Appunti delle lezioni di Diritto Romano Monografico a cura di Marco Barbieri
SOMMARIO
1. INTRODUZIONE ........................................................................................................................................... 2
2. PERIODIZZAZIONE STORICA ........................................................................................................................ 2
3. TRADIZIONE ................................................................................................................................................ 3
4. LA COSTITUZIONE ROMANA E LA SEPARAZIONE DEI POTERI ....................................................................... 3
5. LE ORIGINI DI ROMA: FAMIGLIA E RELIGIONE ............................................................................................. 6
6. MONARCHIA ETRUSCA................................................................................................................................ 8
7. COSTITUZIONE SERVIANA ..........................................................................................................................11
8. DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA ......................................................................................................16
9. COSTITUZIONE REPUBBLICANA ..................................................................................................................19
10. LOTTA TRA PATRIZI E PLEBEI ....................................................................................................................20
11. GLI ORGANI ISTITUZIONALI PROTAGONISTI DELLA RES PUBLICA ROMANA ..............................................29
11.1. Introduzione ................................................................................................................................... 29
11.2. I consoli ........................................................................................................................................... 29
11.3. I censori .......................................................................................................................................... 30
11.4. Il pretore ......................................................................................................................................... 32
11.5. Il senato .......................................................................................................................................... 34
11.6. Il comizio centuriato ....................................................................................................................... 36
12. LA CRISI DEL MODELLO REPUBBLICANO ..................................................................................................36
12.1. La questione delle province. ........................................................................................................... 36
12.2. Le conseguenze delle guerre puniche. ........................................................................................... 36
12.3. La riforma agraria. .......................................................................................................................... 37
12.4. La figura del dictator e la riforma dell’esercito. ............................................................................. 39
12.5. La dittatura sillana. ......................................................................................................................... 40
12.6. Il primo triumvirato. ....................................................................................................................... 42
12.7. La dittatura di Cesare...................................................................................................................... 43
12.8. Il secondo triumvirato. ................................................................................................................... 44
13. IL PRINCIPATO..........................................................................................................................................46
13. FINE DEL CORSO ......................................................................................................................................49
1
Appunti delle lezioni di Diritto Romano Monografico a cura di Marco Barbieri
1. INTRODUZIONE
Diritto romano monografico è un corso che studia tre momenti fondamentali della storia costituzionale
romana. Si studia nei suoi aspetti politici che tecnico giuridici. Non è un corso di storia romana pura ma è
utile ripercorrere questi tre assetti costituzionali: la monarchia, la repubblica e l’impero. Molti aspetti
saranno di matrice storica nella prima parte, mentre la seconda parte del corso verranno affrontati aspetti di
carattere giuridico. Si parla di politica e di diritto.
2. PERIODIZZAZIONE STORICA
Roma è stata fondata nella seconda metà del VIII sec. a.C. La fondazione di Roma è raccontata dagli stessi
romani, scrivendo opere. Questo perché non abbiamo fonti coeve dell’epoca arcaica. Quindi, ci basiamo su
testimonianze di coloro che hanno vissuto nell’epoca tardorepubblicana (es. Cicerone). Della prima
repubblica non abbiamo testimonianze scritte. Ci siamo dovuti basare ad altre scienze (paleografia,
archeologia, antropologia) per ricostruire testimonianze. Mentre nel passato si tendeva a concepire gli studi
romanistici come specialistici all’interno dei quali gli studiosi si confrontavano come esperti della stessa
materia, ci si è resi conto che era necessario integrare gli studi con altre materie, al fine di concepire un
panorama romano completo. Diritto non è qualcosa di astratto, ma è frutto dell’uomo e va a regolamentare
la condotta e la vita dei propri cittadini. Roma è vissuta come entità storica per più di tredici secoli.
La Roma monarchica, repubblicana ed imperiale presenta aspetti di sicura identità ma anche rilevanti
differenze. Politica, storia, economia e diritto sono aspetti fondanti di una società civile. Sono aspetti di uno
stesso fenomeno complesso.
