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POTESTÀ NELLA CHIESA
Potestà ecclesiale = potere giuridico di vincolare altri attraverso i propri comandi a beneficio degli interessi generali. I titolari di potestà ecclesiale sono persone pubbliche (fedeli). I titolari non possono disertare l’esercizio della potestà e non possono nemmeno oltrepassare i limiti.
Tria munera = le 3 funzioni dell’agire dell’autorità nella Chiesa Cattolica modellate a imitazione di Cristo:
- Docendi: funzione di insegnare attraverso la spiegazione la parola di Dio
- Santificandi: funzione di santificare
- Regendi: funzione di governare
In realtà i Tria munera appartengono ugualmente a tutti i battezzati, anche se vengono svolti in maniera diversa in base all’ordinazione.
Potestà di giurisdizione = insieme dei poteri esistenti nella Chiesa per governare la società ecclesiastica. La potestà di giurisdizione ha carattere personale e pieno.
quindi appartiene agli organi ecclesiastici capitali (Papa a livello della chiesa universale e vescovi a livello della chiesa locale) ma può essere esercitata anche in diverse modalità:- Ordinaria: potestà vincolata ad un ufficio per cui si estingue con la perdita dell'ufficio stesso può essere:
- Propria: esercitata dal soggetto titolare dell'ufficio in nome proprio
- Vicaria: esercitata da un soggetto diverso dal titolare dell'ufficio in nome e per conto del titolare il titolare dell'ufficio rimane sempre responsabile personalmente
- Delegata: potestà che viene concessa direttamente ad una persona senza l'attribuzione di un ufficio specifico per uno o più casi concreti e nei limiti del mandato del delegante a volte la potestà può essere suddelegata a terzi
Definire i diritti controversi o violati applicando il diritto stesso su richiesta degli interessati previa verifica dei fatti in applicazione del principio di legalità.
I titolari della potestà giudiziale vicaria non possono delegarla se non per atti preparatori della decisione o 2 facoltà relative alla potestà di giurisdizione:
- Facoltà abituali: attribuzioni di servizio che si traducono nella possibilità di agire tramite il compimento di atti al servizio dei fedeli
- Facoltà speciali: partecipazione eccezionale alla potestà del Romano Pontefice ad un altro ufficio o organismo tramite sua specifica concessione (di solito temporanea)
Potestà suppletiva (riguarda solo la sfera delle funzioni esecutive): l'atto posto da colui che non possiede potestà per compierli si ritiene valido in forza della supplenza di potestà da parte della Chiesa. Condizioni perché operi la supplenza: errore comune.
di un ufficio ecclesiastico deve essere accettata dal soggetto interessato per essere valida• L’ufficio ecclesiastico può essere revocato per giusta causa, secondo le norme del diritto canonico• L’esercizio dell’ufficio ecclesiastico deve essere svolto secondo le norme del diritto canonico e le disposizioni dell’autorità competente• L’ufficio ecclesiastico può essere trasferito ad un altro soggetto per giusta causa, secondo le norme del diritto canonico• L’ufficio ecclesiastico può essere vacante per diverse ragioni, come la morte o la dimissione del titolare• Durante la vacanza di un ufficio ecclesiastico, l’autorità competente deve provvedere alla nomina di un nuovo titolare• L’ufficio ecclesiastico può essere sospeso temporaneamente per giusta causa, secondo le norme del diritto canonico• L’ufficio ecclesiastico può essere dichiarato estinto per giusta causa, secondo le norme del diritto canonicofatta per simonia o fatta prima che l'ufficio sia vacante non è valida. 4 modalità di conferimento: 1. Libero conferimento da parte dell'autorità competente per la provvisione dell'ufficio di vescovo. L'autorità competente è il Papa, per gli uffici della chiesa particolare è di norma il vescovo diocesano. In alcuni casi il vescovo non può provvedere se non previa consultazione di un collegio o di singole persone. 2. Presentazione di uno o più candidati da parte di chi ne abbia diritto entro 3 mesi dalla vacanza dell'ufficio e successiva provvisione da parte dell'autorità competente. Si può presentare solo chi è disposto successivamente ad accettare l'incarico. È vietato presentare se stessi. 3. Elezione con eventuale successiva conferma da parte dell'autorità competente alla provvisione (Ex: Papa per il candidato legittimamente eletto). 4. Nomina diretta da parte dell'autorità competente senza consultazione o presentazione di candidati.Eletto all'ufficio di vescovo) la designazione può essere fatta da un collegio o da un gruppo di persone secondo le medesime modalità di votazione per gli atti collegiali elettivi se è necessaria la successiva conferma dell'autorità, questa non può negarla se l'eletto è idoneo e l'elezione legittima l'elezione deve sempre essere accettata dall'eletto4.
