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Le costituzioni imperiali e il loro ruolo nel diritto

Le costituzioni imperiali diventano fonti di produzione del diritto a partire da Augusto. Con la lex de Imperio, il senato e il popolo investivano del potere l’imperatore. I giuristi Gaio e Ulpiano del III secolo d.C. fanno riferimento al potere normativo dell’imperatore. Cinque editti di Cirene da Pirenaica, una provincia senatoria. L’imperatore poteva decidere anche delle province senatorie.

I rescritti

I rescritti sono decisioni sul caso concreto da parte dell’imperatore. Durante questo periodo vengono generalizzati e applicati per analogia a casi similari.

Giuristi e scuole giuridiche

Paolo è un giurista dell’età dei Severi e fece parte del Consilium Principis, istituito a partire dal II secolo. In questo periodo si stabilizza il rapporto fra giurista e Principe. Fu un periodo di oculato tradizionalismo e attività sistematica. I giuristi insigniti di Ius respondendi ex autoritate Principis danno pareri vincolanti in giudizio. In questo periodo emergono le figure di Labeone (si dice più ostile al regime) e Capitone. Labeone viene considerato un giurista geniale. Furono i fondatori di due scuole che però non portano i loro nomi: Sabiniani di Labeone (conservatori) e Proculiani o cassiani di Capitone (progressisti).

Opere di commento, di casistiche, monografiche, elementari. I frammenti ci sono giunti dal Digesto di Giustiniano. L’unica opera che ci è giunta direttamente sono le Istituzioni di Gaio. Commenti a ius civile, commenti di libri ad edictum, commenti a libri di diritto pubblico. Libri “Digestorum” sono raccolte di quaestiones e responsa.

Giuristi dell’età dei Severi

Giuristi dell’età dei Severi sono Paolo e Ulpiano. Masurio Sabino visse fino all’epoca di Nerone e diede il nome alla scuola dei Sabiniani e fu allievo di Capitone. Cassio Longino di scuola Sabiniana. Giavoleno Prisco commenta l’opera di Labeone. Nerazio Prisco senatore Proculiano fu un conservatore e fece parte del consilium Principis di Traiano. Publio Giovenzio Celsio fu un giurista molto importante e scrisse 39 libri di Digesta ed è il giurista del diritto come arte dell’equo e del buono. Fu contrapposto a Salvo Giuliano, un Africano che ebbe da Adriano l’incarico di stabilizzare l’editto del pretore. Gaio, giurista del II secolo, è stato un giurista insigne ma fu solo un insegnante.

Il tardo impero (dominato)

Papiniano definisce lo ius honorarius. Ulpiano definisce lo ius publicum.

Crisi e riforme nel III secolo

Crisi profonda nel III secolo periodo del dominato assoluto. Si diffusero i fenomeni del colonato e del cristianesimo. Il primo imperatore di questo periodo fu Diocleziano nel 384. Periodo di anarchia militare. L’elezione dell’imperatore avveniva per acclamazione dagli eserciti (molto spesso più imperatori insieme).

Riforme di Diocleziano

La prima importante riforma fu nella successione dell’impero. Nel passato non vi era un principio affermato. Tetrarchia di Diocleziano: introduce un altro imperatore per la parte orientale dell’impero, e due Cesari, adottati dagli Augusti e designati per le rispettive successioni. Le capitali diventano Milano (e non più Roma) e Nicomedia. Questo sistema poi crollerà con Costantino. Altra riforma destinata a fallire fu quella dei prezzi delle merci per contrastare l’inflazione galoppante e la svalutazione della moneta. Diocleziano aumenta il numero delle province e toglie ai governatori il potere militare. Le province vennero raggruppate in territori più ampi chiamate diocesi con a capo dei vicari che avevano solo poteri civili. Anche le diocesi vennero raggruppate in prefetture.

Invece immutato fu il ruolo dei Prefetti del Pretorio con funzioni giurisdizionali e consiglieri dell’imperatore, competenti anche per l’esazione delle imposte. Il capo dell’esercito era il Magister Militum. La riforma tributaria invece destinò a durare. I fondi rustici vengono misurati con l’unità Iugum che variava in funzione non solo dell’estensione ma anche del tipo di coltura. Anche le persone erano calcolate nel valore del fondo. Le imposte venivano riscosse in natura e in natura venivano retribuiti i funzionari statali. Magister officiorum comprendevano anche i duces dell’esercito. Questor sacri Palati consulente in materia giuridica dell’imperatore. Costantino introduce il Comes Sacrarum Largitiorum che era il responsabile della riscossione delle imposte in denaro. Vengono introdotte altre figure e aumenta il numero dei funzionari imperiali.