Abbiamo la città di Roma in cui vengono trovati reperti ed iscrizioni che vanno a suffragare le date degli eventi
principali della storia romana. Vediamo nella Roma imperiale l’accostarsi dei grandi uomini che hanno
contribuito alla sua crescita e alla sua formazione. Le fonti sono posteriori. Le testimonianze scritte diventano
più dense man mano che Roma si struttura come comunità.
Le questioni sono più dibattute nella scelta delle date della storia giuridica romana. Mentre nulla quaestio
sulla data della fondazione di Roma (VIII sec. a.C.), molti studiosi si sono interrogati su quando finisce la storia
giuridica di Roma: si potrebbe pensare al 476 d.C., data della caduta dell’Impero Romano d’occidente quando
Romolo Augustolo depone le armi ad Odoacre. Tuttavia, va detto che nel 395 d.C. l’Impero Romano era
diventato talmente vasto e complesso che dal punto di vista amministrativo fu diviso in due grandi regioni:
Impero Romano d’occidente (con capitale Ravenna) e Impero Romano d’oriente (con capitale
Costantinopoli). I due rami dell’Impero ebbero un destino storico ben diverso. Mentre l’Impero Romano
d’occidente entra in crisi, l’Impero Romano d’oriente vive un’epoca di prosperità. Giustiniano, imperatore
d’oriente, opera negli anni che vanno dal 530 al 565 d.C. quasi un secolo dopo la caduta dell’Impero Romano
d’occidente. Grazie a Giustiniano ci è pervenuta la più grande codificazione della storia giuridica romana, il
Corpus Iuris Civilis. Quindi, gli studiosi hanno ammesso che non si può tirare fuori tutto quello che accade
dopo il 476. A questo punto si può considerare terminata la storia giuridica romana quando cade l’Impero
Romano d’oriente nel 1453 quando Costantinopoli fu saccheggiata dall’Impero Ottomano.
Tuttavia, è anche vero che dopo Giustiniano l’Impero Romano d’oriente diventa una civiltà bizantina, molto
più devota alla cultura ellenistica orientale piuttosto che alla cultura romana. Infatti, gli imperatori romani
classici sono quelli rappresentati nei musei vaticani, non quelli raffigurati nei mosaici di Ravenna. Dal punto
di vista artistico possiamo considerarlo come un cambiamento di idee. Quindi, finalmente si è scelto di
considerare terminata la storia giuridica di Roma con la data della morte di Giustiniano, ovvero il 565 d.C.
In questo periodo di tempo, costituito da tredici secoli di storia, Roma ha affrontato una serie di cambiamenti
costituzionali che ne hanno mutato la struttura e gli equilibri sociali. Ci sono tre diverse fasi:
1. Fase monarchica;
2. Fase repubblicana; 2
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3. Fase imperiale.
Si considerano significativi due passaggi: alla monarchia alla repubblica e dalla repubblica all’impero. In
quest’ultimo passaggio si ritorna al punto di partenza, a Roma torna la politica di un’unica persona
esattamente come il regime monarchico.
I tredici secoli di storia vengono divise in questo modo:
1. Età arcaica. Va dalla fondazione di Roma sino alla pubblicazione delle leggi Licinie Sestie nel 367 a.C.;
2. Fase preclassica. Essa va dal 367 a.C. al 27 a.C. anno in cui Ottaviano Augusto sale al potere come
principe di Roma. È la fase della grande res publica in cui lo stato coincideva con il popolo, con la
comunità;
3. Periodo classico. Esso va dal 27 a.C. al 284 d.C. Questo è il periodo dell’impero quindi il passaggio
dalla repubblica all’impero con una riforma attuata da Ottaviano Augusto. Tale fase termina con
Diocleziano;
4. Periodo postclassico. Va dal 284 d.C. al 565 d.C. con Giustiniano come ultimo grande imperatore
romano universale.
