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ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI. L'ADEMPIMENTO.
L'estinzione aveva luogo ipso iure e op exceptionis. La compensazione era un caso a parte: le obbligazioni si estinguevano ope iudicis.
L'adempimento. Con l'adempimento della prestazione la vicenda dell'obbligazione si conclude nel modo più naturale: l'obbligazione si estingue e il debitore è liberato. In precedenza era stato in materia di delitti che si era riconosciuto effetto liberatorio al pagamento della pena pecuniaria; e alla composizione pecuniaria. L'adempimento della prestazione non fu ritenuto di per sé sufficiente per la liberazione dal vincolo o l'estinzione dell'obbligazione, richiedendosi o l'acceptilatio o la solutio per aes et libram. Il termine tecnico per indicare l'adempimento della prestazione è solutio; esolvere si disse l'atto di adempiere. La solutio almeno da età preclassica ebbe l'effetto di estinguere ogni tipo.
diobligatio: l'estinzione aveva luogo ipso iure. A compiere la solutio era il debitore ma aveva efficacia liberatoria per il debitore anche la solutio compiuta da un terzo. La solutio doveva essere fatta al creditore. Poteva esser fatta, con efficacia liberatoria, ad un procurator del creditore. Nelle obbligazioni da stipulatio si poteva adempiere all'adiectus solutionis causa. Le modalità della solutio erano diverse a seconda del tipo di prestazione: a volte questa comportava il compimento d'un negozio giuridico: così ad es nei debiti di dare; altre volte bastava un comportamento anche non engoziale; se del caso, persino un'omissione. Il debitore non avrebbe potuto subire condanna oltre il limite della propria possibilità economiche. Quando si trattava di prestazioni pecuniarie poteva darsi il caso che un debitore fosse tenuto verso lo stesso creditore per più debiti omogenei: se all'atto del pagamento non si precisava per quale debito sicompissela solutio, il pagamento si imputava: al debito scaduto a quello più gravoso per il debitore, a quello più antico. Il debitore doveva eseguire la prestazione dovuta. La prestazione andava eseguita nello stesso luogo dove il debitore poteva essere convenuto in giudizio. Si dava ogni modo possibilità al creditore, per i crediti di certa pecunia, sanzionati da iudicia stricta con intentio certa, di agire con una diversa azione speciale, l'actio de eo quod certo loco, denominata pure actio arbitraria. Con questa azione il creditore avrebbe potuto chiedere l'adempimento in un luogo diverso da quello proprio dell'obligatio dedotta in giudizio, e il giudice, nell'emettere la condanna, avrebbe tenuto conto dell'interesse del debitore ad adempiere là dove avrebbe dovuto; onde la riduzione dell'importo del debito.
ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI: REMISSIONE DEL DEBITO. LA TRANSAZIONE.
Solutio per aes et libram. La stessa denominazione
denunzia che si trattava d'uno dei gesta per aes et libram. Il• rito si svolgeva dinanzi a 5 cittadini romani puberi e ad un libripens, anch'egli civis Romanus e pubere, chereggeva la bilancia, presente il creditore, il debitore dichiarava solennemente, seguendo lo schema d'un preciso formulario, di liberare se stesso dal potere del creditore. La solutio per aes et libram era simmetrica e contrariarispetto al nexum. Essa era necessaria per la liberazione dei nexi dal potere del creditore, non essendo sufficienteun pagamento informale. In fine dell'età arcaica si dovette giungere al riconoscimento di effetto liberatorio allasemplice solutio, al pagamento in sé, anche se non accompagnato dalla solutio per aes et libram. La solutio peraes et libram fu definita imaginaria solutio. Divesse un negozio astratto cui ricorrere per la remissione deldebito. L'estinzione dell'obbligazione operava ipso iure.Acceptilatio. Constava di domanda e congrua.risposta positiva: alla domanda del debitore "hai ricevuto quel che ti ho promesso?". Fu un negozio estintivo delle obbligazioni da stipulatio, nonché delle altre che si contravano verbi. Si deve ritenere che queste non si estinguessero per il fatto in sé dell'adempimento della prestazione, dovendosi fare ricorso all'acceptilatio; né è improbabile che l'acceptilatio presupponesse a sua volta l'adempimento. Riconosciuto più tardi effetto liberatorio alla solutio, l'acceptilatio fu riconosciuta idonea a distinguere l'obbligazione a prescindere dall'effettivo adempimento, ed adoperata per la remissione dei debiti. Definita dai giuristi a imaginaria solutio si configura quale negozio astratto, che produce i suoi effetti indipendentemente dalla causa. Pactum de non petendo. Avrebbe avuto l'efficacia propria dei nuda pacta: in virtù dell'exceptio pacti conventi,convenuto in giudizio per l'adempimento, avrebbe opposto al creditore. L'exceptio sarebbe stata superflua se il patto avesse riguardato un'obbligazione