Diritto romano istituzioni
Istituzioni corrisponde al latino Institutiones che deriva da instituo che in senso traslato vuol dire anche istruire, ammaestrare, insegnare. Nell'antichità erano detti manuali elementari introduttivi allo studio di una disciplina. Le più famose institutiones di diritto scritte da giureconsulti (Gaio, Fiorentino, Ulpiano) tra il II e il III sec. d.C., furono le institutiones che l'imperatore Giustiniano fece compilare nel 533 ad uno della gioventù desiderosa di apprendere leggi.
Diritto
Quando si parla di diritto tutti pensano ad una collettività umana organizzata nell'ambito di essa a regole di condotta che ora consentono, ora proibiscono, ora puniscono. Diritto romano è il diritto di quella collettività politica organizzata di uomini liberi, un diritto che si svolse per oltre 1300 anni dalle origini di Roma 754 a.C. fino alla morte dell'imperatore Giustiniano nel 565 d.C. Con questo imperatore si ebbe la compilazione del corpus iuris civilis compiuta dal 528 al 534 per volontà di Giustiniano.
Limiti oggettivi
Solo il diritto privato romano può essere oggetto delle istituzioni cioè quel diritto che regola i rapporti tra individui e gli interessi presi in considerazione sono interessi privati a differenza dal diritto pubblico che regola i rapporti tra la collettività e prende in considerazione gli interessi pubblici.
Periodi della storia del diritto romano
Gli studiosi distinguono diversi periodi nella storia del diritto romano: Età arcaica, preclassica, classica, postclassica e giustinianea.
1. Età arcaica
Va dalle origini della città (754 a.C.) a metà III sec. a.C. Caratteri peculiari più evidenti del diritto romano arcaico sono:
- Poverta' di strutture: sono pochi i negozi giuridici (mancipatio, in iure cessio (cessazione davanti al magistrato), sponsio (obbligazione reciproca)) e le actiones (legis actiones in epoca più antica solo sacramenti e per manus iniectionem).
- Formalismo: la produzione di effetti giuridici è subordinata alla pronuncia di parole determinate (certa verba) e spesso al compimento di gesti solenni. La società romana antica era dominata da concezioni magosacrali per cui si credeva che solo al compimento di determinati riti si provocasse l'intervento delle forze sovraumane nelle quali si credeva. Tali riti erano predeterminati nelle loro formule e nel loro svolgimento ed erano pochi.
- Ruralita': la più antica collettività romana era costituita in prevalenza da pastori ed agricoltori, caratterizzata da una struttura rigida e patriarcale della famiglia.
- Personalita': il diritto romano arcaico era tutto ius civile, ius dei cives romani, i non cives (peregrini) ne erano esclusi. La ricostruzione del diritto arcaico è possibile solo in piccola parte, è basata su poche fonti spesso non tecniche, alcune di difficile lettura ed interpretazione.
2. Età preclassica
Metà III sec a.C. corrisponde all'apogeo della crisi della Repubblica, hanno inizio le guerre puniche 264 a.C. (Cartagine), Roma estende la sua influenza nel Mediterraneo ed è potenza egemonica rispetto ai popoli che vi si affacciano. I traffici commerciali si intensificano. L'evoluzione comporterà i conflitti sociali e guerre civili, la crisi e la fine delle istituzioni repubblicane. Furono riconosciuti nuovi negozi già in uso nella prassi tra romani e stranieri: 4 contratti consensuali, compravendita, locazione, società e mandato si moltiplicarono gli strumenti processuali. Nell'ambito del processo formulare il diritto romano perde la povertà degli strumenti giuridici. I nuovi negozi rispondono alle esigenze del commercio e sono accessibili anche ai non cives, che sono iuris gentium. Molto si deve all'attività del pretore pretor urbanus e praetor peregrinus, magistrati eletti dal popolo con competenza giurisdizionale (iuris dictio), l'attività del pretore è ricordata anche per aver dato luogo alla formazione del ius honorarium (il diritto fondato sull'editto). Strumento fondamentale dell'attività pretoria è l'editto che in questa età preclassica si pone tra le fonti del diritto accanto ai mores e alle leges: poche erano le emanazioni delle assemblee popolari fonti dello ius civile. In quest'epoca si sviluppò la giurisprudenza classica non più pontificale.
