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DIRITTI REALI

Caratteristiche principali:

  • Diritti soggettivi su una res
  • Diritti assoluti (opponibili nei confronti di tutti, erga omnes)
  • Diritti tipici (numerus clausus)
  • Hanno contenuto negativo

Tipologie di diritti reali:

  • Diritto di proprietà (ius in re propria): diritto che attribuisce al proprietario la facoltà di godere e disporre del bene in modo pieno ed esclusivo
  • Altri Diritti reali limitati (ius in re aliena): sono in numero limitato per non vincolare troppo il diritto di proprietà e non nuocere così alla libera circolazione dei beni diverse tipologie:
    • Diritti di godimento: attribuiscono su una res di cui altri è proprietario facoltà di godimento
      • Usufrutto
      • Servitù
      • Uso
      • Abitazione
      • Enfiteusi
      • Superficie
    • Diritti di garanzia: attribuiscono al titolare il diritto di soddisfare un proprio credito rivalendosi su una cosa altrui, non necessariamente del debitore, in caso di
inadempimento (posizione di controllo e di privilegio del creditore sui beni del debitore)
  1. Pegno
  2. Ipoteca
Diritto di proprietà:
  • Il diritto di proprietà si esprimeva attraverso il dominium ex iure quiritium (proprietà civile), diritto tipico degli appartenenti al popolo romano
  • Tutela della proprietà civile: rei vindicatio = strumento processuale utilizzabile dal proprietario che non abbia il possesso del bene contro il possessore, o in generale contro chiunque abbia la facultas restituendi (quindi anche alcuni detentori)
  • Prototipo delle azioni reali (può essere utilizzato anche per le altre azioni reali)
  • Diverse modalità:

Nella forma della legis actio sacramenti in rem (modalità più antica): entrambi i contendenti della res pronunciano la medesima vindicatio affermando che il bene controverso appartiene a loro e promettono di pagare in caso di soccombenza la summa sacramenti la res

viene temporaneamente affidata ad una delle due parti fino alla sentenza azione complessa edispensiosa nella forma della legis actio per sponsionem: colui il quale affermava la proprietà su un bene posseduto da un altro si faceva promettere dal possessore del bene attraverso una sponsio praeiudicialis una somma simbolica (inferiore al valore del bene) successivamente il preteso proprietario avrebbe agito contro il possessore con una legis Actio per iudicis postulationem formula petitoria (nel processo formulare): l'attore affermava davanti al magistrato di essere il proprietario del bene conteso e chiedeva la restituzione della res (con l'inserimento della clausola arbitraria) o una condanna del convenuto al controvalore della res in denaro (Id quod interest)CLAUSOLA ARBITRARIA/ARBITRIUM DE RESTITUENDO = clausola inserita all'interno della formula per cui il giudice, prima di condannare il convenuto, lo invitava a restituire volontariamente lacosa controversa se ciò non accadeva il convenuto poteva essere condannato alla restituzione del controvalore della res in denaro (il valore veniva stimato dall'attore)
  • Come si acquista la proprietà? 2 modalità:
    • Acquisto a titolo derivativo:
      • Negozi Inter vivos:
        • Mancipatio (per trasmettere la proprietà di res mancipi): immaginaria venditio per scambiare la cosa contro il prezzo in modo formale (gestum per aes et libram): l'accipiens (colui che deve acquistare la res mancipi) afferma al mancipio dans (alienante) che la cosa è sua per il diritto dei quiriti e che gli è acquistata attraverso il bronzo pesato sulla bilancia dal libripens → tutto questo avviene alla presenza di 5 testimoni sono legittimati alla mancipatio i cittadini romani e gli stranieri aventi ius commercii
      • In iure cessio (per trasmettere la proprietà di res mancipi): in tribunale davanti al magistrato si metteva in atto una finzione
processuale dove l'acquirente rivendicava la proprietà del bene che voleva acquistare e l'alienante acconsentiva restando in silenzio (riadattamento della legis Actio per Sacramento in rem) sono legittimati solo i cittadini romani sui iuris Traditio (per trasmettere la proprietà di res nec mancipi): si realizzava con la sola consegna del bene purché vi fosse una iusta causa traditionis e la volontà dell'acquirente ad acquistare può quel bene essere utilizzata anche dagli stranieri se si fa la traditio di res mancipi si trasferisce solo il possesso e non la proprietà; per acquistare la proprietà era necessario il decorso dei termini per l'usucapione Negozi mortis causa: Eredità Legati con effetti reali: disposizioni mortis causa contenute nel testamento a titolo particolare con il quale il testatore conferiva un singolo bene o più beni ad un soggetto a titolo

liberalità 2 tipologie di legato ad effetti reali:

