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DIRITTI REALI
Caratteristiche principali:
- Diritti soggettivi su una res
- Diritti assoluti (opponibili nei confronti di tutti, erga omnes)
- Diritti tipici (numerus clausus)
- Hanno contenuto negativo
Tipologie di diritti reali:
- Diritto di proprietà (ius in re propria): diritto che attribuisce al proprietario la facoltà di godere e disporre del bene in modo pieno ed esclusivo
- Altri Diritti reali limitati (ius in re aliena): sono in numero limitato per non vincolare troppo il diritto di proprietà e non nuocere così alla libera circolazione dei beni diverse tipologie:
- Diritti di godimento: attribuiscono su una res di cui altri è proprietario facoltà di godimento
- Usufrutto
- Servitù
- Uso
- Abitazione
- Enfiteusi
- Superficie
- Diritti di garanzia: attribuiscono al titolare il diritto di soddisfare un proprio credito rivalendosi su una cosa altrui, non necessariamente del debitore, in caso di
- Pegno
- Ipoteca
- Il diritto di proprietà si esprimeva attraverso il dominium ex iure quiritium (proprietà civile), diritto tipico degli appartenenti al popolo romano
- Tutela della proprietà civile: rei vindicatio = strumento processuale utilizzabile dal proprietario che non abbia il possesso del bene contro il possessore, o in generale contro chiunque abbia la facultas restituendi (quindi anche alcuni detentori)
- Prototipo delle azioni reali (può essere utilizzato anche per le altre azioni reali)
- Diverse modalità:
Nella forma della legis actio sacramenti in rem (modalità più antica): entrambi i contendenti della res pronunciano la medesima vindicatio affermando che il bene controverso appartiene a loro e promettono di pagare in caso di soccombenza la summa sacramenti la res
viene temporaneamente affidata ad una delle due parti fino alla sentenza azione complessa edispensiosa nella forma della legis actio per sponsionem: colui il quale affermava la proprietà su un bene posseduto da un altro si faceva promettere dal possessore del bene attraverso una sponsio praeiudicialis una somma simbolica (inferiore al valore del bene) successivamente il preteso proprietario avrebbe agito contro il possessore con una legis Actio per iudicis postulationem formula petitoria (nel processo formulare): l'attore affermava davanti al magistrato di essere il proprietario del bene conteso e chiedeva la restituzione della res (con l'inserimento della clausola arbitraria) o una condanna del convenuto al controvalore della res in denaro (Id quod interest)CLAUSOLA ARBITRARIA/ARBITRIUM DE RESTITUENDO = clausola inserita all'interno della formula per cui il giudice, prima di condannare il convenuto, lo invitava a restituire volontariamente lacosa controversa se ciò non accadeva il convenuto poteva essere condannato alla restituzione del controvalore della res in denaro (il valore veniva stimato dall'attore)- Come si acquista la proprietà? 2 modalità:
- Acquisto a titolo derivativo:
- Negozi Inter vivos:
- Mancipatio (per trasmettere la proprietà di res mancipi): immaginaria venditio per scambiare la cosa contro il prezzo in modo formale (gestum per aes et libram): l'accipiens (colui che deve acquistare la res mancipi) afferma al mancipio dans (alienante) che la cosa è sua per il diritto dei quiriti e che gli è acquistata attraverso il bronzo pesato sulla bilancia dal libripens → tutto questo avviene alla presenza di 5 testimoni sono legittimati alla mancipatio i cittadini romani e gli stranieri aventi ius commercii
- In iure cessio (per trasmettere la proprietà di res mancipi): in tribunale davanti al magistrato si metteva in atto una finzione
- Negozi Inter vivos:
- Acquisto a titolo derivativo:
liberalità 2 tipologie di legato ad effetti reali:
- Legato per vindicationem: il trasferimento della proprietà dal testatore al legatario avviene nello stesso momento in cui l'erede accetta il legatario può sempre rinunciare
- Legato per praeceptionem: disposto a favore di uno dei coeredi che riceve il legato prima della divisione
Acquisto a titolo originario:
- Usucapione: il possessore di un bene ne diventa proprietario dopo il perdurare di un certo periodo di tempo del possesso di quel bene requisiti:
- Possessio (uti dominus: cose se ne fosse proprietario)
- Tempus: 2 anni per cose immobili, 1 anno per tutte le altre cose
- Il bene deve essere una res habilis ad usucapionem (cose usucapibili) NO res extrapatrimonium, res incorporales, cose rubate, res principis, fondi proviniali...
- Iusta causa o titulus per il possesso
- Il possesso doveva essere fondato sulla bona fides (soggettiva) dell'usucapiente
- Occupazione: impossessamento di res nullius (=cose che non sono state mai appartenute ad altri) o res delictae (=cose che sono state abbandonate dal proprietario)
- Accessione: Incorporazione di un bene economicamente di minor valore (bene accessorio) in uno di maggior valore (bene principale). Due principi: 1) principio dell'accessorium sequitur principale = il proprietario del bene principale acquista la proprietà anche sul bene accessorio (ad eccezione della pittura); 2) principio
dividundo: per individuare le porzioni materiali di res spettanti a ciascun condomino della communi e per ripartire i frutti e le spese originati dalla res comune
- Possesso: per il diritto romano è solamente la disposizione materiale della cosa con esclusione di qualsiasi terzo il possesso non è un diritto ma è solo una situazione di fatto il proprietario di una cosa può possedere della cosa sia in modo diretto sia indirettamente tramite un'altra persona che ha la disponibilità/detenzione della cosa
- Precarium: concessione di un bene che un soggetto (precario dans) faceva ad un altro soggetto (precario accipiens) origine: nell'ambito dell'ager publicus populi romani, il pater o la gens che disponeva di un surplus di terra, poteva concedere ad un altro pater o gens la possibilità di disporre di quel pezzo di terra fino a che il soggetto originario non avesse l'