Divisione dell’impero

Sotto Valentiniano si ha la prima spaccatura dell’impero. Con Teodosio la definitiva spaccatura con eredi i figli Arcadio ed Onorio. Fra le fonti del diritto nel Tardo Impero vengono introdotti i primi codici. La Costituzione Imperiale diventa l’unica fonte di Diritto. È una legge generale ed è valida per tutti. I rescritti decadono definitivamente e saranno validi solo per il caso concreto. Il rescritto viene a coincidere con la sentenza e cioè con il decreto. Costantino proibisce i rescritti contra ius.

Costituzione di Valentiniano III

La Costituzione di Valentiniano III nel 426 è molto importante e disciplina le fonti. I giuristi entrano a far parte dei burocrati di stato e perdono così la loro autonomia. Sono in sostanza dei rielaboratori di collezioni di Iura classici e Leges. Mancanza di originalità. Giuristi dell’epoca sono Ermogeniano e Aurelio Arcadio. Vengono prodotti i Codici Ermogeniano e Gregoriano. Sono raccolte di rescritti dell’epoca di Diocleziano. La Costituzione di Valentiniano stabilisce che solo la costituzione imperiale ha valore di legge. I rescritti non hanno più valore generale e solo l’imperatore può decidere se un rescritto possa essere applicato per analogia. Legge delle Citazioni: da un valore ai pareri dei giuristi. Quelli validi sono solo Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino e Gaio. In caso di parità il giudice doveva far prevalere il parere di Papiniano.

Codice Teodosiano

Fu un prodotto della cancelleria orientale. È il primo codice ufficiale (il codice Ermogeniano era un prodotto privato). Fu un iter molto lungo e complesso, dal 429 al 438. Il primo progetto non andò in porto. Fu realizzato il secondo progetto e venne pubblicato prima in Oriente e poi in Occidente.

Il secondo Codice Teodosiano ha una funzione pratica. È una raccolta di costituzioni attuali che rispecchiano il diritto vigente. I commissari redattori erano otto presieduti dal Questor Sacri Palati. Il secondo progetto è molto più ridotto e vengono ammesse anche le costituzioni programmatiche. Raccoglie tutte le costituzioni generali da Costantino a Teodosio II ed è facoltà dei commissari correggere e smembrare le costituzioni. I giuristi non vengono più citati ma rimane in vigore la Legge delle Citazioni. Le costituzioni dovevano essere inviate da oriente a occidente e viceversa per l’approvazione.

La giurisprudenza post classica cade nell’anonimato e in oriente vi è solo un lavoro di studio e commento dei giuristi classici. Tituli ex corpore Ulpiani e Sentenze di Paolo. Abbiamo collezioni miste di Leges e Iura. Fragmenta Vaticana: vi sono frammenti di giuristi classici. Epitone di Gaio: frammenti delle opere di Gaio.

La compilazione di Giustiniano

Nel codice Teodosiano che si compone di 16 libri predomina il diritto pubblico. Esso rimane in vigore in occidente per un periodo più lungo che in oriente. Venne in seguito inserito nelle codificazioni romano-barbariche. Esse sono:

  • Editto di Teodorico
  • Lex romana Burgundiorum
  • Lex romana Visigotorum

Le norme valevano per i cittadini romani sotto il dominio barbaro. L’unica costituzione valida per tutti fu l’editto di Teodorico. La più importante è la lex romana Wisigotorum perché in essa sono contenute le epitome di Gaio e la raccolta di sentenze di Paolo. Il codice Teodosiano confluì in queste leggi romano-barbariche.

Giustiniano regnò dal 527 al 565 d.C. Egli si ripromise di rifondare l’unità politica religiosa e giuridica del Impero. La compilazione consiste di tre opere: Codice, Digesto e Istituzioni. In seguito ci furono anche le Novelle. Con il termine Corpus Iuris si intende il tutto. Ogni opera è preceduta da una costituzione programmatica dove vengono indicate le linee guida per la compilazione e viene adottata con una costituzione di pubblicazione.