Postulazione/designazione di un soggetto stimato dagli elettori come più adatto ma che non possa essere eletto a causa di un impedimento dispensabile (Ex: conferma di qualcuno che ha ricoperto l'ufficio per il massimo di mandati possibili) per la postulazione è necessaria la maggioranza dei 2/3 oltre che dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente.
È proibito affidare ad una stessa persona due o più uffici incompatibili tra loro nell'esercizio delle rispettive funzioni.
La promessa di conferire un ufficio è giuridicamente irrilevante. Nel caso di cambio del titolare, l'ufficio in attesa del successore rimane nella condizione giuridica di "sedevacante". Cause di perdita dell'ufficio ecclesiastico: - Per scadenza del tempo la perdita ha effetto solo dopo la notificazione dell'autorità. - Per raggiungimento dei limiti di età la perdita ha effetto solo dopo la notificazione dell'autorità. - Per rinuncia da parte del titolare dell'ufficio per giusta causa la rinuncia per essere valida deve essere accettata dall'autorità e deve essere posta liberamente dal rinunciante (NO dolo, NO timore, NO simonia...). - Per trasferimento ad un altro ufficio da parte dell'autorità competente il trasferimento deve operare sia per il bene della persona sia per il bene comune. - Per rimozione da parte dell'autorità tramite decreto per lapresenza di una giusta causa (Ex: abbandono pubblico della fede o della comunione, attentato matrimonio civile da parte di un chierico) o Per rimozione da parte dell'autorità a causa della perdita dello stato clericale o Per privazione a causa di delitto accertato tramite processo penale conclusosi con provvedimento esecutivo
Dopo la perdita dell'ufficio ecclesiastico, la chiesa è tenuta a provvedere per un certo lasso di tempo alle necessità materiali del soggetto che ha perso l'ufficio, se l'ufficio era il suo mezzo di sostentamento
POPOLO DI DIO
- Principio di uguaglianza tra tutti i fedeli che, mediante il battesimo, vengono incorporati a Cristo e perciò sono chiamati a vivere e operare nella Chiesa per perseguire la missione che Dio ha affidato alla Chiesa
(Can. 204) è una nuova concezione che supera il vecchio dualismo tra chierici e laici che c'era prima del Concilio Vaticano II inoltre all'interno
Della Chiesa non c'è differenza tra uomo e donna, entrambi sono considerati a immagine di Dio.
"Popolo di Dio": espressione che sottolinea la dimensione sociale e personale di ogni battezzato che attraverso la libera scelta del Sacramento entra a far parte di una comunità di uomini uniti tra loro per il perseguimento di finalità comuni. Per questo l'ordinamento canonico è un ordinamento di libera adesione.
Sebbene sia attraverso il Battesimo che l'ordinamento canonico prevede il riconoscimento dei diritti, in realtà l'ordinamento prevede il riconoscimento di diritti universali anche per coloro che non sono battezzati e per i catecumeni (= coloro che mossi dallo Spirito Santo chiedono con esplicita intenzione di essere incorporati alla Chiesa attraverso il battesimo) ex: diritto alla libertà religiosa, diritto all'istruzione cristiana, diritto di poter ricevere il battesimo.
“essere in comunione”: essere congiunti con Cristo mediante i vincoli di professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico
- Struttura sociale della chiesa: la Chiesa è governata dal Romano Pontefice (successore di Pietro) e dai vescovi in comunione con lui
- Struttura interna della Chiesa: la Chiesa per istituzione divina è suddivisa tra:
- Ministri sacri/chierici: fedeli che hanno ricevuto l’ordine sacro, quindi operano per seguire Cristo più da vicino differiscono dai laici solo per le funzioni e responsabilità legate all’ufficio che ricoprono perché per il resto vige sempre il principio di uguaglianza
- Laici: fedeli che non hanno ricevuto l’ordine sacro
Diritti e doveri/obblighi comuni a tutti i fedeli:
- Obblighi:
- Conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa “nel loro modo di agire”: per sottolineare come questo obbligo riguarda
Ogni azione del fedele in realtà