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Interpretazione di Ulpiano del primo caput del s.c
Nel XV libro dell'Ad aedictum (la petizione di eredità), Ulpiano riporta ed analizza un senatoconsulto denominato dalla romanistica Juventianum ed emanato, sotto il regno di Adriano, nel 129 d.C., quando i consoli in carica erano Quintus Julius Balbus e Iuventianus Celsus Titus Aufidius Oenus Severianus. Ulpiano afferma di avere trovato nell'editto un'ampia regolamentazione sulla petizione di eredità, sulla vendita delle cose ereditarie, sul dolo preterito e sui frutti. La disciplina relativa a questi punti era stata discussa in senato ed aveva assunto la forma di un senatoconsulto (di qui la scelta stilistica dell'autore di riportare il testo e di commentarlo punto per punto). Ulpiano aveva sicuramente davanti agli occhi una copia degli atti relativi a quella seduta del senato, dal momento che ne dà un dettagliato resoconto.
del contenuto (una copia del Tabularium del Campidoglio). Il giorno precedente alle idi di marzo (ossia il 14) dunque i consoli Quinto Giulio Balbo e Publio Giuvenzio Celso Tizio Aufidio Eno Severiano avevano provveduto ad illustrare la proposta. Tale data non coincide esattamente con uno dei due giorni in cui i patres erano soliti riunirsi nel corso di un mese, le calende e le idi, probabilmente a causa del fatto che tale giorno era stato dichiarato "nefasto" dopo l'uccisione di Cesare. Nella parte iniziale del provvedimento ricorre il nome dei consoli che si trovavano in carica nell'anno 129 d.C.: Quintus Julius Balbus e Juventius Celsus Titus Aufidius Oenus Severianus. Sembra dunque verosimile che la proposta fosse stata presentata al senato, anziché da quattro consoli (2 ordinari + 2 suffecti), dai soli due in carica, secondo le procedure ordinarie dei lavori dell'assemblea senatoria. Va inoltre sottolineato che entrambi i consoli hanno illustrato la questione.Come può constatarsi dall'uso del verbo 'fecerunt' al plurale e non al singolare, escludendosi in questo modo l'ipotesi che l'imperatore fosse presente nella seduta del senato. Oggetto di illustrazione da parte dei consoli erano state le questioni che l'imperatore Cesare Adriano Augusto aveva proposto. Le questioni si trovano racchiuse in un libello (da intendere come dossier o fascicolo), redatto dalla Cancelleria imperiale (il 3 marzo precedente), e rivolto ai consoli (che lo avevano discusso e fatto votare il 14 marzo), dal momento che l'imperatore aveva desistito dal pronunciare personalmente una oratio in senato.
La decisione: Una volta esaminati gli aspetti emergenti nella parte introduttiva del senatoconsulto, passiamo ad un primo esame del suo contenuto, e in particolare la controversia da cui avrebbe avuto origine.
Poiché coloro che ritenevano d'essere eredi hanno venduto l'eredità, prima che le parti caduche dei
futuri casi simili. Questo dimostra la volontà del senatoconsulto di stabilire una regola generale che potesse essere applicata in situazioni analoghe. Per formattare il testo utilizzando tag HTML, si può utilizzare il tagper indicare un nuovo paragrafo:
Beni di Rustico fossero richieste giudizialmente in favore del fisco, si dispose che nondovessero essere pretese le usurae del prezzo delle cose vendute e che la stessa disposizione venisse osservata in situazioni giuridiche analoghe.
Dal testo emergono chiaramente i seguenti dati:
- L'esistenza di una pretesa del fisco, avente ad oggetto le porzioni caduche dell'eredità di un certo Rustico, rivolta contro quanti, nella convinzione di essere eredi, avevano venduto i beni ereditari prima della rivendica da parte del fisco;
- La non esigibilità, nei confronti di questi ultimi, di interessi sulle somme da essi ricavate con la vendita delle cose ereditarie;
- L'applicazione di tale disposizione a tutti i casi simili.
È interessante rilevare che il senatoconsulto parte da un caso specifico, l'eredità di Rustico, risolvendo però non soltanto i problemi da esso posti, ma introducendo anche un precedente, destinato a trovare applicazione in futuri casi simili. Questo dimostra la volontà del senatoconsulto di stabilire una regola generale che potesse essere applicata in situazioni analoghe.
Tutti i casi simili. Ci sono dubbi circa l'identità di rustico: potrebbe trattarsi Giunio Aruleno Rustico (un esponente del senato flavio condannato per cospirazione nel 94, il cui caso sarebbe stato sbloccato 35 anni dopo) o un Rustico console nel 119 la cui morte avrebbe dato l'avvio alla vicenda sboccata poi alcuni anni dopo col suddetto S.C.