Il Codice di Giustiniano

Per il Codice si instaurò una commissione di 10 membri con Giovanni di Cappadocia e Triboniano. Le finalità del codice dovevano essere essenzialmente pratiche. Il compito era quello di raccogliere le costituzioni vigenti dei codici ermogeniano, Gregoriano e Teodosiano più quelle successive attraverso una procedura di interpolazione. Problema di dare una data certa alle costituzioni e di darvi un ordine cronologico dal II sec d.C. Il codice viene pubblicato nel 529 con la costituzione Summa Rei Publicae. Con la pubblicazione perdono valore le costituzioni non contemplate in esso. Nel primo codice che non ci è pervenuto è presente il richiamo alla Legge delle Citazioni. Tale richiamo venne poi superato dal Digesto e non fu riproposto nella seconda edizione. Codex repetitae praelectionis è la seconda edizione del Codice in quanto il primo era diventato obsoleto con la pubblicazione del Digesto. Esso raccoglie le costituzioni emanate nell’intervallo di tempo. La commissione era presieduta da Triboniano con Doroteo e tre avvocati. Vennero inserite costituzioni dimenticate e 50 decisioni di Giustiniano su dispute giuridiche. Sono 12 libri divisi in Titoli (dal 2 all’8 dedicati al diritto privato).

Digesto

Deriva dalle opere classiche e consiste in responsi ordinati per materia secondo quello che era l’editto del pretore. Fu redatto in soli tre anni sotto la guida di Triboniano, Quaestor Sacri Palati con 16 membri (avvocati, professori e funzionari) e fu pubblicato nel 533 in greco e latino. Lo scopo del Digesto era quello di essere usato nei processi superando la legge delle citazioni. Sono oltre 9000 brani giurisprudenziali del I – III sec d.C. di 39 giuristi e oltre 50 libri. Circa 1/3 del Digesto fu tratto da opere di Ulpiano. Ogni responso era citata la fonte e l’autore. Il Digesto consta di cinque libri divisi in titoli. Fu un lavoro enorme in cui si dice che la commissione si divise in tre sottocommissioni.

Istituzioni

Pubblicate nel 533 si tratta di un opera destinata all’insegnamento nel primo anno di studio del diritto. In pratica riprende le istituzioni di Gaio. Compilazione a cura di Triboniano, Teofilo e Doroteo. È un libro discorsivo e più omogeneo rispetto al Digesto e consta di opere istituzionali classiche più costituzioni imperiali. Viene mantenuta la prospettiva storica del diritto. Sono quattro libri e vi è anche la parte relativa al diritto penale che non era stata trattata da Gaio. Pubblicato con la Costituzione Omnem che riformava tutto l’insegnamento del diritto. Solo tre scuole erano autorizzate: le città imperiali più Berito. Con ciò Giustiniano elimina l’autonomia didattica.

Processo per legis actiones

Le azioni possono definirsi come un insieme di atti per la tutela di diritti. Per i romani il punto di vista era più sul processo che sul diritto sostanziale. In altre parole sussisteva il diritto perché esisteva un azione che lo tutelava. Le azioni fanno i diritti. Il processo più antico era quello per legis actiones. Successivamente sopravvenne il processo formulare (III – II sec a.C.). Infine abbiamo la cognitio extra ordinem caratterizzata da un rilevante aspetto pubblicistico in quanto avviene sotto la regia del magistrato/funzionario imperiale.

I processi per L.A. e formulare hanno invece due fasi: fase in iure davanti al magistrato e fase apud iudicem innanzi a un giudice privato scelto dalle parti. Si ha quindi un carattere arbitrale della lite. Le L.A. sono fondate sulla legge (ius) così come ci dice Gaio.

Procedure di cognizione

Si compongono di cinque procedure stabilizzatesi nel corso degli anni (non tutte contemporaneamente quindi) fatte di rigorose forme verbali e gestuali.

  • L.A. sacramenti (giuramento) in rem o in personam
  • L.A. per iudicis arbitrive postulationem (non presupponeva necessariamente una lite e veniva usata per richiedere un giudice o un arbitro per esempio nei giudizi di divisione)
  • L.A. per condicionem

Procedure esecutive

  • L.A. per manus iniectionem
  • L.A. per pignoris capionem

L.A. sacramenti

È la più antica e fu una creazione della giurisprudenza pontificale. Può essere divisa nelle azioni “in rem” e “in personam”. Il sacramentum prima aveva un carattere religioso poi in seguito piano piano si laicizza. In origine la scommessa poteva realizzarsi con la consegna di animali da parte di entrambe le parti. La parte soccombente avrebbe avuto il suo bestiame sacrificato agli dei. In seguito la scommessa divenne su una somma di denaro (50 o 500 assi a seconda del valore della lite) da pagare all’erario in caso di soccombenza. Il giudice doveva decidere quale sacramento era iustum e quale iniustum.

Le L.A. erano riservate solo ai Liberi, cittadini romani e sui iuris. Non avevano capacità ad agire i furiosi, gli impuberi, i prodigi e le donne. Erano invece precluse ai peregrini. Si presume fossero concesse ai latini che avevano il commercium.

