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Le formule d'azione di buona fede

Il numero 3 presenta una delle formule d'azione di buona fede, che sono tutte in personam. Questa formula è concessa al venditore contro il compratore che non gli ha pagato il prezzo pattuito nellacompravendita. Esiste anche una formula per il compratore che non abbia ricevuto la merce. Nella formula 3 si trova subito una parte nuova detta demonstratio, cioè descrizione, infatti si descrive la situazione da cui da cui è sorta la lite. Questa parte è forse una traccia dell'originario schema di tutela concessa dal pretore. Alla parte nuova segue la pretesa che è incerta in massimo grado. Questa formulazione concede al giudice la più ampia discrezionalità nel valutare il comportamento reciproco dei litiganti secondo buona fede. Infine vi è la condemnatio che va espressa sempre in una somma di denaro.

Al numero 4 si incontra l'ultima possibile parte della formula che si trova assieme a parti già note e si trova solo.

nei giudizi divisori, essi sono tre e servono a porre fine ad una comproprietà o a dividere una eredità tra coeredi o a regolare i confini tra due fondi, per queste tre situazioni vi sono ora tre formule distinte a differenza del vecchio processo che metteva a disposizione una sola procedura: quella per richiesta di un arbitro. La parte nuova della formula si chiama adiubicatio cioè assegnazione, essa dà al giudice il potere di assegnare quanto spetti a ciascuno dei contitolari in proprietà se si tratta di un processo che risponde ai tre requisiti della legge Giulia, se no l'assegnazione è in possesso. Poiché non esiste una vera lite, i nomi convenzionali delle parti sono Tizio e Seio e non AA e NN come nelle altre formule. Qui la condemnatio serve in particolare se la cosa è indivisibile come ad esempio uno schiavo o una pietra preziosa, allora il giudice assegna l'intero bene ad esempio a Tizio e lo condanna a pagare a Seio.

La metà del valore del bene, infine può essere necessario operare dei conguagli per le spese sostenute e per i frutti percepiti.

5 – Formule pretorie in rem. Tutte le formule finora esaminate tutelano situazioni che sono previste da ius civile, comprese quelle di più recente elaborazione. Nella loro intentio figura sempre il verbo oportere cioè dovere giuridico se sono azioni in personam oppure il verbo essere o essere diritto di se si tratta di azioni in rem. I giuristi le qualificano tutte come formule costruite in ius. Anche tra le formule pretorie molte sono costruite in ius, perché si tratta di adattamenti di formule di ius civile per poter dare tutela a situazioni avvicinabili a quelle di ius civile. Per le azioni in rem sappiamo che con la formula 1 un pater familias rivendica la proprietà di una cosa che egli afferma essere sua e che un altro possiede. Tuttavia vi può essere una situazione analoga che non è tutelabile.

Da questa azione. Si tratta del caso in cui un pater familias ha ricevuto una cosa mancipi, ad esempio uno schiavo, tramite semplice consegna e non con una mancipatio o una iure cessio, o ha ricevuto questa cosa con mancipatio viziata nella forma. Dello schiavo si acquista solo il possesso che potrà trasformarsi in proprietà se sussistono i requisiti necessari per la usucapione. Questi requisiti sono cinque:

  1. la cosa deve essere usucapibile, ad esempio lo schiavo lo è se appartiene ad un privato non se è schiavo pubblico e dunque non sono usucapibili le cose pubbliche e neppure le cose sacre o le cose rubate
  2. deve esistere una giusta causa detta anche titolo in base al quale il pater familias ha iniziato a possedere, ad esempio la traditio dello schiavo fatta dal venditore a seguito di una compravendita
  3. occorre la buona fede iniziale cioè che chi comincia ad usucapire deve essere consapevole di non ledere diritti altrui, questa è la buona fede soggettiva

Non importa se poi sopravviene la malafede, occorre il possesso del bene, cioè la sua materiale disponibilità, con intenzione di tenerlo come proprio. Occorre il decorso del tempo che già, secondo le 12 Tavole, è di due anni per fondi e immobili, di un anno per le altre cose.

Supponiamo ora che il pater familias abbia tutti i requisiti elencati tranne l'ultimo, se il pater familias perde il possesso della cosa prima che si compia l'usucapione si pone il problema di come dargli una tutela efficace tramite un'azione. Una tutela che sia più forte rispetto a quella momentanea, e quindi non decisiva, che il pretore può concedergli tramite gli interdetti che sono ordini comunque contestabili impartiti dal pretore su richiesta del pater familias interessato. Il rimedio processuale consiste nella formula 6 che è un adattamento della numero 1 che consiste nell'aggiunta di una finzione che è detta publiciana, forse nel nome di un pretore.

