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Istituzioni di diritto romano

Diritto romano

Diritto romano = Norme per l’organizzazione e la regolazione della vita all’interno della comunità romana, dalla sua fondazione (754 a.C.) fino alla morte dell’imperatore Giustiniano (565 d.C.).

Perché finisce nel 565 d.C.? Perché dopo la morte di Giustiniano il sistema romano subisce molte trasformazioni diventando diritto bizantino.

Fonti del diritto

Fonti del diritto = Eventi dai quali sorge una norma giuridica:

  • 2 tipologie:
    • Fonti di produzione: mezzi attraverso i quali è possibile creare il diritto, mezzi di produzione delle norme giuridiche
      • In senso materiale: organi attraverso i quali vengono prodotte le norme giuridiche (ex: Parlamento oggi; popolo, pretore e imperatore nel diritto romano)
      • In senso formale: risultato dell’attività degli organi di produzione delle norme (ex: legge e costituzione oggi; legge, editto e costituzione imperiale nel diritto romano)
    • Fonti di cognizione: mezzi che consentono la conoscenza delle norme e del diritto (ex: la Gazzetta Ufficiale oggi; Corpus iuris civilis nel diritto romano)
  • Vari tipi di ordinamenti a seconda della fonte principale del diritto dell'ordinamento:
    • Ordinamenti chiusi/legislativi: le norme nascono per la maggior parte da disposizioni scritte emanate da un'autorità competente a farle. Diritto legislativo, codificato (ex: ordinamento italiano, sistema del diritto romano dell’ultima epoca). Problema: L’ordinamento è più rigido e più lento a rinnovarsi
    • Ordinamenti aperti/casistici: le norme nascono per la maggior parte come risposta a un singolo caso concreto (la norma di solito è retroattiva, sorge dopo il caso e da norma specifica può diventare con il tempo norma generale). Ordinamento meno rigido e più adattabile con una maggiore equità. Problema: Il diritto è più incerto perché può accadere di non conoscere preventivamente la norma che si applicherà al proprio caso. Varie tipologie di ordinamenti aperti:
      • Consuetudinari: ordinamenti più antichi/primitivi caratterizzati da un comportamento uniforme che i consociate adottano convinti di obbedire a un imperativo giuridico (ex: diritto romano arcaico)
      • Giudiziali: le norme nascono dalle sentenze dei giudici (ex: common law)
      • Giurisprudenziali: il diritto nasce dai giuristi (= privati cittadini che conoscono bene il diritto) che propongono una soluzione a un determinato caso nuovo (ex: diritto romano preclassico e classico)

Fonti del diritto romano

  1. Istituzioni di Gaio (II sec d.C.): libro/manuale di diritto privato
    • Opera di sintesi semplice e piana di tutto il sistema del diritto privato romano
    • Unica opera di un giurista classico che ci è pervenuta integralmente nella biblioteca di Verona; è stato rinvenuto un manoscritto palinsesto che contiene quasi interamente il testo dell’opera di Gaio
    • Contiene all’inizio un breve preambolo con le fonti di produzione del diritto romano:
      • Leggi
      • Plebisciti: norme votate dall’assemblea della plebe su proposta di un magistrato plebeo
      • Senatoconsulti: regole votate dal senato
      • Costituzioni dei principi
      • Editti dei magistrati competenti
      • Responsi dei giuristi
    • Chi era Gaio? Giurista romano provinciale (non viveva a Roma), maestro di scuola che visse durante il principato e divenne un personaggio importante solo dopo la morte perché il suo manuale ebbe successo solo nei secoli successivi
    • 4 libri:
      • 1° libro: personae = rapporti personali (ex: divisione tra schiavi e liberi)
      • 2°-3° libro: res = cose corporali (ex: diritto di proprietà) e incorporali (ex: diritto di credito, diritti reali illimitati, successioni)
      • 4° libro: actiones = materia del processo civile
  2. Istituzioni di Giustiniano (533 d.C.): opera dove Giustiniano elenca, seguendo lo schema di Gaio, le fonti di produzione del diritto romano
    • Fonti scritte:
      • Legge
      • Plebisciti
      • Senatoconsulti
      • Ordini dei principi
      • Editti dei magistrati
      • Responsi dei giuristi
    • Fonti non scritte: diritto confermato dall’uso (=consuetudine)

