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NOME PARTE A PARTE B TIPO note
Sponsio promissor stipulator 1. negozio astratto 1. Uso rigido della
Ad promissor Ad stipulator (la causa c’è ma forma spondeo
non appare) 2. Eseguibile solo
tra cittadini
romani
Stipulatio promissor Stipulator 1. negozio astratto 1. Si arricchisce di
2. Venne formule
successivament (i romani
e posto per mantengono la
iscritto (non formula con
serve più parola spondeo)
solenne..Leone 2. Eseguibile da
3. Giustiniano tutti
reintrodusse la 3. si poteva
formalità delle trasferire
parole ma qualunque
rimase la forma diritto o
scritta (vennero comportamento
invalidati tutti i
contratti a
distanza)
CONTRATTI REALI
Nome PARTE A PARTE B Tipologia Nome
Mutuo Mutuante Mutuatario 1. Contratto 1. Il mutuatario
Ha l'obbligo di unilaterale acquistava il
restituire 2. Essenzialmente possesso
tantundem, gratuito 2. in età classica
altrettanto 3. Denaro e altre incrementarono
cose fugibili i muti affiancati
4. Contratto da stipulationi
causale che
(Si cede la cosa comportavano il
perché la consumi) pagamento di
In età arcaica : il interessi
denaro restava di (stipulatio
proprietà del usuram)
creditore 3. Caso
In età classica : particolare
essendo cosa quello del
fugibile passa in prestito
proprietá al marittimo
debitore (contratto (fenus nauticus)
reale in senso
stretto)
Deposito Deponente Depositario 1. imperfett. 1. Il depositario
bilaterale aveva solo la
2. Essenzialmente detenzione (ne
gratuito possesso, ne
3. Cosa mobile proprietà)
infugibile Casi particolari
A. Deposito
necessario
(pena in
duplum)
B. Sequestro
C. Deposito
irregolare : acq.
la proprietà
Comodato Comodante Comodatario 1. imperfett. 1. Comodatario ha
1. Non eccedere bilaterale il godimento del
Nell'uso della 2. Essenzialmente bene
cosa gratuito 2. inquilinus per
2. Di restituirla 3. cosa immobile
inconsumabile
Pegno Creditore debitore Diritto reale di
pignoratizio inadempiente garanzia
Nome PARTE A PARTE B Tipologia Nome
Fiducia Fiducainte Fiduciario Si trasferiva la 1. in età arcaica
proprietà di una non era fonte di
cosa a patto che obbligazione e
questa sarebbe non vi erano
stata riconsegnata. actiones per
Lo scambio agire contro chi
avveniva con un non avesse
patto detto restituito i beni
“pactum fiducia. 2. In età classica
L'oggetto era una ve ne erano
res mancipi, due tipi “cum
Con lo stesso amici”, “cum
funzionava la creditore”.
mancipatio familiae
Actio comodati in factum : azione il cui presupposto era la mancata restituzione della cosa.
Actio commodati in ius, che ha per presupposto la restituzione della cosa deteriorata
Actio commodati in factum contraria, il cui presupposto è il mancato rimborso delle spese necessarie per salvare la res.
Actio commodati in ius contraria il cui presupposto erano dalla cosa commodota per cui il comodatario ha subito una perdita ( caso dei VASA VITIOSA)
Fideiussione:
Si definiva fideiussor, fideiussore, il secondo promissor (adrormissor) che si poneva come garante
per la solvibilità del primo nei confronti dello stipulator.
• Beneficium dividendi : si rifaceva prima sugli altri fideiussori e poi sul debitore
• Beneficium escussioni : il creditori si rifaceva prima sul debitore, in caso di insolvenza, si
rifaceva sul fideiussore.
Sponsor e fidepromissor : vale solo per due anni, l’azione si divide in base al numero dei garanti.
Nel caso di insolventi, gli altri pagavano e si rifacevano su questo.
(fideprimissor tutte le obbligazioni, sponsor solo per obbligazioni reali)
CONTRATTI CONSENSUALI
Nome Parte A Parte B Tipologia Note
Eptio-Venditio venditore, obblighi : compratore 1. Contratto 1. Lex
1. Cedere la merx 1. Pagare il prezzo bilaterale commissoria:es
2. Garantire 2. Titolo oneroso sa tornava di
contro 3. Merx in cambio proprietà del
l’evizione di “pretium” venditore se il
(prima con 4. Trasferisce il compratore non
clausole poi godimento della pagava il
standard con cosa. prezzo
ogni 5. La proprietà si 2. In diem addicto:
compravendita) poteva il contratto ha
3. Informare dei acquistare efficacia solo se
difetti success per il venditore non
mancipatio o ha ricevuto
N.b evizione : iure cessio o un’offerta
quando un terzo traditio. migliore
prevale sul 3. Actio
compratore è redhibitoria:
riesce ad ottenere Permetteva al
la cosa compratore di
restituire la
merce di non
suo gradimento
e riavere il
prezzo (6mesi)
4. Actio empti. Se
si verifica
l'evizione il
venditore
pagavo il
doppio del
prezzo pattuito
5. Actio
estimatoria:dimi
nuzione del
prezzo entro un
anno e
manteneva il
bene viziato
Nome Parte A Parte B Tipologia Note
Locazione- Locatore Conduttore 1. Contratto a Vi sono 3 tipi :
Conduzione prestazioni 1. locatio conducti
corrispettive rei
2. il locatore si 2. lacatio conducti
obbliga a operis : ci si
trasferire per un obbligava a
certo periodo di svolgere una
tempo il determinata
possesso di attività
una cosa lavorativa per
raggiungere un
determinato
risultato
3. locatio conducti
operarum : si
obbligava a
mettere a
disposizione di
altri la propria
attività
lavorativa
Lex Rohdia Particolare caso di
locatio-conducti
riguardante il
trasporto di merci
marittimo
Società Due o più soci Si basava sulla
mettevano in modello più antico
comune dei beni di comproprietà, la
per raggiungere un consortio ercto non
risultato cito.
vantaggioso Il conceso tra le
Ve ne erano due parti era noto come
tipi : Afferito Societas.
