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Diritto civile e onorario
Diritto civile e onorario sono antitetici. Viene tenuto conto del ruolo del pretore nell'ambito dell'evoluzione del diritto. Le norme del diritto onorario consistono nel dare un'azione o una difesa. Imperium del pretore in materia giurisdizionale. Nel 67 a.C. (lex Cornelia) vieta ai pretori di amministrare la giustizia in modo diverso da quello scritto nei loro editti. Adriano nel III secolo d.C. fa scrivere un editto fisso. Se il pretore vuole modificare l'editto lo deve fare con l'approvazione di una consulta del senato. Nel tardo antico viene meno il processo formulare e non esiste più una distinzione fra diritto civile e onorario. Il venir meno del diritto onorario è dovuto al venir meno del processo formulare. Ius publicum e privatum: distinzione fondamentale basata su criterio funzionale. Quod ad statum spectat e singulorum utilitas. Quaedam sum publice utiliam quaedam privati. Fenomeni di diritto privato che riguardano anche lo stato.
Publicum ius privatorum pactis mutari non potest. Norme inderogabili o disponibili. Quelle inderogabili non possono essere derogate da privati. Gestionerapporti individuali con metodi diversi da quelli stabiliti per legge. Es. testamento. Ius publicum ha norme che non possono essere derogate da rapporti fra privati. Ius commune e ius singolare: singolare contro il tenore della ragione e per qualche necessità è stato introdotto. Diritto soggettivo. Il diritto oggettivo è il complesso di norme applicabili nell'Impero Romano. Il diritto soggettivo è il potere di un soggetto a pretendere da altri una determinata condotta. Per attuare la divisione fra interessi prevalente e soccombente viene attribuito un diritto soggettivo. Viene posto un potere e di riflesso un dovere. Diritto soggettivo relativo e assoluto. Categorie unificate dal fatto che vi è un soggetto che impone una condotta e un altro che la deve tenere. Quindi un potere e un dovere. Contratto chestabilisce dall'inizio debitore e creditore. Un illecito fa quindi sorgere un diritto soggettivo relativo. Il diritto relativo ha come paradigma il diritto di creditoe il titolare è individuato dall'inizio. Il diritto assoluto è più complesso e relazionato ad un bene: il suo titolare ha il diritto di ottenere una condotta omissiva da parte di tutti i soggetti dell'ordinamento. Ad esempio negli ordinamenti dove la proprietà privata è prevista ognuno è tenuto a rispettarla. Si fa riferimento quindi al diritto dell'uomo su una cosa che determina da parte degli altri un atteggiamento omissivo. Nei diritti assoluti il rapporto giuridico è potenziale e si actualizza al momento in cui uno di tutti i soggetti tenuti all'atteggiamento omissivo viola l'omissione commettendo quindi un illecito. Il diritto assoluto si basa sul diritto relativo. Il "potere" è un termine che indica una facoltà.
attribuzione di un diritto ad un soggetto tutelato. Il potere è esercitato tenendo conto di riferimenti esterni, quindi è un potere-dovere: si deve esercitare un potere per raggiungere gli scopi previsti dalla legge. Ad esempio, un tutore deve esercitare il suo potere sull'incapace. Il caso della tutela è un caso di ufficio di diritto privato. Il potere può anche collocarsi al di fuori del diritto soggettivo, ad esempio il diritto di matrimonio, di vendere la cosa di proprietà, di libera impresa: non sono soggettivi poiché non vi è un soggetto tenuto ad un determinato comportamento. Diritti potestativi: potere di imporre ad altri una condotta alla quale non vi si può opporre. Ad esempio, le azioni di annullamento dei negozi giuridici. A Roma non si parlava di diritto soggettivo (non era stato teorizzato), anche se di fatto era applicato. I Romani parlano di ius in re aliena, quindi su cosa altrui (Es. usufrutto), accezione di ius molto vicina a quella nostra didiritto soggettivo. I romani facevano una distinzione fra actiones in personam e actionem in rem. Questa distinzione è corrispondente alla distinzione fra diritti soggettivi relativi e assoluti, i Romani valorizzavano però il diritto processuale e le differenze in questi 2 casi. Diritto delle successioni: ciò che il pater familias avesse disposto in merito alle proprie cose fosse diritto (norma contenuta nelle XII tavole): la volontà privata dispiega degli effetti ritenuti vincolanti per il diritto. Il diritto è fatto dall’uomo per l’uomo. L’uomo si identifica col concetto di persona fisica. I destinatari delle norme giuridiche non sono solo persone fisiche ma anche persone giuridiche. La persona fisica è la tematica più importante ed essa viene ad essere con la nascita. Per alcuni ordinamenti il soggetto deve essere dotato di vitalità, per altri devono non ancora essere nati ma concepiti. Per il diritto Romano il
Il soggetto deve essere nato e basta (non vitale). La nascita si ha quando il feto viene distaccato dalla madre. La prova era data o con esame autoptico: per la scuola Proculiana si chiedeva che il neonato avesse emesso un vagito. Per la scuola Sabiniana bastava trovare con l'esame autoptico aria nei polmoni. Per i romani un soggetto che avesse avuto in prevalenza tratti ferini non si riteneva persona giuridica. La questione era fondamentale per le aspettative ereditarie. La nascita di un figlio in potestà faceva perdere d'efficacia un testamento già fatto. La donna romana se partoriva almeno 3 figli raggiungeva una posizione superiore dal punto di vista giuridico e quindi era anche importante per questo. Problema che si poneva se il nato era molto differente dalla persona fisica. Problema della gestazione di una donna: feto tutelato dal diritto che prevedeva punizioni per l'aborto. Caso dell'eventuale eredità del soggetto concepito e non ancora nato:
Per la donna veniva nominato un curator ventris per 9 mesi che avrebbe dovuto curare o amministrare il patrimonio del futuro erede. Coloro che sono nell'utero sono già soggetti di diritto. Il concepito si intende per già nato. In realtà queste enunciazioni erano legate più che altro alla soluzione di un determinato caso pratico. Il concepito è equiparato a già nato solo dal punto di vista ereditario. (C'è chi antistoricamente dice che lo è non solo da quel punto di vista). La morte poteva essere accertata in ogni modo: il momento in cui la persona fosse morta era rilevante dal punto di vista ereditario. Il più delle volte non è possibile determinare l'ordine della morte di eredi. Ci si basò sulla statistica "id quod plerumque accidit" per evidenziare una fra loro: commorienza. Regola per la quale morivano prima i soggetti più deboli: prima muore il bambino, poi l'anziano.
