Diritto romano
Il diritto
Secondo la definizione del professore Galgano, il diritto è un sistema di regole per la soluzione di conflitti di interessi tra gli uomini.
Che cosa significa sistema?
Le norme giuridiche sono coordinate formando così un sistema. Questi sistemi di regole convivono con altri sistemi di regole anche di altro tipo. Tali sistemi mutano nel tempo e nello spazio, possiamo parlare di relatività del diritto, perché i sistemi mutano nel corso del tempo e si diversificano nello spazio.
- Nel Corso del Tempo: nel passato il tempo cambiava lentamente, cambiava dopo lunghe riflessioni, in maniera ponderata, perché si parla principi di importanti e fondamentali che ha creato la vita. Oggi invece il cambiamento è frenetico.
- Nello Spazio: il diritto si diversifica, nel mondo romano si è espanso, quando poi tutti i paesi hanno deciso di creare un proprio codice, essi sono diventati dei giuristi del diritto. Ad oggi però si tende ad unirlo il diritto (es. Europa, normative europee), quindi troviamo la tendenza all’unificazione.
Il diritto convive con altri sistemi di regole e questi sistemi di regola mutano nel tempo e si diversificano nello spazio, per esempio, le regole morali, etiche, religiose. In alcuni casi queste regole coincidono, per esempio:
- Uccidere o rubare, per la morale sono un male, per la religione sono un peccato e per il diritto sono un reato.
Invece in altri casi (Ex Adverso) sono esattamente contrapposti e quindi non coincidono:
- Matrimonio, per alcune religioni è insolubile, per il nostro ordinamento esiste la separazione e il divorzio.
Il diritto, il sistema del diritto ha delle caratteristiche particolari e sono due caratteristiche in modo particolare che vengono menzionate:
- Autonomia, il nostro sistema di diritto (quello che deriva dal diritto romano) è autonomo perché oggi è separato dalla religione e questa autonomia l’ha ereditato dal diritto romano. Questa separazione nel diritto romano è arrivata tre secoli prima della nascita di Cristo. Questo fa del diritto romano, un diritto molto elastico, trapiantabile e duttile perché essendo autonomo dalla religione, può essere applicato ai paesi che hanno diverse religioni perché prescinde dalle religioni. Il diritto romano è un diritto laico.
- Coercibilità, il diritto romano è un diritto coercibile perché conseguenza indefettibile della violazione della norma giuridica è la comminazione (viene irrogata una sanzione)
Noi siamo debitori di una nomenclatura tecnica cioè tutta la terminologia e le categorie giuridiche sono romane. Il diritto romano ha delle caratteristiche che lo rendono un vero diritto universale.
Universalità del diritto romano
Perché è un diritto universale? L’Impero Romano nell’ottavo secolo avanti Cristo, Roma nasce come città stato che conquista il mondo. La realtà che deriva da Roma si è data regole uniformi che sono state in vigore per 14 secoli circa. Quando finisce l’Impero Romano, il diritto romano ha continuato a sopravvivere. Il diritto romano attraverso i codici ha avuto la sua affermazione importantissima, prima al livello europeo. Poi questi codici europei sono stati ripresi da vari paesi nel mondo (Giappone, Sud America ecc.). Il diritto romano attraverso i codici è diventato un diritto universale.
Il diritto Romano:
- Contiene principi di logica giuridica.
- È il diritto della ragione pura (cit. Ugo Grozio – De iure belli ac pacis)
- È sganciato dai principi religiosi, da una particolare economia
- Non risente dei principi morali.
Distinzione tra diritto oggettivo e diritto soggettivo
- Diritto in senso oggettivo: insieme delle norme giuridiche (ordinamento giuridico)
- Diritto in senso soggettivo: pretesa che ha un soggetto nel confronto degli altri, di assumere un comportamento previsto dalla norma. È il diritto protetto dal diritto oggettivo.