Periodizzazione di diritto privato romano

Divisione convenzionale in periodi del diritto romano sulle diverse istituzioni politiche di governo principale:

  1. 754-242 a.C.: Diritto arcaico
    • Forma di governo: monarchia fino al 509, poi repubblica
    • Roma era un'aggregazione di clan (=famiglie allargate)
    • La società era basata su un’economia prevalentemente di tipo pastorale e poi agricola
    • Ordinamento: ius civile/ius Quiritium: diritto valido solo per i cittadini romani, formato da poche regole di comportamento non scritte risalenti a precedenti abitudini (consuetudine) riprese dai Mores maiorum (costumi degli antichi), ordinamento caratterizzato da rigidità e formalità
    • Fonti del diritto:
      1. Mores maiorum + interpretatio dei Pontefici (754-451 a.C.): Si pensava che i mores maiorum potessero essere conosciuti e interpretati solo dai sacerdoti perché ritenuti sacri e immutabili. I pontefici avevano il compito di fornire opinioni sugli atti più importanti della vita cittadina e di fornire il loro responso sulla liceità e la forma per un atto da compiere o ancora avevano il compito di risolvere il quesito riguardante la liceità o meno di un atto già compiuto e potevano anche introdurre nuove norme. Verbi utilizzati:
        • Agere: fornire indicazioni sul migliore mezzo processuale da utilizzare
        • Cavère: individuare lo strumento negoziale più adatto al problema
        • Respondère: fornire consigli sull’interpretazione di uno specifico fatto

        Stampo consuetudinario ma anche giurisprudenziale (NO diritto certo)

      2. XII tavole (451-450 a.C.): redazione scritta delle norme di tutto il diritto romano per permettere una maggiore e più semplice conoscenza e per limitare l’attività dei pontefici a discapito dei plebei (i pontefici erano tutti di estrazione patrizia). Inizialmente venne affidata la redazione delle leggi da presentare all’assemblea popolare per l’approvazione dai decemviri legibus scribundis (=collegio composto da 10 membri tutti patrizi). Il collegio provvide alla stesura di 10 tavole che vennero poi approvate ed entrarono in vigore. Successivamente venne istituito un secondo decemvirato composto da plebei per la redazione di altre 2 tavole. Queste tavole vennero approvate dal popolo ma senza una preventiva discussione pubblica, infatti si chiamano anche tavole inique. Risultato: 12 tavole caratterizzate da uno stile lapidario con massime secche e sintetiche in lingua arcaica (lingua incomprensibile per i Romani che dovettero perciò imparare a memoria i versetti). Dopo la pubblicazione delle XII tavole, la giurisprudenza assume un ruolo minore dal momento che ora esisteva un diritto scritto. La giurisprudenza non è più fonte diretta del diritto ma svolgeva solo attività di interpretazione delle leggi (interpretatio legis).

