Estratto del documento

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

DIRITTO ROMANO = norme per l’organizzazione e la regolazione della vita all’interno della comunità romana

dalla sua fondazione (754 a. C.) fino alla morte dell’imperatore Giustiniano (565 d. C.) perché finisce nel

565 d. C.? perché dopo la morte di Giustiniano il sistema romano subisce molte trasformazioni diventando

diritto bizantino

FONTI DEL DIRITTO = eventi dai quali sorge una norma giuridica:

• 2 tipologie:

▪ Fonti di produzione: mezzi attraverso i quali è possibile creare il diritto, mezzi di produzione delle

norme giuridichep

❖ In senso materiale: organi attraverso i quali vengono prodotte le norme giuridiche (ex:

Parlamento oggi; popolo, pretore e imperatore nel diritto romano)

❖ In senso formale: risultato dell’attività degli organi di produzione delle norme (ex: legge e

costituzione oggi; legge, editto e costituzione imperiale nel diritto romano)

▪ Fonti di cognizione: mezzi che consentono la conoscenza delle norme e del diritto (ex: la Gazzetta

Ufficiale oggi; Corpus iuris civilis nel diritto romano)

• Vari tipi di ordinamenti a seconda della fonte principale del diritto dell'ordinamento:

▪ Ordinamenti chiusi/legislativi: le norme nascono per la maggior parte da disposizioni scritte emanate

da un’autorità competente a farle diritto legislativo, codificato (ex: ordinamento italiano, sistema

del diritto romano dell’ultima epoca) PROBLEMA: L’ordinamento è più rigido e più lento a

rinnovarsi

▪ Ordinamenti aperti/casistici = le norme nascono per la maggior parte come risposta ad un singolo

caso concreto (la norma di solito è retroattiva, sorge dopo il caso e da norma specifica può diventare

con il tempo norma generale) ordinamento meno rigido e più adattabile con una maggior equità

→ PROBLEMA: il diritto è più incerto perché può accadere di non conoscere preventivamente la

norma che si applicherà al proprio caso varie tipologie di ordinamenti aperti:

❖ Consuetudinari: ordinamenti più antichi/primitivi caratterizzati da un comportamento uniforme

che i consociati adottano convinti di obbedire ad un imperativo giuridico (ex: diritto romano

arcaico)

❖ Giudiziali: le norme nascono dalle sentenze dei giudici (ex: common law)

❖ Giurisprudenziali: il diritto nasce dai giuristi (= privati cittadini che conoscono bene il diritto) che

propongono una soluzione ad un determinato caso nuovo (ex: diritto romano preclassico e

classico)

• Fonti del diritto romano:

1. Istituzioni di Gaio (II sec d.C.): libro/manuale di diritto privato

➢ Opera di sintesi semplice e piana di tutto il sistema del diritto privato romano

➢ →

Unica opera di un giurista classico che ci è pervenuta integralmente nella biblioteca di Verona

è stato rinvenuto un manoscritto palinsesto che contiene quasi interamente il testo dell’opera di

Gaio

➢ Contiene all’inizio in un breve preambolo le fonti di produzione del diritto romano [domanda

frequente all'esame]:

❖ Leggi

❖ Plebisciti: norme votate dall’assemblea della plebe su proposta del tribuno della plebe

❖ Senatoconsulti: regole votate dal senato

❖ Costituzioni dei principi

❖ Editti dei magistrati competenti

❖ Responsi dei giuristi

➢ Chi era Gaio? Giurista romano provinciale (non viveva a Roma), maestro di scuola che vive

durante il principato e diventa un personaggio importante solo dopo la morte perché il suo

manuale ebbe successo solo nei secoli successivi

➢ 4 libri:

❖ 1° libro: personae = rapporti personali (ex: divisione tra schiavi e liberi)

❖ 2°-3° libro: res = cose corporali (ex: diritto di proprietà) e incorporali (ex: diritto di credito, diritti

reali illimitati, successioni)

❖ 4° libro: actiones = materia del processo civile

2. Istituzioni di Giustiniano (533 d.C.): opera dove Giustiniano elenca, seguendo lo schema di Gaio, le

fonti di produzione del diritto romano 2 tipologie di fonti

➢ Fonti scritte:

❖ Legge

❖ Plebisciti

❖ Senatoconsulti

❖ Ordini dei principi

❖ Editti dei magistrati

❖ Responsi dei giuristi

➢ Fonti non scritte: diritto confermato dall’uso (=consuetudine)

PERIODIZZAZIONE DI DIRITTO PRIVATO ROMANO: divisione convenzionale in periodi del diritto romano

sulle diverse istituzioni politiche di governo principale:

