Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 15
Diritto Romano Pag. 1 Diritto Romano Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 15.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Romano Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 15.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Romano Pag. 11
1 su 15
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LE OBBLIGAZIONI DA ATTO LECITO (QUASI EX CONTRACTO)

Tutte le fonti di obbligazioni che prescindevano da un accordo di due o più volontà, erano

definite obbligazioni quasi ex contractu.

La negotiorum Gestio: la negotiorum getio, o gestione di affari altrui, costituisce

l'assunzione spontanea della rappresentanza di un sogg. verso il preprietario di un

negozio assente o impossibilitato ad essere presente ad un detrminato affare. Per aversi

negotiorum gestio occorrevano i seguenti requisiti: - compimento di un atto che rientrasse

nella gestione di affari altrui; assenza di un mandato; volontà di gestire un ngozio altrui;

utilità della gestione intrapresa;

La solutio indebiti: essa si aveva quando un sogg. eseguiva una prestazione di dare non

doovuta, o perché l'obbligazione non esisteva o perchè esisteva ma intercorreva tra sogg.

diversi. In questo caso chi pagava poteva chiedere la restituzione di quanto indebitamente

prestato, ricorrendo allo strumento della c.d. condictio indebiti. Per poter esercitare la

conditio, però, occoreva che l'acquisto della proprietà da parte ddell'accipente avesse ad

ogg. una quantità di danaro o comunque un bene corporale. Inoltre, occore che non

sussistesse alcuna ragione, ritenuta dal dir. valida, tale da giustificare, la conservazione

dell'acquisto dell'accipiente. Infine, perchè la conditio potesse essere posta in essere, era

necessario sia l'errore del solvente, in quanto se questo non sussisteva si poteva

benissimo intendere che esso voleva gratificare l'accipiente, sia l'errore di quest'ultimo, in

quanto esso non doveva aver agito in male fede, poichè in caso contrario si dava luogo

alla conditio ex causa furtiva.

L'arricchimento ingiustificato: qualora il patrimonio di una persona, per fatto proprio o

atrui, fosse aumentato in danno ad altre persone senza causa giustificatrice o per causa

contraria alla legge, era concessa al sogg. danneggiato nei confronti dell'arricchito, una

conditio, detta azioe di arricchimento, allo scopo di ristabilire l'equilibrio patrimoniale.

LE OBBLIGAZIONI EX DELICTO E QUASI EX DELICTO

Nel dir. romano gli atti passibili di pena si distinguevano in: - crimina, cioè infrazioni

all'ordine sociale che comportavano la lesione di valori rilevanti per l'intera civitas; -

delicta, cioè infrazioni che comportavano offese verso i singoli individui; Nel diritto

classico erano considerati delicta 4 illeciti civilistici: il furtum, l'iniuria, il damnum iura

datum e la rapina. Le obbligazioni nascenti da delitto presentavano le seguenti

caratterstiche:

- Nossalità: la nossalità concedeva al pater o al dominus del responsabile, la possibilità di

sottrarsi all'azione della parte lesa, consegnando a questa il responsabile, vivo o morto.

- Cumulatività: se il delictum era commesso da più soggetti, ciascuno era tenuto al

pagamento dell'intera pena pecuniaria. Mentre se il delictum era commesso nei confronti

di più persone, ciascuno dei responsabili doveva ripagare in toto ogni danneggiato.

- Perpetuità delle azioni: le azioni penali civili erano perpetue, in quanto non erano

soggette a decadenza.

IL FURTUM: consisteva nella sottrazione non violenta di una cosa mobile o di un

animale al suo detentore. Le XII tavole introdussero la distinzione tra: furtum

manifestum, quando il ladro era corto in flagranza; furtum nec manifestum, se il ladro

non veniva colto sul fatto; Nella prima ipotesi il derubato poteva impossesarsi del ladro e

obbligarlo a pagare il doppio del valore della cosa rubata. Se però il furto avveniva di

notte o il ladro era armato, il derubato poteva anche ucciderlo sul posto. Per quanto

riguarda la secconda ipoetesi, il ladro era tenuto a restituire la cosa su richiesta del

derubato, se esso non ammetteva la sua colpa e non restituiva la cosa, il giudice una volta

accertata la sua colpevolezza, condannava il ladro al pagamento del doppio del valore

della cosa rubata. Gli elementi del furto erano: - la condotta(c.d. elemento oggettivo); -

l'elemento sogg., che consisteva nell'intenzione del ladro di impossessarsi della cosa

altrui; - il fine di lucro, cioè l'intenzione del ladro di trarre un vantaggio economico dalla

cosa rubata;

LA RAPINA: costituiva un caso aggravato di furto r consisteva nella sottrazione di una

res altrui, mediante violenza sulle persone. Inizialmente era confugurata come furto e

come tale punita. Successivamente però la rapina venne configurata come un caso a parte

e punita in maniera più severa. Alla rapina venne equiparato il furto di cose altrui

avvenuto durante una calamità.

INIURIA: la legge delle XII tavole disciplinò tre casi di iniuria: - il membrum ruptum,

che consisteva nell'amputazione di un arto o di un organo. Esso era punito con il taglione,

se non veniva raggiunto un accordo amichevole; - l'os fractum, che consisteva nella

rottura di un osso, per esso era previsto il pagamento di una somma di devaro, che era di

300 assi se si trattava di un uomo libero di 150 se si trattava di uno schiavo; - le iniurae

pure e semplici, consistenti in qualsiasi altra lesione di minore portata, e la cui pena

prevista consistevaa nel pagamento di 25 assi.

