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La tradizione filosofica del diritto romano e del diritto cinese antico: l'influenza del diritto romano sul diritto cinese contemporaneo

Dal punto di vista filosofico, il diritto è il riflesso della natura libera di ogni uomo e i suoi contenuti devono concordare con essa, ma nella realtà in ogni epoca è caratterizzato dai limiti delle capacità conoscitive umane e da quelli imposti dalle condizioni economiche, politiche e sociali. Il diritto conforme alla natura libera dell'uomo si chiama diritto ideale, mentre è diritto effettivo quello fondato sulle condizioni reali. Lo sviluppo dialettico di questi due diritti innalza il livello giuridico di ogni popolo. Poiché la libertà assoluta non può tradursi nell'arbitrio, il diritto effettivo mediante norme munite di forza coercitiva rappresenta lo strumento razionale programmato per esprimere nell'ordine questa libertà. Il diritto è portatore di una serie di...

valori legati alla tradizione culturale di un popolo che è alla base della formazione della sua tradizione giuridica. Anch'essa tuttavia, una volta fissata, condiziona lo sviluppo globale della cultura di un popolo. Un ruolo centrale in questo processo è svolto dal pensiero filosofico, che penetra nella cultura e nel diritto e determina quindi la tradizione giuridica. Il diritto naturale ha formato la tradizione filosofica del diritto romano e ne ha esteso l'influenza nei secoli successivi, mentre è l'antica tradizione filosofica cinese dell'unitarietà tra cielo e uomo che nasce nel diritto della Cina antica e caratterizza poi quello feudale, la cui influenza si è protratta fino all'inizio di questo secolo. LA TRADIZIONE FILOSOFICA DEL DIRITTO CINESE La Cina ha una tradizione giuridica ricchissima che si è sviluppata in cinquemila anni di storia in modo originale: - La filosofia del diritto cinese antico si basasoggetti dovevano sottomettersi al suo potere assoluto. La legge era considerata uno strumento per mantenere l'ordine sociale e la stabilità politica. Nel diritto cinese antico, la famiglia aveva un ruolo centrale e il rispetto per i genitori e gli anziani era considerato un valore fondamentale. La lealtà e la pietà filiale erano considerate virtù importanti da seguire. L'umanità e la giustizia erano anch'esse valori fondamentali nel diritto cinese antico. L'umanità si riferiva alla compassione e alla gentilezza verso gli altri, mentre la giustizia si riferiva all'equità e alla correttezza nelle relazioni sociali. L'onesta e l'onore erano considerati valori essenziali nel diritto cinese antico. L'onesta si riferiva alla sincerità e all'integrità morale, mentre l'onore si riferiva al rispetto e alla reputazione di una persona. La dottrina confuciana ha avuto un'enorme influenza sul diritto cinese antico. La dottrina enfatizzava l'importanza dell'identità tra famiglia e stato, il rispetto per il pubblico aspetto del privato, l'importanza della posizione sociale e il principio secondo cui i Riti erano la cosa principale e le Punizioni erano complementari ad essi. Inoltre, nel diritto cinese antico lo stato aveva un potere assoluto e interferiva nella vita privata degli individui. Durante il periodo schiavista e quello feudale, vigeva una rigida gerarchia in cui tutto ciò che esisteva sotto il cielo apparteneva al sovrano e tutti i soggetti dovevano sottomettersi al suo potere. La legge era considerata uno strumento per mantenere l'ordine sociale e la stabilità politica.proprietari di terre erano suoi sudditi; non si era infatti costituita una società di cittadini perché l'economia naturale autosufficiente era molto forte impedendo a quella di mercato di avere il dovuto sviluppo. Si formò l'antico sistema giuridico chiamato zongfa caratterizzato dalla mancanza di distinzione tra diritto civile e penale e dal predominio del secondo sul primo, e dall'interferenza del diritto pubblico nel diritto privato.
  • Fondamentale importanza rivestiva il sistema dell'operatività congiunta di Riti (che costituivano sostanzialmente il diritto amministrativo e la posizione sociale, talvolta anche con un contenuto civilistico rappresentando le norme regolatrici della condotta umana) e diritto, che sanciva le punizioni, per cui ogni azione conforme ai riti era lecita e tutti i comportamenti al di fuori entravano nella sfera dell'illecito ed erano sanzionati dal diritto. Molti dei Riti della Cina antica successivamente sono

divenuti consuetudini.

LA TRADIZIONE FILOSOFICA DEL DIRITTO ROMANO

Il fattore più importante è lo spirito del diritto naturale contenuto nel diritto romano. Quando i giuristi di ogni paese riconosciuta la vitalità della teoria e della pratica di questo diritto lo diffusero nelle proprie regioni e gli uomini si accorsero che lo spirito del diritto naturale insito in esso si accordava alla natura della umanità, venne riconosciuto il dominio della razionalità del diritto romano.

Il diritto naturale come corrente di pensiero comparve per la prima volta nella filosofia greca antica e in seguito fu sviluppato come un sistema filosofico della scuola degli stoici rappresentata principalmente da Cicerone. Nel medioevo fu assorbito dal cristianesimo che lo tramando alle generazioni successive e dall’inizio del XVII secolo fino ad oggi si è evoluto fino a diventare la tradizione culturale e la principale corrente del pensiero giuridico occidentale.

Il diritto naturale antico e quello moderno presentano però alcune diversità: nato come una concezione filosofica già a Roma, aveva cominciato ad intrecciarsi al sistema giuridico e soprattutto grazie a Grozio nel XVII secolo è passato dalla teoria alla attuazione politica pratica fondendosi ancor più concretamente nel sistema giuridico non solo nel campo del diritto civile ma anche in quello costituzionale.