  • Legato per vindicationem: il trasferimento della proprietà dal testatore al legatario avviene nello stesso momento in cui l'erede accetta il legatario può sempre rinunciare
  • Legato per praeceptionem: disposto a favore di uno dei coeredi che riceve il legato prima della divisione

Acquisto a titolo originario:

  • Usucapione: il possessore di un bene ne diventa proprietario dopo il perdurare di un certo periodo di tempo del possesso di quel bene requisiti:
  • Possessio (uti dominus: cose se ne fosse proprietario)
  • Tempus: 2 anni per cose immobili, 1 anno per tutte le altre cose
  • Il bene deve essere una res habilis ad usucapionem (cose usucapibili) NO res extrapatrimonium, res incorporales, cose rubate, res principis, fondi proviniali...
  • Iusta causa o titulus per il possesso
  • Il possesso doveva essere fondato sulla bona fides (soggettiva) dell'usucapiente
Modalità di acquisto della proprietà riservata solo ai cittadini romani fine II sec. D.C.: praescriptio longi temporis = modalità di acquisto della proprietà riservata anche ai peregrini con la quale è possibile acquistare anche la proprietà sui fondi provinciali. I requisiti sono gli stessi dell'usucapione, ma il tempo viene prolungato (10 anni se proprietario e usucapiente risiedono nella stessa città, altrimenti 20 anni).
  • Occupazione: impossessamento di res nullius (=cose che non sono state mai appartenute ad altri) o res delictae (=cose che sono state abbandonate dal proprietario)
  • Accessione: Incorporazione di un bene economicamente di minor valore (bene accessorio) in uno di maggior valore (bene principale). Due principi: 1) principio dell'accessorium sequitur principale = il proprietario del bene principale acquista la proprietà anche sul bene accessorio (ad eccezione della pittura); 2) principio
superficies solo credit = il proprietario di un fondo deve ritenersi proprietario di tutto quanto è infisso o edificato sul fondo stesso. Specificazione: un soggetto ricava una cosa nuova da una materia altrui se la cosa nuova avesse potuto recuperare la forma primitiva, la proprietà andava al proprietario della materia, altrimenti andava all'artefice della cosa nuova (media sententia). Unione/Commistione: caso in cui due sostanze appartenenti a due proprietari diversi si mescolano formando un'unica sostanza la proprietà non era individuale ma comune ad entrambi i proprietari (comunione). Proprietà pretoria/in bonis habere (= "avere la cosa nel patrimonio"): si parla di proprietà Pretoria a partire dall'ultima età repubblicana (67 a.C.) introdotta da Publicio in un editto per concedere un'azione a difesa della situazione di chi abbia acquistato una res mancipi tramite traditio dal dominus quindi.possessore, il dominus può difendersi solo se dimostra di essere il proprietario civile.proprietario civile, il possessore può opporre la replicato rei venditae et traditae o la replicato doli generali => solo in questo caso si può parlare di proprietà pretoria (che prevale sulla proprietà civile) • Comunione: caso in cui la titolarità di un bene è garantita a più persone in misura eguale o diversificata → diverse tipologie: → comunione incidentale (tra più eredi o legatari) ex: consortium ercto non cito/consortium fratrumsuorum (comunione ereditaria tra figli alla morte del pater) → comunione volontaria (più soggetti acquistano una cosa composta) → communio: proprietà plurima parziaria → divisione della comunione/azioni divisorie (per l'estinzione della comunione): ✓ Actio familiare erciscundae: per sciogliere la comunione incidentale ereditaria (consortium fratrum suorum) ✓ Actio finium regundorum: per il regolamento dei confini tra un fondo e quello vicino ✓ Actio communi

dividundo: per individuare le porzioni materiali di res spettanti a ciascun condomino della communi e per ripartire i frutti e le spese originati dalla res comune

  • Possesso: per il diritto romano è solamente la disposizione materiale della cosa con esclusione di qualsiasi terzo il possesso non è un diritto ma è solo una situazione di fatto il proprietario di una cosa può possedere della cosa sia in modo diretto sia indirettamente tramite un'altra persona che ha la disponibilità/detenzione della cosa
  • Precarium: concessione di un bene che un soggetto (precario dans) faceva ad un altro soggetto (precario accipiens) origine: nell'ambito dell'ager publicus populi romani, il pater o la gens che disponeva di un surplus di terra, poteva concedere ad un altro pater o gens la possibilità di disporre di quel pezzo di terra fino a che il soggetto originario non avesse l'
Dettagli
A.A. 2021-2022
53 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescamuttivr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Lambrini Paola.