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Estratto del documento

NOME PARTE A PARTE B TIPO note

Sponsio promissor stipulator 1. negozio astratto 1. Uso rigido della

Ad promissor Ad stipulator (la causa c’è ma forma spondeo

non appare) 2. Eseguibile solo

tra cittadini

romani

Stipulatio promissor Stipulator 1. negozio astratto 1. Si arricchisce di

2. Venne formule

successivament (i romani

e posto per mantengono la

iscritto (non formula con

serve più parola spondeo)

solenne..Leone 2. Eseguibile da

3. Giustiniano tutti

reintrodusse la 3. si poteva

formalità delle trasferire

parole ma qualunque

rimase la forma diritto o

scritta (vennero comportamento

invalidati tutti i

contratti a

distanza)

CONTRATTI REALI

Nome PARTE A PARTE B Tipologia Nome

Mutuo Mutuante Mutuatario 1. Contratto 1. Il mutuatario

Ha l'obbligo di unilaterale acquistava il

restituire 2. Essenzialmente possesso

tantundem, gratuito 2. in età classica

altrettanto 3. Denaro e altre incrementarono

cose fugibili i muti affiancati

4. Contratto da stipulationi

causale che

(Si cede la cosa comportavano il

perché la consumi) pagamento di

In età arcaica : il interessi

denaro restava di (stipulatio

proprietà del usuram)

creditore 3. Caso

In età classica : particolare

essendo cosa quello del

fugibile passa in prestito

proprietá al marittimo

debitore (contratto (fenus nauticus)

reale in senso

stretto)

Deposito Deponente Depositario 1. imperfett. 1. Il depositario

bilaterale aveva solo la

2. Essenzialmente detenzione (ne

gratuito possesso, ne

3. Cosa mobile proprietà)

infugibile Casi particolari

A. Deposito

necessario

(pena in

duplum)

B. Sequestro

C. Deposito

irregolare : acq.

la proprietà

Comodato Comodante Comodatario 1. imperfett. 1. Comodatario ha

1. Non eccedere bilaterale il godimento del

Nell'uso della 2. Essenzialmente bene

cosa gratuito 2. inquilinus per

2. Di restituirla 3. cosa immobile

inconsumabile

Pegno Creditore debitore Diritto reale di

pignoratizio inadempiente garanzia

Nome PARTE A PARTE B Tipologia Nome

Fiducia Fiducainte Fiduciario Si trasferiva la 1. in età arcaica

proprietà di una non era fonte di

cosa a patto che obbligazione e

questa sarebbe non vi erano

stata riconsegnata. actiones per

Lo scambio agire contro chi

avveniva con un non avesse

patto detto restituito i beni

“pactum fiducia. 2. In età classica

L'oggetto era una ve ne erano

res mancipi, due tipi “cum

Con lo stesso amici”, “cum

funzionava la creditore”.

mancipatio familiae

Actio comodati in factum : azione il cui presupposto era la mancata restituzione della cosa.

Actio commodati in ius, che ha per presupposto la restituzione della cosa deteriorata

Actio commodati in factum contraria, il cui presupposto è il mancato rimborso delle spese necessarie per salvare la res.

Actio commodati in ius contraria il cui presupposto erano dalla cosa commodota per cui il comodatario ha subito una perdita ( caso dei VASA VITIOSA)

Fideiussione:

Si definiva fideiussor, fideiussore, il secondo promissor (adrormissor) che si poneva come garante

per la solvibilità del primo nei confronti dello stipulator.

• Beneficium dividendi : si rifaceva prima sugli altri fideiussori e poi sul debitore

• Beneficium escussioni : il creditori si rifaceva prima sul debitore, in caso di insolvenza, si

rifaceva sul fideiussore.

Sponsor e fidepromissor : vale solo per due anni, l’azione si divide in base al numero dei garanti.

Nel caso di insolventi, gli altri pagavano e si rifacevano su questo.

(fideprimissor tutte le obbligazioni, sponsor solo per obbligazioni reali)

CONTRATTI CONSENSUALI

Nome Parte A Parte B Tipologia Note

Eptio-Venditio venditore, obblighi : compratore 1. Contratto 1. Lex

1. Cedere la merx 1. Pagare il prezzo bilaterale commissoria:es

2. Garantire 2. Titolo oneroso sa tornava di

contro 3. Merx in cambio proprietà del

l’evizione di “pretium” venditore se il

(prima con 4. Trasferisce il compratore non

clausole poi godimento della pagava il

standard con cosa. prezzo

ogni 5. La proprietà si 2. In diem addicto:

compravendita) poteva il contratto ha

3. Informare dei acquistare efficacia solo se

difetti success per il venditore non

mancipatio o ha ricevuto

N.b evizione : iure cessio o un’offerta

quando un terzo traditio. migliore

prevale sul 3. Actio

compratore è redhibitoria:

riesce ad ottenere Permetteva al

la cosa compratore di

restituire la

merce di non

suo gradimento

e riavere il

prezzo (6mesi)

4. Actio empti. Se

si verifica

l'evizione il

venditore

pagavo il

doppio del

prezzo pattuito

5. Actio

estimatoria:dimi

nuzione del

prezzo entro un

anno e

manteneva il

bene viziato

Nome Parte A Parte B Tipologia Note

Locazione- Locatore Conduttore 1. Contratto a Vi sono 3 tipi :

Conduzione prestazioni 1. locatio conducti

corrispettive rei

2. il locatore si 2. lacatio conducti

obbliga a operis : ci si

trasferire per un obbligava a

certo periodo di svolgere una

tempo il determinata

possesso di attività

una cosa lavorativa per

raggiungere un

determinato

risultato

3. locatio conducti

operarum : si

obbligava a

mettere a

disposizione di

altri la propria

attività

lavorativa

Lex Rohdia Particolare caso di

locatio-conducti

riguardante il

trasporto di merci

marittimo

Società Due o più soci Si basava sulla

mettevano in modello più antico

comune dei beni di comproprietà, la

per raggiungere un consortio ercto non

risultato cito.

vantaggioso Il conceso tra le

Ve ne erano due parti era noto come

tipi : Afferito Societas.

