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Istituzioni di Diritto Canonico

DIRITTO CANONICO = triplice specificazione:

1. ordinamento giuridico della chiesa cattolica ossia l’insieme di tutti gli elementi che danno alla Chiesa la

struttura di una società giuridicamente organizzata

2. scienza che studia L’ordinamento canonico

3. disciplina che insegna L’ordinamento canonico nelle aule universitarie

• Il diritto canonico vigente è il frutto di un processo di evoluzione giuridica di circa 2000 anni

• 2 principi fondamentali:

o Principio di libertà: ciascuno deve essere libero di scegliere in materia religiosa

o Principio di uguaglianza: gli uomini sono tutti uguali e il messaggio cristiano è rivolto a tutti

• →

Il diritto canonico è il primo ordinamento a vocazione universale Il codice di diritto canonico si applica

in tutto il mondo (solo alle persone battezzate)

• La chiesa assume una triplice forma, è:

o Un popolo: I cristiani appartengono ad una stessa stirpe, quella dei figli di Dio

o Una comunità: gli interessi dei fedeli devono essere ordinati al principio di solidarietà

o Una società: la chiesa ha una struttura unitaria, organica e visibile

• teoria della socialità del diritto e della pluralità degli ordinamenti giuridici: teoria esposta da Santiromano

per rispondere alle critiche sull’ordinamento canonico = una norma di condotta deve essere sempre

qualificata come giuridica quando è imposta in un gruppo sociale e le persone possono essere sottoposte

anche contemporaneamente a più ordinamenti

• Il diritto canonico si divide in:

o Diritto divino: diritto eterno, fisso e immutabile perché posto da Dio ma la sua conoscenza non è fissa

e immutabile ma si realizza tramite un progressivo …

▪ →

Diritto divino naturale: segnato nei cuori degli uomini con la sua ragione l’uomo conosce il

diritto naturale senza che qualcuno glielo insegni gli uomini ne prendono conoscenza

gradualmente

▪ Diritto divino positivo: diritto che è stato promulgato attraverso gli interventi compiuti da Dio

nella storia per rivelare se stesso e il suo disegno salvifico (tramite le rivelazioni) È quello che

si trova espresso in due fonti: nella Bibbia (in modo particolare nel Nuovo Testamento) e nella

fonte della tradizione in linea di principio riguarda soprattutto gli uomini battezzati

o Diritto umano: diritto che si evolve con l’evolversi dei tempi i cardinali sono un’istituzione voluta

dall’uomo quindi sono un’istituzione di diritto umano e la stessa cosa anche il sinodo dei vescovi

 Rapporto diritto umano-diritto divino: il diritto divino sta sopra al diritto umano infatti nessuna

legge umana può contraddire il diritto divino nel caso in cui una legge promulgata dal

legislatore risulti in contrasto con il diritto divino, è nulla

• →

Origini della Chiesa cattolica tutto ha inizio in un triplice contesto:

o contesto ebraico: si pone il problema della disciplina giudaica per i battezzati non provenienti dal

l'ebraismo, in particolare la prima controversia sulla quale la chiesa fu chiamata a prendere decisioni

fu la questione della circoncisione: i non ebrei che voglio essere battezzati devono o no essere

circoncisi? si raggiunge la decisione di non obbligatorietà della circoncisione (è la prima norma che

viene quindi data dagli apostoli)

o contesto socio-politico dell'Impero romano: persecuzione violenta nei confronti del primo gruppo di

credenti cristiani sorto in Palestina perché percepiti come minaccia a causa della solidità e coesione

che manifestavano i suoi membri

o contesto dei credenti: si percepì l’esigenza di dotarsi di una nuova organizzazione interna anche in

relazione al nascere di molte dispute private che devono essere risolte per essere risolte in alcuni

casi si attinge al diritto romano ma in generale si attinge ai principi evangelici un importante

aspetto normativo è quello della successione apostolica (chi deve succedere agli apostoli?) 1°

disputa importante: conflitto nella Chiesa di Corinto dove intervenne Clemente (Il terzo papa) si

ha così una manifestazione della predominanza della chiesa cristiana

 Riassumendo fino a che la Chiesa non ebbe una consistente dimensione numerica, non ci fu

bisogno di un diritto e di una struttura organizzativa, bisogno che emerse invece quando le

comunità cristiane presero consistenza e cominciarono a trovarsi di fronte a problemi concreti

di tipo organizzativo e disciplinare che devono essere risolti (ex: funzioni degli organi della Chiesa,

il mantenimento e la vita dei sacerdoti, l’ammissione ed espulsione dalle comunità, i diritti e gli

obblighi dei chierici e dei laici…)

