Anteprima
Vedrai una selezione di 9 pagine su 37
Diritto Romano - lezioni 11-21 Pag. 1 Diritto Romano - lezioni 11-21 Pag. 2
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Romano - lezioni 11-21 Pag. 6
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Romano - lezioni 11-21 Pag. 11
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Romano - lezioni 11-21 Pag. 16
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Romano - lezioni 11-21 Pag. 21
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Romano - lezioni 11-21 Pag. 26
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Romano - lezioni 11-21 Pag. 31
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Romano - lezioni 11-21 Pag. 36
1 su 37
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

I contratti verbali sono contratti in cui non basta il consenso ma è legato all’uso di

verba, cioè l’uso di clausole formali che hanno forma ad probationem, basta solo

approvare le clausole previste per i contratti verbali. L’interrogatio è il modo con cui il

creditore chiede al debitore, il quale risponde affermativamente se intende assumere

una data obbligazione. Un altro utilizzo è l’instrumentum ovvero uno scritto probatorio

della congruenza tra domanda e risposta. I contratti verbali presentano le seguenti

caratteristiche: sono fonti di un’unica obbligazione e dal punto di vista delle

obbligazione sono unilaterali e astratti, seguono quindi il principio dell’astrattezza che

non viene in rilievo, ne ai fini della validità del contratto, né al suo regime giuridico, la

causa del contratto, ossia la funzione economico-sociale alla quale il contratto è

diretto. Le figure contrattuali sono la Sponsio, più antica risalente alle XII tavole e la

Stipulatio che dà veste giuridica ad una singola obbligazione ed è una promessa

giuridica di tipo unilaterale, infatti sotto il profilo della prestazione viene dedotta da

una unica obbligazione. La Fidepromissio è una figura secondo il quale il garante si

impegna a pagare il debito e aggiunge il suo patrimonio diventando condebitore,

insieme i due debitori sono solidati “Idem dari fidepromitto” e richiedono la

contestualità con l’assunzione dell’obbligo principale. La fidepromissio però ha dei

limiti perché le obbligazioni possono essere garantite solo tramite stipulatio, infatti il

debito garantito deriva dalla forma verbale e la posizione del debitore e creditore dal

punto di vista giuridico sono uguali. L’azione di regresso è chiamata actio depensi: una

volta che il debitore consolidato ha pagato, il fidepromissore farà una azione contro il

debitore principale. La fideiussio è un’altra garanzia personale e nasce nel I a.C. con

l’economia avanzata e mediterranea. Con la fideiussio può essere garantita qualsiasi

obbligazione ed è accessoria. Le azioni sono la beneficium excussionis, cioè beneficio

di escussione, termine giuridico che indica l’obbligo di agire contro il debitore

principale, quindi il debitore deve agire previamente contro il debitore principale.

Un’altra azione del fideiussore è l’actio mandati contraria, in cui il fideiussore ha un

contratto di mandato cioè un contratto consensuale protetto dal giudizio di buona

fede. I contratti letterali sono quei contratti in cui oltre al consenso serve anche una

determinata forma scritta detta forma ad sustantiam che diventa un requisito del

contratto. Quando l’Impero Romano si estende ad Oriente ci sono forme di

contaminazione o di osmosi con negozi che hanno origine nel mondo greco; nel mondo

greco infatti si preferisce la forma scritta ad sustantiam in cui il documento scritto non

serve soltanto a provare l’avvenimento con clausole del contratto. Le due figure sono

singrafi e chirografi, atti scritti e documenti che soprattutto nei rapporti tra

commercianti e imprenditori che a determinate condizioni erano fonti di obbligazioni.

Una variante di queste obbligazioni letterali prende il nome di Nomina transcripticia,

che sono annotazioni contenute in dei registri di contabilità denominati codex accepti

et expensi, la registrazione del debito in questi registri dava origine ad una

obbligazione. Di questa categoria sappiamo poco perché Giustiniano che riforma vari

aspetti del diritto dei contratti e quindi c’è una fusione con la forma scritta bizantina

prevista dalla stipulatio, la loro esistenza è nota solo attraverso le istitutiones di Gaio.

La tipicità contrattuale: I contratti tipici sotto il profilo della causa, consensuali e reali,

e della forma, verbali e letterali. Colui che vuole stipulare un contratto deve scegliere

una di queste figure ben precise, ma nella prassi non tutte le esigenze sono previste;

per risolvere questo problema si possono utilizzare forme astratte oppure si fa ricorso

alla stipulatio. Nel caso in cui più stipulazioni devono connettersi interviene il pretore

con la pacta conventa servabo ovvero si impegnano a salvaguardare ogni patto

consensuale tra le parti e l’unico limite è quello di rispettare leggi e norme e non avere

nessun contenuto illecito. I pretori poi creano contratti innominati e atipici per i quali

viene prescritta la actio praescriptis verbis che consente alle parti si inventare figure

contrattuali adatte al caso. La validità sta nel fatto che ci sia una causa valida e che

trova una giustificazione nella sinallagmaticità, cioè la corrispondenza tra le

obbligazioni delle parti.

