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Età post classica e l'evoluzione del processo giudiziario
Quando gli inizi dell'età post classica, è venuta definitivamente meno ogni residua applicazione delle formule, il processo si unifica. Gli organi preposti alle nuove circoscrizioni territoriali erano al contempo gli organi giudiziari competenti territorialmente. Al vertice stava l'imperatore, che decideva in ultima istanza, i orientamenti, i principi e le regole che si erano manifestati nelle classiche cognitiones extra ordinem si trasmettono fondamentalmente al processo post classico, e specie nell'età giustinianea vengono definiti con maggiore determinazione e consapevolezza. Il procedimento si irrigidisce ma si dà ancora un modo alle parti di prospettare le difese durante tutto l'arco del procedimento, per molti atti giudiziari si prescrivono forme scritte. Dal IV secolo la legislazione imperiale proibì le carceri private ma l'esecuzione personale per debiti non scomparve, se il debitore non era del tutto privo di mezzi contro di lui.
Potevano essere avviate procedure di tipo patrimoniale, ma quando si procedeva per via patrimoniale la vendita dei beni del debitore doveva aver luogo per singoli cespiti e per quanto dovesse occorrere. L'exceptio poté ora essere impiegata non solo per escludere ma anche per ridurre la condanna, perdette significato, con la scomparsa la figura del pretore, la distinzione tra azioni civili e pretorie ma si continua ancora a far differenza tra azioni di stretto diritto e azioni di buona fede, alle azioni di buona fede furono sostanzialmente assimilate le azioni arbitrarie e quindi fu ampliato il numero. I procedimenti relativi a interdicta, in integrum restitutions o cautiones furono in buona parte assimilati a quelli delle actiones. Va sottolineato che venute meno le formule le differenze strutturali tra actio e actio e tra le singole azioni e altri strumenti processuali si diano a scomparire, emerge la tendenza a prospettare il diritto soggettivo indipendentemente dall'actio corrispondente.
In definitiva, processo il diritto sostanziale così saldamente compenetrati finché fu in uso il processo formulare acquistarono, reciproca autonomia e si posero le premesse per farne oggetto di separate discipline.del computo civile, inoltre si calcolava il giorno iniziale mentre per quello finale si applicavano, a seconda dei casi, regole diverse: a volte bastava che l'ultimo giorno fosse iniziato, altre si richiede che l'ultimo giorno trascorre interamente. Normalmente valeva il principio del tempo 'continuo' (regole del calendario), eccezionalmente valeva il principio del tempo 'utile' (giorni nei quali il diritto poteva essere fatto valere).
- fatti volontari: si intendono azioni umane volontarie e giuridicamente rilevanti, infatti si dicono più comunemente atti giuridici e possono distinguersi in:
a) atti leciti: la categoria più importante è quella dei negozi giuridici, intesi come manifestazioni di volontà da parte di privati dirette al conseguimento di risultati pratici giuridicamente definibili in termini di acquisto, perdita o modificazione di situazioni giuridiche soggettive. Lo schema del negozio giuridico è oggetto di
Contestazioni, ritenendo che esso sia espressione di una mentalità individualistica e strumento logico legato a un certo tipo di società.
Atti illeciti: fatti giuridici volontari vietati dell'ordinamento giuridico. La sede propria per discuterne è quella delle obligationes. L'effetto giuridico collegato all'atto illecito è l'applicazione di una sanzione a carico dell'autore. Anche i negozi giuridici sono fatti giuridici volontari, sono atti leciti consentiti dall'ordinamento giuridico, e gli effetti collegati sono gli stessi voluti dall'autore. Di negozio giuridico sono state proposte definizioni e quindi schemi, lo schema qui adottato è tra i più semplici e tra i più idonei alla funzione cui deve adempiere. (Tipicità)
Nelle fonti Romane è assente l'idea del negozio giuridico. Sono molti gli atti, i comportamenti volontari che rientrano nello schema di negozio giuridico proposto.