La filosofia degli stoici non svolse mai un ruolo notevole ad Atene, ma fu assimilata velocemente a Roma divenendo la filosofia prevalente tra i romani ed entrando a far parte della loro cultura tradizionale, visto che nessun altro sistema filosofico si accordava meglio ad alcune virtù di cui essi andavano particolarmente orgogliosi.

Il primo punto di contatto di questa filosofia con la società romana furono i rapporti privati di Panezio e Polibio con il circolo degli Scipioni le cui attività di studio influenzarono i primi tentativi.

sia agli individui che alle istituzioni. Il diritto naturale, secondo Cicerone, è superiore al diritto positivo creato dagli uomini e deve essere rispettato da tutti. Questo concetto di diritto naturale ha avuto un impatto significativo sulla cultura giuridica europea, influenzando le leggi e i sistemi legali fino al XIX secolo. Ha anche contribuito alla nascita dei movimenti per i diritti umani nel dopoguerra, che hanno cercato di promuovere l'uguaglianza, la solidarietà e la pubblica utilità come valori fondamentali. In conclusione, l'eredità di Panezio e l'influenza di Cicerone hanno contribuito a diffondere una filosofia giuridica basata sul diritto naturale, che ha avuto un impatto duraturo sulla cultura giuridica europea e ha ispirato i movimenti per i diritti umani.

Tutti gli uomini richiamandoli al compimento dei propri doveri etrattenendoli dal commettere azioni ingiuste. Nel VI secolo DC nel corpus iuris civilis di Giustiniano si accolse la definizione di diritto naturale come quello che la natura insegna a tutti gli animali, compreso l'uomo in quanto animale sociale e razionale. Si tratta quindi del fondamento logico di qualsiasi norma giuridica.

Le idee di Panezio e Cicerone si riflessero sui giuristi loro contemporanei che trasformarono la filosofia del diritto naturale in pensiero giuridico facendone la tradizione filosofica del diritto romano per i secoli a venire. Essi utilizzarono il termine natura o diritto naturale con uno dei seguenti significati:

  • Il carattere e le qualità di una certa materia, di un certo atto o di un determinato concetto
  • L'ordine naturale dell'universo e le caratteristiche che esso manifesta (la materia dell'universo non può diventare proprietà privata di nessuno)
L'origine naturale di particolari rapporti tra gli uomini:
  • La ragione intesa nel significato del principio logico o filosofico o come ciò che chiamiamo conoscenza generale, può sempre essere inclusa nel termine natura.
  • La morale comune e i buoni sentimenti.
Emerge anche un'altra diversa opinione: secondo Ulpiano il diritto naturale è insegnato dalla natura a tutti gli animali, concezione ereditata da Giustiniano nelle Istituzioni. Ulpiano sembrerebbe disprezzare il senso di superiorità del genere umano già molte decine di secolo prima di Darwin, ponendo l'uomo e tutti gli altri animali sotto il supremo dominio della natura; i giuristi successivi invece spiegarono il diritto naturale da un punto di vista pratico considerandolo una fede nella giustizia e nel bene degli esseri umani dotati di ragione, vincolante per tutti gli uomini sottoposti alla suprema forza dell'universo. La giurisprudenza romana sentì molto l'ispirazione del.concetto di giustizia: secondo Ulpiano il diritto origina dalla giustizia come un figlio nasce dalla madre e quindi la prima è sempre più elevata del secondo; Giustiniano definisce la giurisprudenza come la scienza del giusto e dell'ingiusto e riconosce come principio fondamentale del diritto quello di dare a ciascuno il proprio. Il principio della giustizia legandosi al concetto di ragione si traduce nel famoso principio di equità, termine provenente dalla Grecia dove aveva il significato di distribuire proporzionalmente, applicando cioè il diritto con uguaglianza ai cittadini anche se le persone con questo status erano poche. A Roma invece equità implicava l'applicazione di una norma al di fuori del diritto civile ad una categoria di persone non necessariamente formata dai cittadini, ponendosi pertanto come caratteristica del Ius Gentium. Oltre a ragione, giustizia ed equilibrio anche l'uguaglianza è un fattore importante nel

diritto naturale degli stoici. Si possono individuare le seguenti caratteristiche fondamentali della tradizione filosofica del diritto romano:

  • Fede nella giustizia che è il principio supremo che spinge l'uomo ad agire per il bene e può essere nelle mani solo del Dio in cui crediamo, anche se i giuristi romani furono determinati nel rendere i criteri della giustizia laici;
  • Il culto della ragione che da un punto di vista concettuale si pone come ragione naturale, mentre nel metodo appare come ragione metafisica individuata dal pensiero, e rappresenta quindi il criterio per misurare il diritto effettivo. La chiesa ha per lungo tempo tentato di reprimerla e solo dopo che l'uomo ebbe eliminato le credenze in idoli esterni alla propria vita e trasformato il lume della ragione da strumento a fine, il suo culto divenne culto per la vita stessa;
  • La consapevolezza della critica al diritto effettivo. C'era netta distinzione tra diritto ideale (nato da
principi di giustizia e ragione che costituisce quello a cui tutti gli uomini devono obbedire) e diritto effettivo (che si dovrebbe ispirare al primo come supremo criterio e ogni norma che se ne allontana non potrebbe essere definita tale). Questa distinzione ha determinato la consapevol
Dettagli
Publisher
A.A. 2008-2009
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiakka87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.