Paragrafo 6b del passo ulpianeo: I patres disposero che: coloro ai quali l'eredità fosse stata richiesta, dovessero restituire, secondo annati, i prezzi a loro pervenuti delle cose ereditarie vendute, anche se queste cose fossero venute meno o depauperate prima che si fosse avanzata la petizione di eredità. Nel paragrafo 6c si afferma che sarebbero stati condannati come se possedessero chi si era impossessato delle res ereditarie pur sapendo di non essere proprietari e prima della litis contestatio avessero cessato di possedere. Si doveva poi ritenere l'eredità richiesta in favore del fisco dal momento in
cui ognunoavesse per la prima volta appreso di tale richiesta, cioè quando per la prima volta gli fosse statafatta la denuntiatio oppure fosse stato convocato in giudizio con lettere o editto. Nella secondaparte del paragrafo si prevede condanna anche per chi si riteneva(per giusta causa)erede, maentro i limiti dell’arricchimento. La normativa senatoria riguardava la totalità dei beni ereditaritrasformatisi in caduca, i vacantia e qualunque altro bene che fosse divenuto di titolarità del fisco.Vediamo perciò più da vicino la questione, procedendo all’esame di queste singole categoriemenzionate da Ulpiano: A)Caduca. Si tratta di disposizioni di ultima volontà a favore di una persona totalmente oparzialmente prova di capacitas. Le ipotesi di mancanza di capacitas, che producono un taleeffetto, sono diverse: tra di esse ricordiamo la proibizione della lex Iulia di capere eredità e legati acoloro che fossero celibe (uomini dai 25Ai 60 anni e le donne dai 20 ai 50) nel momento in cui eraloro deferito il lascito, a meno che non si sposassero o fidanzassero entro cento giorni; il divietodella lex Papia agli orbi (coniugati senza figli) di capere la metà dell’eredità e dei legati disposti inloro favore da estranei. L’interpretazione ulpianea è più estensiva, infatti i casi dipendenti dallamancanza di capacitas non sono gli unici che danno luogo ad un caducum, potendosi questoverificare anche in altre e diverse ipotesi, tra cui la morte o la perdita della cittadinanza dell’eredepro quota o del legatario, oppure quella del rifiuto dell’eredità da parte dell’erede volontario o dellegato da parte del legatario. Quando i beni del defunto sono attribuiti al fisco perché la mortenon è stata vendicata, contro il fisco è concessa l’actio per i legati; sono convalidate anche lelibertà di coloro per i quali il senatoconsulto
Faceva eccezione. Il termine "caduca" si poteva adottare anche per quei beni del de cuius attribuiti al fisco per mancanza di persecuzione del suo omicidio da parte degli eredi in violazione delle disposizioni del Silaniano, inquadrando così in un caso di non è un caso contemplato dalle leggi caducarie, anche se molti indegnità (l'indignitas autori nell'interpretarle la fanno rientrare). In ultima analisi, le espressioni "caducum", "caduca", "partes caducae" non devono necessariamente sottintendere i beni o le porzioni ereditarie divenute tali in forza della legislazione caducaria, potendosi anche utilizzare per i lasciti testamentari sottratti ad eredi indegni.
Nel paragrafo 6° e nella sua spiegazione che fornisce Ulpiano nel D.5.3.20.7. Altro problema consiste nello stabilire se fosse effettivamente il fisco legittimato a far valere la pretesa oppure tale ruolo spettasse all'aerarium. Sono infatti ben note le difficoltà di fissare le competenze.
originarie del fisco come apparato amministrativo dell'impero ed il loro sviluppo durante il Principato in parallelo all'aerarium. Ciò ha fatto sì che la parte della dottrina riconosca l'appartenenza dei caduca a quest'ultimo, negandola al fisco prima del III d.C. Ma all'interno di tale orientamento le posizioni non sono univoche: alcuni sostengono che il riferimento al fiscus sia un'interpolazione; altri invece attribuiscono la sostituzione allo stesso Ulpiano, che avrebbe proceduto ad un'attualizzazione. In senso del tutto opposto si pongono quanti sono dell'avviso che, quando venne approvato il senatoconsulto, già il fiscus si fosse sostituto all'aerarium in tali pretese. L'opinione maggiormente plausibile appare comunque quella esposta per ultima, in base alla quale, pur spettando agli inizi del Principato i caduca all'aerarium, nel quadro del progressivo passaggio di competenze dall'erario al fisco.quest'ultimo si vide concedere, volta per volta dai vari imperatori, anche diverse categorie di tali beni fino a giungere, con Caracalla, all'attribuzione definitiva degli stessi nella loro totalità. In conclusione, pertanto, con riguardo alle partes caducae dei beni ereditari di Rustico, ci sembra accettabile il dato testuale che li riconduce al fisco e non all'aerarium. B) Vacantia. Se nella successione non ci sono eredi o legittimi che possano avere diritto alla stessa, i beni diventano vacanti. I vacantia in origine erano stati assegnati in base alla lex Iulia all'aerarium. Il possesso dei beni di chi è morto senza testamento è dato ai parenti fino al settimo grado, e se non ci sia nessuno a cui il possesso dei beni possa spettare, o se ci sia, ma non faccia valere il suo diritto, i beni vengono devoluti all'erario in base alla legge Giulia caducaria. L'estensione del senatoconsulto alle competenze del fisco sui vacantia è avvenuta, progressivamente,a cominciare da alcune province imperiali. E' possibile che a partire da Tiberio il fiscus Caesaris sostituisce progressivamente l'aerarium, diventando poi una simile sostituzione definitiva in età adrianea. Altri sostengono che l'indicazione del fisco sia originaria e non conseguente alla sua progressiva sostituzione all'erario (ipotesi più probabile), in quanto farebbe riferimento alle modalità d'applicazione in Egitto di questa legislazione. C) Altri beni pervenuti al fisco. Anche la possibilità di applicazione del nostro senatoconsulto agli altri casi, nei quali al fisco fossero pervenuti ulteriori beni, è probabile che si fosse realizzata di pari passo con l'allargamento delle sue attribuzioni nei vari momenti storici. Tra questi beni troviamo quelli lasciati in fedecommesso agli stranieri nonché i beni degli ostaggi e dei prigionieri. Quanto ai primi, gli stranieri non avevano la testamenti factio,perciò non potevano essere nominati eredi né avere legati; l'istituto del fedecommesso aveva per un certo periodo di tempo ugualmente permesso.