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DOMANDA D'ESAME!
Da notare la vicinanza dei giudizi arbitrari con i giudizi di buona fede dal punto di vista della valutazione del giudice e dal punto di vista del gioco delle parti, ovvero di spostare sull'attore l'indicazione della somma oggetto di condanna.
Actio Publiciana
Questa è l'azione volta a tutela della proprietà pretoria: in tutti i casi in cui un soggetto titolare di un diritto di proprietà non può però affermare in giudizio di essere dominus ex iure Quiritium agisce, dal I sec. a.C., (prima non aveva questo strumento) agisce con l'actio Publiciana (introdotta dal pretore Publicio).
- Nomina del giudice: Titius iudex esto
- [L'azione incomincia con un "se" che introduce l'ipotesi che sia già passato il tempo necessario ad usu capire]
Formula: Se qualora AA avesse posseduto per 1 anno lo schiavo che ha comperato (titolo per l'usu capionem) e gli è stato consegnato...
(c'è stata la traditio, ovvero il trasferimento del possesso) [finzione di avvenuta usucapione di cosa mobile]....risultasse che lo schiavo di cui si tratta è suo in base al diritto dei Quiriti.- Bisogna solo andare a vedere che l'abbia comperato e gli sia stato consegnato: quindi il titolo (l'acquisto) e la consegna (quindi la buona fede)
- ...e non sarà restituito da NN ad AA in conformità con la valutazione del giudice...→ Actio Publiciana, con la finzione nell'intentio e l'arbitratus de restituendo
- ...il giudice condanni NN nei confronti di AA al quanti ea res erit (al valore che la cosa avrà secondo il suo prudente apprezzamento)
Vendita e trasferimento della proprietà
La proprietà si acquista:
- A titolo originario: quando il diritto di proprietà sorge laddove prima era inesistente
- A titolo derivativo: si deriva da un
Possessore ad uso capionem in buona fede. Il dominus può opporre l'exceptio iustidominii, ma l'acquirente può rispondere con l'exceptio doli che blocca l'exceptio iusti dominii.
Ipotesi 4: Se il possesso arriva ad un'altra persona estranea alla compravendita passata, l'acquirente ha la possibilità di esperire l'actio Publiciana, è questo terzo possessore non può opporre l'exceptio iusti domini perché non può dimostrarlo. Quindi l'actio Publiciana permette di recuperare la cosa acquistata in buona fede contro il vero dominus che ha effettuato l'atto traslativo idoneo (la proprietà pretoria vince sulla proprietà civile) e contro un qualsiasi terzo estraneo all'atto; mi tutela come se fossi il dominus perché sono possessore ad usu capionem (diventerei il proprietario perché ho il titolo).
Ipotesi 5: Ma se la cosa ritorna al vero dominus estraneo all'atto,
L'acquirente usa l'actio Publiciana, MA il dominus oppone l'exceptio iusti dominii; in questo caso l'acquirente NON può opporre nessuna eccezione (né di dolo né di cosa venduta). L'acquirente in buona fede è sempre tutelato dall'actio Publiciana quando perde il possesso contro il dominus che ha compiuto l'atto traslativo, contro chiunque sia possessore della res TRANNE che costui sia il vero dominus estraneo all'atto, in quel caso non c'è niente da opporgli. In quest'ultimo caso il dominium ex iure Quiritium è ancora tutelato. La situazione è abbastanza complessa, infatti Gaio dice che esistono 2 proprietà, sia la proprietà civile che la proprietà pretoria: quasi sempre prevale la proprietà pretoria; quindi il diritto onorario corregge la rigidità e il formalismo dello ius civile. Ben presto, nel I sec. a.C., il formalismo sta decadendo/era superato.
Per quanto riguarda vendita e trasferimento della proprietà: la vendita resta un contratto e come tale non può produrre effetti reali.
NB: La mancipatio è un contratto? No, NON esiste per i Romani un contratto che produca effetti reali perché il contratto è soltanto fonte di obbligazioni, nasce solo l'actio in personam. Soprattutto per quanto riguarda la compravendita che è un contratto consensuale (nasce dal libero accordo tra le parti comunque manifestato) non può produrre effetti nei confronti dei terzi, ma sempre e solo tra le parti perché nascerà l'actio empti e l'actio venditi.
Quando l'acquirente in buona fede ha avuto la cosa venduta e consegnata e ha perso il possesso perché il vero dominus estraneo all'atto l'ha rivendicata, l'acquirente può opporre con l'azione di compera contro il venditore, perché il venditore doveva garantire contro l'evizione.
ovvero che un altro non sia vittorioso nel giudizio di rivendica. Il compratore subirà l'evizione nello iussum de restituendo, ovvero quando ordina di restituire e quindi si rifà contro il venditore con l'azione di vendita che avrà ad oggetto il doppio del prezzo pagato. Dal punto di vista dei diritti reali (questione del trasferimento della proprietà), si gioca tutto sulla rivendica e sulla rivendica utile (actio Publiciana) oppure sull'eccezione di cosa venduta e consegnata; dal punto di vista contrattuale (questione dei rapporti contrattuali tra venditore e compratore), il compratore chiederà una tutela al suo venditore, chiamandolo in giudizio con l'azione di compera farà valere che ha perso il possesso della cosa che l'avrebbe portato ad usu capire (è evitto) e quindi il venditore è tenuto in forza a quest'azione a essere condannato per doppio del prezzo pagato. Questo perché nel giudizio dicompravendita c'era un giudizio di buona fede e l'opportere ex fide bona di compratore e venditore in questo caso si cristallizza in questa precisa somma di denaro. In origine, le parti aggiungevano delle reciproche stipulazioni con cui si garantivano il rimborso del prezzo pagato nel caso in cui non si compisse l'usu capione necessaria ad acquistare; e queste stipulationes duple, hanno un origine ancora più antica nell'unica obbligazione alla quale era tenuto il mancipio dans (venditore attraverso mancipatio) che si obbligava a prestare la cosiddetta auctoritas, ovvero la garanzia che veniva implicitamente prestata attraverso la mancipatio era a sua volta garantita dall'actio auctoritatis (azione sull'auctoritas), che imponeva al mancipio dans di restituire il doppio del prezzo pagato nel caso in cui la mancipatio fosse stata causa di compravendita perché la mancipatio in origine è sempre una compravendita con effetti reali, e dopo.- Rapporto contrattuale che lega venditore e compratore
- Rapporto assoluto che riguarda il trasferimento della proprietà
A un certo punto si può dire con precisione che la traditio diventa il modo corrente per trasferire la proprietà quando è accompagnata dall'accordo delle parti sulla causa idonea perché se anche sono possessore ad usucapionem, acquirente in buona fede, sono tutelato dall'actio Publiciana anche prima che sia passato il tempoad usu capire. Quindi la traditio diventa un modo estremamente importante per trasferire la proprietà perché la traditio non trasferisce immediatamente la proprietà delle res mancipi però se sono acquirente in buona fede possessore ad usu capionem sono tutelato dall'actio Publiciana e infatti vinco anche contro il dominus alienante. Quindi la traditio subisce un processo di ulteriore trasformazione, tanto che in origine si parla
ditraditio (tradere) soltanto per indicare la consegna materiale, ma a un certo punto, si finge che anche una consegna non materiale sia una consegna (finzione). La traditio che è per eccellenza l'atto materiale (consegna) si spiritualizza e si fa fint