1) 754-242 a.C.: DIRITTO ARCAICO

• Forma di governo: monarchia fino al 509, poi repubblica

• Roma era un'aggregazione di clan (=famiglie allargate)

• La società era basata su un’economia prevalentemente di tipo pastorale e poi agricola

• Ordinamento: ius civile/ius Quiritium: diritto valido solo per i cittadini romani, formato da poche regole

di comportamento non scritte risalenti a precedenti abitudini (consuetudine) riprese dai Mores maiorum

(=costumi degli antichi) ordinamento caratterizzato da rigidità e formalità

• Fonti del diritto:

1. mores maiorum + interpretatio dei Pontefici (754-451 a.C.): Si pensava che i mores maiorum potessero

essere conosciuti e interpretati solo dai sacerdoti perché ritenuti sacri e immutabili i pontefici avevano

il compito di fornire opinioni sugli atti più importanti della vita cittadina e di fornire il loro responso sulla

liceità e la forma per un atto da compiere o ancora avevano il compito di risolvere il quesito riguardante

la liceità o meno di un atto già compiuto e potevano anche introdurre nuove norme verbi utilizzati:

▪ Agere: fornire indicazioni sul migliore mezzo processuale da utilizzare

▪ Cavère: individuare lo strumento negoziale più adatto al problema

▪ Respondère: fornire consigli sull’interpretazione di uno specifico fatto

 stampo consuetudinario ma anche giurisprudenziale (NO diritto certo)

3. XII tavole (451-450 a.C): redazione scritta delle norme di tutto il diritto romano per permettere una

maggiore e più semplice conoscenza e per limitare l’attività dei pontefici a discapito dei plebei (i

pontefici erano tutti di estrazione patrizia) inizialmente venne affidata la redazione delle leggi da

presentare all’assemblea popolare per l’approvazione dai decemviri legibus scribundis (=collegio

composto da 10 membri tutti patrizi) il collegio provvide alla stesura di 10 tavole che vennero poi

approvate ed entrarono in vigore successivamente venne istituito un secondo decemvirato

composto da plebei per la redazione di altre 2 tavole queste tavole vennero approvata dal popolo

ma senza una preventiva discussione pubblica, infatti si chiamano anche tavole inique => risultato:

12 tavole caratterizzate da uno stile lapidario con massime secche e sintetiche in lingua arcaica

(lingua incomprensibile per i Romani che dovettero perciò imparare a memoria i versetti

 Dopo la pubblicazione delle XII tavole, la giurisprudenza assume un ruolo minore dal

momento che ora esisteva un diritto scritto la giurisprudenza non è più fonte diretta del

diritto ma svolgeva solo attività di interpretazione delle leggi (interpretatio legis)

3. Leges (publicae o rogatae) + plebisciti (286 a.C.): lex pubblica o rogata (=provvedimento approvato

dalle assemblee popolari su proposta di un magistrato) e i Plebisciti (=norme votate dall’assemblea

popolare su proposta dei Tribuni della plebe) che vengono equiparati sempre di più alle vere e proprie

leges

• 367 a.C.: creazione della figura del pretore urbano = magistrato cum imperio eletto dai Comizi centuriati

con carica annuale per alleggerire l’attività dei consoli di iurisdictio Inter cives (giurisdizione tra i cittadini

= determinare la norma da applicare) ha lo stesso imperium dei consoli ma una potestas minore quindi

i consoli potevano bloccare l’attività del pretore (il pretore era soggetto al diritto di veto [intercessio] da

parte dei consoli)

• Forma processuale: legis actiones

2) 242-23 a.C.: DIRITTO PRECLASSICO

• →

Forma di governo: Repubblica (Res publica, “cosa del popolo”) miglior forma costituzionale (Secondo

Polibio, storico greco) perché è una costituzione mista dove i 3 organi del potere sono in perfetto

equilibrio

• →

Il capo supremo non è più un re ma sono 2 consoli che hanno il supremo potere (=imperium) la carica

è gratuita, non ha una retribuzione perché è un onore

• Società mercantile grazie all’enorme espansione economica e alla creazione di un grande stato imperiale