      3. Leges (publicae o rogatae) + plebisciti (286 a.C.): Lex pubblica o rogata (=provvedimento approvato dalle assemblee popolari su proposta di un magistrato) e i plebisciti che vengono equiparati sempre di più alle vere e proprie leges.
    • 367 a.C.: Creazione della figura del pretore urbano = magistrato cum imperio eletto dai Comizi centuriati con carica annuale per alleggerire l’attività dei consoli di iurisdictio Inter cives (giurisdizione tra i cittadini = determinare la norma da applicare). Ha lo stesso imperium dei consoli ma una potestas minore quindi i consoli potevano bloccare l’attività del pretore (il pretore era soggetto al diritto di veto [intercessio] da parte dei consoli).
    • Forma processuale: legis actiones
  2. 242-23 a.C.: Diritto preclassico
    • Forma di governo: Repubblica (Res publica, “cosa del popolo”) miglior forma costituzionale (Secondo Polibio, storico greco) perché è una costituzione mista dove i 3 organi del potere sono in perfetto equilibrio.
    • Il capo supremo non è più un re ma sono 2 consoli che hanno il supremo potere (=imperium). La carica è gratuita, non ha una retribuzione perché è un onore.
    • Società mercantile grazie all’enorme espansione economica e alla creazione di un grande stato imperiale. Necessità di adeguare il diritto alle nuove forme e concezioni di vista.
    • 242 a.C.: Creazione della figura del pretore peregrino = secondo pretore incaricato dell’attività di iurisdictio Inter cives et peregrino (giurisdizione tra cittadini e stranieri) o Inter peregrino. Il pretore peregrino, dopo aver ascoltato attore e convenuto, dava le istruzioni al giudice (formulae = documento breve dove erano indicati il nome del giudice e i termini giuridici della controversia) e garantiva il corretto svolgimento del processo e dell’esecuzione della sentenza. Risultato: creazione di una nuova forma processuale: processo formulare. Con il tempo il processo formulare viene applicato anche per controversie tra cittadini romani fino a prendere il posto delle legis actio. Istituzione dello ius gentium: complesso di norme di diritto privato valide nei rapporti tra cittadini romani e stranieri che contiene alcune norme presenti nello ius civile (le vecchie norme utilizzabili solo dai romani costituiscono lo ius civile strictum).
    • Fides bona = fides del bonus vir, correttezza media delle persone ordinarie nei loro rapporti. Principale criterio normativo utilizzato dal pretore urbano per l’individuazione delle regole da applicare ai rapporti deferiti. Fides: principio più importante nell’antico diritto romano per regolare il comportamento dei cittadini romani e vincolare giuramenti/promesse, alleanze e commerci (= stabilità e sincerità degli impegni e degli accordi). Esistono diverse fides (fides romana, ma fides graeca, che fides punica...). La fides bona è un criterio normativo oggettivo nei rapporti con gli stranieri.
    • I pretori pubblicano una serie di editti:
      • Edictum perpetuum (= programma dell’attività giurisdizionale): pubblicato all’inizio della carica dove il pretore dichiara tutti gli strumenti che concederà durante il suo anno in carica. L’editto perpetuo assicurava la continuità e la coerenza nell’esercizio della giurisdizione. Contenuto:
        • Azioni civili: trasposizione dei vecchi processi in vere e proprie formule
        • Azioni pretorie: azioni create direttamente dal pretore in carica, precedute da una promessa
        • Eccezioni: strumenti di difesa in più
        • Strumenti più di imperio che di giurisdizione
      • Decretum: formula/azione concessa per un singolo caso
      • Edictum repentinum: azione che viene aggiunta all’Edictum perpetuum durante il corso dell’anno
      • Edictum tralaticium: gruppo di azioni che si trasmettono di anno in anno tra i pretori (certezza di continuità per il cittadino)
    • Dalla pubblicazione degli Editti perpetui nasce un nuovo diritto: Ius honorarium. Il diritto pretorio migliora, corregge e integra il diritto civile.
  3. 23 a.C. - 235 d.C.: Diritto classico
    • Epoca del principato
    • Nuove fonti di diritto: allo ius civile e honorarium si aggiunge il ius extraordinarium e affianco al processo formulare nasce un nuovo processo della cognitio extra ordinem.
    • Cesare voleva creare un codice per mettere tutto per iscritto ma abbandona il progetto. Istituisce però lo ius publice respondendi ex auctoritate principis: onorificenza che attribuisce ai giuristi di maggior fama e valore (i giuristi più vicini al potere) per avere più controllo possibile sull’interpetatio prudentium. Risultato: l’attività dei giuristi non è più libera ma comincia ad essere collegata all’autorità imperiale.
    • Augusto inoltre inizia a voler direttamente creare nuove norme: constitutio principis/Costituzioni imperiali:
      • A carattere generale:
        • Editti/edicta: norme che valgono per tutti
        • Mandati/mandata: comandi/istruzioni rivolte ai funzionari
