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II PERIODO STORICO.

Tra il IV e III secolo iniziano a realizzarsi dei cambiamenti profondi della storia di Roma

che hanno importanti ricadute anche nel campo giuridico, per cui questi secoli

segnano il passaggio dal diritto dell’età arcaica che è espressione della Roma del V e

VI secolo. In questi secoli le cose iniziano a cambiare per una serie di ragioni, in

quanto Roma una volta raggiunta l’egemonia sull’Italia inizia una serie di guerre di

conquista che nell’arco di poco più di I secolo e mezzo trasformeranno lo stato romano

in un impero mediterraneo. Questo mutamento ha una serie di espressioni molte

importanti in campo economico, sociale e sul piano politico e giuridico. Con la nascita

di un impero cambiano le strutture economiche e cambiano le caratteristiche

dell’economia romana: mentre nel periodo più antico si produceva per il consumo, in

questa fase si produce per il commercio, per cui l’economia romana diventa

un’economia commerciale; un’economia fatta di commerci non solo locali ma di natura

mediterranea. Sorgono esigenze anche in campo giuridico: esigenze alla

organizzazione delle imprese o a consentire la costruzione di imprese di grandi

dimensioni, nascerà in questo modo, nel diritto Romano di quest’epoca il diritto di

società commerciale, che consente a più imprenditori di mettere insieme i loro

patrimoni finanziandoli ad una data attività di impresa, quindi la forma giuridica è

funzionale a nuove esigenze economiche. Il sistema giuridico dell’età delle 12 tavole

infatti non era in grado di far fronte alle nuove esigenze di una nuova economia. Una

seconda questione riguarda gli assetti sociali e le forze di lavoro. L’economia romana

del periodo antico basava le proprie forze di lavoro sostanzialmente all’interno della

famiglia di tipo patriarcale, il tutto funzionale allo sfruttamento della terra, in cui la

produzione era essenzialmente per il sostentamento della famiglia stessa e non per il

commercio, in questo nuovo periodo invece l’organizzazione del lavoro era molto più

complessa ed ampia ed essenzialmente si articola: da un lato nel reclutamento di

mano d’opera attraverso un vero e proprio contratto di lavoro subordinato. Questa

nuova figura contrattuale sorge con la nuova economia. Accanto al lavoro subordinato

le forze di lavoro sono rappresentate anche da grandi masse di schiavi(catturati al

seguito delle guerre di successione) a cui venivano attribuiti i lavori più umili e faticosi

di tipo agricolo e industriale, questo quindi sviluppa un altro aspetto giuridico che si

occupava di questa massa di persone priva di diritti a cui veniva data la possibilità di

riconoscere la libertà agli schiavi dopo un periodo di tempo; nel mondo romano, a

differenza di quello greco, non solo sono frequenti le liberazioni degli schiavi, ma

anche i diritti politici e la cittadinanza vengono attribuiti a questi. C’è un’altra

componente importante che caratterizza questo periodo storico, cioè l’incontro con la

civiltà greco-ellenistica, questo incontro è estremamente elevata. Questo incontro

avviene prima con la conquista da parte dei Romani, prima con le conquiste del sud

Italia e poi con la conquista della Grecia, a questo punto la cultura greca ingloba e

trasforma la società Romana che viene influenzata dal pensiero filosofico greco.

Attraverso Roma la civiltà greca viene irradiata per tutto l’impero. Questo fatto ha

grande importanza anche sul piano giuridico perché a partire dal III secolo inizia a

svilupparsi una vera e propria scienza giuridica che prima non c’era o aveva forme più

rudimentali, questa scienza è dedita allo studio funzionale e sistematico del diritto in

cui iniziano ad apparire le prime opere di diritto. Il pensiero giuridico romano utilizza

l’impalcatura teorica della filosofia greca, per questo utilizza schemi di pensiero molto

razionali. In tutto questo nuovo contesto il problema principale è dato dalla crescente

inadeguatezza del diritto romano dell’età delle 12 tavole, il diritto risalente al periodo

antico è inadeguato rispetto ad un mondo nuovo, per questo il diritto viene cambiato

affinchè diventi idoneo per soddisfare le esigenze di un mondo mutato, moderno,

civilizzato e dinamico. Questo compito di ammodernare il diritto esistenze e di creare

un nuovo diritto viene assolto dai pretori che sono i magistrati, ovvero gli organi dello

stato che amministrano la giustizia civile a Roma. Questi pretori sono: il primo è il

pretor urbanus istituito nel 367 a.C. con le Leggi Liciniae Sextiae, che segnano il

passaggio dall’antica repubblica aristocratica patrizia ad una repubblica patrizio-

plebea. In particolare, una di queste tre leggi stabilisce che uno dei due consoli deve

essere scelto tra i plebei, mentre in precedenza i consoli erano solo patrizi. Verso la

metà del IV secolo quindi c’è anche un cambiamento politico grazie al pareggiamento

sociale tra patrizi e plebei, a queste leggi seguono una forte democratizzazione dello

stato romano, quindi dalla repubblica oligarchica si passa ad una repubblica

democratica. Nel 367 avviene una svolta delle leggi licinie sestie che riguardano l’ager

publicus e dell’aere alieno, e contemporaneamente a queste leggi viene fatta una

riforma sociale che toglie le funzioni giurisdizionali al consolato, fino a quel momento