3. Età classica
Fine repubblica e avvento del principato fondato da Ottaviano Augusto 27 a.C. Sopravvivono il princeps e i suoi funzionari, si aggiungono i senato consulti e le costituzioni imperiali, emanati dal senato e dal principe, si estingue però l'attività legislativa del popolo, l'ultima lex comiziale è al tempo di Nerva 96-98 d.C. E il pretore prende il ruolo di innovatore del ius. Il lavoro dei giuristi raggiunse la purezza delle forme e la perfezione tecnica. Il sistema giuridico dell'epoca può essere ricostruito attraverso il corpus iuris civilis in notevole quantità sia per giureconsulti classici sia per costituzioni imperiali.
4. Età post-classica
L'attività giurisprudenziale si inaridisce nella I metà del III sec. d.C. in periodo di anarchia militare. Si parla di età classica fino all'abdicazione di Diocleziano 305 con l'ascesa al trono di Costantino IV sec. L'impero per ragioni strategiche di difesa viene diviso in 2 pars: Occidentis (capitale Roma), Orientis (capitale Bisanzio), divenuta Costantinopoli. Fattori interni portarono al trionfo del Cristianesimo 380 con Teodosio I che divenne religione di Stato, ragioni esterni determinano (invasioni barbariche) l'indebolimento e la disgregazione dell'impero. Nel 527 Giustiniano riconquista l'Italia. È un periodo di decadenza e l'imperatore rimane l'unica fonte del diritto, già da Costantino vi è uno scadimento del livello tecnico e stilistico, un vero e proprio imbarbarimento, fino alla fine del V sec. Si avviano studi del diritto con rielaborati di opere classiche e compilatori di raccolte ed antologie giuridiche. Codice teodosiano, compilazione di costituzioni imperiali da Costantino a Teodosio II che fece completare nel 438 Giustiniano VI sec. e concepì la compilazione di giurisprudenza classica (iura) e costituzioni imperiali (leges), chiamato Corpus iuris civilis.
Diritto oggettivo e soggettivo
Diritto oggettivo - Diritto come norma o regola di condotta o insieme di norme. Diritto come organizzazione sociale, la società organizzata, il modo di essere di una collettività. La norma giuridica per essere tale deve essere generale ed astratta non rivolta ad un singolo della società ma rivolta a tutti e deve regolamentare situazioni astrattamente considerate.
Diritto soggettivo è la pretesa di un soggetto (facultas agendi) garantito dal diritto oggettivo cui corrisponde il dovere di un altro o altri soggetti di soddisfare quella pretesa secondo quanto il diritto oggettivo esige. Si dicono facoltà le possibilità riconosciute e garantite al soggetto.
Ius
IUS è il termine latino comunemente ritenuto corrispondente alla nostra parola diritto. In un celebre testo del Digesto sono attribuite a Celso, giurista del II sec. d.C., le parole ius est ars boni et aequi (il diritto è la tecnica di ciò che è buono ed equo). La frase non è una definizione di ius ma esprime solo un'aspirazione del ius verso valori morali ed etici. Ius nelle fonti sembra essere diritto oggettivo nelle espressioni ius civile, ius gentium, ius honorarium, ius publicum.
Diritto soggettivo nelle facoltà o potestà ius agendi (servitù di passaggio). Le più significative accezioni di ius:
- Sitazione giuridica. Es. Lex XII Tabularum ricorre a volte la frase ita ius esto, nel testamento sulla mancipatio ed è la situazione giuridica soggettiva che si determina per effetto della pronuncia di certa verba.
- Rito (atto giuridico solenne: negoziale o giudiziale. Es. confarreatio e mancipatio).
- Luogo del giudizio, dinanzi al magistrato es. in ius vocatio, in iure cessio, interrogatio in iure
- In fonti postclassiche tra scritti dei giuristi classici.
IUS QUIRITIUM diritto dei quirites. Sono i membri della prima collettività cittadina romana. A questo ius si fa risalire la prima posizione soggettiva assoluta: dominium, libertas e patria potestas, manus e mancipium. La sua formazione è consuetudinaria.
