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Il ruolo del pretore nel diritto romano
Questo chiaro ad esempio con l'azione di deposito, vista in precedenza. Gli interventi del pretore possono avere la funzione di smussare l'asperità dello ius civile, cioè di disapplicare quelle norme quando la loro rigorosa applicazione porterebbe a conseguenze inique (infatti, i provvedimenti del pretore devono essere impostati a criteri di equità).
Gli strumenti che vengono utilizzati sono le eccezioni e la delegatio actionis. Facciamo un esempio per quanto riguarda le eccezioni, ipotizzando la conclusione di un contratto chiamato stipulatio (uno dei più antichi e ricorrenti negozi giuridici di Roma, disciplinato dallo ius civile).
Prima opportuna una digressione sul concetto di contratto nel diritto romano. A differenza del diritto privato attuale, esso è un accordo fra due o più parti diretto a creare obbligazioni. L'obbligazione è un vincolo giuridico che lega due soggetti (creditore e debitore), in base a cui il debitore è tenuto ad eseguire in favore del creditore.
Una determinata prestazione (fare, non fare, dare, garantire). Se il debitore non adempie alla prestazione dovuta, ne risponderà con l'intero suo patrimonio.
La stipulatio è un contratto formale; la forma si esplica in una domanda e una risposta: il soggetto stipulante chiede a un altro soggetto, detto promittente (ad esempio: D.: Prometti di consegnarmi diecimila sesterzi? R.: Sì, prometto. A questo punto il contratto è validamente concluso e produce i suoi effetti). Gli effetti sono obbligatori e fanno nascere l'obbligazione in capo al promittente. In caso di mancato adempimento, l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria e insediare un processo. Questo diritto veniva riconosciuto dalle legis actiones.
Quando si afferma il processo formulare, può venir fatto valere anche questo diritto, con la formula conditio certae pecuniae (esempio: Tizio sia giudice. Se ti risulta che il convenuto N.N. debba dare all'attore A.A. diecimila sesterzi, allora condanna N.N. a dare).
valuterò se vi è stata effettivamente una stipulazione nei termini esposti, ma dopo valuterò anche se vi è stata una minaccia oppure no, e se vi è stata minaccia dovrò disporre l'assoluzione. Il pretore non nega la validità della stipulazione. In questo modo il pretore disapplica il diritto civile, pur senza eliderlo. Gli interventi del pretore non hanno mai l'effetto di modificare lo ius civile, ma di integrarlo per ragioni di equità. Il rapporto fra il diritto civile e il diritto pretorio può essere descritto con le famose parole di Papiniano (II-III sec. d.C.): il diritto pretorio è il diritto introdotto dai pretori per aiutare, correggere e supplire, per pubblica utilità, il diritto. Gli interventi del pretore per correggere lo ius civile si rendono necessari per eliminare le iniquità derivanti dalla rigorosa applicazione del diritto civile: si è visto un caso con l'exceptio metus. Si rivela di difficile demarcazione tracciare la linea di confine con le due funzioni.di supplire e di aiutare. Il pretore interviene per fornire aiuto e un caso che si può portare ad esempio riguarda quello del c.d. danno temuto (damnum infectum). Facciamo l'esempio che il proprietario di un fondo ritenga che a causa di opere eseguite o non eseguite dal proprietario del fondo confinante possa derivare un danno sulla sua proprietà (ad esempio per la presenza di un edificio pericolante): in questo caso la tutela era già riconosciuta dalle legis actiones, ma il pretore introduce anche una nuova tutela (la cautio danni infecti), che si affianca a quella già prevista dallo ius civile, ma con la caratteristica di una maggiore rapidità. Per quanto riguarda la funzione di supplire, il pretore può concedere una tutela completamente nuova per tutelare una situazione che originariamente non era prevista all'interno dello ius civile: pensiamo in questo caso al già visto esempio dell'azione di deposito. Più complesso da qualificare risultano gli interventi delIl pretore è un magistrato che ha il compito di fornire tutela processuale in situazioni che non sono previste dallo ius civile. Prendiamo ad esempio due casi, la exceptio legis Cinciae e la exceptio legis Laetoria.