      • A carattere particolare:
        • Rescritti/epistole: rescripta = risposte date per iscritto dall’imperatore a quesiti posti da cittadini privati (il princeps si avvale di una cancelleria di funzionari/giuristi); epistulae = risposte della cancelleria imperiale a domande di altri funzionari imperiali
        • Decreti: sentenze emanate dall’imperatore nel nuovo processo extra ordinem
    • Le Costituzioni imperiali hanno forza di legge, vengono equiparate alla legge e prenderanno sempre di più il posto dei Responsi dei giuristi. Le fonti di produzione del diritto pian piano vanno accentrandosi nelle mani del princeps.
    • 212 d.C.: Fine ius gentium
    • Adriano fa una piccola modifica allo ius publice respondendi ex auctoritate principi: se tutti i giuristi con ius respondendi sostengono la medesima soluzione, questa viene considerata come vera e propria legge e il giudice deve rimanere vincolato ad essa. Adriano ordina anche una codificazione dell’editto: da quel momento in poi l’editto sarà sempre uguale ogni anno, salvo modifiche su decisione dello stesso imperatore.
  4. 235-565 d.C.: Diritto postclassico
    • Epoca del dominato (monarchia assoluta): Il princeps diventa un dominus et deus. L’imperatore è l’unico che può creare ed interpretare il diritto e la Costituzione imperiale è l’unica fonte del diritto (lex) accanto come sempre alla consuetudine secundum legem (= osservanza generale e spontanea di un comportamento da parte di una collettività con la convinzione di obbedire a una norma giuridica).
    • Giuristi più importanti:
      • Labeone (contrario ad Augusto), capo scuola dei proculiani
      • Capitone (a favore di Augusto), capo scuola dei sabiniani
    • Muzio Scevola: padre della letteratura schematica: primo giurista che comincia a mettere tutto in ordine (giurista di vecchio stampo che è ancora molto attaccato alla politica). Allievo: Gallio Simplicio: padre della letteratura casistica
    • Giurisprudenza funzionariale: giurisprudenza nell'ultima fase dove i giuristi sono funzionari dell'imperatore.
    • 2 fonti:
      • Leges-costituzioni imperiali
      • Iura: opere dei giuristi (funzionari del princeps, carica del prefetto del pretorio). In realtà i giuristi continuano ad essere ancora piuttosto liberi e cominciano a scrivere i commentari. 2 tipologie di opere nell’ultima fase:
        • Commentari ad editto
        • Commentari ad ius civile
    • Dopo il 250 d.C. non si scrivono più iura
    • Per risolvere il problema della certezza del diritto e della conoscenza delle leges che venivano emanate spesso in modo caotico, si comincia a comporre dei codex (=raccolte private di Costituzioni imperiali). Conosciamo 3 codici:
      • Codice Gregoriano (fine III sec. d.C.)
      • Codice Ermogeniano (fine III sec. d.C.)
      • Codice Teodosiano (438 d.C.): 1° compilazione ufficiale di Costituzioni imperiali che attribuisce valore ufficiale ai 2 codici precedenti
    • Corpus iuris civilis (IV sec. d.C.) = Raccolta di tutte le norme delle epoche precedenti redatto dall’imperatore Giustiniano come strumento per contribuire a riportare l’impero all’antico splendore. 4 libri/parti:
      • Codex (529 d.C.): raccolta di tutte le Costituzioni imperiali in vigore pubblicato con una costituzione che vietò l’utilizzo di vecchi codici a pena di falsità. 12 libri divisi in titoli.
      • Digestum (533 d.C.): compilazione di iura di 50 libri dove si trovano i brani dei giuristi. Giustiniano, per conservare il carattere intangibile del Digesto, vietò qualsiasi commento consentendo solo la traduzione letterale e la compilazione di indici e sommarie spiegazioni dei titoli; in più ordinò la distruzione di tutto il materiale giuridico preesistente.
      • Istituzioni (533 d.C.) = manuale ufficiale per le scuole di diritto in 4 libri destinato agli studenti di prima formazione. Ha forza di legge.
      • Novelle = raccolta di nuove leggi. 168 leggi con testi molto più ampi.
    • Duplice importanza del Corpus iuris civilis:
      1. La conoscenza che abbiamo oggi della maggior parte del materiale romano è condizionata a un lavoro di raccolta e selezione.
      2. Questa compilazione ha potuto salvare e trasmettere il pensiero giuridico romano influenzando la successiva costruzione dei diversi sistemi del diritto privato dall’età medievale fino al XIX sec. Il Corpus iuris sta alla base del diritto.
    • Perché Giustiniano ha deciso di lavorare a questo progetto? Si assiste ad un periodo di decadenza dell'attività dei giuristi fino dal regno di Diocleziano; il nuovo centro di produzione del diritto è la cancelleria imperiale. Diverse reazioni/tentativi da parte di privati e funzionari imperiali per arginare il fenomeno e semplificare le opinioni.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescamuttivr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Lambrini Paola.
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