RIASSUNTI DI DIRITTO ROMANO
ROMA TRE
Introduzione: diritto romano e tradizione romanistica - diritto casistico e Digesto.
Dobbiamo alla romanistica più recente riaver riportato in primo piano la storicità del processo di
formazione del diritto romano, caratterizzato fin dalle origini da una pluralità di fonti di
produzione, coordinate e portate a reductio scientifica dall’interpretativo. Diciamo sin d’ora che
con il Dominato, e quindi con la fine del III secolo, prevarrà sulla tradizione, la legge imperiale, e
questa anticipazione ci serve a inquadrare correttamente l’intervento dei compilatori giustinianei.
Cosa volevano? un corpo di norme utile a stabilizzare l’ordinamento, che rispondesse all’esigenza
di certezza del diritto, che consentisse di avere una rappresentazione dell’ordinamento il più
possibile omogenea e unitaria. La compilazione ha carattere normativo.
Facciamo ora un passo indietro. Letizia Vacca ci pone da subito un problema interpretativo: è
sufficiente definire il diritto romano come diritto giurisprudenziale? Questa definizione infatti, certo
spiega bene il prevalere del momento interpretativo su quello normativo, ma nulla ci dice del
metodo con cui gli interpreti costruirono questo stesso diritto. Allo stesso modo ci dobbiamo
chiedere: diritto casistico è sufficiente? Non basta nemmeno lui ma ha già un vantaggio in più:
rende conto della struttura dell’interpretatio, che non prescinde mai dal nesso caso-soluzione.
La grande eredità del diritto romano è una logica, che permea anche le fasi apparentemente più
ostili alla pluralità scientifico-giuridica-giudiziale. Per affrontare il tema della storia della
giurisprudenza romana, diamoci alcune osservazioni costanti da tenere a mente:
il Digesto è il tramite di diffusione del diritto romano in tutta la cultura giuridica europea;
a.
b. l’eredità del Digesto non è semplicemente un diritto cristallizzato, ma la logica argomentativa
dei giuristi romani;
c. la storicità dei suoi passi e di quella stessa logica è una consapevolezza recente, pur nell’unità
del metodo, il filo rosso;
bisogna studiare le attività dei giuristi di un determinato periodo, svolgendo l’analisi in duplice
d. prospettiva: quella della storia esterna (dove collocare la giurisprudenza nel sistema), e quella della
storia interna (quale metodo logico-argomentativo);
Capitolo I: antichità - legislazione decemvirale - effetti interpretativi - laicizzazione della giurisprudenza;
I tre momenti concettuali fondamentali di formazione del diritto romano sono: ius civile,
iurisdictio e interpretatio. Nel periodo antico la iurisdictio è del rex, l’interpretatio è nelle mani dei
collegi sacerdotali. Questi tre momenti formano un unicum, che è lo ius civile appunto: il diritto che
si forma nell’esercizio della iurisdictio, guidata dall’interpretatio.
Oggetto del capitolo è il periodo antico (754 - 240 a.C.). In origine lo ius civile sono i mores che
hanno fondato la civitas; Pomponio ce ne parla ci dice che populus sine lege certe, sine iure certo primo
agere instituit. L’applicazione del diritto spettava al re, garante della pax deorum e delle istituzioni
della civitas. Dicere ius infatti è una prerogativa del potere sovrano. Pomponio, nel richiamare un
libro di Sesto Papirio, dà conto dell’esistenza delle leges regiae, ma avevano carattere perlopiù
religioso.
Questo periodo già conosce la mediazione tecnica, operata da un ceto di specialisti cui è affidata
l’individuazione delle regole di comportamento (il diritto privato spetta in particolare al Collegio
dei Pontefici). Come da introduzione chiediamoci: come operavano questi primi giuristi? Non
abbiamo tracce coeve, sappiamo che emettevano responsa, e potevano essere aditi dai privati
cittadini o dal rex in via consultiva. Questi responsa potevano avere natura cautelare o giudiziale.
Responsa; erano necessari e vincolanti, a garantirne la conformità ai mores (ius) e quindi
l’efficacia, era la stessa auctoritas, non la motivazione ovviamente, che non c’era.
Seconda domanda, sul fronte della storia “interna”: che tipo di tecnica di formulazione
esprimevano? Rigirata, come si è arrivati a tipizzare in quel modo forme negoziali, processuali, e
regulae giuridiche? Se guardiamo alle actiones - la cui collocazione temporale è ben sostenuta -
possiamo farci un’idea dello schema logico. Le actiones infatti trasformano in forma tecnica,
ovvero in una successione rituale e formale giuridicamente rilevante, la contesa altrimenti violenta.
Stesso dicasi dell’intervento del magistrato, per avere un’idea di questo passaggio, vedi Gai 4.16.
quando in tema di azione di rivendica dello schiavo deve dire “mittite ambo hominem!”.