Non è detto però che si riconoscessero effetti giuridici ad ogni atto lecito corrispondente a quello schema. Il criterio che è dato riscontrare è quello della tipicità: effetti giuridici si riconoscerebbero solo a determinati "negozi giuridici". Si è solito distinguere, nella struttura dei negozi giuridici tre elementi: A. Essenziali: elementi strutturali fondamentali del negozio giuridico. In tutti i negozi è essenziale la manifestazione di volontà, certi elementi del negozio giuridico sono essenziali solo in alcune categorie di negozio, nei negozi causali è essenziale l'esistenza della causa. Ci sono poi elementi essenziali specifici soltanto di singoli tipi negoziali. B. Naturali: elementi conseguenti automaticamente al negozio-tipo pur nel silenzio delle parti, le quali però possono espressamente escluderli. C. Accidentali: quelle clausole che non sono proprie dei singoli tipi negoziali ma che le parti possonoEspressamente inserire. Tra gli elementi accidentali: condizione, termine e modus. Nel dire degli elementi essenziali dei negozi giuridici si è parlato di nullità, e si parlerà di invalidità e inefficacia. La parola inefficacia esprime di per sé il suo significato: mancanza di effetti, inefficace è il negozio che non produce gli effetti propri. Diverso è il concetto di invalidità: invalido è il negozio che non ha un valore, si dice invalido il negozio che presenta un difetto, il negozio invalido è anche inefficace. La dottrina moderna distingue più specie di invalidità, si dice nullo il negozio che non produce i suoi effetti e che quindi nasce morto, si dice annullabile invece il negozio che presenta vizi meno gravi, nasce quindi vivo ma malato, quindi con l'annullamento il negozio cessa di produrre effetti e diventa. Nel diritto romano si parla spesso di negozi nulli, nullità e invalidità.
coincidono: ogni invalidità non può che essere nullità e il negozio nullo è trattato come se non esistesse. Tante volte la nullità era conseguente al fatto che il negozio era stato compiuto in violazione di un precetto giuridico, non sempre però la violazione di una norma comportava nullità. Viene in considerazione in proposito la nota classificazione delle leges: leges perfectae, leges minus quam perfectae e le leges imperfectae. Le prime stabilivano un divieto e insieme la nullità dell'atto compiuto nonostante il divieto, le seconde stabilivano un divieto è una sanzione contro i trasgressori senza sancire la nullità dell'atto compiuto in difformità, le ultime invece stabilivano un divieto senza stabilire le nullità dell'atto contrario le sanzioni a carico dei trasgressori. Nei negozi giuridici sono presenti soggetti e classificazioni. Per quanto riguarda i soggetti: ogni negozio giuridico dovela volontà era manifestata da entrambe le parti. Per quanto riguarda la capacità di agire, si intende la capacità di compiere atti giuridici. La capacità di agire è legata alla capacità intellettuale di una persona. Per esempio, una persona che ha la capacità di agire è in grado di compiere un negozio di trasferimento. In questo caso, la persona è legittimata a compiere il negozio perché ha la rappresentanza diretta. Per quanto riguarda le classificazioni dei negozi giuridici, ce ne sono diverse: - Negozi formali: la volontà deve essere manifestata in una forma specifica. In questi casi, la forma è essenziale. - Negozi causali: la causa determina la struttura del negozio ed è un elemento costitutivo ed essenziale. - Negozi astratti: la causa non emerge dalla struttura del negozio, poiché gli effetti negoziali si producono indipendentemente da essa. - Negozi unilaterali: la volontà è manifestata da una sola parte. - Negozi bilaterali: la volontà è manifestata da entrambe le parti.convergevano manifestazioni di volontà da due parti.- Negozi plurilaterali: convergevano manifestazioni di volontà da tre o più parti.Si è parlato di parti: ogni parte rappresenta un centro di interessi. Generalmente la parte coincideva con la persona singola ma era possibile anche che una parte fosse formata da più persone. Esistono negozi giuridici a titolo oneroso e negozi a titolo gratuito: nei primi (almeno bilaterali) ciascuna parte ciascuna parte consegue un vantaggio dietro corrispettivo, gli altri (una parte o il destinatario) consegue un vantaggio senza corrispettivo. Nei negozi a titolo gratuito rientrano gli atti di libertà: sono negozi giuridici che danno luogo ad un'attribuzione definitiva in favore di chi ne trae vantaggio. Un'ulteriore classificazione dei negozi giuridici è quella tra negozi intervivos e negozi mortis causa. I primi sono destinati a produrre effetti in vita del/dei soggetto/i che del negozio sono partecipi.gli scopi desiderati. Inoltre, i negozi giuridici possono essere classificati come negozi unilaterali o negozi bilaterali, a seconda che siano necessari uno o più soggetti per la loro validità. I negozi unilaterali sono quelli in cui una sola parte emette una dichiarazione di volontà che produce effetti giuridici. Ad esempio, un testamento è un negozio unilaterale in cui una persona dispone dei propri beni per dopo la propria morte. I negozi bilaterali, invece, sono quelli in cui due o più parti emettono dichiarazioni di volontà che si reciprocamente vincolano. Ad esempio, un contratto di compravendita è un negozio bilaterale in cui una parte si impegna a trasferire la proprietà di un bene e l'altra parte si impegna a pagare un determinato prezzo. In conclusione, i negozi giuridici sono strumenti fondamentali nel diritto per regolare le relazioni tra le persone e producono effetti giuridici diversi a seconda della loro natura e delle intenzioni delle parti coinvolte.iuridico prevede che questa manifestazione di volontà sia espressa in forma scritta, al fine di garantire la certezza e la prova degli atti giuridici.