Publicio che per primola ha accolta nel suo editto forse nel I secolo a.C. La finzione qui come in tutte le altre formulefittizie deve riguardare una circostanza rilevante per ius civile, nel nostro caso si tratta di unafinzione positiva perché si finge avvenuta una circostanza che per ius civile non è avvenuta, ilgiudice dovrà giudicare come se l'attore fosse proprietario civile della cosa. I moderni chiamanoproprietà pretoria questa situazione di possesso qualificato, ma per i romani essa non è una proprietàanche se riceve una tutela con una azione in rem. Vedremo che esistono anche finzioni negative incui si finge che non sia avvenuta una circostanza che per ius civile è avvenuta. In generale lafinzione è uno strumento per operare un'estensione analogica ed è sentita come qualcosa di nonvero, come dimostra l'uso dei tempi dei verbi che è quello della irrealtà, le formule fittizie sonounprimo tipo dei tre di formule pretorie. I fondi che si trovano a Roma e poi in Italia possono essere oggetto di proprietà civile quindi la loro difesa processuale rientra nelle azioni viste finora. Non è così invece per i fondi che si trovano nelle province perché appartengono o al popolo romano o, dal principato, al principe come è reso evidente dal pagamento di un tributo da cui sono esenti invece i fondi italici per tutto il primo e il secondo periodo. Nelle province i privati, siano essi cittadini romani o non, possono ottenere questi terreni solo in concessioni pubbliche. Se i terreni sono concessi a tempo indeterminato, i privati possono disporne per atto tra vivi o a causa di morte. Per la tutela processuale di questi fondi viene congegnata una azione apposita che i giuristi qualificano come costruita in factum, è la formula 8. In generale le formule in factum sono un secondo tipo di formule pretorie e si fondano appunto su un fatto che per

Il ius civile non ha effetti giuridici ma che il magistrato giudicante ritiene meritevole di tutela. Nell'editto le formule in factum sono precedute da una clausola in cui il magistrato indica i presupposti per la loro concessione. Il giudice dovrà valutare se risulta provata l'esistenza del fatto come è esposto dall'attore nella sua pretesa.

6 - Formule pretorie in personam. Anche per la azione in personam il pretore introduce formule fittizie e formule in factum oltre che un terzo tipo di formule. L'esempio per le formule fittizie è il numero 11 che è modellato sulla formula base 2, con la formula 11 un pater familias può far valere in giudizio un credito che per ius civile si è estinto. Se un pater familias si è fatto arrogare, i suoi debiti si estinguono per ius civile, a questa evidente inequità il pretore pone rimedio con la formula 11. Qui, a differenza della finzione vista al numero 6, la finzione

è negativa perché consiste nel considerare non avvenuta una circostanza rilevante per ius civile che in realtà è avvenuta e cioè la modificazione dello status personale che è espressa dalle parole capitis deminutio. La stessa situazione può verificarsi anche nel caso di donna sui iuris che si sposi con marito. In entrambi i casi la presenza di finzioni autorizza il giudice a giudicare come se il convenuto fosse ancora una persona sui iuris e non una sottoposto come in realtà è. Per le azioni in personam il pretore introduce un altro tipo di formule costruite in ius come quelle fittizie cioè modellate su formule civili ma adatte per tutelare situazioni analoghe a quelle tutelate dalle formule civili. In generale l’adattamento consiste nell’indicare nella intentio il nome di una persona come titolare della pretesa o obbligo, mentre nella condemnatio figura il nome di un’altra persona nella stessa posizione.

processuale cioè o come attore o come convenuto. A causa di questo cambiamento di nomi la dottrina moderna chiama queste azioni come azioni con trasposizione di soggetti, esse possono servire a vari scopi, ad esempio a farsi rappresentare in giudizio o a far valere crediti sorti da un'attività negoziale di un sottoposto o di una persona sui iuris che un altro paterfamilias ha posto a capo di una propria azienda. In fotocopia vi sono tre esempi di formule di questo tipo (16-17-18). La 17 permette un utile raffronto con la situazione nota dalla numero 3, infatti il presupposto comune è che sia avvenuta una compravendita e che il compratore non abbia pagato il prezzo della merce ricevuta. Ora però il compratore non è un pater familias come nella 3 ma è un figlio di nome Gaio. Prima di questa formula il creditore insoddisfatto non avrebbe potuto agire in giudizio, ora invece può agire con questa formula che nella intentio indica come debitore

Il figlio, mentre nella condemnatio contiene il nome del suo pater familias che è il solo a poter essere condannato. Nel caso specifico il pater familias risponde senza limiti nell'ammontare della condanna perché ha autorizzato l'affare, nel senso che ha autorizzato il venditore a compiere il negozio col proprio figlio. Se mancasse l'autorizzazione, il pater familias risponderebbe entro certi limiti fissati in una clausola aggiunta nella condanna e detta taxatio.

Un discorso uguale vale per l'ipotesi di tutela numero 18 in cui un pater familias ha posto un estraneo a capo della propria azienda commerciale. Il preposto ha venduto merce ad un compratore che ha pagato il prezzo ma non ha ricevuto la merce. Il compratore chiama in giudizio il pater familias che ha preposto l'estraneo.

Come esempio di formula in factum per le azioni in personam vediamo la numero 14 che riveste un particolare interesse storico giuridico. La situazione considerata riguarda il deposito,

l deposito, il pater familias che consegna la cosa è chiamato "depositante" e il pater familias che riceve la cosa è chiamato "depositario". Il deposito è un contratto in cui il depositante affida la custodia di una cosa al depositario, che si impegna a restituirla al depositante quando richiesto. Nel caso in cui il depositario non restituisca la cosa per suo dolo, si configura una situazione di inadempimento contrattuale. Il depositario ha violato l'obbligo di restituire la cosa al depositante e può essere ritenuto responsabile per il danno causato. Per risolvere questa situazione, il depositante può intraprendere azioni legali per ottenere la restituzione della cosa o il risarcimento del danno subito. Potrebbe essere necessario presentare una denuncia presso le autorità competenti o avviare una causa civile per far valere i propri diritti. In conclusione, nel caso in cui un pater familias consegni una cosa a un altro pater familias a fini di conservazione e il depositario non restituisca la cosa per suo dolo, si configura una violazione contrattuale che può essere risolta attraverso azioni legali.
Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
15 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Caimi James.