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Stipulazioni di garanzia

Sono di tre tipi:

  • Sponsio
  • Fidepromissio
  • Fideiussio

Le prime due hanno un regime giuridico differente dalla terza. Sponsio e fidepromissio hanno un regime giuridico simile anche se la fidepromissio è più recente rispetto alla sponsio. In questo caso si tratta di assunzione di obbligazioni passivamente accessorie. Il fenomeno già visto è quello della solidarietà passiva accessoria, cioè la responsabilità viene assunta nell'interesse del debitore principale (a differenza delle obbligazioni solidali).

La fideiussio invece è molto più recente e risale al periodo post Neroniano. La differenza principale dalle altre due è che la fideiusso consiste sempre e solo in un'obbligazione di garanzia. Per la sponsio e la fidepromissio è quindi possibile distinguere due atti separati, in cui il garante viene ad assumere un debito improprio.

N.B. Se la prestazione principale è INTUITU PERSONAE lo sponsor

NON puòobbligarsi in facendo per cui in tali casi sponsio e fidepromissio NON sono ammesse.

La FIDEIUSSIO ha un regime differente in quanto essa esiste solo se esiste l’obbligazione principale e cioè si deve dire che il fideiussore risponde per un debito altrui.

Il fideiussore può garantire anche le obbligazioni infungibili (intuitu personae)

La nullità dell’obbligazione principale comporta la nullità della fideiussione.

Rammentiamo che tutti questi atti sono e rimarranno sempre contratti VERBALI.

CONTRATTI LETTERALI

’ Gaio nelle sue Institutiones che ci parla di due contratti che esigono la forma scritta absustantiam., i NOMINA TRANSCRIPTICIA e i NOMINA ARCARIA (di cui però nonsi sa quasi nulla).

I nomina trancripticia sono legati alla tradizione che esigeva che i Pater tenessero dei libri dicontabilità familiare, i CODICES ACCEPTI ET EXPENSI.

In essi la EXPENSI LATIO (trascrizione) ha effetto costitutivo.

Esistono due tipi di

expensi latio:TRASCRIPTIO A RE IN PERSONAMTRASCRIPTIO A PERSONA IN PERSONAM

Nel primo caso vi è la trasformazione di un obbligazione reale in una obbligazione letterale, con un effetto novativo in quanto la prima si estingue e al suo posto sorge la seconda.

Nel secondo caso l'effetto novativo si manifesta nella sostituzione di un debitore con un nuovo.

CONTRATTI CONSENSUALI

Per lo ius civile essi sono tipici:

  • LOCAZIONE
  • MANDATO
  • COMPRAVENDITA
  • SOCIETÀ

Sorgono a partire dal III secolo a.c. con l'espansione dei traffici commerciali e probabilmente vengono tutelati all'inizio dal pretore peregrino con azioni in factum e solo in seguito diventano IN IUS CONCEPTA e tutelati da IUDICIA BONAE FIDEI.

Rammentiamo che in tali giudizi riveste un importanza fondamentale la DEMONSTRATIO e vi è una grande discrezionalità da parte del giudice privato, cosa che non poteva essere nel processo per LEGIS ACTIONES.

Sono tutti contratti di obbligazioni bilaterali

(sinallagmatici) ad eccezione del mandato che è un contratto bilaterale imperfetto (di norma è obbligata solo una parte) Quando parla di questi contratti Gaio ci dice che essi non sono vincolati ad alcuna forma (quindi né parole né scritti specifici) e sorgono solo grazie al consenso. Giustiniano in seguito ne dà una definizione in qualche modo differente, infatti nelle Istituzioni si dice che tali contratti non esigono scrittura, né presenza delle parti, né è necessario il trasferimento di una cosa. Da notare che a differenza p. es. della sponsio, qui la presenza delle parti non è richiesta e inoltre l'obbligazione NON sorge con la consegna della cosa. Apriamo una parentesi: per il diritto romano il contratto di compravendita ha SOLO effetti obbligatori e cioè si tratta di un impegno a garantire il pacifico godimento della cosa. La proprietà delle res mancipi si trasferiva invece con un atto unilaterale (non un

contratto)formale che mascherava il contratto sottostante: La MANCIPATIO.Ricordiamo inoltre che per i romani le RES MANCIPI erano schiavi, animali da tiro o dasoma (e solo questi), servitù, fondi italici (e non quindi fabbricati).Per tali beni l’usucapione si compiva in 2 anni per i fondi e 1 anno per le altre cose(compresi i fabbricati).Giustiniano vuole distinguere nettamente l’INSTRUMENTUM (vendita a contanti)dalla vendita con effetti obbligatori.Quindi ricapitolando le caratteristiche comuni ai contratti consensuali sono:

  • LIBERTA’ DI FORMA
  • POSSIBILITA’ DI ASSENZA DELLE PARTI (consenso attraverso NUNCIUS o PEREPISTULAM)
  • BILATERALITA’ (SINALLAGMATICITA’)

COMPRAVENDITAE’ un contratto consensuale con effetti obbligatori.Il venditore si obbliga a garantire il pacifico godimento della cosa in cambio del pagamentodi un prezzo.Due sono le caratteristiche principali:

  • CONSENSUALITA’
  • OBBLIGATORIETA’