STORIA DEL DIRITTO CANONICO 4 grandi periodi

Periodo pregrazianeo (I-XI sec.):

• Nella prima parte di questo periodo (dalle origini della Chiesa all’editto di Costantino del 313 d.C.) il dritto

canonico era basato esclusivamente sul diritto divino e sul diritto naturale

• Successivamente nasce una nuova fonte di diritto: la Tradizione = insegnamenti degli apostoli e dei loro

successori

• →

Cominciano a formarsi le Chiese Particolari e di conseguenza anche diversi riti e liturgie nascono così

le divisioni territoriali e le figure di Vescovo I vescovi cominciarono ad intraprendere una prima forma

di legislazione locale importando vari istituti di diritto romano

• IV sec.: prendono avvio i Concili Ecumenici = riunioni di tutti i vescovi per definire argomenti controversi

di fede e fissare varie regole giuridiche (= canoni) raccolte in decisioni conciliari 1° Concilio ecumenico:

a Nicea nel 325 convocato da Costantino

Editto di Costantino (313 d.C.): si afferma la libertà della Chiesa la quale viene riconosciuta come

qualcosa di simile alla persona giuridica nasce un’interazione tra diritto della chiesa e diritto romano

→ l’istituzione rappresentativa di questa interazione è il Concilio

Periodo classico (XII -XVI sec.):

• Questo periodo inizia con il decretum di Graziano il quale poi con il fiorire delle università italiane e della

dottrina giuridica sarà oggetto di numerosi studi

• Questo periodo si chiude con la Riforma Protestante e il conseguente Concilio di Trento (1545-1563) che

fissa regole dottrina rie e disciplinari per contribuire all’aspetto giuridico dell’organizzazione ecclesiastica

Periodo moderno (XVII-XIX sec.):

• Periodo caratterizzato da un forte accentramento del potere nelle mani di Roma a discapito delle Chiese

particolari e locali per mantenere unita la Chiesa, a causa della precedente riforma protestante

• → →

Aumenta sempre di più il conflitto tra Chiesa e stati temporali periodo del giusnaturalismo dopo la

rivoluzione francese il diritto canonico si scinde definitivamente dal diritto secolare (“separatismo”)

TRADIZIONE CONCILIARE 4 grandi periodi:

1° Periodo (II-III sec.):

• I concili si svolgono sotto il patrocinio dell’imperatore

• Tendenza a giungere alla decisione con una certa unanimità

• Abitudine di inviare lettere sinodali ad altre chiese locali non intervenute nel Concilio per informare delle

decisioni adottate

2° Periodo (IV-IX sec.): prima fase dei grandi concili ecumenici

• 1° Concilio ecumenico: a Nicea nel 325 convocato e presieduto da Costantino

• Elevato numero di vescovi anche se non partecipavano tutti i vescovi

• Temi principali: puntualizzare la dottrina della chiesa

• Si svolgono tutti in Oriente e sono presieduti dall’imperatore

3° Periodo (X-XV sec.): grandi concili medievali

• Tutti i concili sono in occidente (spostamenti dell’asse conciliare)

• Il Pontefice è considerato primus tra i vescovi

• Si occupano di condannare le eresie che si stavano diffondendo ma soprattutto diventano preponderanti

le decisioni disciplinari e giuridiche ex: disciplina sul matrimonio canonico, stati di vita dei chierici,

superamento dell’elezioni dei vescovi da parte di clero e popolo…

• Non partecipano ancora tutti i vescovi

• →

Si consolida il fatto che è il Papa a convocare e presiedere i concili presiede personalmente o tramite

delegati e delibera quanto deciso

• Tendenza al “conciliarismo” a causa dello scisma d’occidente: movimento che tende a mettere il concilio

al di sopra del papa (ex: le decisioni conciliari sono superiori e quindi più importanti delle decisioni prese

singolarmente dal Papa) risultato: si affida al concilio Ecumenico un ruolo istituzionale e ordinario e

continuativo anziché straordinario ed eccezionale

4° Periodo (XVI-XX sec.): concili moderni e contemporanei

• Solo 3 concili (trento, Vaticano I, Vaticano II)

