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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

4decemviri, cioè 10 magistrati appositamente eletti per l'occasione. La crezione di queste due tavole va calata nella situazione che la roma di quel tempo stava vivendo e passando, infatti vi erano aspri scontri tra PATRIZI E PLEBEI, le 12 tavole bronzee sulle quali vi erano incise le leggi erano state distrutte successivamente con l'attacco dei galli e il saccheggio della città. A parte le dodici tavolke che fanno parte di quel tipo di leggi chiamate LEGES DATAE, vi sono altri tipi di leggi che nel campo del diritto privato romano hanno avuto più rilievo cioè LE LEGGI ROGATAE, un magistrato quindi interrogava la popolazione che egli stesso aveva convocato, proponeva delle leggi, e al popolo spettava approvarle o meno. I provvedimenti qui presi avevano validità sia per i patrizi che per il plebei. Nei plebisciti invece in un primo momento si decidevano solo le leggi per i PLEBEI, a seguito della LEX HORTENSIA, ciò

che si decideva in un plebiscito, aveva la stessa validità della LEX. Le leggi date e rogate, nell'ambito del diritto privato furono relativamente poche, in età arcaica a prevalere furono i mores. I PONTEFICI: Nella Roma antica, i primi Giuristi, i primi veri studiosi della materia giuridica furono i PONTEFICI, una casta sacerdotale molto colta, la quale per tutto questo periodo si occupava di conservare gelosamente ciò che solo loro sapevano decifrare ed interpretare. Inoltre i cittadini si rivolgevano ai PONTEFICI per venire a conoscenza di questo IUS. Il diritto di questo periodo venne prima definito come IUS QUIRITIUM e successivamente come IUS CIVILE. IUS QUIRITIUM: letteralmente diritto dei quiriti (ROMANI E QUIRITI TUTTI UNICO POPOLO), fu il nucleo più antico del diritto romano, esso era tutto di formazione consuetudinaria, erano riconosciuti DIRITTI SOGETTIVI e soprattutto POTESTÀ, spesso esse si manifestavano su cose inanimate, schiavi.animali ec... secondo il principio del ex iure quiritium, ossia una banale affermazione di appartenenza, proprietà. Presente anche nello ius quiritium, è la facoltà di un individuo di esercitare una potestà su persone libere. Ius civile: da un momento non precisabile che lo ius romano si arricchisce di nuove prospettive si qualifica ius civile, diritto dei cittadini romani. Le fonti di questo diritto furono i mores, le leges, l'interpretazione pontificale. Esso comprendeva in sé lo ius quiritium, ma rispetto ad esso era molto più ampio. In questo periodo particolare vennero definite 3 posizioni giuridiche differenti: a) il potere era espresso in forma di potere su cose o persone - patria potestas - che il titolare affermava spettargli. b) in termini di servitù usufrutto che il titolare pretendeva competergli. c) o in termini di - oportere - che il creditore pretendeva gravare sul debitore, il quale era tenuto amantenere un certo comportamento nei confronti del creditore. Questo obbligo di comportamento è appunto definito "opportere". L'età pre-classica, a metà circa del III secolo a.C., Roma, ma più specificamente la Roma repubblicana, passa un periodo di crisi. La sua sfera di influenza in tutto il Mediterraneo si intensifica, assoggetta i popoli che si affacciano al Mediterraneo. Roma si organizza in province, il suo assetto commerciale e normativo si amplia sempre di più, e la repubblica e le sue istituzioni trovano così la loro fine. I caratteri del ius: Per quanto attiene al diritto privato, vennero individuate, riconosciute e tutelate altre posizioni giuridiche soggettive e furono repressi nuovi illeciti privati. Ma soprattutto, venne dato nuovo riconoscimento ai negozi giuridici. Il diritto romano perde uno degli aspetti che in quel periodo lo avevano penalizzato, cioè la povertà di strutture. Le fonti: I mores e le leges mantennero ancora la loro importanza.loro importanza all'interno dello scenario giuridico, di leges rogatae proprie del diritto privato però ne vennero emanate ancora poche. I pontefici in questo periodo andavano perdendo la loro autonomia, il loro primato in materia giuridica. Entrarono nello scenario della giurisprudenza il GIURISTA LAICO e il PRETORE. LA GIURISPRUDENZA: Nel corso della storia romana si farà riferimento alla GIURISPRUDENZA come LA SCIENZA DEL DIRITTO -iuris prudentia- essa infatti era una vera e propria fonte del diritto oggettivo, il parere degli esperti giuristi venivano col tempo considerati veri e propri IUS; in particolare fonti dell'ius civile. Vediamo anche come dei privati, laici, cominciano ad operare nel campo che prima era unicamente dei pontefici, questo accadde successivamente al pontificio del primo plebeo della storia TIBERIO CORUNCANIO, il quale discuteva in pubblico le ragioni dei responsi, allargando così la sfera del diritto romano anche ai laici che prima erano

tagliatifuori dalla vita giuridica. La loro attività che da prima si limitava alla CONSULTIVA successivamente si spinse alla COMPOSIZIONE DI OPERE GIURIDICHE. Ricordiamo MUCIO SCEVOLA, uno tra io primi giuristi laici a proporre una trattazione SISTEMATICA del IUS CIVILE nei suoi 18 libri del IURIS CIVILIS.

IL IUS CIVILE: A partire dal 3 secolo, roma ed in particolare l IUS CIVILE subirono un forte incremento , esso diede tutela a roma verso nuovi negozi ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO 6 (Il negozio giuridico può essere definito come la dichiarazione di volontà con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti ed alla quale l'ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto) , anche se compiuti da non cittadini i peregrini, a questi obblighi si riconobbe l’efficacia di dar luogo ad obblighi. Con questa nascita di nuovi bisogni possiamo trovare una bipartizione di quello che è IL DIRITTO CIVILE ROMANO:

IUS CIVILE in senso stretto,

Il quale faceva riferimento solo edunicamente ai cittadini romani.