3. TRADIZIONE
La principale fonte è la tradizione. Si intende come tradizione la serie di aneddoti spesso mitologici che i
romani trasmettono relativamente al proprio passato (es. Romolo e Remo). La tradizione viene passata
oralmente finchè qualcuno non le ha messe per iscritto. Un esempio di tipo di precedente è il c.d. ciclo
omerico, con l’Iliade e l’Odissea, ovvero racconti mitici che alla fine furono messe per iscritto. Queste non
sono invenzioni di Omero, ma un condensato di racconti mitici che alla fine furono messe per iscritto
diventando opere. Questa tradizione per molto tempo è stata accettata in toto oppure rifiutata perché
considerata come un insieme di favole. Di recente, gli studiosi si sono resi conto quali punti della tradizione
furono inventati e quali furono veritieri. Tuttavia, i punti inventati della tradizione non furono tralasciati, in
quanto l’invenzione è considerata simbolica, perché vuole comunque trasmettere un messaggio che i romani
volevano tramandare ai posteri.
Dal III - II sec. a.C. iniziamo ad avere testimonianze scritte di racconti che gli stessi storici letterati romani e
greci iniziarono a studiare.
4. LA COSTITUZIONE ROMANA E LA SEPARAZIONE DEI POTERI
I romani non danno al termine costituzione il termine che diamo noi. Non hanno mai avvertito l’esigenza di
redigere una legge formale e sovraordinata rispetto le fonti ordinarie che contenesse i principi fondamentali
della loro comunità, non solo diritti e doveri e cittadini ma anche fra Stato e cittadini. Nella nostra costituzione
non ci sono solo diritti che tutelano i cittadini nella sfera privata ma anche come lo stato si pone nei confronti
dei cittadini e come devono funzionare le istituzioni nei rapporti con il privato. È una conquista dei cittadini
nei confronti dello Stato. È un testo che contiene i diritti dei cittadini e che quindi rappresenta una garanzia.
I romani non sentivano la necessità di redigere una costituzione formale, essi avevano una costituzione
materiale, basata sull’assetto statuale: la loro compagine pubblica statuale prevedevano una serie di organi
ai quali erano delegate una serie di funzioni, che operavano congiuntamente, ma era una prassi che veniva
attuata nella quotidianità, nell’amministrazione della cosa pubblica senza che accadesse in ottemperanza ad
un apposito testo legislativo. Ecco perché non si può parlare di diritto costituzionale per i romani. Questa
riflessione pubblicistica è stata fondamentale perché sta alla radice del diritto romano.
La separazione dei poteri teorizzata da Montesquieu è alla base dello Stato. Per una buona amministrazione
dello stato affinché esso sia in grado di svolgere in modo trasparente, efficiente e garantista la propria azione,
è previsto che i tre poteri fondamentali (legislativo, esecutivo e giurisdizionale) siano assegnati a organi fra
di loro distinti (Parlamento, Governo e Magistratura) secondo il principio della legittimità del potere. Negli
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Stati non democratici questo spesso non accade. Oggi per noi è un principio scontato, ma è frutto di
un’evoluzione storica lunghissima, derivata da una riflessione illuminista e liberale di Montesquieu il quale
ha studiato la costituzione romana secondo la visione di Cicerone e di Polibio. Essi non avevano un testo di
riferimento, quindi Montesquieu si è basato su come nella prassi i romani fossero riusciti a fare funzionare lo
Stato e ad amministrarlo, perché il modello romano ha funzionato per molto tempo, a differenza delle polis
greche le quali hanno durarono poco per via delle lotte intestine che le contrassegnavano. Infatti, nelle polis
greche troviamo l’inizio della riflessione teorica dello Stato, ma sono i romani che successivamente l’hanno
messa concretamente in pratica. I romani senza dilungarsi in leggi complesse hanno preso nel modello greco
quello che poteva essere utile per il loro assetto e la loro forma mentis calandolo nella loro realtà creando
un modello statuale che è nato nel VI sec. a.C. e ha tenuto il campo sino l’inizio avanzato dell’età classica. È
diventato il punto di riferimento e centro di studio per coloro che cercarono di capire come i romani sono
riusciti a fare ciò che altri popoli non hanno potuto realizzare.