La legge Cincia disciplina le donazioni, un negozio giuridico con il quale un soggetto a titolo di liberalità incrementa il patrimonio di un altro soggetto senza avere in cambio un corrispettivo. Il diritto romano non conosce il contratto della donazione, ma questo effetto, in assenza di apposito negozio, può essere raggiunto con una serie di negozi giuridici astratti (i negozi giuridici astratti sono quelli nei quali il contratto serve solo per un determinato effetto giuridico, come l'assunzione di un obbligo o l'acquisto di un bene senza avere riguardo alla causa originaria); pertanto anche la stipulatio può venire utilizzata per realizzare la donazione. La donazione non era vista di buon occhio dai giuristi romani; nel 204 a.C. la Lex Cinciae
viet di fare donazioni superiori a un certo importo (importo che purtroppo non ci pervenuto). Questa era per una legge imperfetta. I giuristi solevano effettuare la seguente tripartizione delle leggi:
- leggi perfette: vietavano il compimento di un certo atto e che in caso di violazione della norma prevedevano l'invalidità dell'atto compiuto in violazione;
- leggi meno che perfette: vietavano un atto, ma in caso di violazione del divieto prevedevano solamente una pena a carico di colui che avesse commesso la violazione, senza prevedere l'invalidità dell'atto compiuto in violazione;
- leggi imperfette: vietavano il compimento di un atto, ma in caso di violazione non era prevista né una pena pecuniaria e nemmeno l'invalidità dell'atto.
La Lex Cinciae imperfetta: vieta di fare donazioni per un importo superiore a un certo valore, ma non prevede sanzioni. Per rendere efficace questo divieto legislativo interviene il pretore, che concede la exceptio legis Cinciae.
uno strumento processuale che consentiva di paralizzare la pretesa dell'attore. Facciamo l'esempio di una donazione effettuata per mezzo di una stipulatio: il donante si è obbligato a dare allo stipulante uno schiavo, di valore superiore a quello previsto dalla legge. Benché questa donazione sia vietata dalla legge, se effettuata, diventa valida, perché non prevista l'invalidità. Qualora il promittente non esegua l'obbligazione promessa (non consegna lo schiavo), il creditore può chiamare in giudizio il promittente/donante. È a questo punto che quest'ultimo può chiedere di inserire nella formula dell'azione la exceptio legis Cinciae: se lo schiavo ha un valore superiore a quello stabilito nella legge, il giudice dovrà assolvere il debitore. In questo caso il pretore concede uno strumento processuale per consentire l'applicazione di una regola di ius civile integrata dal divieto previsto dalla legge. Secondo alcuni autori, in questo caso lo strumentopretorio aiuta il dirittocivile, dando applicazione a un principio del diritto civile, mentre secondo altrisi tratta di una funzione suppletiva, in quanto riempie il vuoto di una lacunadello ius civile (il diritto aveva previsto solo il diritto, ma non la sua tutela).
La seconda eccezione la exceptio legis Laetoria; la legge Laetoria una legge che riguarda la materia della capacit di agire. Prima di esporla, opportuna una digressione sui concetti di capacit di agire e di capacit giuridica.
La Capacit Giuridica l idoneit di un soggetto ad essere titolare di diritti e di obblighi (come ad esempio l idoneit ad essere titolare del diritto di propriet o di un credito). Nel nostro diritto la capacit giuridica riconosciuta a tutti gli esseri umani e si acquista con la nascita: ogni persona umana un soggetto di diritti.
Nel diritto romano la situazione era un po diversa. Non tutte le persone avevano la capacit giuridica, e alcune categorie
La possedevano in forma imperfetta. Nel diritto romano, inoltre, il concetto di capacità giuridica era rilevante sia in ambito di diritto privato che in quello di diritto pubblico. Nel diritto privato, essa riguarda la capacità giuridica patrimoniale, cioè la capacità di essere titolari di diritti e di doveri a contenuto economico, quindi di essere titolari di un patrimonio; essa riguarda anche la capacità di essere titolari di diritti che non hanno un contenuto economico (ad esempio le potestà personali: la capacità di esercitare un potere su un altro soggetto a prescindere dalla volontà di questo soggetto e senza che questi possa eccepire alcunché: es. la patria potestas). Anche nel diritto pubblico esiste la capacità giuridica, ad esempio la capacità di ricoprire una carica pubblica, di far parte del Senato, di avere cariche sacerdotali.
Per avere la capacità giuridica, per il diritto romano non è sufficiente la nascita.
schiavo ha rilevanza giuridica, in quanto lo schiavo non può essere considerato un soggetto di diritto. Nel diritto privato, gli schiavi non possono possedere un patrimonio e non hanno diritti personali. Di conseguenza, le unioni stabili tra uno schiavo e una schiava non hanno alcuna validità giuridica. Inoltre, i figli nati da queste unioni non sono sotto l'autorità del loro "padre", ma sono sotto l'autorità del padrone della madre schiava. Anche l'unione tra una persona libera e uno schiavo non ha alcuna rilevanza giuridica, poiché lo schiavo non può essere considerato un soggetto di diritto.