In rem

Serviva per accertare diritti reali, eredità, potestà familiari, rivendicazione di libertà, diritti di servitù. In ius vocativo era la chiamata dell’attore al convenuto. La L.A. sacramenti in rem poteva riguardare beni mobili e immobili.

Aulo Gallio, giurista dell’età Antoniniana, ci dà ragguagli sul processo per L.A. Nell’epoca più arcaica era un procedimento di violenza privata legalizzato. Poi si venne a delle finzioni che si traducevano in un rigido formalismo di gesti e parole. In epoca arcaica non c’era la in ius vocativo quindi le parti si recavano ad esempio sul fondo conteso e facevano finta di venire alle mani. A questo punto interveniva il magistrato. Ricordiamo che il pretore venne creato nel 367 a.C. e quindi si pensa che prima fosse il re. Le parti facevano atto di presa della cosa davanti al magistrato per rivendicarne la proprietà, per questo la cosa doveva essere presente. Successivamente la lite non avvenne più sul posto ma in tribunale e si diede così luogo a delle finzioni, ad esempio gli attori si recavano sul posto con testimoni e prendevano una zolla di terra da rivendicare. Così si fece anche per altre cose tipo le mandrie di animali (un ciuffo di pelo simbolico). In ogni caso le parti dovevano pronunciare certa verba e fare certi gesti (toccare la cosa con una festuca). Il magistrato quindi affidava la cosa a uno dei due ma gli chiedeva dei garanti (Praedes). I garanti erano richiesti anche per l’importo della scommessa.

In personam

Si svolgeva più o meno allo stesso modo ma serviva per accertare crediti, per sanzionare obbligazioni. Si pensa che nacque per le obbligazioni derivanti da atto illecito. In seguito servì anche per gli atti leciti. La pretesa nell’intentio doveva essere espressa con le parole “dare oportere” e doveva contenere la causa della pretesa. Il convenuto poteva fare una confessio riconoscendo l’obbligo giuridico, che aveva lo stesso effetto del iudicatus. Se il convenuto negava l’intentio l’attore lo sfidava al sacramentum.

La procedura originaria prevedeva che l’attore in presenza di testimoni costringesse anche con la violenza il convenuto a seguirlo in tribunale. La presenza di vindex (garanti) era prevista anche quando il convenuto non si presentava. Nelle L.A. la litis contestatio consisteva in sostanza nella chiamata di testimoni fra la fase in iure e la fase apud iudicem. Di fronte al giudice privato le parti potevano esporre liberamente le proprie ragioni. Se uno dei due non si presentava il giudice era obbligato a dare ragione all’altro.

L.A. per iudicis arbitrive postulationem

Occorre ribadire in primo luogo che la litis contestatio nelle L.A. è la chiamata dei testimoni che riferisce al giudice quanto avvenuto nella fase in iure. Questa L.A. è presente nella tavola II delle XII tavole. Rappresenta la richiesta di un arbitro (per i giudizi di divisione es. eredità) oppure la richiesta di un giudice per le pretese derivanti da sponsio (stipulatio). Da sottolineare che in questa procedura vi era subito la richiesta del giudice (al contrario della procedura per condicionem dove vi poteva essere un accordo).

La sponsio consisteva in un negozio dello ius civile mediante il quale si prometteva una prestazione con la pronuncia di certa verba. Spondes dari? Spondeo!!! Con ciò il debitore si impegnava affinché la cosa fosse comunque data al debitore anche se, al limite, non fosse in suo possesso. Si realizza quindi un credito derivante da una promessa solenne. Il carattere di questa L.A. è assolutamente laico in quanto non vi è il sacramentum e non è prevista alcuna penale per il soccombente. La richiesta dell’attore veniva espressa dal verbo Oportere. È importante sottolineare come per ogni L.A. corrispondevano diverse pretese contrariamente al processo formulare dove ogni singola pretesa aveva la sua formula.

L.A. per manus iniectionem

Questa è una procedura esecutiva che quindi veniva dopo un giudicato o dopo la confessione del convenuto. Erano concessi 30 giorni al debitore per onorare il debito e se non adempiva o non trovava nessun Vindex (garante) era oggetto del procedimento. In cosa consisteva? Il debitore veniva condotto davanti al giudice e lì gli veniva “imposta la mano” che era un atto di assoggettamento al creditore. Il vindex era il garante del sottoposto a procedura esecutiva e poteva, se voleva, riaprire il processo per contestare la sussistenza del debito. In caso di soccombenza però era condannato al doppio.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Puliatti Salvatore.
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