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I contratti verbali sono contratti in cui non basta il consenso ma è legato all’uso di
verba, cioè l’uso di clausole formali che hanno forma ad probationem, basta solo
approvare le clausole previste per i contratti verbali. L’interrogatio è il modo con cui il
creditore chiede al debitore, il quale risponde affermativamente se intende assumere
una data obbligazione. Un altro utilizzo è l’instrumentum ovvero uno scritto probatorio
della congruenza tra domanda e risposta. I contratti verbali presentano le seguenti
caratteristiche: sono fonti di un’unica obbligazione e dal punto di vista delle
obbligazione sono unilaterali e astratti, seguono quindi il principio dell’astrattezza che
non viene in rilievo, ne ai fini della validità del contratto, né al suo regime giuridico, la
causa del contratto, ossia la funzione economico-sociale alla quale il contratto è
diretto. Le figure contrattuali sono la Sponsio, più antica risalente alle XII tavole e la
Stipulatio che dà veste giuridica ad una singola obbligazione ed è una promessa
giuridica di tipo unilaterale, infatti sotto il profilo della prestazione viene dedotta da
una unica obbligazione. La Fidepromissio è una figura secondo il quale il garante si
impegna a pagare il debito e aggiunge il suo patrimonio diventando condebitore,
insieme i due debitori sono solidati “Idem dari fidepromitto” e richiedono la
contestualità con l’assunzione dell’obbligo principale. La fidepromissio però ha dei
limiti perché le obbligazioni possono essere garantite solo tramite stipulatio, infatti il
debito garantito deriva dalla forma verbale e la posizione del debitore e creditore dal
punto di vista giuridico sono uguali. L’azione di regresso è chiamata actio depensi: una
volta che il debitore consolidato ha pagato, il fidepromissore farà una azione contro il
debitore principale. La fideiussio è un’altra garanzia personale e nasce nel I a.C. con
l’economia avanzata e mediterranea. Con la fideiussio può essere garantita qualsiasi
obbligazione ed è accessoria. Le azioni sono la beneficium excussionis, cioè beneficio
di escussione, termine giuridico che indica l’obbligo di agire contro il debitore
principale, quindi il debitore deve agire previamente contro il debitore principale.
Un’altra azione del fideiussore è l’actio mandati contraria, in cui il fideiussore ha un
contratto di mandato cioè un contratto consensuale protetto dal giudizio di buona
fede. I contratti letterali sono quei contratti in cui oltre al consenso serve anche una
determinata forma scritta detta forma ad sustantiam che diventa un requisito del
contratto. Quando l’Impero Romano si estende ad Oriente ci sono forme di
contaminazione o di osmosi con negozi che hanno origine nel mondo greco; nel mondo
greco infatti si preferisce la forma scritta ad sustantiam in cui il documento scritto non
serve soltanto a provare l’avvenimento con clausole del contratto. Le due figure sono
singrafi e chirografi, atti scritti e documenti che soprattutto nei rapporti tra
commercianti e imprenditori che a determinate condizioni erano fonti di obbligazioni.
Una variante di queste obbligazioni letterali prende il nome di Nomina transcripticia,
che sono annotazioni contenute in dei registri di contabilità denominati codex accepti
et expensi, la registrazione del debito in questi registri dava origine ad una
obbligazione. Di questa categoria sappiamo poco perché Giustiniano che riforma vari
aspetti del diritto dei contratti e quindi c’è una fusione con la forma scritta bizantina
prevista dalla stipulatio, la loro esistenza è nota solo attraverso le istitutiones di Gaio.
La tipicità contrattuale: I contratti tipici sotto il profilo della causa, consensuali e reali,
e della forma, verbali e letterali. Colui che vuole stipulare un contratto deve scegliere
una di queste figure ben precise, ma nella prassi non tutte le esigenze sono previste;
per risolvere questo problema si possono utilizzare forme astratte oppure si fa ricorso
alla stipulatio. Nel caso in cui più stipulazioni devono connettersi interviene il pretore
con la pacta conventa servabo ovvero si impegnano a salvaguardare ogni patto
consensuale tra le parti e l’unico limite è quello di rispettare leggi e norme e non avere
nessun contenuto illecito. I pretori poi creano contratti innominati e atipici per i quali
viene prescritta la actio praescriptis verbis che consente alle parti si inventare figure
contrattuali adatte al caso. La validità sta nel fatto che ci sia una causa valida e che
trova una giustificazione nella sinallagmaticità, cioè la corrispondenza tra le
obbligazioni delle parti.
