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Usucapione e istituti affini

L'usucapione era un modo di acquisto della proprietà fondato sul possesso di una res protratto per un certo periodo di tempo e con le condizioni volute dallo ius civile. Il termine fissato dalle XII tavole fu di due anni per i fondi e di un anno per le altre cose. Poteva esservi usucapione solo a favore di un soggetto capace di diventare dominus ex iure quiritium (cioè cittadino romano); relativamente a cose che potevano essere oggetto di dominium ex iure quiritium. In età classica divennero fondamentali due requisiti: la giusta causa e la buona fede. L'usucapione invece non poteva sussistere in relazione alle cose rubate.

Modi di acquisto a titolo derivativo

Il diritto romano non ammetteva che i contratti avessero efficacia traslativa. Il contratto era fonte di obbligazioni per il venditore ed il compratore, ma non trasmetteva il diritto di proprietà. Affinché il compratore acquistasse il dominium, il venditore doveva compiere un negozio apposito oppure doveva intervenire l'usucapione della cosa a favore del compratore-possessore.

  • Iure in cessio: costituiva un modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo. In particolare, l'acquirente e l'alienante fingevano di porre in essere una lite sulla proprietà di un determinato bene mediante la legis actio sacramenti in rem. L'acquirente rivendicava la proprietà del bene mentre l'alienante, tacendo, dava vita ad una confessio in iure. Il magistrato dava causa vinta all'acquirente che in tal modo acquistava la proprietà del bene. Nel diritto classico tale istituto scomparve in quanto la traditio era diventata idonea al trasferimento di qualsiasi bene.
  • Mancipatio: era il più antico negozio per il trasferimento della proprietà risalente ad un periodo in cui ancora non esisteva la moneta e gli scambi avvenivano con del bronzo, non coniato, che doveva essere pesato volta per volta. La forma della macipatio aveva carattere solenne. Il compratore e l'acquirente portavano la cosa o un simbolo di essa davanti a 5 testimoni, tutti i cittadini romani e puberi, e ad un libripens, cioè colui che aveva la bilancia. L'acquirente pronunciando una formula solenne toccava la cosa e buttava sulla bilancia il bronzo necessario al pagamento.
  • Traditio: era la forma più semplice di trasferimento della proprietà, in quanto consisteva nella materiale consegna della cosa. Era il modo di consegna dei beni mobili e non si applicava ai beni immobili. Nel periodo classico per la consegna della proprietà occorrevano tre condizioni: che la cosa fosse di proprietà del tradente; che il tradente avesse la volontà di vendere e l'accipiente quella di acquistare; che vi fosse una iusta causa traditionis, cioè doveva essere conseguito un intento che il diritto riteneva valido per la trasmissione della cosa.

La comunione

Fin dall'epoca arcaica l'ordinamento romano si è preoccupato della contitolarità di diritti. Il termine adottato per indicare tale situazione è communio, che fu riferito sia alla contitolarità di un intero patrimonio sia alla contitolarità di diritti reali e al fenomeno del compossesso. La forma più antica delle contitolarità era costituita dalla comunanza domestica. Quanto alle terre non assegnate in possesso ai patres, venne a delinearsi una forma di c.d. comunanza gentilizia, nel senso che le familiae appartenenti alle singole gentes godevano in comune delle terre, senza che queste venissero divise tra le famiglie stesse. Le comunanze gentilizie scomparvero intorno al VI secolo a.C., nel momento in cui le terre vennero divise tra i singoli patres familiarum.

Il consortium ercto non cito

Tale istituto mediò il passaggio dalla comunione indifferenziata alla comunione organizzata. Il consortium ercto non cito costituiva una sorta di comunione solidaristica, inquadrabile nell'ambito della successione ereditaria. Alla morte del pater familias, infatti, le terre di quest'ultimo passavano agli eredi, costituendo un consortium ercto non cito, cioè una societas indivisibile che sorgeva per effetto della successione. Ciò comportava che il diritto di ciascun erede avesse ad oggetto il tutto.

Il condominio nell'età classica

Decaduto nell'età repubblicana l'istituto del consortium, si affermò nell'età classica una nuova regolamentazione del condominio. Ciascun condomino poteva agire in giudizio per difendere la sola quota dagli attacchi di terzi, alla quale gli altri condomini potevano non associarsi. I condomini potevano chiedere in qualsiasi momento la divisione della cosa comune. Si distinguevano: la divisione di comune accordo; la divisione giudiziale. Se la cosa era divisibile, il giudice procedeva alla divisione materiale del bene a favore dei singoli condomini. Se invece la cosa era indivisibile, questa veniva assegnata a solo uno dei condomini, il quale però doveva versare una somma di denaro agli altri a titolo di conguaglio.

La superficie

Il diritto di superficie ha subito un lungo processo di trasformazione. Nel periodo preclassico trovava applicazione il principio per cui qualsiasi cosa è costruita sul fondo è accessione del fondo. Il proprietario del fondo, quindi, era considerato proprietario di tutte le opere costruite su di esso. Tale principio venne superato nell'età repubblicana. Durante tale periodo, infatti, i magistrati concessero ai cittadini la possibilità di costruire sul foro o sulle strade. Il fondo rimaneva ovviamente di proprietà dello Stato, mentre le costruzioni private rientravano nella disponibilità del costruttore, il quale le poteva anche alienare o distruggere.