IUS CIVILE nel suo significato letterale è il ius dei cittadini romani in particolare. Talvolta può indicare tutto il diritto romano e oltre il diritto privato. Il diritto privato arcaico era tutto ius civile e ben presto assorbì anche lo ius quiritium, ebbe povertà di strutture e i caratteri di formalismo, ruralità e personalità e come fonti i mores, la legge delle XII tavole, altre leges publicae e l'interpretatio pontificale. A partire dal III sec a.C. il diritto romano privato iniziò a perdere i caratteri delle origini e si aggiunsero nuove fonti di produzione, l'attività del pretore e di altri magistrati diede luogo alla formazione dello IUS HONORARIUM. Il diritto privato si andò estendendo ai peregrini (non cives) o comunque fu riconosciuto comune ai cives e non cives, si parlò di IUS GENTIUM. Nella prassi dei rapporti commerciali tra romani e stranieri furono riconosciuti e giudizionalmente tutelati a Roma nuovi negozi. E perciò si ammise che la volontà manifestata potesse produrre effetti giuridici senza nessun formalismo. Rilievo acquistò la bona fides intesa come correttezza sui rapporti giuridici. Non appare come si forma questo nuovo ius, a dare il primo impulso fu certamente il pretore. Il processo adottato era quello delle leges actiones, caratterizzato da rigore formale, oralità, povertà di strumenti processuali. Nel 242 a.C. sul finire della prima guerra punica fu istituito il praetor peregrinus con il compito di ius dicere tra i cittadini e stranieri o tra stranieri e l'altro pretore a cui rimase la iuris dictio inter cives fu detto praetor urbanus. Accanto al processo per leges actiones si sviluppa il processo formulare dove le parti potevano essere non cives dove era impiegata una formula redatta per iscritto nella quale si sintetizzavano i termini della lite.
IUS HONORARIUM è il diritto risultante dall'attività creativa di alcuni organi giurisdizionali: i pretori (urbani e peregrino) ma anche edili curuli, governatori delle province, magistrati eletti dal popolo con carico di durata annuale. Per maggior parte fu opera del pretore urbano, il suo editto era la fonte prevalente del diritto onorario. Edili curuli avevano il compito di polizia la cui attività giurisdizionale era limitata alle controversie dipendenti alle vendite di schiavi ed animali. Ogni pretore in forma dello ius edicendi, all'atto di prendere possesso della carica emanava un editto destinato a durare un anno, tanto quanto la carica del magistrato che lo avevo espresso. Nell'editto prospettava un programma e diceva i provvedimenti che avrebbe adottato in quell'anno. La lex Cornelia 67 a.C. vincola i pretori alle proprie promesse edittali.
Editto repentino: provvedimenti emanati dai pretori in certe circostanze non contemplate nell'editto.
Editto tralaticium: consistente il nucleo edittale che si trasmetteva inalterato da pretore a pretore. Nel 130 d.C. il giurista Salvio Giuliano sotto incarico di Adriano stabilì il testo definitivo dell'editto pretorio e si ebbe EDICTUM PERPETUUM. Così lo IUS EDICENDI perse ogni significato perché riproducevano quegli editti. L'editto contemplava i mezzi di tutela giudiziaria del ius civile. Il diritto pretorio è quello che scaturisce dalle clausole edittali che promettono strumenti processuali. Questi si manifestavano in 3 direzioni.
- Adiuvandi: il pretore appresta rimedi per facilitare l'applicazione del ius civile dove i mezzi appaiono insufficienti e poco idonei.
- Supplendi: il pretore interviene per colmare le lacune del ius civile.
- Corrigenti: il pretore interviene per correggere le iniquità dello ius civile.
Tra la fine dell'età classica e gli inizi di quella postclassica sia il pretore giusdicente sia il processo formulare sono venuti meno. Di conseguenza avrebbe dovuto esserci la fusione tra ius civile e honorarium ma nelle fonti giustinianee si distingue tra effetti iure civili e effetti iure praetoria.
IUS GENTIUM i negozi nati nella pressi delle relazioni commerciali tra romani e stranieri furono riconosciuti validi dai romani e qualificati come iuris gentium.
IUS PUBLICUM e IUS PRIVATUM. Mentre oggi nel diritto pubblico sono prevalenti interessi pubblici, in quello privato sono prevalenti interessi individuali e regola i rapporti tra privati. Per diritto romano privato i giuristi si riferivano in prevalenza IUS CIVILE, IUS GENTIUM e IUS HONORARIUM. I giuristi si preoccupavano solo di liti tra privati se restavano fuori le controversi in cui fosse parte il populus romanus (Stato). Per questo si aveva un processo pubblico. Ius publicum indica ius che scaturisce da una fonte pubblica. L'oggetto publicus deriva etimologicamente da populus. Le leges publicae erano quindi le leggi che promanavano dal popolo riunito in assemblea. Leges privatae erano dichiarazioni unilaterali di privati in senso a negozi solenni (mancipatio).
