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Diritti di proprietà

a) Comprorietà: azione che veniva esercitata pro parte da ogni proprietario.

Servitù

a) Vindicatio servitutis: con clausola restitutiva arbitraria.

b) Legis actio sacramenti in rem: con clausola restitutiva arbitraria.

c) Actio confessoria: in età classica.

d) Actio negatoria servitutis: in età classica.

Usufrutto

a) Vindicatio usus fructus: questa azione, nel diritto classico, diventa: actio confessoria, a tutela dell'usufruttuario.

Superficie

a) Actio in factum: azione di natura reale, esperibile per il recupero del possesso.

Pegno

a) Uti possidenti

b) Utrubi 38

c) Unde vi

Ipoteca

a) Interdictum Salvianum: azione a tutela del locatore.

b) Interdictum de migrando: azione a tutela del conduttore.

c) Actio Serviana: azione a tutela del locatore di un fondo rustico.

d) Actio pigneraticia in rem: azione a tutela di tutti i creditori pignoratizi.

e) Vindicatio pignoris (opp. quasi Serviana): azione a tutela di tutti i creditori pignoratizi.

Possesso

In

Età classica

Ci sono 3 interdicta:

  1. interdicta adipiscendae possessionis (per l'acquisto)
  2. interdicta retinendae possessionis (per la manutenzione)
  3. interdicta recuperandae possessionis (per il recupero)

Per la manutenzione si hanno la soluzione:

  1. interdicta uti possidientis (immobili)
  2. interdicta utrubi (mobili)

Per il recupero si hanno la soluzione:

  1. interdicta undevi (per chi subisce spossessamento violento)
  2. interdicta de vi armata (per chi subisce uno spossessamento da banda armata)

Con Giustiniano a) e b) vengono unite.

Cap VII OBBLIGAZIONI (pag. 415 Marrone)

§ 130 Il concetto.

Def.: "L'obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale siamo astretti dalla necessità di adempiere una qualche prestazione, secondo il diritto della nostra comunità" (Istituzioni di Giustiniano 533).

§ 131 La

genesi e la storia .

a) Nexum un gestum per aes et libram che si compiva con l'intervento di 5 testimoni cittadini romani puberi e di un libripens con la bilancia (abolito nel 326 a.C.);

b) Praedes erano utilizzati nelle legis actiones in rem per garantire che la parte cui il pretore avesse assegnato provvisoriamente il possesso della cosa controversa la restituisse all'avversario in caso di soccombenza; e vades si fece uso nelle legis actiones per garantire la ricomparsa in giudizio della parte convenuta quando l'udienza era rinviata ad altro giorno;

c) sponsio è il negozio più antico nel quale si può scorgere già la struttura dell'obligatio, era già nota nelle XII Tavole che stabilirono che per la sponsio si dovesse procedere con la legis actio per iudicis arbitrive postulationem, consisteva in interrogatio e responsio per cui una parte prometteva all'altra un determinato proprio comportamento (si dava così luogo ad un

debito ed un credito).

§ 132 Obbligazioni civili e obbligazioni onorarie.Oportere era un termine ius civile, mentre dall’età postclassica si incominciò a parlare di actionesin factum che esprimevano un’intentio.

§ 133 Le obbligazioni naturali (2034 c.c.).Rapporti non sanzionati da actiones, come i debiti da atto lecito assunti dallo schiavo o filiaefamilias e donne in manu in favore di persona diversa dal dominus. Effetto principale delleobbligazioni naturali era la solutio retentio, grazie alla quale il creditore poteva trattenere quanto(per esempio) il servo gli aveva già corrisposto per l’adempimento dell’obbligazione medesima.

§ 134 La prestazione: contenuti.Oggetto della prestazione possono essere il dare o il fare (o non fare).

§ 135 La prestazione: requisiti.Contenuti della prestazione sono: patrimoniale (suscettibile di valutazione), comportamento deldebitore (debito e responsabilità debbono fare capo alla

stessa persona e dunque venne negata efficacia ai contratti a favore di terzi), possibile (pena nullità), lecita (pena nullità), determinata o determinabile (diversamente il rapporto non si costituisce).

§ 136 La prestazione: obbligazioni indivisibili, alternative, generiche e specifiche.

a) Obbligazioni divisibili sono quelle che possono essere frazionate.

b) Alternative sono quelle ove trovando due o più prestazioni possibili, se ne può scegliere una.

c) Le obbligazioni di genere sono quelle che hanno come prestazione una cosa generica come ad es. obbligazione di cose fungibili, con ovvia facoltà di scelta.

§ 137 Inadempimento e responsabilità. Impossibilità sopravvenuta della prestazione imputabile al debitore.