Norma giuridica
La norma giuridica è l'unità elementare del sistema del diritto. Quando parliamo di norma giuridica facciamo riferimento a un comando (Mario Talamanca 1928 – 2009), una sorta di precetto, proposizione precettiva che è generale e astratta. Dal punto di vista dell’etimologia la parola norma non è usata nel mondo romano. I romani usano la parola Regula (Regola, ciò che sta dritto). Regula viene a coincidere con norma giuridica, nella quale c’è sempre una descrizione della fattispecie. La norma giuridica normalmente si distingue in norme di:
- Qualificazione: la norma di qualificazione attribuisce una certa qualità ad una persona, un soggetto, una situazione di fatto o ad una cosa
- Relazione: le norme di relazione sono quelle norme che hanno come obiettivo la soluzione di conflitti di interessi e che portano all’attribuzione di un certo potere a una persona nei confronti di un’altra
Insieme di più norme che mirano ad avere una funzione unitaria si chiama istituto giuridico. Esempio: Diritto di Proprietà.
Ordinamento giuridico
L’ordinamento giuridico è l’insieme delle norme giuridiche. Qualunque rapporto tra gli uomini regolato dal diritto è un rapporto giuridico. Nel rapporto giuridico c’è sempre:
- Un soggetto attivo (a suo vantaggio il fatto di poter pretendere dal soggetto passivo il dovere caricato sul soggetto passivo)
- Un soggetto passivo (la legge gli impone un dovere)
I diritti soggettivi
In senso soggettivo il termine diritti indica la pretesa di un soggetto a che altri segua il comportamento che la norma prescrive. I diritti soggettivi si distinguono in:
- Diritti soggettivi assoluti: sono quei diritti che noi possiamo far valere nei confronti di tutti – ERGA OMNES. Per esempio, il diritto di proprietà, il proprietario ha la facoltà di escludere chiunque dall’utilizzazione della cosa sulla quale ha il diritto di proprietà, al contempo tutti gli altri consociati devono avere un atteggiamento “non ostativo” non interferendo nell’esercizio del diritto altrui sulla cosa.
- Diritti soggettivi relativi: sono quei diritti che noi possiamo far valere solo nei confronti di una persona o più persone determinate o determinabili
Normalmente non si usa l’espressione “Io ho un diritto”. I romani dicevano “Io ho un’azione”. Actio (azione) è lo strumento a disposizione del singolo per mettere in moto il processo, è il modo attraverso il quale io faccio valere il diritto. Definizione di azione di Celso (Digesto): nient’altro che il diritto di ottenere in giudizio ciò che ci è dovuto.
- Actio in Rem: Diritti soggettivi assoluti. Sono dette Vindicationes. L’intentio fa riferimento all’affermazione del diritto di proprietà o di altro diritto reale (o la sua negazione).
- Actio in Personam: Diritti soggettivi relativi. Si ha un’azione verso una o più persone determinate. Come i diritti di obbligazione. Actio (=azione) in personam (=verso una persona). Sono dette Condictiones, l’intentio fa riferimento ad un obbligo del convenuto di dare, fare o prestare.
Il termine Ius
In latino il termine diritto si rende con la parola “IUS” sia in senso oggettivo che soggettivo. Questa parola ha avuto tanti dibattiti dalla sua origine. Le Ipotesi sono tante da parte dei giuristi.
- Il giurista Ulpiano, che è dell’epoca Romana dovrebbe essere una fonte attendibile, ma in realtà da un certo punto di vista la sua ipotesi etimologica per cui Ius deriverebbe da Iuffizia e ne sarebbe l’abbreviazione è forse poco credibile.
L’ipotesi della formula di salvezza di un noto linguista è la più credibile. Una dottrina più recente di un noto giurista contemporaneo, studioso di diritto romano, Franco Casavola individua nel termine IUS che i romani avrebbero indicato con questo termine una parola di origine indoeuropea che indicava una zuppa di vegetali.
Il termine IUS non ha sempre lo stesso significato cambia a seconda che sia in singolare o in plurale.
- Singolare, il primo significato di IUS è quello di vincolo, rito, procedimento, luogo ove si svolge il processo.
- Plurale, il secondo significato di IURA è quello, a partire da una certa epoca, degli scritti dei giuristi Prudentes (che da Costantino in avanti danno un apporto mediato e subordinato e si contrappongono a leges, le costituzioni imperiali che esprimono la volontà legislativa del potere supremo).
- In Iure Cessio, il tribunale
- Un ulteriore partizione del ius, quella prospettata da Ulpiano, fra:
- Diritto pubblico, modo d’essere dello Stato (cerimonie, sacerdozi, magistrature), norme indisponibili.