→ necessità di adeguare il diritto alle nuove forme e concezioni di vista

• 242 a.C.: creazione della figura del pretore peregrino = secondo pretore incaricato dell’attività di

iurisdictio Inter cives et peregrino (giurisdizione tra cittadini e stranieri) o Inter peregrino il pretore

peregrino dopo aver ascoltato attore e convenuto, dava le istruzioni al giudice (formulae = documento

breve dove erano indicati il nome del giudice e i termini giuridici della controversia) e garantiva il corretto

svolgimento del processo e dell’esecuzione della sentenza => RISULTATO: creazione di una nuova forma

processuale: processo formulare con il tempo il processo formulare viene applicato anche per

controversie tra cittadini romani fino a prendere il posto delle legis actio istituzione dello ius gentium:

complesso di norme di diritto privato valide nei rapporti tra cittadini romani e stranieri che Contiene

alcune norme presenti nello ius civile (le vecchie norme utilizzabili solo dai romani costituiscono lo ius

civile strictum)

• →

Fides bona = fides del bonus vir, correttezza media delle persone ordinarie nei loro rapporti principale

criterio normativo utilizzato dal pretore urbano per l’individuazione delle regole da applicare ai rapporti

deferiti Fides: principio più importante nell’antico diritto romano per regolare il comportamento dei

cittadini romani e vincolare giuramenti/promesse, alleanze e commerci (= stabilità e sincerità degli

impegni e degli accordi) esistono diverse fides (fides romana, ma fides graeca, che fides punica… ) =>

la fides bona è un criterio normativo oggettivo nei rapporti con gli stranieri

• I pretori pubblicano una serie di editti:

▪ Edictum perpetuum (= programma dell’attività giurisdizionale): pubblicato all’inizio della carica dove

il pretore dichiara tutti gli strumenti che concederà durante il suo anno in carica l’editto perpetuo

assicurava la continuità e la coerenza nell’esercizio della giurisdizione contenuto:

❖ Azioni civili: trasposizione dei vecchi processi in vere e proprie formule

❖ Azioni pretorie: azioni create direttamente dal pretore in carica, precedute da una promessa

❖ Eccezioni: strumenti di difesa in più

❖ Strumenti più di imperio che di giurisdizione

▪ Decretum: formula/azione concessa per un singolo caso

▪ Edictum repentinum: azione che viene aggiunta all’Edictum perpetuum durante il corso dell’anno

▪ Edictum tralaticium: gruppo di azioni che si trasmetto di anno in anno tra i pretori (certezza di

continuità per il cittadino)

• →

Dalla pubblicazione degli Editti perpetui nasce un nuovo diritto: Ius honorarium Il diritto pretorio

migliora, corregge e integra il diritto civile

IUS CIVILE vs IUS HONORARIUM:

❖ Lo ius honorarium ha la funzione di modificare, Integrare e correggere lo ius civile

❖ →

Lo ius honorarium non può sostituire lo ius civile ma senza il pretore lo ius civile è pura teoria

lo ius honorarium prevale nella pratica

❖ Le regole dello ius civile si applicano ipso iure (automaticamente)

❖ Le regole dello ius honorarium possono essere applicate solo tramite specifica richiesta della

parte che vuole avvalersi di uno specifico beneficio dello ius honorarium tramite eccezione (ope

exceptionis)

3) 23 a.C. - 235 d.C.: DIRITTO CLASSICO

• Epoca del principato

• Nuove fonti di diritto: allo ius civile e honorarium si aggiunge il ius extraordinarium e affianco al processo

formulare nasce un nuovo processo della cognitio extra ordinem

• →

Cesare voleva creare un codice per mettere tutto per iscritto ma abbandona il progetto istituisce però

lo ius publice respondendi ex auctoritate principis: onorificienza che attribuisce ai giuristi di maggior fama

e valore (i giuristi più vicini al potere) per avere più controllo possibile sull’interpetatio prudentium =>

RISULTATO: l’attività dei giuristi non è più libera ma comincia ad essere collegata all’autorità imperiale

• Augusto inoltre inizia a voler direttamente creare nuove norme: constitutio principis/Costituzioni

imperiali:

▪ A carattere generale:

❖ Editti/edicta: norme che valgono per tutti

❖ Mandati/mandata: comandi/istruzioni rivolte ai funzionari

▪ A carattere particolare:

❖ Rescritti/epistole: rescripta = risposte date per iscritto dall’imperatore a quesiti posti da cittadini

privati (il princeps si avvale di una cancelleria di funzionari/giuristi); epistulae = risposte della

cancelleria imperiale a domande di altri funzionari imperiali

❖ Decreti: sentenze emanate dall’imperatore nel nuovo processo extra ordinem

 Le Costituzioni imperiali hanno forza di legge, vengono equiparate alla legge e prenderanno

sempre di più il posto dei Responsi dei giuristi Le fonti di produzione del diritto pian piano

vanno accentrandosi nelle mani del princeps

• 212 d.C.: fine ius gentium

• Adriano fa una piccola modifica allo ius publice respondendi ex auctoritate principi: se tutti i giuristi con