Per i romani il modello di riferimento era Alessandro Magno, colui che prima di loro ebbe l’idea di un impero
universale. Il limite di Alessandro Magno è che le sue conquiste finirono con lui. Nessuno dei suoi successori
perseguirono il suo scopo.
Convenzionalmente, la data della fine della romanità è il 565 d.C., anno della morte di Giustiniano,
l’imperatore che compì l’opera giuridica romana più importante, ovvero il Corpus Iuris Civilis. Decaduta la
civiltà romana, il patrimonio giuridico romano non andò perduto. Infatti, grazie all’opera di Irnerio e dei
glossatori, il diritto romano è rimasto applicabile ed applicato anche nei secoli ad avvenire, ovviamente
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adeguato alle nuove esigenze, fino ad arrivare ai giorni nostri .
Anche se i romani non hanno avuto una costituzione formale hanno avuto una costituzione materialmente
intesa come l’assetto dello stato. Non parlavano di potere legislativo, esecutivo o giudiziario ma nella prassi
comunque attuavano la separazione dei poteri. Polibio è stato il riferimento culturale nell’emersione della
teoria della separazione dei poteri perché sostiene che la forza dei romani non è stata quella di scegliere un
modello unitario di governo, bensì di realizzare un modello misto nel quale fossero presenti tutte e tre le
modalità di governo che i popoli antichi avevano sperimentato, ad esempio la Grecia. Aristotele si chiedeva
quale fosse il modello ideale tra:
1. Monarchia, il governo di uno solo;
2. Aristocrazia, il governo dei migliori fra i cittadini, per merito, sapienza, intelletto e censo;
3. Democrazia, il governo del popolo.
Queste forme di governo, nella riflessione dei filosofi greci presentano indubbi vantaggi ma anche la
possibilità intrinseca di degenerare in forme di cattivo governo:
a. La monarchia può evolvere in tirannia;
b. L’aristocrazia può evolvere in oligarchia: un governo in cui il potere non è affidato ai migliori cittadini
ma ad un gruppo di persone che si prende tutto il potere e lascia fuori tutti gli altri privando il resto
della popolazione di opporsi a questa deriva;
1 Basti pensare che la Germania, paese leader nell’UE ha adottato il BGB a partire dal 1 gennaio 1900: prima la Germania
era governata da testi giuridici che riprendevano istituti giuridici del Corpus Iuris Civilis; in Grecia, il Codice Civile è stato
pubblicato negli anni 40 fino a quel momento ci si era basati sul diritto romano. Anche se ragioniamo in termini di UE è
lì che possiamo trovare una piattaforma di incontro fra le legislazioni nazionali. Ultimamente si parla molto di
Costituzione europea: i tecnocrati per ipotizzare tale visione vanno ad attingere i principi comuni nel diritto romano che
si raffigura come modello comune. Infatti, un tempo il diritto romano è stato un “diritto comunitario”: sotto l’Impero
Romano c’è stata una sorta di UE perché le zone che oggi definiamo Stati nazionali erano provincie imperiali con una
propria denominazione che avevano in parte una legislazione propria legata ai propri usi e costumi ma essa doveva
rispettare i principi fondamentali che promanavano dall’amministrazione centrale di Roma.
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c. La democrazia può derivare in oclocrazia: un governo il cui potere è in mano ad una turba
indisciplinata di persone per cui non si riesce ad arrivare al perseguimento di un interesse comune
per cui non vi è certezza, ordine e razionalità perché manca una guida.
Polibio dice che i romani hanno cercato di realizzarle tutte e tre e fa riferimento all’epoca della repubblica
romana i cui organi fondamentali sono:
1. Assemblea (o Comizio centuriato). Essa rappresenta l’elemento democratico perché è costituita dai
cittadini aventi diritto di voto;
2. Senato. Esso rappresenta l’elemento aristocratico perché è composto dai membri delle famiglie
nobiliari più antiche ed è l’organo consultivo sia per l’assemblea che per le magistrature.
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