Diritto romano, lezione 16

Obbligazioni di rapporti di debito e credito che non derivano da un negozio, cioè da un

atto che è fatto da due o più parti, ma di quelle obbligazioni che derivano da un illecito

di natura civile, l’illecito civile ha come conseguenza infatti un obbligo che è

essenzialmente di tipo risarcitorio anche se in determinati ordinamenti come quello

romano, l’obbligo di corrispondere una somma di denaro al danneggiato può allo

stesso tempo assumere una funzione sanzionatoria. Tutta questa materia dell’illecito

civile ha un lungo sviluppo storico per cui le forme più antiche le troviamo già nella

legge delle 12 tavole a cui segue mano a mano che l’economia e la società romana si

evolvono verso forme diverse, proseguono lo sviluppo le obbligazioni. Questi illeciti

civili vengono detti delicta o maleficia. La parola latina in questo caso può ingannare o

per meglio dire va resa in modo corretto perché il concetto di delitto è legato al diritto

penale, mentre nel romano il delictum non allude al reato ma ad atti che sono sì illeciti

ma la cui sanzione avviene nell’ambito del diritto privato, questo perché la linea di

confine tra l’illecito civile e penale è storicamente mutevole, è condizionata infatti

dalle concezioni e dai valori percepiti come dominanti in un dato momento storico.

Tanto più quei valori sono ritenuti importanti per la società, tanto più lo saranno i

ricorsi a quel tipo di reato. Nelle 12 tavole esistono due tipologie di atti illeciti: l’uno è

il “furtum” ovvero l’appropriazione di beni altrui, nel diritto romano la sanzione del

furtum è di tipo pecuniario. Alla sottrazione di un bene l’ordinamento risponde con una

sanzione non penale ma patrimoniale. L’altra forma di illecito civile che è contemplata

dalla legge delle 12 tavole è l’ingiuria, Iniuria, ossia lesioni personali che indicano il

danno alla persona, ovvero l’ipotesi in cui un soggetto volontariamente o

involontariamente cagioni un danno fisico ad un’altra persona. Anche l’iniuria è

prevista dalla legge delle 12 tavole che prevede l’obbligazione per il danneggiante di

risarcire il danneggiato. Non c’è quindi un atto volontario o negozio ma troviamo lo

stesso un’obbligazione che nasce da un atto illecito. A queste figure di atto illecito che

sono le più antiche se ne aggiungono in progresso di tempo altre l’una la rapina, che in

realtà nasce come forma aggravata di furto in quanto la rapina non è altro che il furto

commesso con l’uso della violenza. In antico il furto commesso con la violenza non era

un’ipotesi a se stante ma veniva considerata una sottospecie del furtum, in progresso

di tempo il pretore prevede una sanzione apposita attraverso una dichiarazione

pretoria che prende il nome di “Actio vi bonorum raptorum” ovvero azione a tutela di

coloro i cui beni sono stati sottratti con violenza. Infine c’è un quarto illecito civile che

poi nel tempo diventa il più importante e diventa il paradigma di riferimento degli

illeciti civili e lo diventa perché le altre forme man mano vengono spostate nel campo

della repressione penale, quindi passano dalla sfera del diritto civile a quella del diritto

penale. Questa 4° forma di illecito civile prende il nome di “Damnum iniuria datum”.

Quindi oltre all’iniuria abbiamo il danno a cose. Il danno a cose o al patrimonio è

regolato da una legge apposita che prende il nome di “Lex Aquilia de Damno” e per

tanto tutto il campo della responsabilità per il danneggiamento di cose suole ancora

nel diritto moderno come responsabilità Aquiliana, quella prevista oggi del 2043 del

codice civile. Queste ultime quattro forme vanno a costituire i delicta dello ius civiles,

sono fonti di obbligazioni civili e sono tutte accomunate dal fatto che le azioni previste

prima dalla legge delle 12 tavole e poi dall’editto del pretore nel momento in cui si

diffonde il processo formulare, vengono chiamate actiones penales, ovvero azioni

penali private. Queste ultime si chiamano tali in quanto la condanna porta al

pagamento di una somma di denaro che non va allo stato ma al privato danneggiato.

Queste azioni penali che sono una categoria che comprende tutte le azioni previste a

tutela del danneggiato in una di queste fattispecie hanno delle caratteristiche comuni:

la cumulatività, la intrasmissibilità passiva e la nossalità. La cumulatività significa che

queste azioni sono proponibili autonomamente contro tutti i colpevoli, quindi se autore

del danno sono più persone tutti rispondono nei confronti del danneggiato e tutti

pagano la somma prevista (non divisa ma intera per ognuno). Questo deriva dal fatto

che in queste azioni la finalità risarcitoria è sovrastata da una funzione di tipo penale.

La intrasmissibilità passiva significa che le azioni non si possono esperire contro gli

eredi del danneggiante pertanto se l’autore del delictum muore il danneggiato non

può utilizzare queste azioni contro gli eredi del danneggiante. La logica che segue

questo concetto: siccome in qualche modo prevale o coesiste con lo scopo risarcitorio

una funzione punitiva, in virtù del principio della personalità della responsabilità da

illecito, gli eredi non rispondono perché non responsabili del fatto dannoso compiuto

da un altro soggetto. La logica penale seppur di quella privata rivale su quella

risarcitoria, per questo principio viene comunque attenuato dai pretori i quali

accordano e prevedono negli editti delle azioni nei limiti di ciò che sarà pervenuto agli

eredi, cioè se nell’eredità sono confluiti dei beni e del denaro che sono frutto dell’atto

illecito, ad esempio il bene sottratto e il suo corrispettivo, per il corrispettivo in quei

limiti il pretore da azione anche contro gli eredi perché ci troveremo in presenza di un

arricchimento illecito degli eredi privo di u

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher robertapp di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Pesaresi Roberto.