ius respondendi sostengono la medesima soluzione, questa viene considerata come vera e propria

legge e il giudice deve rimanere vincolato ad essa

• →

Adriano ordina anche una codificazione dell’editto: raccolta di tutto l’operato dei pretori da quel

momento in poi l’editto sarà sempre uguale ogni anno, salvo modifiche su decisione dello stesso

imperatore

4) 235-565 d.C.: DIRITTO POSTCLASSICO

• →

Epoca del dominato (monarchia assoluta): Il princeps diventa un dominus et deus l’imperatore è

l’unico che può creare ed interpretare il diritto e la Costituzione imperiale è l’unica fonte del diritto (lex)

accanto come sempre alla consuetudine secundum legem (=osservanza generale e spontanea di un

comportamento da parte di una collettività con la convinzione di obbedire ad una norma giuridica)

Giuristi più importanti:

❖ Labeone (contrario ad Augusto), capo scuola dei proculiani

❖ Capitone (a favore di Augusto), capo scuola dei sabiniani

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Muzio Scevola: padre della letteratura schematica: primo giurista che comincia a mettere tutto in

ordine (giurista di vecchio stampo che è ancora molto attaccato alla politica) allievo: Gallio

Simplicio: padre della letteratura casistica

• Giurisprudenza funzionariale: giurisprudenza nell'ultima fase dove i giuristi sono funzionari

dell'imperatore

• 2 fonti:

▪ Leges-costituzioni imperiali

▪ →

Iura: opere dei giuristi (funzionari del princeps, carica del prefetto del pretorio) in realtà I giuristi

continuano ad essere ancora piuttosto liberi e cominciano a scrivere i commentari 2 tipologie di

opere nell’ultima fase:

1. Commentari ad editto

2. Commentari ad ius civile

• Dopo il 250 d.C. non si scrivono più iura

• Per risolvere il problema della certezza del diritto e della conoscenza delle leges che venivano emanate

spesso in modo caotico, si comincia a comporre dei codex (=raccolte private di Costituzioni imperiali)

conosciamo 3 codici:

▪ Codice Gregoriano (fine III sec. D.C.)

▪ Codice Ermogeniano (fine III sec. D.C.)

▪ →

Codice Teodosiano (438 d.C.) 1° compilazione ufficiale di Costituzioni imperiali che attribuisce

valore ufficiale ai 2 codici precedenti

CORPUS IURIS CIVILIS (IV sec. d.C.) = raccolta di tutte le norme delle epoche precedenti redatto

dall’imperatore Giustiniano come strumento per contribuire a riportare l’impero all’antico splendore

• 4 libri/parti:

▪ Codex (529 d.C.): raccolta di tutte le Costituzioni imperiali in vigore pubblicato con una costituzione

che vietò l’utilizzo di vecchi codici a pena di falsità 12 libri divisi in titoli

▪ →

Digestum (533 d.C.): compilazione di iura di 50 libri dove si trovano i brani dei giuristi Giustiniano,

per conservare il carattere intangibile del Digesto, vietò qualsiasi commento consentendo solo la

traduzione letterale e la compilazione di indici e sommarie spiegazioni dei titoli; in più ordinò la

distruzione di tutto il materiale giuridico preesistente

▪ Istituziones (533 d.C.) = manuale ufficiale per le scuole di diritto in 4 libri destinato agli studenti di

prima formazione ha forza di legge

▪ →

Novelle = raccolta di nuove leggi 168 leggi con testi molto più ampi

• Duplice importanza del corpus iuris civilis: 1) la conoscenza che abbiamo oggi della maggior parte del

materiale romano è condizionata ad un lavoro di raccolta e selezione 2) questa compilazione ha potuto

salvare e trasmettere il pensiero giuridico romano influenzando la successiva costruzione dei diversi

sistemi del diritto privato dall’età medievale fino al XIX sec. il corpus iuris sta alla base del diritto

• Perchè Giustiniano ha deciso di lavorare a questo progetto? Si assiste ad un periodo di decadenza

dell'attività dei giuristi fino dal regno di Diocleziano; il nuovo centro di produzione del diritto è la

&ra

Anteprima
Vedrai una selezione di 12 pagine su 54
Diritto Romano Pag. 1 Diritto Romano Pag. 2
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Romano Pag. 6
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Romano Pag. 11
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Romano Pag. 16
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Romano Pag. 21
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Romano Pag. 26
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Romano Pag. 31
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Romano Pag. 36
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Romano Pag. 41
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Romano Pag. 46
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Romano Pag. 51
1 su 54
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescamutti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Lambrini Paola.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community