Oggetto della compravendita deve essere

un bene (merx per le cose mobili) passibile dirapporti giuridici patrimoniali e quindi non può essere una REX EXTRA COMMERCIUM (lido, mura della città, altari sacri). La vendita di cose extra commercium non produce alcun effetto obbligatorio. Possono essere oggetto di compravendita sia diritti (servitù) sia insiemi di cose (eredità). Soffermiamoci ora sulla vendita di cosa futura. Ne abbiamo di due tipi: EMPTIO REI SPERATAE si ha quando l'obbligazione sorge SE e QUANDO la cosa verrà ad esistenza (soggetta a condizione sospensiva). Se la cosa non viene ad esistenza il compratore NON sarà tenuto a pagare il prezzo. EMPTIO SPEI si ha quando oggetto della compravendita è la speranza o l'alea, cioè in altre parole, non si tiene conto SE la cosa verrà in essere e il compratore sarà ugualmente tenuto al pagamento del prezzo (es. vendita anticipata del pescato). Vediamo ora le problematiche relative al prezzo. Il prezzodeve essere sempre espresso in denaro anche se tale affermazione fu oggetto di aspra controversia tra Sabiniani (prezzo espresso in qualunque modo, quindi vendita=permuta) e Proculiani (prezzo SOLO in denaro). Alla fine prevalse la tesi dei Proculiani. Questo ha delle giustificazioni di natura processuale. Nella permuta non potremmo avere un ACTIO EMPTI in caso di inadempimento poiché in tal modo il creditore non potrà recuperare né il proprio bene ceduto né il bene promesso in cambio, ma solo il valore di esso (cosa che egli non voleva sennò avrebbe pattuito un prezzo). Il rimedio sarà quello dell'ACTIO PRAESCRIPTIS VERBIS in cui le possibilità di condannare ad un importo elevato può fungere da indiretto sistema di coazione per l'adempimento. Nella compravendita il prezzo deve essere DETERMINATO o DETERMINABILE X RELATIONEM, essendo quindi escluso l'arbitrato di una delle parti. Giustiniano ammise però il prezzo.

lasciato all'arbitrio di un terzo di fiducia delle parti. In tal caso se il terzo in seguito non avesse potuto o voluto determinare il prezzo la vendita avrebbe dovuto considerarsi nulla.

Nulla viene mai detto sulla congruità del prezzo; l'unico limite è costituito dalla buona fede delle parti. Con Giustiniano venne in rilievo la LESIO ENORMIS riguardo al prezzo di vendita di un immobile. Giustiniano ammise il ricorso contro il prezzo spropositato dando la possibilità di pagare il giusto prezzo o di considerare nulla la vendita.

Gli obblighi del compratore erano di pagare il prezzo oltreché comportarsi secondo buona fede. Invece il compratore era tenuto a diverse obbligazioni:

  • A trasferire il possesso della cosa
  • A garantire per l'evizione
  • Ad astenersi da comportamenti dolosi riguardo al godimento della cosa (in sostanza a garantire il passare del tempo utile per usucapire)

La garanzia per l'evizione era assunta di solito con apposita

stipulatio. Rammentiamo che le fonti ci parlano sempre di obbligo di trasferire il possesso e non la proprietà. L'obbligazione che si assume con la compravendita è di garantire il pacifico godimento della cosa (HABERI LICERE) e di astenersi da qualsiasi comportamento teso a interrompere il trascorrere dei termini per l'usucapione che rammentiamo sono di 2 anni per i fondi ed 1 anno per le altre cose compresi gli edifici. Nella vendita obbligatoria il rischio di perimento della cosa ricade sul compratore, anche se non è stato ancora trasferito il possesso, che rimane quindi obbligato al pagamento del prezzo. Sul venditore grava però l'obbligo di custodia ed è comunque responsabile per colpa e dolo del perimento delle merci. Abbiamo visto che la responsabilità per evizione si assume in epoca classica con apposita stipulatio tesa a garantire l'HABERI LICERE (pacifico godimento). Questa era la c.d. STIPULATIO DUPLAE che era una

stipulazione penale con cui il venditore si obbligava a pagare il doppio del valore della cosa in caso del venir meno dell’haberi licere..

L’ordinamento romano non conosce una disciplina generale sui vizi della cosa venduta. Una disciplina particolare si ha nell’editto degli Edìli Curùli che regolamentano i mercati di schiavi ed animali. Gli edìli nel loro editto ponevano in capo al venditore l’obbligo di dichiarare preventivamente i vizi della cosa; per uno schiavo tali vizi potevano essere l’attitudine alla fuga, epilessia, nosalità etc.

Se il vizio conosciuto dal venditore non veniva dichiarato il compratore aveva due possibilità:

  • ACTIO REDHIBITORIA tesa in sostanza alla risoluzione del contratto e restituzione del prezzo entro 6 MESI (non aveva però azione per il risarcimento del danno)
  • ACTIO QUANTI MINORIS (AESTIMATORIA) per la riduzione del prezzo entro 1 ANNO.

Nel contratto di compravendita possiamo avere una serie di

clausole:

LEX COMMISSORIA in cui l'efficacia del contratto era subordinata al pagamento del prezzo

IN DIEM ADDICTIO entro un termine stabilito se il venditore riceveva una migliore offerta la vendita non aveva effetto

PACTUM DISPLICENTIE se entro un certo termine il compratore non trova di suo gradimento la cosa la vendita si considerava senza effetto.

PACTUM RETROEMENDO era in sostanza un patto di riacquisto entro un certo termine.

Fino alla fine del periodo classico queste clausole erano considerate come SOSPENSIVE, essendo l'ordinamento romano restio alle clausole risolutive.

Solo in epoca tardo classica si fece strada l'idea di considerarle come clausole risolutive.

Ulpiano nel testo riprodotto sottolinea il problema della riconoscibilità del vizio della cosa, infatti se il vizio, pur taciuto, era riconoscibile, non poteva esser fatta valere alcuna garanzia.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
52 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Puliatti Salvatore.