Vacca formula in questi termini: “traduzione in schemi tecnico-giuridici dell’essenza dell’atto nel
suo porsi concreto”. La parola del giudizio è una parola di vita autentica, pur nel quadro di un
ordinamento - comunità. Questo vale sia per le forme processuali che per quelle negoziali, si veda
l’alta ritualizzazione per esempio della mancipatio. Il ruolo dei pontefici interpreti dei mores, come
inserimento di uno strumentario tecnico utile a rilevare - e poi a vitalizzare - gli elementi giuridici
qualificanti delle fattispecie concrete, in uno schema razionalmente coerente. Ecco perché
traduzione, trasposizione.
Domanda: ma quindi è uno sviluppo tutto di ambito procedurale? No, all’individuazione dello
strumento formale, si accompagnava la definizione delle situazioni sostanziali. Lo ius civile si
compone così: dichiarazione dei mores da parte del rex, guidato dall’interpretatio dei Pontefici.
* * *
La legislazione decemvirale (451 - 449) ha caratteri particolari. In tema di XII Tavole, Salamanca ha
parlato di “andatura fortemente allusiva rispetto al contenuto normativa da esprimere”. Che vuol dire e
cosa implica questo? Molte norme sono il risultato di una consolidata pratica di interpretatio
pontificale, sono una traccia così anche della tecnica di astrazione e semplificazione in quella
consisteva. Sul piano del contenuto, non sono una rivoluzione. Di rottura si può forse parlare, nella
prospettiva della storia politico-costituzionale di Roma. Secondo la tradizione storiografica infatti,
le XII Tavole sono una rivendicazione plebea; quel che è probabilmente fuor di discussione è il
superamento dell’antica base consuetudinaria dello ius civile. E con ciò ci prepariamo a dire che
questo passaggio non neutralizzò in alcun modo, anzi, il ruolo e l’esigenza dell’interpretandi
scientia. Semplicemente questa si colloca più chiaramente nello spazio della mediazione tra
l’ordinamento giuridico e l’applicazione pratica al caso concreto.
Come si interpreta dopo le XII Tavole? Pomponio ci dice addirittura che dalle Tavole fluere coepit ius
civile; l’interpretazione pontificale continuò, con i responsa che ora guidavano la disputatio fori.
Buon inizio, ma cosa sappiamo di questo periodo? Poco, abbiamo indizi sugli istituti:
Tipicità, formalismo processuale e negoziale, come tipizzazione interpretativa;
a.
b. quanto alle norme positive, i giuristi vi lavorano senza alterarne il tenore letterale, e vi fanno
entrare le nuove realtà;
c. certo questo lavorio di conformazione reciproca aggrava la distanza tra forme prefissate e
situazioni concrete; portare le novità nel mondo della rilevanza giuridica è possibile ma può
portare a svuotare di ogni corrispondenza il rapporto tra manifestazione formale e causa
negoziale concreta; solo per intenderci, la mancipatio diventa un negozio astratta che copre
qualsiasi causa di trasferimento; stesso dicasi dell’originale sponsio che ora diventa stipulatio;
la logica della riflessione è senza soluzione di continuità, questa è una delle poche certezze del
periodo, ma accanto a questa ve ne è un’altra: cambia il rapporto tra giuristi e ordinamento
giuridico. Se prima operavano in regime di ius dicere “politicamente libero”, ora devono
interpretare il diritto. Questo vuol dire che tutto si cristallizza? Tutt’altro.
Dalle XII Tavole fino alla seconda metà del III secolo a.C., osserviamo una laicizzazione della
giurisprudenza. Teniamo a mente due nomi, che poi andremo a individuare: Tiberio Coruncanio e
Sesto Elio Peto Cato.
Nel III a.C., il diritto è cambiato. Del periodo ci sfugge la tecnica del ragionamento giuridico, e la
struttura autoritativa del responso non ci illumina granché. A questo si aggiunga che le regole di
risoluzione restarono per lungo tempo in penetralibus pontificum (Tito Livio) ovvero nel monopolio
pontificale - “ius civile repositum in penetralibus pontificum”.
Come inizia la laicizzazione? Che tradotto vuol dire: come cambiano i soggetti, gli autori, della
interpretandi scientia? Nei termini della dottrina moderna: come finisce il monopolio pontificale?
Secondo tradizione storiografica, ci troviamo di nuovo sulle orme di Pomponio, che dice: a) con la
pubblicazione delle opere di Appio Claudio Cieco e Gneo Flavio (fine IV secolo), b) con la prassi
del publice respondere, del pontefice massimo plebeo Tiberio Coruncanio (metà del III secolo).
Dubbio: ma la laicizzazione è solo un fatto di soggetti o investe anche i modi di formazione e
trasmissione del sapere giuridico, e di conseguenza i modi della sua conservazione?