IUS COMMUNE e IUS SINGULARE: il primo è un istituto di applicazione generale (testamenti ordinari), il secondo ha un regime giuridico eccezionale (testamenti unilaterali).
IUS NATURALE nelle fonti romane è definito ciò che è sempre buono, equo. Ius naturale nel senso di ius conforme a natura comune a tutti i popoli come es. la schiavitù, come dice Ulpiano la schiavitù appartiene allo ius gentium perché lo ius naturale tutti gli uomini nascono liberi.
Fonti di produzione
Sono atti o eventi da cui scaturisce il diritto oggettivo.
- Mores: sono fenomeni consuetudinari dei remoti antenati.
- Leges Leges datae: erano direttamente deliberate dal magistrato.
- Leges rogatae: erano solo proposte dal magistrato al popolo riunito in assemblea (i comitia). Erano approvate dal popolo composto da patrizi e plebei.
- I plebisciti erano norme sancite dalla plebe riunita in concilio plebis. I plebisciti vincolavano dapprima solo i plebei con la lex hortensia del 286 a.C., i plebisciti furono equiparati alle leges e divennero obbligatori per tutti i cives. Le lex rogatae furono emanate fin oltre l'età repubblicana. L'ultima lges che si ha notizia è la LEX AGRARIA.
- Edicto magistratum
- Senatuconsulta: erano direttive vincolanti per i magistrati cui erano rivolte. Poi furono rivolti ai cittadini. Il IUS che ne scaturisce fu detto IUS NOVIUM. Spesso l'attività legislativa del senato nella sostanza era espressione della volontà del principe.
- Constitutiones principium furono detti i provvedimenti imperiali degli imperatori fin dal principato. Le constitutiones principium potevano avere carattere generale (edicta e mandata), particolari (decreta, rescripta e epistulae).
- Consuetudine: nel diritto romano: mores maiorum. Nel 212 l'imperatore Caracalla con la constitutio Antoniniana concesse la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero. Per Giuliano anche la consuetudine è, come la lex, manifestazione della volontà del popolo.
- Giuristi: i primi a Roma furono i pontefici che ebbero il monopolio della conoscenza e interpretazione del diritto. Con la fine dell'età arcaica furono ammessi i plebei al pontificato dopo che il primo pontefice plebeo iniziò a dare responsi in pubblico, furono pubblicati i formulari di legis actiones e di negozi. Pure i giuristi laici davano gratuitamente pareri (responsa). Augusto conferì ai giureconsulti di fama una particolare auctoritas. I giuristi scrissero manuali elementari con funzioni dialettiche (le Instituziones) e altre opere, ciò fino al 3° sec. Di cognizione è materiale che ci fa conoscere qual è il diritto oggettivo. La principale è il Corpus Iuris Civilis compilazione di iura compiuta nel 3° d.C. su iniziativa di Giustiniano, poi completata con leges dello stesso imperatore nel 534.
Il processo
Con processo intendiamo il complesso delle attività volte all'accertamento e realizzazione di posizioni giuridiche soggettive attive: a darvi impulso è il singolo, soggetto privato e vi interviene un organo pubblico giudiziario. Si preferisce parlare di processo privato anziché di processo civile sia perché nelle fonti l'aggettivo civile è adoperato in diversi significati sia per sottolineare il fatto che il processo romano riguardante le liti tra privati ebbe carattere più privato che pubblico. Le norme processuali sono oggi considerate secondarie rispetto a quelle del diritto sostanziale che consta di norme primarie. Per azione si intende lo strumento processuale del quale dispone chi assuma l'iniziativa di far valere in giudizio le proprie ragioni. Il diritto soggettivo è un prius, l'azione è un posterius. Nel diritto romano erano tipiche le actiones (servitù, contratti, delicta), non l'actio. Una ragione era tutelabile in quanto vi fosse l'actio adatta, oggi l'azione presuppone il diritto soggettivo, per diritto romano, il diritto soggettivo presupponeva l'azione. L'azione appariva un prius rispetto al diritto soggettivo. Riguardo al diritto onorario determinate posizioni soggettive acquistavano rilievo giuridico nel momento stesso in cui il pretore proponeva nell'editto lo strumento giudiziario, che lo contemplasse e tutelasse. Per diritto pretorio e per ius civile l'ampiezza del diritto soggettivo tutelato e le conseguenti possibilità di azione erano definite nei relativi contesti.
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