La responsabilità per inadempimento dell'obbligazione è detta CONTRATTUALE e se era imputabile al debitore dava luogo a sua responsabilità. Poteva essere iniziale (ne impediva il costituirsi) o

sopravvenuta (se non era imputabile al debitore estingueva di norma l'obbligazione). A Proposito di responsabilità per inadempimento di obbligazioni si parla di periculum che è il rischio dipendente da un evento pregiudizievole per taluno e non imputabile né allo stesso né ad altri. § 138 La mora. Viene ad esistere nell'epoca repubblicana e può essere solvendi o debitoris se imputabile al debitore, mentre era accipiendi se del creditore (ove egli non avesse accettato l'adempimento del debitore). Il debitore cadeva in mora dal momento dell'interpellatio (costituzione in mora), la sua posizione si aggravava, il periculum sarebbe stato a carico del debitore moroso essendo egli responsabile del perimento o deterioramento della cosa dovuta. Con i classici questo viene affievolito perché se il debitore provava che la cosa sarebbe comunque perita presso il creditore, anche se l'avesse consegnata in tempo, egli non ne sarebbe

più stato ritenuto responsabile.§ 139 Le fonti delle obbligazioni .1)Istituzioni di Gaio: ogni obbligazione nasce da contratto o da delitto.2) Nelle Res cottidiane (diGaio) si arriva ad una tripartizione con l’aggiunta delle variae causarum figurae (solutio indebiti,conventio, negotiorum gestium, tutela, legato).3) Con le Istituzioni imperiali di Giustiniano siarriva ad una quadripartizione: contratto, delitto, quasi contratto (variae causarum figurae),quasi delitto.§ 140 I contratti .Prevalse il significato inteso come negozio giuridico bilaterale produttivo di obbligazione. Icontratti tipici erano un numero definito, ciascuno con proprio regime giuridico, ciascuno40sanzionato da proprie actiones. Ma la tipicità si affievolisce con il tempo e nell’età postclassicaappare ulteriormente affievolito.§ 141 I contratti reali: il mutuo .Il mutuo è un contratto reale, unilaterale, e negozio causale .Si costituiva con la datio del mutuante,

con cui una parte (mutuante), consegna ad un'altra, (mutuatario), una somma di denaro o altre cose fungibili, (olio, frumento, sementi, etc...) con l'impegno del mutuatario di restituire al mutuante altrettanto dello stesso genere. E' un'obbligazione di genere, ed è tutelato dalla condicio formulare tramite:
  1. actio certae "pecuniae" (op. altro, con la stessa quantità della datio)
  2. actio in persona e in iusla formula era astratta, ossia senza demostratio. Non si pagano interessi (usurae).
§ 142 I contratti reali: il deposito. (gratuito) Il deposito è un contratto reale, bilaterale, imperfetto, gratuito. Il deponente consegna al depositario una o più cose mobili affinché quest'ultimo le custodisca gratuitamente e le restituisca a semplice richiesta. Il depositario acquista solo la detenzione, non l'uso. Nell'ultima età repubblicana è tutelato da:
  1. actio depositi in factum: contro il

deposito infedele, ha caratteristiche penali, che poi perse. Erain simplum o in duplum. In età classica è tutelato da:

  1. actio depositi in ius ex fide bona: ha natura reipersecutoria per la restituzione.
  2. actio contraria: a favore del depositario per danni provocati dalla cosa o rimborso delle spese.
  3. actio directa: essa era infamante per il convenuto.

§ 143 I contratti reali: il comodato. (prestito ad uso gratuito).

Il comodato è un contratto reale bilaterale, imperfetto. È il prestito ad uso gratuito a favore del comodatario, ovviamente sarebbe identico al deposito se il comodatario non potesse far uso della cosa. Il comodante, consegna al comodatario una o più cose mobili, con l'impegno del comodatario di restituire poi le stesse cose. Il comodatario avrebbe fatto uso delle cose a lui comodate, e non doveva per l'uso alcun compenso. Il comodatario poteva fare della cosa l'uso proprio, eventualmente solo quello diverso.

più limitato che fosse stato convenuto. In età repubblicana è tutelato da:

  1. actio comodati in factum

E durante la prima età classica fu tutelato da:

  1. actio comodati in ius ex fide bona

Tutte e due le azioni erano per garantire la restituzione al comodante. Vi fu poi una actio directa, che era un’actio comodati a cui era legittimato il comodante per spese e danni.

§ 144 I contratti reali: il pegno.

Il pegno è un contratto reale, bilaterale, imperfetto. Per il diritto romano si intende una datiopignoris o, conventio pignoris (sine datione). Il creditore pignoratizio acquista la possessio adinterdicta, e una volta estinto il debito, sarà tenuto alla restituzione.

Si ha tutela tramite:

  1. actio pignoraticia in personam: azione in factum per la restituzione; è un’actio directa.
  2. actio pigneraticia in rem, o Serviana: azione che si dava al creditore pignoratizio in caso di smarrimento.

§ 145 La fiducia. Si tratta di un

negozio fiduciario, adottato prima dell'età repubblicana, per il deposito e il pegno.

Una parte trasferiva all'altra la proprietà di una cosa mediante mancipatio o in iure cessio con il pactum fiduciae. La fiducia era cum creditore a garanzia di un credito del fiduciario, oppure, cum amico ove la causa poteva essere la custodia o il comodato.

La tutela si ha tramite: (per il diritto antico)

  1. pactum fiduciae: a cui ricorrevano solo i cives romani.
  2. con il processo formulare:
    1. actio fiduciae: azione in personam, reipersecutoria e infamante, per il riacquisto di proprietà e possesso.

Nella prima età classica:

  1. actio fiduciae contraria: non era infamante.
  2. actio fiduciae directa: che era contrapposta alla a).

§ 61. La Mancipatio (pag.133 Marrone: negozi giuridici formali)

Trova certamente fondamento nei mores maiorum ed è confermata dalla legge delle XXII Tavole.

Era un negozio dello ius Qui

Dettagli
Publisher
A.A. 2006-2007
55 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Lambertini Renzo.