• Decisioni più importanti:

o Obbligo di residenza dei vescovi

o Definizione dottrina sul Sacramento dell’ordine

o Vengono avviati i seminari x la formazione del clero

o Dottrina del primato del papa è della sua infallibilità

o Rinnovamento strutturale della chiesa

 TOT: 21 Concili Ecumenici

CORPUS IURIS CANONICI = corpo normativo sulla materia del diritto canonico della chiesa Cattolica

pubblicato ufficialmente nel 1582 composto da: Decretum Gratiani + “Liber Extra” (o decretales) + “Liber

Sextus” + “Clementinae” In seguito, se ne considerarono parte anche le “Extravagantes Johannis XXII” e le

“Extravagantes communes” del corpus, si sono avute diverse edizioni nel tempo, dovute ad aggiunte di

nuovi testi →

Decreto di Graziano (inizi II millennio): 1° raccolta di diritto canonico opera di sintesi di tutte le fonti di

diritto canonico composta da almeno 4000 autorità testuali in 3 parti in modo sistematico, non meramente

cronologico

• opera alla quale l’ordinamento canonico guarda con grande attenzione anche se l’opera non fu mai

approvata come autentica e quindi il diritto contenuto nel Decreto non è un diritto promulgato

• Graziano monaco camaldolese e professore di Ius Canonicum a Bologna

• Opera che nasce in contemporanea alla riscoperta parziale del diritto romano

• Fonti principali:

o Passo biblici (Genesi, Antico e Nuovo Testamento…) →

o Canoni conciliari: norme generali e astratte elaborate durante i concili Ecumenici i Concili

Ecumenici del I millennio si celebravanono nella parte orientale dell’impero ed erano convocati e

dominati dagli imperatori (nessun intervento effettivo del Papa) quando la Chiesa non era ancora

stata divisa dallo scisma d’oriente dell’XI sec.

o Canoni di Sinodi topici (= concili particolari/territoriali)

o Decretali pontificiae: risposte da parte del Pontefice a dei casi concreti (ex: conflitti di giurisdizione

tra vescovi territoriali e monasteri) perché ci si rivolgeva al Papa? Perché in quel periodo il Papa

veniva identificato con il principe/sovrano successivamente le decretali saranno così diffuse che

cominceranno a perdere il loro valore iniziale di risposta ad un singolo caso e assumeranno valore di

legge generale di tipo astratto e quindi vincolante per tutti i fedeli

o Libri penitenziali: tariffari spirituali dove venivano catalogate le singole colpe con le rispettive pene

canoniche utilizzati dai direttori di anime per l’amministrazione del Sacramento della penitenza

ebbero origine in Irlanda (VI-VII sec.) sono importanti perché raccontano quali erano le abitudini

di una determinata epoca medievale

o Leggi secolari (ex: citazioni di Costituzioni imperiali)

QUINQUE COMPILATIONES ANTICQUAE = 5 testi che raccolgono le decretali omesse da Graziano

e quelle successive alla sua opera le più “famose” sono la terza emanata da Innocenzo III e la

quinta emanata da Onofrio III

Liber Extra (1234): raccolta in 5 libri di tutte le decretali emanate dal Decreto di Graziano fino al pontificato

di Gregorio IX + altre decretali fittizie di Gregorio IX per risolvere dubbi o colmare lacune

• Autore: Raimondo di Peñafort su ordine di Gregorio IX

• 4 caratteristiche principali:

o Autenticità: tutti i testi sono autentici perché sono stati promulgati con la bolla del 1234 da Gregorio

IX

o Universalità: contiene le decretali che sono leggi particolari ma che assumono valore generale

o Unità: ogni decretali ha lo stesso valore delle altre (NO gerarchi tra le fonti interne)

o Esclusività: tutto ciò che è stato emanato dai pontefici dopo il decreto di Graziano e non è stato

incluso nel Liber Extra è abrogato

Liber Sextus (1298): collezione di decretali promulgata da Bonifacio VIII per completare il Liber Extra ed

eliminare alcune incongruenze nel diritto canonico

• Autori:

o Guglielmo Mandagot, arcivescovo di Embrum

o Riccardo Petroni, vice cancelliere di Siena

o Berengario Fredoli, vescovo di Beziers

• Ha le stesse caratteristiche del Liber Extra

• In appendice sono presenti 88 regolae iuris (= regole di diritto che sintetizzano in brevi sentenze alcuni

principi di diritto)

Clementinae (1317): raccolta di decretali emanate da Clemente V + alcune decretali di Giovanni XXII + canoni