- Diritto privato, riguarda l’interesse dei singoli, norme disponibili.
I Romani conoscono la definizione di diritto e ce la fornisce Celso, un noto giurista. Bisogna sottolineare che i romani non sono molto propensi all’uso delle definizioni perché pensano che quest’ultime possano limitare. “Ius Est Ars Boni Et Aequi” Cit. Celso La traduzione letterale è “Il diritto è la tecnica del bene e del giusto”, Tecne in greco, non essendo legato a religione o economia particolare, è esportabile. I giuristi romani tendono a non dare definizioni. Il diritto romano è elastico, tende cioè a adattarsi secondo equità. Ci sono anche dei precetti di diritto. Precetti di diritto di Ulpiano sono tre:
- Vivere onestamente (Honeste Vivere)
- Non recare danno agli altri (Alterum non leadere)
- Dare ciascuno il suo (Suum cuique tribuere)
Atti e fatti giuridici
Un fatto giuridico è ogni accadimento, naturale o umano al verificarsi del quale l’ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico. Basta la volontarietà del comportamento umano perché gli effetti giuridici si producano.
- Accadimento naturale: è del tutto indipendente dell’opera dell’uomo, e sorgono effetti giuridici (ad esempio, un fiume che cambia percorso, abbandona il suo letto). Alveus Reliclus (abbandona l’alveo): determina il sorgere di effetti giuridici. Chi sarà proprietario di quel pezzo di terra abbandonato dal fiume? Accadimento che non è dipeso dall’intervento dell’uomo.
- Accadimento umano: È effetto di un consapevole volontario comportamento dell’uomo. Dev'essere posto in essere da una persona che è capace di intendere e volere (art 2047 del Codice civile esonera da responsabilità per fatto illecito l’incapace di intendere e di volere: occorre la naturale capacità di intendere e di volere).
Successivamente a ciò possiamo trovare a sua volta altre quattro distinzioni:
- Fatti leciti: conformi al diritto
- Fatti illeciti: contrari al diritto
- Comportamento discrezionali: libero di compierli
- Comportamento dovuti: è obbligato a compierli
Atto giuridico è un fatto consapevole e volontario dell’uomo i cui effetti giuridici sono dal diritto ricollegati non solo alla volontarietà del comportamento umano, ma all’ulteriore presupposto della volontarietà degli effetti. Non basta il fatto! Occorre che il soggetto abbia voluto l’effetto giuridico.
- Dichiarazioni di volontà hanno l’effetto di costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici/ es. contratto
- Dichiarazioni di scienza: servono a provare l’esistenza di fatti giuridici es. quietanza di pagamento
ART.1199: Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.
Gli atti giuridici si dividono in:
- Atti leciti
- Atti illeciti, il cui effetto giuridico sarà:
- Sanzione diretta, che l’agente ottiene mediante l’azione rei persecutorio (che mirano alla reintegrazione del diritto)
- Sanzione indiretta, che mira soltanto a sanzionare l’autore del fatto illecito senza reintegrazione del diritto
Negozio giuridico
Il negozio giuridico è l’atto giuridico lecito i cui effetti non sono predeterminati dalla legge che sono liberamente determinabili dalle parti in conformità allo scopo pratico voluto dalle parti (qui lo scopo è rilevantissimo). Esso è lo strumento per eccellenza previsto dall’ordinamento per regolare la sfera degli interessi dei privati. La Solutio (il pagamento nell’adempimento dell’obbligazione) per i romani è un negozio giuridico. Il negozio giuridico è oggetto di numerose controversie, i giuristi romani elaborarono la problematica. Ragionamento: abbiamo un materiale complesso dal quale partiamo per definire la natura del negozio giuridico, in quanto il giurista doveva lavorare per definizioni e differenze specifiche (trovare un genere e identificare i diversi al suo interno).