Nell'epoca giustinianea poi la persona matura: questo fu accertato da un provvedimento imperiale. Questo integra una presunzione di premorienza. Regola che vale solo se non venga fornita una prova in senso contrario.
La capacità giuridica è l'idoneità di una persona ad essere titolare di diritti e doveri. La capacità di agire è un concetto dinamico: idoneità a porre in essere atti giuridicamente rilevanti (concetti moderni). I Romani non avevano elaborato tali concetti. Concetto ricondotto alla teoria degli status che si basa sulla regola per la quale per avere la capacità giuridica il soggetto doveva godere dello status libertatis, civitatis e familiae. Lo status libertatis implica che il soggetto non sia schiavo (che non ha capacità giuridica ma ha alcuni diritti e doveri), lo status civitatis è di cittadinanza (all'inizio era richiesto essere cittadini romani epoca arcaica), lo status familiare voleva dire essere
di sui iuris, e cioè non essere assoggettato alla patria potestà. Questo sopportò delle deroghe soprattutto per lo status civitatis: norme dell'ordinamento applicate tanto ai cittadini quanto ai non (ius gentium) e norme dello ius honorarium. Quindi in seguito lo status civitatis non venne più richiesto per godere di capacità giuridica. Il figlio sotto patria potestà si può assumere degli obblighi e quindi anche lo status venne in parte meno. Problema degli status applicato alla capacità giuridica solo nella modernità. Capitis deminutio: vicenda che attiene allo stato delle persone e si evidenzia quando vengono meno determinati vincoli: maxima: perdita di libertà; media: di cittadinanza; minima: rimozione dei vincoli parentali, mutamento in peggio. Concetto di diminuzione considerato in modo particolare. Perdita di uno status. Il concetto di deminutio non comporta necessariamente un cambio di status in peggio. IlIl concetto di deminutio individua una diminuzione numerica del gruppo di appartenenza originale. Questo si evidenzia quando i legami parentali vengono recisi. Dall'epoca classica al tardo antico il termine "caput" andò ad indicare "persona titolare di diritti". Paolo dice che servile caput nullus ius habet. Caput come idoneità ad essere titolare di diritti (capacità giuridica nella fase finale del tardo antico). Persona nell'epoca classica individua la persona in carne e ossa, poi (Teodosio) si indicò come persona la personalità giuridica. Status libertatis: le persone si dividono in liberi e schiavi. Distinzione di ius gentium: fra l'epoca arcaica e l'epoca classica per la quantità di schiavi. Nell'epoca arcaica non hanno una posizione molto deteriore: distinzione non molto marcata fra figlio e schiavo (dal punto di vista pratico). Nell'epoca classica: l'intera economia era basata sulla manodopera.
Servile (dal IV a.C. al III d.C.) gli schiavi hanno condizioni notevolmente diverse: prevalentemente utilizzati nei latifondi sorvegliati da una persona libera fidata o da uno schiavo con competenze superiori. Nelle grandi estensioni fondiarie gli schiavi erano tenuti negli ergastula in catene. Potevano anche essere utilizzati nell'ambito imprenditoriale. Situazioni migliori per schiavi con competenze superiori. Il limite dell'esercizio dei poteri del proprietario dello schiavo è l'ammortamento: il padrone non aveva interesse a danneggiare lo schiavo perché era vendibile e parte del suo patrimonio. Il valore dipendente dalla propria qualificazione garantiva per gli schiavi migliori e peggiori trattamenti. La posizione degli schiavi era notevolmente differenziata per situazione. Nel tardo antico il fenomeno della schiavitù diminuisce ma alla schiavitù si sostituiscono forme di affittanza a soggetti liberi (poi divenuti servi della gleba).
Schiavitù in quest’epoca limitata alle famiglie potenti. Fenomeno che resta fino a Giustiniano compreso. Dal punto di vista giuridico l’unico limite al potere del padrone sullo schiavo (epoca arcaica) era il controllo sociale, poi intervenne la natura dei censori.