Diritto romano, lezione 16
Obbligazioni di rapporti di debito e credito che non derivano da un negozio, cioè da un
atto che è fatto da due o più parti, ma di quelle obbligazioni che derivano da un illecito
di natura civile, l’illecito civile ha come conseguenza infatti un obbligo che è
essenzialmente di tipo risarcitorio anche se in determinati ordinamenti come quello
romano, l’obbligo di corrispondere una somma di denaro al danneggiato può allo
stesso tempo assumere una funzione sanzionatoria. Tutta questa materia dell’illecito
civile ha un lungo sviluppo storico per cui le forme più antiche le troviamo già nella
legge delle 12 tavole a cui segue mano a mano che l’economia e la società romana si
evolvono verso forme diverse, proseguono lo sviluppo le obbligazioni. Questi illeciti
civili vengono detti delicta o maleficia. La parola latina in questo caso può ingannare o
per meglio dire va resa in modo corretto perché il concetto di delitto è legato al diritto
penale, mentre nel romano il delictum non allude al reato ma ad atti che sono sì illeciti
ma la cui sanzione avviene nell’ambito del diritto privato, questo perché la linea di
confine tra l’illecito civile e penale è storicamente mutevole, è condizionata infatti
dalle concezioni e dai valori percepiti come dominanti in un dato momento storico.
Tanto più quei valori sono ritenuti importanti per la società, tanto più lo saranno i
ricorsi a quel tipo di reato. Nelle 12 tavole esistono due tipologie di atti illeciti: l’uno è
il “furtum” ovvero l’appropriazione di beni altrui, nel diritto romano la sanzione del
furtum è di tipo pecuniario. Alla sottrazione di un bene l’ordinamento risponde con una
sanzione non penale ma patrimoniale. L’altra forma di illecito civile che è contemplata
dalla legge delle 12 tavole è l’ingiuria, Iniuria, ossia lesioni personali che indicano il
danno alla persona, ovvero l’ipotesi in cui un soggetto volontariamente o
involontariamente cagioni un danno fisico ad un’altra persona. Anche l’iniuria è
prevista dalla legge delle 12 tavole che prevede l’obbligazione per il danneggiante di
risarcire il danneggiato. Non c’è quindi un atto volontario o negozio ma troviamo lo
stesso un’obbligazione che nasce da un atto illecito. A queste figure di atto illecito che
sono le più antiche se ne aggiungono in progresso di tempo altre l’una la rapina, che in
realtà nasce come forma aggravata di furto in quanto la rapina non è altro che il furto
commesso con l’uso della violenza. In antico il furto commesso con la violenza non era
un’ipotesi a se stante ma veniva considerata una sottospecie del furtum, in progresso
di tempo il pretore prevede una sanzione apposita attraverso una dichiarazione
pretoria che prende il nome di “Actio vi bonorum raptorum” ovvero azione a tutela di
coloro i cui beni sono stati sottratti con violenza. Infine c’è un quarto illecito civile che
poi nel tempo diventa il più importante e diventa il paradigma di riferimento degli
illeciti civili e lo diventa perché le altre forme man mano vengono spostate nel campo
della repressione penale, quindi passano dalla sfera del diritto civile a quella del diritto
penale. Questa 4° forma di illecito civile prende il nome di “Damnum iniuria datum”.
Quindi oltre all’iniuria abbiamo il danno a cose. Il danno a cose o al patrimonio è
regolato da una legge apposita che prende il nome di “Lex Aquilia de Damno” e per
tanto tutto il campo della responsabilità per il danneggiamento di cose suole ancora
nel diritto moderno come responsabilità Aquiliana, quella prevista oggi del 2043 del
codice civile. Queste ultime quattro forme vanno a costituire i delicta dello ius civiles,
sono fonti di obbligazioni civili e sono tutte accomunate dal fatto che le azioni previste
prima dalla legge delle 12 tavole e poi dall’editto del pretore nel momento in cui si
diffonde il processo formulare, vengono chiamate actiones penales, ovvero azioni
penali private. Queste ultime si chiamano tali in quanto la condanna porta al
pagamento di una somma di denaro che non va allo stato ma al privato danneggiato.
Queste azioni penali che sono una categoria che comprende tutte le azioni previste a
tutela del danneggiato in una di queste fattispecie hanno delle caratteristiche comuni:
la cumulatività, la intrasmissibilità passiva e la nossalità. La cumulatività significa che
queste azioni sono proponibili autonomamente contro tutti i colpevoli, quindi se autore
del danno sono più persone tutti rispondono nei confronti del danneggiato e tutti
pagano la somma prevista (non divisa ma intera per ognuno). Questo deriva dal fatto
che in queste azioni la finalità risarcitoria è sovrastata da una funzione di tipo penale.
La intrasmissibilità passiva significa che le azioni non si possono esperire contro gli
eredi del danneggiante pertanto se l’autore del delictum muore il danneggiato non
può utilizzare queste azioni contro gli eredi del danneggiante. La logica che segue
questo concetto: siccome in qualche modo prevale o coesiste con lo scopo risarcitorio
una funzione punitiva, in virtù del principio della personalità della responsabilità da
illecito, gli eredi non rispondono perché non responsabili del fatto dannoso compiuto
da un altro soggetto. La logica penale seppur di quella privata rivale su quella
risarcitoria, per questo principio viene comunque attenuato dai pretori i quali
accordano e prevedono negli editti delle azioni nei limiti di ciò che sarà pervenuto agli
eredi, cioè se nell’eredità sono confluiti dei beni e del denaro che sono frutto dell’atto
illecito, ad esempio il bene sottratto e il suo corrispettivo, per il corrispettivo in quei
limiti il pretore da azione anche contro gli eredi perché ci troveremo in presenza di un
arricchimento illecito degli eredi privo di u