Diritto giustinianeo

A seguito della contaminazione con istituti ellenistici, si cominciò a configurare la superficie come diritto reale. In epoca giustinianea, pertanto, il diritto di superficie assunse le caratteristiche di rapporto giuridico assoluto in senso improprio, tutelato da un actio in rem superficiaria, la quale consentiva al superficiario di rivendicare il bene in caso di perdita del possesso. Azione che poteva essere posta in essere erga omnes, quindi anche verso il proprietario del suolo.

L'enfiteusi

Nel diritto romano non esisteva un istituto con tale nome, scopi equivalenti erano però perseguiti mediante varie concessioni di terre da parte della città o di altri soggetti pubblici, come il caso del c.d. ius in agro vectigali.

  • Ius in agro vectigali: l'ager vectigalis era il terreno appartenente alla Repubblica o ad un municipio, che veniva concesso ad un privato per lo sfruttamento, dietro il corrispettivo di un canone annuo. Finché tale canone veniva pagato, il concessionario non poteva essere privato del fondo e poteva trasmettere il suo diritto, essendo considerato possessore. Nel diritto giustinianeo l'enfiteusi costituiva un rapporto assoluto reale in senso improprio, essendo fuori dubbio la sua natura di ius in re aliena.

L'usufrutto e i rapporti affini

L'usufructus è il diritto reale che consente al titolare di utilizzare una cosa altrui e di percepirne i frutti facendo salva la natura e la destinazione della cosa. Da esso nasce un rapporto assoluto reale in senso improprio. L'origine dell'usufrutto in diritto romano si fa risalire al III secolo. Innanzitutto l'istituto ebbe una funzione alimentare, in quanto veniva utilizzato per garantire il mantenimento di una vedova, che non facendo parte della familia, non poteva succedere al marito. Dalla funzione alimentare, derivano i tre caratteri fondamentali dell'istituto: correlazione con la destinazione economica della res. L'usufruttuario non poteva mutare la destinazione del bene, e tanto meno poteva compiere atti di disposizione su di esso. L'usufruttuario doveva godere del bene con la diligenza del buon padre di famiglia. Connessione inscindibile con la persona. L'usufrutto era connesso con la persona dell'usifruttuario. Il diritto si estingueva, oltre che nel caso di morte dell'usufruttuario, anche nel caso di capitis deminutio, cioè mutamento dello stato di famiglia. Il diritto inoltre era considerato inalienabile e intrasmissibile. Temporaneità. Il diritto di usufrutto doveva essere costituito a termine, e in ogni caso si estingueva con la morte dell'usufruttuario.

La servitù

Sono i più antichi diritti reali di godimento su cosa altrui del diritto romano, il cui elemento caratterizzante è quello della tipicità. Il termine servitus predii indicava la situazione di subordinazione di un immobile, c.d. fondo servente, rispetto ad un immobile vicino, c.d. fondo dominante, al quale era destinato a fornire una determinata utilitas obiettiva. L'istituto era regolato dai seguenti principi: utilitas: doveva trattarsi di un utilità soggettiva; perpetuità: poiché la servitù presumeva una situazione di permanente utilità tra i fondi, non era ammissibile una servitù temporanea; propinquitas: il fondo servente e quello dominante dovevano essere vicini; nemini res sua servit: il fondo servente e quello dominante dovevano appartenere a due diverse persone; la servitù era inalienabile, si trasmetteva necessariamente con il trasferimento del fondo e non poteva alienarsi separatamente ad esso; la servitù era indivisibile in quanto non poteva sorgere né estinguersi se non per intero.

Le principali figure di servitù prediale

  • La via: era la più antica e attribuiva al proprietario del fondo dominante il diritto di passare attraverso il fondo servente avvalendosi di una strada.
  • L'iter: era una servitù di passaggio dal contenuto più limitato, in quanto permetteva il passaggio per il fondo servente solo a piedi o a cavallo.
  • L'actus: attribuiva la facoltà di condurre il bestiame attraverso un fondo.
  • L'aquaeductus: comportava la facoltà di costruire le strutture per portare l'acqua al fondo dominante attraverso il fondo altrui.

Modi di acquisto della servitù

Per una valida costituzione della servitù occorreva:

  • Che i fondi in relazione si trovassero in solo italico;
  • Che i proprietari dei fondi fossero cives romani;
  • Che fosse posto in essere un modo di costituzione della servitù riconosciuto dallo ius civile.

Estinzione della servitù

La servitù si estingueva innanzitutto mediante un atto eguale e contrario a quello che aveva portato alla sua costituzione:

  • Per confusio, quando lo stesso soggetto diventava proprietario di entrambi i fondi;
  • Per non uso, cioè il mancato esercizio della servitù per un certo periodo di tempo;
  • Per rinuncia;
  • Per mutamento dello stato dei luoghi.

I diritti reali di garanzia: pegno ed ipoteca

Con il termine diritti reali di garanzia si indica il vincolo cui è sottoposta una cosa del debitore per garantire l'adempimento di una futura obbligazione. Se questa non viene adempiuta il creditore si soddisfa attraverso la vendita del bene oggetto di pegno o ipoteca. In diritto romano si distingueva tra pignus datum (corrispondente al pegno) e pignus conventum (corr. all'ipoteca). I due istituti si differenziavano per il diverso modo di costituzione, infatti, mentre il pignus datum consisteva nella consegna di una cosa a titolo di garanzia, l'ipoteca consisteva nel concedere in garanzia un bene, senza che venga però

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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