Letizia Vacca, ai fini dell’inquadramento del fenomeno, dice: distinguiamo due livelli di analisi
la nascita della letteratura specialistica e la tecnica di trasmissione scritta;
a.
b. i modi (o il metodo) del concreto operare dei giuristi;
e allora, basta la diffusione scritta di alcune regole già consolidate e sedimentate, a rompere il
monopolio pontificale? No, non basta leggere alcuni frammenti di ius civile per accedere al magico
mondo della scientia iuris. Di questa si poteva cogliere l’essenza solo nel momento pratico, nella
realtà del rapporto tra ordinamento e singolo caso, ai fini della soluzione. Il fatto decisivo si ha
con Tiberio Coruncanio: il giurista laico comincia a poter partecipare e apprendere dal giurista la
tecnica dell’interpretatio —> formulazione pubblica del responso; “decisivo” è quasi poco:
cambiano gli stessi parametri del giurista (ora chiaramente scientia iuris e iuris peritia), e su
questa base si ridelinea la sua auctoritas. Quanto alla letteratura specialistica, abbiamo nel 198
a.C. i Tripertita di Sesto Elio Peto Cato (Pomp. “cunabula iuris”): l’opera spiega lo ius civile in
tripartizione: XII Tavole, interpretatio e legis actiones (struttura del processo).
Capitolo II - la fine della Repubblica, fonti del diritto e giurisprudenza - il pre-classico! - Topica 5.28.
Siamo nella metà del III a.C.; Roma si espande, lo ius civile deve confrontarsi a una nuova varietà
di rapporti e sconta quindi due limiti: applicazione esclusiva intra cives e rigidità formale.
Dobbiamo chiederci dunque: come entra la novità nell’esperienza giuridica romana? E come la
sintetizzano i giuristi? Il sistema si configura ampio tra ius civile adattato, ius gentium, ius
honorarium.
E questa è teoria generale, ma sul piano della tutela, come si collocano i nuovi rapporti economici?
Nel 242 a.C. viene istituito il praetor peregrinus, innovazione a cui si accompagna il processo non
più per certa verba ma per concepta verba, ovvero processo formulare (formulae da individuare di
volta in volta) - [SEMINARIO]
Immancabilmente, l’attività interpretativa si espande, e si sa già che i risultati vanno conservati.
L’organizzazione logica della formulazione, della selezione e della raccolta del prodotto giuridico,
è debitrice della retorica e della dialettica greca. Questo sarà particolarmente evidente con le
opere dell’ultimo secolo della Repubblica (Cicerone!). Chi sono i protagonisti di questo nuovo
innesto? Sempre Pomponio ci indica - tra i giuristi qui fundaverunt ius civile - Publio Mucio, Bruto e
Manlio. Attenzione, fundaverunt non attiene a una vera fondazione, nel senso di creazione; più
precisamente Pomponio, considerando lo ius come compositum a prudentibus, intravede nell’opera
dei tre e più in generale in questo periodo, la maturazione di un compiuto metodo scientifico
della giurisprudenza (che fa uso di diaresis per le definizioni e di dialettica). Insomma, lo ius civile
è prodotto della scientia iuris che si fa carico di coordinarlo e di promuoverne l’evoluzione.
* * *
L’Enchiridion di Pomponio è comunque piuttosto scarno. Per allargare l’analisi, dobbiamo avvalerci
di altre fonti, anche letterarie, e in particolare di Cicerone. Nei Topica (Top. 5.28)
ut si quis ius civile dicat id esse quod in legibus, senatus consultis, rebus iudicatis, iuris peritorum auctoritate,
edictis magistratuum, more, aequitate consistat.
compare una celebre descrizione degli elementi che compongono lo ius civile del periodo. Nota
interpretativa: l’obiettivo del passaggio non è elencare scientificamente le fonti del diritto ma darne
conto nell’ottica della distinzione retorico-filosofica tra partitio e divisio ai fini della definizione di
un concetto. La partitio è utile a individuare la struttura essenziale del concetto, e infatti quelle
elencate sono partes, che sono interdipendenti ai fini della definitio di un tutto unitario, ma
autonome concettualmente. Diversa è la divisio, che attiene alla definizione di genus e species, per
cui le species non sono autonome. L’interconnessione delle partes è centrale in un’analisi
improntata dalla partitio. La coessenzialità definisce l’unitario dello ius civile. Le partes sono: leges
e senatusconsulta, res iudicatae, iuris peritorum auctoritas, edicta magistratuum, mos, aequitas. Andiamo a
vedere uno per uno, poi vediamo le connessioni.
Leges, plebiscita, senatusconsulta
In questo periodo le leges includono anche i plebiscita (per equiparazione della Lex
Hortensia); leges rogatae e plebiscita sono - dopo le XII Tavole - l’unica fonte normativa
generale dello ius civile. Domanda: i senatusconsulta sono equiparabili? No, l’intervento
del Senato è un esercizio di auctoritas, un sigillo - influentissimo - prima della
deliberazione del comizio curiato.
Res iudicatae (ovvero le sentenze pronunciate dai giudici)
La natura tecnica del passo ci permette di fare un balzo nella discussione. L’analisi qui è
prima su un problema di valore, e poi sulla consistenza dei precedenti.
a) il p
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