1. societas I. Vantaggi e
omnium perdite si
bonorum: in dividono
cui i soci si secondo gli
obbligavano a accordi, se
mettere in questi
comune tutti i mancano, in
loro beni parti uguali
presenti e futuri. Estinzione :
2. societas I. recesso unilat
unius II. morte di un soc.
negotiationis: III. capitis deminut.
in cui si IV. Bonorum vendi.
impegnavano a
mettere in
comune alcuni
beni o servizi
per un
determinato fine
Nome Parte A Parte B Tipologia Note
Mandato Mandante Mandatario Contratto a titolo I. Imp. bilaterale
gratuito e rapporto II. Esso può
fiduciario. essere
Il mandatario nell’interesse
doveva svolgere un del mandante o
incarico lecito (e di un terzo.
non contrario ai Estinzione :
bonas mores) Prima che il
Se l’incarico aveva mandante inizi
ad oggetto atti l’attività
giuraci il 1. morte di uno
mandatario aveva 2. recede
l’obbligo di 3. capitis demin.
trasferire gli effetti Se l’attività era già
sul mandante iniziata gli effetti si
trasferivano sugli
eredi
CONTRATTI LETTERALI
Gaio definiva cosi quei contratti che si concludevano con la trascrizione nel libro contabile
del pater familias, il “Codex Accepti et Expensi”.
In tale libro venivano segnate le quantità di denaro date in prestito, dal pater, ad un terzo.
Tale scritture poteva avere o valore meramente probatorio (nomina arcaica) o creare in
capo al debitore una nuova obbligazione (nomina trascripta).
La nomina trascprita avviene in due casi :
Trascriptio in Rem Personam
1. : Il nome di una persona che aveva assunto un
obbligazione con il paterfamilias viene trascritto. In capo a tale soggetto ora sorge una
nuova obbligazione, in virtù della trascrizione, detta obliato litteris.
Trascriptio a Personam in Personam
2. : Al posto di colui al quale era stato fornito il
denaro si segnava un nome diverso. L’obbligazione con il primo veniva estinta e ne
sorgeva una nuova con il secondo.
Cominciarono ad essere stipulati dei contratti che non erano regolamentati dallo ius civile
“contratti
ma che comunque producevano obbligazioni, questi contratti vennero definiti
innominati” (i nostri contratti atipici)
Essi erano :
I. Permuta : simile alla compravendita ma invece del prezzo veniva ceduta un’altra cosa.
II. Contratto Aestimatorio : Veniva assegnata una cosa ad un soggetto e questo aveva il
compito di stimarne il valore e venderla. Alla vendita questo trattenga un utile. In caso
di vendita mancata restituiva la cosa patti pretori
Ad integrazione dei contratti, previsti in delle clausole, vi erano i
Questi si dividono in
I. Costitutum : promessa di adempire ad un debito proprio o altrui entro un termine
stabilito.
II. Receptum: accordi informali di vario genere, potevano essere
receptum arbitrii:
a) arbitro scelto dalle parte mediante compromesso si
assume il compito di giudicare la controversia
receptum argentari:
b) Un banchiere si impegnava a pagare il debito di un
cliente verso terzi.
recepta nautarum cauponum stabulariorum:
c) navigatori, albergatori,
stallieri si assumono responsabilità completa per furto o danneggiamento
delle cose depositate presso di loro.
QUASI CONTRATTI Esse rientravano nelle fonti delle obbligazioni non contrattuali
da atto lecito (Variae causarum figurae)
Indebito solutio :
Negotiorum Gestio : senza alcun mandato, o addirittura senza che il soggetto ne fosse a
conoscenza, un soggetto si incarica di portare a termine un’attività per conto dell’igniaro.
In capo al gestore nasce l’obbligo di portare a termine l’attività e di trasferirne gli effetti se
si trattava di atti giurdici.
In capo al dominus negotii nasceva l’obbligo di accettare il risultato dell’attività e di
farsene carico e, inoltre, di rifondere il gestore per eventuali spese sostenute.
Un caso particolare è l'actio funeraria.
Legati Per Damnationem
Legati Sinendi Modo
Comunione : Essa può essere volontaria o accidentali. Quando le parti decidono di
dividere il bene, se questo è indivisibile, una parte tiene il bene l’altra riceve un conguaglio
L’obbligazione è proprio il conguaglio che non nasce però da alcun tipo di contratto.
Pollicitatio : Promessa di commissionario un monumento o un opera per la città.
Votum : promessa fatta ad una divinità.
DELITTI : atti dolosi, commessi quindi con l’elemento soggettivo del dolo (l’intenzione)
Furto : sottrazione di cosa mobile altrui
Se il furto è “manifestum” la pena è del quadruplo (il ladro è catturato mentre ruba o mentre sta
scappando).
Caso particolare in età arcaica :
Portava al pagamento della pena del quadru