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L'INADEMPIMENTO: LA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE E LA MORA

Quando il debitore non adempie sorge a suo carico la responsabilità, detta oggi responsabilità contrattuale. Se si ha una impossibilità originaria della prestazione l'obbligazione non sorge affatto.

La custodia tecnica corrisponde in grosso modo alla nostra responsabilità oggettiva, si è responsabili in tutti i casi, tranne che in presenza di caso fortuito / di forza maggiore.

Creditore e debitore legati da un "vinculum iuris", nel quale il debitore è tenuto ad eseguire la prestazione. Nel caso in cui il debitore non la esegua esattamente o che non la esegua, sorge in capo ad esso una responsabilità contrattuale. Tale responsabilità comporta che il debitore è tenuto al risarcimento del danno.

Schuld und Haftung Debito e responsabilità: qualora non avvenga la prestazione ne conseguirà.

una prestazione e dovrà risarcire al creditore il danno causato dal suo inadempimento. Quindi il debitore è inadempiente quando:
  1. Quando il debitore si rifiuta di eseguire la prestazione, l'inadempimento più evidente.
  2. L'inadempimento è definitivo quando la prestazione può essere ancora possibile ma il creditore non abbia più alcun interesse a riceverla. Se noi parliamo di prestazione impossibile noi dobbiamo fare un discorso ampio, perché la prestazione potrebbe diventare impossibile, se fosse impossibilitata all'origine, il rapporto non sarebbe sorto validamente.
Se si ha il caso nel quale il debitore non adempia una prestazione possibile, in questa ipotesi il criterio di imputabilità al debitore si basa sul fatto che l'inadempimento derivi dal debitore stesso, ovvero dalla sua consapevole e ingiustificata volontà di non adempiere al suo debito. Ma la prestazione può diventare impossibile inun momento successivo:
  • Impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Quindi bisogna annunciare un dogma del nostro c.c. del diritto moderno e antico.

ART. 1216 la sopravvenuta impossibilità di eseguire la prestazione non imputabile al debitore estingue l'obbligazione e libera il debitore ed egli è responsabile. Può diventare impossibile anche per cause non imputabili.

ART. 1218 dice che il debitore che non esegue in modo esatto la prestazione, deve risarcire il danno, se non prova che l'inadempimento.

46 GRADI DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

Si hanno dei gradi di responsabilità contrattuale:

A) Criteri oggettivi:

  1. Grado di responsabilità detta custodia tecnica. Essa è la responsabilità oggettiva attuale perché il debitore è sempre ritenuto responsabile tranne per il caso fortuito o di forza maggiore (caso limite es. un fulmine sul bene).

Si sottolinea che nei rapporti di stretto diritto civile, con

Riferimento alle obbligazioni di dare il debitore è tenuto solo per colpa commissiva, ovvero quando sia rinvenibile un'azione da parte di questi che abbia determinato l'impossibilità della prestazione. Paolo osservò che chi è tenuto ad un'obbligazione di dare non è tenuta per un fare. Ad esempio, il debitore non è responsabile se lo schiavo che egli deve consegnare sia stato lasciato morire per mancanza di cure, perché non fa parte della colpa commissiva.

Criteri soggettivi: sono quelli che fanno riferimento all'elemento psicologico del soggetto agente in ordine all'evento del sorgere dell'inadempimento. Distinguiamo tra DOLO e COLPA:

Il dolo è la volontà in ordine a quell'evento.

La colpa diversamente è la volontà in ordine ad una condotta inidonea ad evitare l'evento (frutto di negligenza, imprudenza, imperizia).

sì che si verifichi l'evento. Quest'ultima ha diversi gradi:
  1. La Colpa Lieve (culpa lievi) sulla diligenza dell'uomo medio, ovvero del buon padre di famiglia.
  2. La Colpa Grave (culpa lata) parametrata sul comportamento di chi non capisce quello che tutti capiscono.
  3. La Colpa in Concreto, parametrata sulla diligenza che si è solita avere nei propri affari. Può avere una colpa più alta o più bassa, perché il soggetto può avere più o meno diligenza rispetto a quella dell'uomo medio.
  4. Colpa Levissima, minima sfumatura di negligenza, di minima entità.
Nell'ambito dei rapporti obbligatori di buona fede, come osserva Ulpiano (D. 50,17,23), si utilizza il criterio dell'utilità dei contraenti "utilitas contrahentium". Secondo il quale, la responsabilità contrattuale viene distribuita in modo diverso a seconda del vantaggio patrimoniale che le parti hanno.
ESEMPI:
A) Nel caso

del contratto di deposito, il depositario non ha nessun vantaggio patrimoniale dall'esecuzione della prestazione, poiché il bene gli è affidato nell'interesse del depositante. In questa fattispecie, la responsabilità del depositario si limita solo al dolo.