Tre elementi:
- Volontà, soggettive, in caso di contrasto tra la volontà effettiva delle parti e la dichiarazione, doveva prevalere la volontà delle parti
- Dichiarazione, oggettiva, nel contrasto tra volontà e dichiarazione, doveva prevalere la dichiarazione, ciò per tutelare i terzi
- Autoregolamento di interessi, il Betti dice che deve prevalere lo scopo pratico perseguito dalle parti per la funzione economico-sociale del negozio giuridico
Oggi
Nel diritto attuale tutto ciò scompare per il dettato del legislatore che decide ogni volta se dare importanza alla dichiarazione o alla volontà; tuttavia, comprendere il negozio serve nel caso vi siano dubbi ed il legislatore abbia lasciato margini di dubbio nella definizione di un caso concreto. Essendo il negozio giuridico il riconoscimento di una autonomia contrattuale, perciò la volontà deve essere la regola (es. nel testamento si segue la volontà del testatore), e deve essere invece l’eccezione che basti un autoregolamento di interessi (es. nel contratto, le esigenze di tutelare le controparti e i terzi comportano la necessità di seguire la dichiarazione).
Elementi del negozio giuridico
La teoria generale del negozio giuridico, quando si allude agli elementi ci si riferisce alla struttura del negozio giuridico, dei suoi requisiti:
- Soggetti, deve avere capacità di agire e legittimazione ad agire
- Manifestazione della volontà (Forma)
- Errore ostativo, è una palese divergenza tra la manifestazione della volontà ed il contenuto delle volontà medesima. È causa dell’invalidità del contratto. È un errore che si manifesta sulla:
- Persona, es. io sbaglio sull’identità del soggetto
- Contenuto del negozio, errore in corpore
- Causa del negozio, error in negoti
- Errore vizio, che non attiene alla manifestazione della volontà, il primo a darvi importanza fu il giurista Giuliano in discussione con Marcello, in relazione all’unica bottiglia di vino che invece conteneva aceto. Per Giuliano bisognava considerare i motivi che avevano indotto il negozio giuridico (in tal caso il vino), ovvero aveva rilevanza che vi fosse il vino invece dell’aceto. Ulpiano invece diede ragione a Marcello dicendo che in questo caso bisognava distinguere tra aceto derivante da vino e da aceto non derivante da vino, poiché in tale caso non vi era errore sulle qualità essenziale delle cose (D. 18.1.9.2).
- Errore motivo, contenuto, ovvero l’assetto degli interessi riversati nel negozio giuridico, ovvero lo scopo in termini empirici. Un limite sono le norme imperative (vedi sotto). Esso deve essere:
- possibile
- lecito
- determinato o determinabile
- Causa è l’aspetto funzionale (anche aspetto dinamico del negozio) del contenuto, la funzione economico-sociale del negozio. Distinzione:
- Motivi, sono le ragioni per cui le parti stipulano il negozio, irrilevante.
- Causa, essa è l’ultimo dei motivi, lo scambio di cosa con prezzo nella compravendita, rilevante.
- Errore ostativo, è una palese divergenza tra la manifestazione della volontà ed il contenuto delle volontà medesima. È causa dell’invalidità del contratto. È un errore che si manifesta sulla:
La mancanza di requisiti del negozio lo rende invalido (non annulla il negozio, ma i romani dicono che il negozio non c’è). In proposito c’è stata una diatriba che ha però profila come si tratta di un assetto di interessi che non produce effetti giuridici perché viziato. Il negozio nullo non è un negozio inesistente (al limite possiamo dire che è nullo sotto il profilo giuridico). I romani per dire che il negozio non produce effetti usano terminologie bislacche, Irritum, ecc., in quanto è privo di un elemento costitutivo.
- Violenza fisica, coactus, l’intervento del pretore consente una restituzione in integrum, il pretore può utilizzare sempre un’azione o un’eccezione actio quod metus causa (azione in relazione ad negozio concluso sotto intimidazione, otteneva il quadruplo) evitabile dal convenuto se rimetteva le cose a posto.
- Dolo negoziale (connota le macchinazioni ed i raggiri), come sopra; tuttavia, gli strumenti pretoriani sono l’actio doli e l’exceptio doli che si biforca in due figure:
- Specialis, fa valere il dolo utilizzato dalla controparte.
- Generalis, tutti i comportamenti iniqui successivi.
Con l’exceptio doli il pretore modella l’ordinamento. Quanto il negozio è valido per il diritto civile ma invalido per il diritto pretorio, lo stesso paralizza l’azione con eccezione, e ciò porta all’annullabilità.
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