IUS CIVILE in senso più ampio, che faceva riferimento a negozi o istituti, estesi a volte anche ai PEREGRINI.

In riferiento al senso più ampio didiritto civile nacquero anche dei nuovi tipi di obbligazioni, frutto di varinegozi di obbligazioni , come ad esempio , LE LOCAZIONI, LACOMPRAVENDITA, LA SOCIETA’,classificati tra i contratti consensuali,aperti anche ai peregrini.

In materia di giudizio, con l’ ampliamento deldiritto, la figura del giudice fatica a fornire quello che può rappresentare unGIUDIZIO OGETTIVO, ecco qui infagtti che entrano in gioco iGIURISTI, i quali si occupavano di fornire un giudizio, sul quale poi ilgiudice faceva partire la sua sentenza.

IUSI GENTIUM Facendo riferiferimento ai negozi di cui abbiamo appenaparlato, essi furono presto classificati nello IUS GENTIUM, esso non è altroche IL DIRITTO DELLE GENTI, per il fatto che esso tutelava anche i noncittadini.

essoo quindi per questo aspetto, si contrapponeva allo IUS CIVILE, CHE IN SENSO STRETTO ERA RISERVATO AI SOLI CITTADINI. Via Viala giurisprudenza ando attribuendo a NEGOZI tipici del diritto civile antico,l’appartenenza allo IURIS GENTIUM, allargando cosi gli orizzonti anche a peregrini. Crebbe notevolmente cosi, la categoria di ISTITUTI iuris gentium quanto alla fruibilità quanto agli effetti, ma di conseguenza crebbe anche il IURIS CIVILIS, poichè la crecita degli istituit dava luogo alla nascita di nuovi diritti e doveri riconosciuti dal diritto civile. IUS HONORARIUM In età preclassica lo ius HONORARIUM si contrappose al diritto civile. Quella di ius honorarium è una delle quelificazioni fondamentali del IUS romano. Esso per sua definizione non è altro che L’ATTIVITA’ CREATIVA DI ALCUNI ORGANI GIURISDIZIONALI, come: IL PRETORE URBANO: magistrato cum imperio istituito nel 367 a.C, istituito con la leges LICINIAE SEXTIAE, uno dei suoiISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

7 fondamentali era quello di DICERE IUS.

PRETORE PEREGRINO:

Figura la quale possedeva stesso potere dimperium del pretore urbano, esso successivamente all'apertura ad ampicommerci per roma, aveva il compito di gestire i rapporti tra PREGRINI ECITTADINI, o tra PEREGRINI.

GLI EDILI CURILI:

Allo stesso periodo di istituzione appartienel'istituzione degli EDILI CURULI, anche essi magistrati ma SINEIMPERIO, il loro compito era quello di occuparsi del commercio cheavveniva nella roma di quel tempo ma sopratutto amministrare quelle cheerano le TRATTE DI SCHIAVI E DI ANIMALI.

I GOVERNATORI DELLE PROVINCE:

Il loro ruolo si deve calare in uncontesto storico peculiare, infatti alla fine della prima guerra punica, romaorganizzo i suoi territori in province, le quali con l'ausilio della figura del GOVERNATORE si affacciavano alla realtà giurisdizionale dello stato.

L'attività edittale del IUS HONORARIUM dipese fortemente dalle

Attività edittali dei MAGISTRATI GIUSDICENTI. Per la maggior parte fu opera del pretore urbano: IL SUO EDITTO NE FU LA FONTE DI MAGGIORERILEVANZA. L'editto del pretore peregrino e quelli dei governatori provinciali sembra fossero ricalcati sempre sull'editto del pretore URBANO, Più medosto ancora sarà l'apporto recato dagli EDILI CURULI, i quali si occuperanno unicamente alle materie per cui hanno giurisdizione. L'editto del pretore si caratterizzava sostanzialmente sotto l'aspetto formale non conteneva ordini nei confronti dei cittadini, ma piuttosto un programma attraverso promesse di STRUMENTI GIUDIZIARI. Questi editti duravano un anno quanto la carica del pretore, via via andava avanti la successione dei pretori, che essi invece di emanare dei nuovi editti, si occupavano di migliorare e aggiornare quello precedente, si parla così infatti di EDICTUM TRALATICIUM. Quanto ai contenuti va precisato che l'editto contemplava i modelli del IUS CIVILE,

Non ogni parte dell'editto costituiva quindi DIRITTO PRETORIO, bensì il diritto pretorio era quello che scaturiva dalle CLAUSOLE EDITTALI che promettevano strumenti. L'intervento pretorio infatti aveva 3 scopi differenti:

  1. AGEVOLARE l'ius civile,
  2. COLMARE alcune lacune,
  3. CORREGGERLO.

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO 83. L'età CLASSICA: con la fine della repubblica romana e l'avvento del PRINCIPATO FONDATO DA OTTAVIANO AUGUSTO, prende inizio l'età classica del diritto ROMANO. Sotto l'aspetto costituzionale si è di fronte ad un regime IBRIDO, sopravvivono gli organi reubblicani e si sovrapppongono IL PRINCEPS e i suoi funzionari. In questo periodo si corona fortemente la crescita dell'impero romano, sia culturalmente che economicamente.

LE FONTI: Il diritto privato si espande e così anche la sua produzione da parte di nuove fonti, troviamo sempr

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vittorio.dimiceli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Felici Maurilio.
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