Diverso è quando la parte trae vantaggio ricavato dal comodatario, la responsabilità è più grave. Il comodatario riceve affidamento del bene nel suo esclusivo interesse e per questo deve rispondere per custodia. Esso si libera solo per custodia tecnica (o forza maggiore).

MORA DEL DEBITORE

Quando il creditore inadempiente è in ritardo, egli è in MORA. Per parlare di MORA sono necessari due presupposti:

  1. La prestazione deve essere ancora possibile
  2. Il creditore deve aver ancora interesse nel ricevere la prestazione

Il debitore è considerato in mora quando il ritardo nell'adempiere gli sia imputabile sulla base dei medesimi criteri che si applicavano

per il caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Nel caso in cui tale momento non sia stato determinato dalle parti, ovvero quando non vi è presente un termine, il creditore deve richiedere in modo formale al debitore, l’esecuzione della prestazione costituendolo in mora. L’atto formare è chiamato “interpellatio” (richiesta di adempimento avanzata del creditore). Essa non è sempre necessaria, cioè quando:

  1. Quando vi è un termine
  2. Fatto illecito
  3. Debitore non sia reperibile

NEL CASO DI NON FACERE NON VI PUÒ ESSERE MORA! perché il debitore, nel momento in cui pone in essere l’atto contrario, è in modo automatico inadempiente.

*Dal momento della costituzione in mora, il ruolo del debitore si aggrava, perché sarà tenuto anche nel caso in cui si verifichi l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause non imputabili. Quindi venne introdotto tale dogma nel

contesto della mora: la "Perpetuatio Obligationis", il debitore nonsi libera e l'obbligazione è perpetua. Cannata sottolinea che l'obbligazione perpetua è ancora l'obbligazione originaria perché non è stata toccata dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione, ma non ha più il suo oggetto originario, perché la prestazione originaria oramai non è più eseguibile. Dal momento in cui l'obbligazione continua a sussistere, pur privata del suo oggetto originario. Il creditore conserva l'azione nei confronti del debitore. Inevitabilmente il debitore sarà chiamato per risarcire il danno. Ma nel caso di specie non si fa riferimento al concetto di prestazione secondaria, ovvero quella connessa con la responsabilità che sorge se egli è inadempiente. Ma in questo caso non si fa riferimento a questo criterio della prestazione secondaria perché è come se

L'obbligazione rimane immutata, cristallizzata e si perpetua per come era. Infatti, il debitore poi sarà tenuto a risarcire senza passare per la prestazione secondaria.

MORA DEL CREDITORE

Mora del creditore: il creditore è in mora quando non accetti di ricevere la prestazione da parte del debitore.

Effetti:

  1. L'obbligazione non si estingue
  2. Il debitore risponde del perimento della cosa solo per dolo
  3. Il debitore ha diritto al rimborso delle spese per la custodia del bene

LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

Da cosa nasce un obbligazione?

Per parlare delle fonti delle obbligazioni, dobbiamo dire cosa sono, ovvero quei fatti giuridici che danno vita ad un'obbligazione. A livello di classificazione di esse, abbiamo quattro classificazioni di cui tre sono più importanti, mentre una è secondaria. Esse sono facili da ricordare perché prevedono una bipartizione, una tripartizione e una quadripartizione delle fonti delle obbligazioni.

Ovviamente si

sono succedute nel tempo per cui siamo partiti da:
  • Bipartizione la troviamo nelle istituzioni di Gaio, secondo cui le obbligazioni sorgono da:
    • contratto
    • delitto (fatto illecito)

Tale bipartizione, creava grossi problemi a Gaio perché c'erano delle figure giuridiche che erano di difficile collocazione, non erano sicuramente obbligazioni da delitto, ma non erano neanche obbligazioni facilmente collocabili nel obbligazioni da contratto.

Questi due casi sono il caso del pagamento dell'indebito. Queste due figure sono figure giuridiche che per Gaio non possono essere considerati fatti illeciti ma danno comunque vita ad un'obbligazione, e se non sono fatti illeciti devono per forza rientrare nei contratti. Il problema è che manca l'elemento dell'accordo delle parti.

Quindi la bipartizione di Gaio presuppone una nozione di contratto particolarmente ampia, a ricomprendere al suo interno ogni atto lecito che costituisca un vincolo.

le italiano.
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher angelofvictory97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Briguglio Filippo.