→ →

conciliari promulgata da Giovanni XXII ATTENZIONE!! Rispetto alle raccolta precedenti, questa NON ha

il carattere dell’esclusività

Extravagantes Johannis XXII + Extravagantes communes: 2 raccolte private aggiunte al Corpus Iuris Canonici

nel 1500 da Giovanni Chappuis

NORME GENERALI = 203 canoni suddivisi in 11 Titoli che hanno come oggetto elementi essenziali

dell’ordinamento sono precedute da 6 canoni preliminari

Canoni preliminari = precisano la relazione tra le disposizioni del nuovo codice con quello precedente e con

altre norme:

• Can. 1: il Codice di diritto Canonico riguarda la sola chiesa latina

• Can. 2: carattere extracodiciale del diritto liturgico = le leggi liturgiche vigenti fino ad ora restano in vigore

a meno che non siano contrarie ai canoni del nuovo codice

• Can. 3: gli accordi tra la Santa Sede e gli Stati/organismi internazionali rimangono alterati

• Can. 4: I diritti acquisiti e i privilegi che sono stati concessi fino ad ora dalla Sede Apostolica alle persone

fisiche e giuridiche e sono in uso e non revocati, permangono integri, a meno che non siano

espressamente revocati dai canoni di questo Codice

• Can. 5: Le consuetudini contro le disposizioni di questi canoni sono abrogate del tutto, a meno che non

sia disposto diversamente dal Codice oppure siano centenarie o immemorabili a giudizio dell’Ordinario

competente

• Can. 6: si dispone l’abrogazione di:

o Codice di diritto canonico del 1917

o altre leggi contrarie alle disposizioni del nuovo codice, a meno che non sia disposto diversamente per

quanto riguarda le leggi particolari

o Ogni legge penale, a meno che non sia ripresa dal nuovo codice

o Tutte le altre leggi disciplinari che riguardano materie regolate ex novo dal nuovo codice

FONTI DEL DIRITTO CANONICO DI NATURA GENERALE:

Leggi:

• Il CIC non dà una definizione di lex, questo perché la presuppone in quanto è regolata dal diritto naturale

→ la legge è ordo rationis (= ordine Della ragione) promulgata per il bene comune (non per i beni dei

singoli) da parte del legislatore che ha la Suprema cura di una comunità

• Caratteristiche principali:

o Generalità (di norma)

o Astrattezza

o Stabilità nel tempo

o Irretroattività generale

• Diverse classificazioni:

o In base all’estensione:

▪ Leggi Universali: hanno come destinatari tutta la Chiesa e sono date da chi ha potere legislativo

sulla Chiesa (= Papa e Collegio Episcopale) ci sono alcune leggi universali che non sono in

vigore in un determinato territorio per cui chi si trova in quel territorio beneficia della non

vigenza della legge universale

▪ Leggi Particolari: hanno come destinatari una porzione/parte della Chiesa (ex: diocesi, provincia

ecclesiastica, nazione…) e sono date da chi ha competenza legislativa su quella porzione (Ex:

vescovo diocesano, Concilio provinciale…)

o In base alla condizione giuridica dei destinatari:

▪ → →

Leggi territoriali le leggi particolari si presumono siano sempre territoriali le leggi particolari

del proprio territorio di appartenenza non obbligano quando ci si trova fuori da quel territorio

mentre le leggi territoriali di un territorio dove ci si trova temporaneamente obbligano il

forestiero solo se riguardano beni immobili del luogo, l’ordine pubblico o le formalità da

osservare negli atti

▪ Leggi personali

o In base al fondamento ultimo Della loro obbligatorietà:

▪ Leggi meramente ecclesiastiche: vincolano solo i battezzati cattolici e quelli accolti come tali nella

Chiesa e che godono di sufficiente uso di ragione e abbiano compiuto i 7 anni d’età

▪ Altre leggi: hanno come limite di obbligatorietà la non contrarietà delle singole disposizioni al

diritto divino e alle disposizioni canoniche solitamente il CIC rinvia alle leggi civili (fenomeno

della “canonizzazione”) →

LEGGI PONTIFICIE: leggi emanate dal Pontefice 2 tipologie:

❖ →

Costituzioni Apostoliche ex: Pastor Bonus (= legge peculiare sulla Curia Romana)

❖ →

Motu Proprio ex: De Concordia Inter codices

• Formazione delle leggi canoniche: tramite la promulgazione da parte dell’autorità competente

• Periodo di vacatio legis:

o Leggi universali: di norma 3 mesi dal giorno della pubblicazione

o Leggi particolari: di norma 1 mese dal giorno della pubblicazione

• Interpretazione delle leggi: le leggi ecclesiastiche sono da intendersi secondo il significato proprio delle

parole considerato nel test

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescamuttivr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Miele Manlio.
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