad

esempio nello IUS GENTIUM lo scambio di beni avveniva attraverso la traditio e

anche i romani cominciarono ad utilizzarlo tra loro per comodità al posto della

mancipatio.

- III-VI d.C. (morte di Giustiniano)

Approfondimento sulle norme consuetudinarie pg. 48 del manuale

Fonti delle norme romane nel tempo:

Monarchia/repubblica:

- fonti consuetudinarie 7

 fi fi fi fi

- leggi comiziali: emanate 3 organi costituzionali (leggi scritte emanate dai comizi, che era

formato solo da patrizi)

- Plebilisciti: norme create dall’assemblea dei plebei per regolare i plebei, ma con la lex

Ortensia fu stabilito che anche i patrizi dovevano rispettare i plebisciti

Principato:

- Sanatoconsulto: norme che il senato proponeva ai magistrati, i quali ne discutevano e

poi le emanavano

- Costituzione del principe: norme emanate dal principe che divennero la fonte più

importante

- Responsi dei giuristi: sono le decisioni e le opinioni dei giudici in merito ad una

fattispecie che gli altri giudici dovevano seguire

Impero:

- costituzione imperiale: l’imperatore si pone come unica fonte del diritto. Da qui bisogna

distinguere gli iura (opere di giurisprudenza dell’imperatore) e le leges (provvedim

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriaurso di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Pulitanò Francesca.
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