infatti erano i consoli ad amministrare la giustizia, e crea una magistratura apposita

che è quella della pretura, che sovraintende la giustizia civile. Circa un secolo e mezzo

più tardi, con la costruzione dell’impero mediterraneo accade che aumentano le

transizioni commerciali tra le varie parti dell’impero, aumentano anche le cause civili,

quindi liti tra romani e stranieri, residenti nelle provincie, cioè un peregrinus. Per far

fronte all’enorme ammontare delle cause civili nel 242 a.C. viene creato un secondo

pretore al quale viene affidata la giurisdizione, quindi il compito di sovraintendere a

tutte le cause civili che si svolgono tra un cittadino romano e un peregrinus, questo

secondo pretore viene chiamato Praetor Peregrinus (praetor qui inter cives et

peregrinos ius dicet), questo praetor può sovraintendere anche se le liti succedono tra

due stranieri, peregrinos. La caratteristica dell’operare di questi pretori è legata al

fatto che all’inizio del loro periodo di carica che era di un anno, emanavano un

provvedimento normativo generale chiamato editto e questo potere di emanare editti

derivava dal fatto che questi pretori non erano dei semplici magistrati nell’accezione

moderna del termine ma erano degli organi politici dotati di una legittimazione

politica, poiché eletti dal popolo, tanto che al pari dei consoli avevano anche essi

l’imperium quindi erano magistrati cum imperio. L’editto che emanavano indicava i

criteri e le direttive che avrebbero seguito nell’esercitare la giurisdizione. In progresso

di tempo in questo editto, che è un provvedimento normativo, con il passare degli

anni, non vengono solo inserite delle normative modernizzanti ma sempre più spesso

si introducono nuove azioni e nuovi rimedi giudiziari per far fronte a tutte quelle

esigenze dell’economia e della società che stanno cambiando. Questi editti iniziano a

diventare le fonti del nuovo diritto privato romano. Questi editti venivano emanati

durante la carica annuale del console, ma questi potevano essere abrogati o rivisitati

dal console successivo, ma essendo il diritto romano un diritto di tipo stabile e

conservativo, gli editti non venivano cambiati o abrogati ma tenuti. Anno dopo anno

l’editto vede il formarsi come per stratificazioni successive di testi e editti vasti che

vanno a regolamentare praticamente ogni settore del diritto privato romano. Gli editti

inoltre vanno a regolamentare anche le figure dei pretori, urbanus e peregrinus (ius

gentius, perché tiene conto del fatto che regola i rapporti tra popoli). Questi editti

formeranno gran parte del diritto romano, grande importanza verrà attribuito all’editto

peregrinus, mentre l’editto urbanus poteva far riferimento alle leggi delle 12 tavole. Il

pretore peregrinus si trova invece a dover creare sistemi applicabili a popolazione

diverse che abitano nei vasti confini dell’impero romano. Quindi è nell’editto

peregrinus che si trovano gli aspetti più importanti che addirittura influenzano anche

l’operato dell’alto pretore, che al posto di guardare al passato inizia a recepire del

proprio editto le originali questioni giuridiche del pretore peregrinus. Tutta questa

dinamica è accentuata tra il III e I secolo a.C. in cui l’attività dei pretori è dinamica.

Questo fenomeno di iurisdictio pretoria tende a rallentare dopo il I secolo a.C. fino ad

arrestarsi alla metà del II secolo d.C. in cui viene redatto il testo definitivo dell’editto

fondendo insieme quello del pretore urbano e peregrino che viene reso immutabile,

precisamente è un celebre imperatore romano, Adriano, che regna tra il 117 e il 130

d.C. il quale fa redigere questa opera del diritto pretorio. La ragione ovviamente è di

tipo politico, fino a che dura la repubblica, quindi fino ad Augusto, i pretori cambiano il

diritto, mentre quando si cambia forma politica, quindi quando si passa dalla

repubblica al principato, si ha l’esigenza di un unico testo per togliere ai pretori il

diritto di legiferare, che ormai è in mano agli imperatori. La storia dell’editto porta

nell’assetto Adrinianeo il testo di riferimento di questo nuovo diritto privato. Il diritto

dei pretori è universale ed è chiamato ius honorario, quindi il diritto onorario è

magistratuale e trova la sua fonte nell’operato dei magistrati. Questo meccanismo

degli editti (ius dicendi) non è in mano solo ai pretori, ma ci sono anche altri magistrati

che pure svolgono un ruolo importante nel campo giuridico ed utilizzando lo stesso

schema, ossia editti generali, creano anche essi diritto. Sul piano territoriale la

giurisdizione dei pretori è legata alle cause che accadevano tra romani o tra romani e

stranieri in Italia, nelle provincie, al cui capo ci sono dei pro-consoli o pro pretori in

veste di governatori provinciali, regolano la giustizia nella rispettiva provincia

emanando editti (riflettendo sempre gli editti applicati in Italia). Oltre a questi in Italia,

accanto ai pretori, esistono delle giurisdizioni speciali, che fanno capo ai magistrati

minori, tra questi, particolarmente importanti per lo sviluppo del diritto privato è

l’editto che viene emanato da magistrati minori chiamati Edili(ediles), che si occupano

dei mercati e hanno funzioni di polizia. Per questa ragione l’editto degli Edili, contiene

una puntuale regol

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
62 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher robertapp di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Pesaresi Roberto.