1. societas I. Vantaggi e

omnium perdite si

bonorum: in dividono

cui i soci si secondo gli

obbligavano a accordi, se

mettere in questi

comune tutti i mancano, in

loro beni parti uguali

presenti e futuri. Estinzione :

2. societas I. recesso unilat

unius II. morte di un soc.

negotiationis: III. capitis deminut.

in cui si IV. Bonorum vendi.

impegnavano a

mettere in

comune alcuni

beni o servizi

per un

determinato fine

Nome Parte A Parte B Tipologia Note

Mandato Mandante Mandatario Contratto a titolo I. Imp. bilaterale

gratuito e rapporto II. Esso può

fiduciario. essere

Il mandatario nell’interesse

doveva svolgere un del mandante o

incarico lecito (e di un terzo.

non contrario ai Estinzione :

bonas mores) Prima che il

Se l’incarico aveva mandante inizi

ad oggetto atti l’attività

giuraci il 1. morte di uno

mandatario aveva 2. recede

l’obbligo di 3. capitis demin.

trasferire gli effetti Se l’attività era già

sul mandante iniziata gli effetti si

trasferivano sugli

eredi

CONTRATTI LETTERALI

Gaio definiva cosi quei contratti che si concludevano con la trascrizione nel libro contabile

del pater familias, il “Codex Accepti et Expensi”.

In tale libro venivano segnate le quantità di denaro date in prestito, dal pater, ad un terzo.

Tale scritture poteva avere o valore meramente probatorio (nomina arcaica) o creare in

capo al debitore una nuova obbligazione (nomina trascripta).

La nomina trascprita avviene in due casi :

Trascriptio in Rem Personam

1. : Il nome di una persona che aveva assunto un

obbligazione con il paterfamilias viene trascritto. In capo a tale soggetto ora sorge una

nuova obbligazione, in virtù della trascrizione, detta obliato litteris.

Trascriptio a Personam in Personam

2. : Al posto di colui al quale era stato fornito il

denaro si segnava un nome diverso. L’obbligazione con il primo veniva estinta e ne

sorgeva una nuova con il secondo.

Cominciarono ad essere stipulati dei contratti che non erano regolamentati dallo ius civile

“contratti

ma che comunque producevano obbligazioni, questi contratti vennero definiti

innominati” (i nostri contratti atipici)

Essi erano :

I. Permuta : simile alla compravendita ma invece del prezzo veniva ceduta un’altra cosa.

II. Contratto Aestimatorio : Veniva assegnata una cosa ad un soggetto e questo aveva il

compito di stimarne il valore e venderla. Alla vendita questo trattenga un utile. In caso

di vendita mancata restituiva la cosa patti pretori

Ad integrazione dei contratti, previsti in delle clausole, vi erano i

Questi si dividono in

I. Costitutum : promessa di adempire ad un debito proprio o altrui entro un termine

stabilito.

II. Receptum: accordi informali di vario genere, potevano essere

receptum arbitrii:

a) arbitro scelto dalle parte mediante compromesso si

assume il compito di giudicare la controversia

receptum argentari:

b) Un banchiere si impegnava a pagare il debito di un

cliente verso terzi.

recepta nautarum cauponum stabulariorum:

c) navigatori, albergatori,

stallieri si assumono responsabilità completa per furto o danneggiamento

delle cose depositate presso di loro.

QUASI CONTRATTI Esse rientravano nelle fonti delle obbligazioni non contrattuali

da atto lecito (Variae causarum figurae)

Indebito solutio :

Negotiorum Gestio : senza alcun mandato, o addirittura senza che il soggetto ne fosse a

conoscenza, un soggetto si incarica di portare a termine un’attività per conto dell’igniaro.

In capo al gestore nasce l’obbligo di portare a termine l’attività e di trasferirne gli effetti se

si trattava di atti giurdici.

In capo al dominus negotii nasceva l’obbligo di accettare il risultato dell’attività e di

farsene carico e, inoltre, di rifondere il gestore per eventuali spese sostenute.

Un caso particolare è l'actio funeraria.

Legati Per Damnationem

Legati Sinendi Modo

Comunione : Essa può essere volontaria o accidentali. Quando le parti decidono di

dividere il bene, se questo è indivisibile, una parte tiene il bene l’altra riceve un conguaglio

L’obbligazione è proprio il conguaglio che non nasce però da alcun tipo di contratto.

Pollicitatio : Promessa di commissionario un monumento o un opera per la città.

Votum : promessa fatta ad una divinità.

DELITTI : atti dolosi, commessi quindi con l’elemento soggettivo del dolo (l’intenzione)

Furto : sottrazione di cosa mobile altrui

Se il furto è “manifestum” la pena è del quadruplo (il ladro è catturato mentre ruba o mentre sta

scappando).

Caso particolare in età arcaica :

Portava al pagamento della pena del quadru

Dettagli
A.A. 2016-2017
31 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescocipriani97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Gaglia Lorenzo.