sanzionata da iudicium bonae fidei. Questo passo estingueva ipso iure le obbligazioni perseguibili con le azioni penali furti e iniuriarum. La transazione. Era per i classici una specifa causa di megozi astratti ed insieme un particolare caso di applicazione del pactum de non petendo: presupponeva una lite in corso; sicché queste per mettere fine alla lite pattuivano reciproche attribuzioni e rinunzie. Nel tardo diritto romano la transazione assume una propria specifica giuridica fisionomia e si dà alla parte interessata l'actio praescriptis verbis. ALTRI FATTI GIURIDICI ESTINTIVI DELLE OBBLIGAZIONI. Contrarius consensus e recesso unilaterale. Sappiamo che i contratti consensuali, finché non ne avesse avuto inizio l'esecuzione si scioglievano per reciproco dissenso. Nelle stesse circostanze,società e mandato cessavano anche per recesso unilaterale. Per mutuo dissenso tra i soci, recesso unilaterale di un socio e revoca del mandante, società e mandato cessavano anche se aveva avuto inizio l'esecuzione del contratto. La morte. La morte dell'una o dell'altra parte del rapporto obbligatorio non comportava solitamente l'estinzione delle obbligazioni da atto lecito, o comunque sanzionate da azioni reipersecutorie: crediti e debiti relativi si trasmettevano di norma agli eredi. Certamente non riguardava i nexi e quanti fossero stati addicti all'avversario in seguito all'esercizio della legis actio per manus iniectionem, perché, se è verosimile che il potere su di essi si trasmetteva agli eredi del creditore, è impensabile che gli eredi del debitore venissero ridotti nello stesso stato di assoggettamento del loro dante causa. Per ragioni analoghe, bisogna credere che in origine non si trasmettesse agli eredi ilpericolo di assoggettamento personale che incombeva su quanti, avendo assunto una responsabilità, erano esposti in caso di inadempimento alla legis actio per manus iniectionem. Nella lex XII tabularum è ammessa, anzi è presupposta, la normale trasmissione agli eredi non solo dei crediti, ma anche dei debiti. Questo stato di diritto si consolidò quando, in età preclassica, introdotta la bonorum venditio, si cominciò a pensare all'obligatio come ad un vincolo di carattere patrimoniale. Quanto alle obbligazioni da atto illecito sanzionate da azioni penali, basti richiamare quanto conosciamo già: morto l'autore dell'illecito, l'azione penale non poteva essere esercitata contro gli eredi: questo vuol dire che si estingueva il relativo debito. Per l'aspetto attivo del rapporto, la regola era che le azioni penali si trasmettevano agli eredi del creditore: la sua morte non estingueva l'obligatio. Quando la morte o del- debitore o del creditore estingueva l'obbligazione, l'estinzione aveva luogo ipso iure.
- Con l'adrogatio e con la conventio in manum di donne sui iuris si estinguevano iure civili i debiti in precedenza contratti rispettivamente dall'adrogatio e dalla donna. Il pretore dava ai creditori un' actio utilis ficticia, come se la capitis deminutio non avesse avuto luogo.
- Confusio. L'obbligazione è un vincolo tra soggetti giuridici distinti: creditore e debitore. Allorché accade che le due figure confluiscano nella stessa persona, l'obbligazione si estingue ipso iure. Si suol parlare al riguardo di confusione.
- L'obbligazione si estingue ipso iure anche per impossibilità sopravvenuta della prestazione, non imputabile al debitore.
- Decorso del tempo. Le azioni penali in factum non potevano generalmente essere esercitate oltre l'anno dalla commissione dell'illecito: decorso un anno senza che avesse avuto luogo litis contestatio,
Tanto l'obbligazione si estingue, in quanto le due causae siano ambedue lucrative, senza oneri pecuniari per lo stesso creditore. Doveva trattarsi di un concursus causarum lucrativarum. Così ad es., se Tizio, legatario perdamnationem di una certa res, acquista da un terzo la stessa cosa per donazione, l'obbligazione da legato si estingue: le due causae sono lucrative. L'obbligazione invece se tizio legatario per damnationem di una certa res, l'avesse acquistata per compravendita.
ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI: LA NOVAZIONE.
Si intende la sostituzione di un'obbligazione con un'altra, talché la prima si estingue e al suo posto sorge la nuova. Nel diritto romano, novazione ha luogo per effetto di stipulatio. Questa doveva fare riferimento al rapporto obbligatorio che con essa si voleva estinguere e doveva avere ad oggetto la stessa prestazione. Per effetto della novazione la prima obbligazione si estingue ipso iure, e con essa si estinguono eventuali
garanzie personali e reali, e si interrompe il corso di eventuali interessi. In relazione all'aliquid novi, la novazione può essere oggettiva e soggettiva. Nella prima l'elemento nuovo è rappresentato dalla causa: si estingue ad es. un'obbligazione contratta consensu o re, e, con