DAMNUM INIURA DATUM: consisteva nel danneggiamento di una cosa o di uno

schiavo altrui. La prima disciplina fu introdotta da una lex Aquilia, la quale in materai di

danneggiamento impose due principi: - l'uccisore di uno schiavo o di un animale dovrà

pagare al suo padrone il iù alto prezzo che lo schiavo o l'animale avessero mai avuto sul

mercato nell'ultio anno; - l'autore di qualsiasi altro dannengiamento doveva pagare il

prezzo più alto avuto dalla cosa danneggiata nell'ultimo mese; I Requisiti del delitto di

danneggiamento erano: - il damnum, l'iniuria(l'ingiustizia del danno) e la culpa, cioè la

responsabilitàper aver causato il danno.

LA SUCCESSIO MORTIS CAUSA: con il termine successione si indica la

trasmissione di dir. da un sogg. ad un altro. La successione mortis causa, per l'appunto, è

la trasmissione di dir., o per meglio dire di rapporti giuridci a contenuto economico-

patrimoniale tra un sogg. deceduto ad un altro. Nell'ambito della successione mortis causa

distinguima: la successione a titolo universale e la successione a titolo particolare.

La successio nella concezione romanistica: il dir. di succedere ad un soggeto defunto, si

acquistava in epoca romana, o per legge o per espressa designazione fatta dal de cuius

(defunto), per es. attraverso un testamento. Nell'ambito di questa distinzione, vi erano due

forme di vocazione ereditaria: la vocatio ab intestato (cioè senza testamento) e la vocatio

ex testamento, La vocatio ex testamento si diffuse nell'ordinamento romano fino a

diventare, in epoca classica, la figura prevalente, Si stabilì infatti che in presenza di un

testamento non potesse aver luogo la vocatio ad intestato. L'hereditas era concepita come

universitas, vale a dire come un tutto unitario, di rapporti sia attivi che passivi. L'erede

subentrava in tale complesso di rapporti del defunto, tranne in alcuni. Restavano esclusi,

infatti, i rapporti derivanti dal dir. pubblico (cariche pubbliche), le situazioni

esclusivamente personali (rapporti di famiglia).

La bonorum possessio pretoria: accanto al sistema riconosciuto dallo ius ciivile, il ius

honorarium elaborò un nuovo sistema di successione mortis causa. Nel sistema

processuale romano, in presenza della c.d. hereditas petitio, cioè l'azione di

rivendicazione dello status di erede, esercitata da un sogg. da un sogg. che non era nel

possesso delle res hereditariae, il pretore poteva assegnare il possesso dei bene ereditari a

una delle parti, lasciando imprefiudicato l'esito della controversia (questo era il bonorum

possessio). Il beneficiario, quindi, non acquistava il dominium sui bensì ma solo il

possesso.

LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

Forme di testamento: la successione testamentaria fu particolarmente diffusa a Roma. Il

testamento può essere definito come quell'atto unilaterale compiuto alla presenza di

testimoni, con cui il pater disponeva dei propri beni per quando avrebbe cessato di vivere.

Il testamento presentava le seguenti caratteristiche: - era iuris civilis, essendo accessibile

solo ai cittadini romani; - era essenzialmente personale; - era unilaterale; - era mortis

causa, in quanto diveniva efficace solo dopo la morte del testatore; - era revocabile, in

quanto il testatore poteva sempre cambiare le sue volontà; Il testamento diveniva privo di

efficacia, se risultava: - desertum, ciò accadeva se nessuno degli eredi istituiti si

presentava, perchè per. es. morto, o non accettava l'eredità; ruptum, ciò accadeva se dopo

la redazione del testamento, nasceva un nuovo discendente che il defunto non aveva nè

nominato erede nè diseredato; - iure non factum, se il testamento mancava di un requisito

formale, oppure se il testatore non aveva capacità testamentaria attiva o gli eredi non

aveevano capacità testamentaria passiva; - irritum, ciò accadeva se il testatore aveva la

capacità testamentaria attiva al momento della redazione del testamento, ma la aveva

successivamente persa;

La mancipatio familiae: Per consentire l'attribuzione dei beni dopo la morte, si ricorse

ad una particolare forma di mancipatio, la mancipatio familiae. Il testatore alienava il suo

patrimonio in blocco ad una persona di sua fiducia, con l'intesa che alla sua morte

attribuisse ai destinatari ciascun bene, secondo le volontà del testatore. Quest'ultimo,

quindi, non era un erede ma fungeva da solo tramite.

Diritto post-classico: in epoca postclassica si affermò la distinzione tra testamento civile,

per il quale occorrevano 5 testimoni, e il testamento praetorium, per il quale ne

occorevano 7. Per il primo non si ritenne più necessaria la formalità della mancipatio

familiae, ma si richiese che il testamento fosse scritto direttamente dal testatore.

L'istituzione di erede(institutio heredis): nessuna disposizione testamentaria poteva

avere alcun valore senza l'heredis istitutio o se questa era nulla. L'erede poteva essere

istituito sotto condizione sospensiva, purchè la sua realizzazione non dipendesse del tutto

dalla volontà di un terzo. Se il testatore istituiva più eredi, doveva stabilire le parti

spettanti a ciascuno di essi. In caso le parti non fossero state stabilite, l'eredità veniva

divisa in parti uguali.

La sostituzione: l'istituzione di più eredi poteva essere accompagnata da una

disposizione che prevedeva, che nel caso l'erede designato per qualsiasi motivo non

accettasse l'eredità, questa veniva assegnata ad altre persone. Questo fenomeno viene

designato co

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
15 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ezio2592 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Pergami Federico.