Professor Diliberto diritto romano
Introduzione al diritto romano
Lo studio del diritto romano è il corrispondente di quello che è per noi l’esame di diritto privato odierno, il diritto che regola i rapporti giuridici tra privati cittadini. La storia di Roma antica ha inizio in una data leggendaria che è il 753 a.C. quando Romolo con l’aratro traccia il confine di Roma, la storia di Roma è lunghissima e si snoda con i 7 Re poi con la repubblica e l’impero. Nel 476 d.C. cade l’impero d’occidente e rimane in vita quella d’occidente che ha capitale a Costantinopoli. La data finale per il diritto romano è la morte dell’imperatore Giustiniano che muore 565 d.C.
Quando muore Giustiniano finisce la storia del diritto romano così come era conosciuto dai romani. Per capire l’importanza della storia del diritto precedente a noi, prendiamo in esempio le parole di un giurista romano che si chiamava Gaio. Gaio viveva nel II secolo d.C. sotto gli imperatori Antonini, un periodo di grande splendore per la città di Roma.
Gaio e le opere sul diritto romano
Gaio scrive un’opera che è un commento ad un’antichissima legge romana che si chiama la Legge delle XII tavole del V secolo a.C. Già i romani ritenevano importante studiare la storia del loro diritto, difatti la legge delle XII tavole era di 7 secoli prima! La legge si chiama così perché erano 12 tavole di bronzo affisse nel foro dove c’erano le leggi di Roma, il primo codice di leggi del mondo occidentale oltretutto!
Nella prefazione a questo commento, Gaio fa un’affermazione per noi preziosa: ci dice il motivo di questo commento: studio le XII tavole perché il principio è la parte più importante di tutte le cose. Gaio parte dall’analisi pezzo per pezzo di queste antiche leggi e per ognuno di questi istituti (furto) ne segue l’evoluzione fino alla sua odiernità (II secolo d.C.).
Gaio è autore di un’altra opera che è altrettanto importante per noi e ci è pervenuto integro: Le Istituzioni. Questo è un manuale di diritto privato per i suoi studenti. Anche per gli studenti del primo anno Gaio riteneva fondamentale comprendere le origini del loro diritto. Studiando l’evoluzione nella storia del diritto, io capisco anche il presente. Questa è la spiegazione più ovvia perché vale per tutte le discipline come l’arte, la musica ecc.
Specificità del diritto romano
Per il diritto, invece, c’è una specificità che rende unico il diritto romano: quando finisce l’impero romano d’occidente, il latino comincia a sparire e nascono le lingue cosiddette volgari come il francese, il rumeno, l’italiano che sono lingue italiane ed hanno comunque un’unica matrice comune che è quella latina, gran parte dell’Europa occidentale e il Sud-America colonizzato da molti paesi europei.
Giustiniano prima di morire dà vita al Corpus Juris Civilis, un’opera immensa che raccoglie il diritto romano nel corso della storia, viene in un certo senso decodificato il diritto romano fino a quel tempo, salvandone le opere che ad oggi potremmo non aver potuto visionare poiché dispersi. Attorno allo studio del Corpus Juris Civilis nasce l’università più antica del mondo occidentale, quella di Bologna, sotto la “facoltà” di Giurisprudenza.
Il corpus veniva copiato ed espanso in Europa, tranne la Gran Bretagna che conservò il sistema del common law che non prevede un sistema codificato di diritto. Verso est, invece, grazie all’impero bizantino, il diritto romano arriva fino a Mosca (terza Roma attraverso il patriarcato di Costantinopoli che fugge a Mosca dopo l’invasione turca).
Motivi del successo del diritto romano
- Il diritto romano ha inventato e perfezionato una tecnica di interpretazione del testo giuridico chiamata “Esegesi” che tutt’oggi continuiamo ad adottare.
- Ha costruito un sistema del diritto che tutt’ora è ritenuto non solo valido ma applicabile in tutto il mondo.
Divisione del diritto secondo Gaio
Per Gaio lo Ius si divide in tre parti: Personae, Res, Actiones. Le Personae a sua volta ha delle sottocategorie: uomini liberi e schiavi. A loro volta, gli uomini liberi sono suddivisi in ingenui e libertini. I primi sono coloro che sono sempre stati liberi, mentre i libertini sono quelli che sono diventati liberi essendo precedentemente stati degli schiavi, ovvero schiavi “liberati”.
La schiavitù nel diritto romano
Nel mondo antico la schiavitù è il simbolo su cui si basano tutte le economie antiche, essa è uno istituto dello Ius Gentium (delle genti). Nel mondo antico, tranne rare eccezioni, la schiavitù è strettamente dipendente dalle conquiste militari. Neanche il cristianesimo rifiuta la schiavitù perché altrimenti l’economia crollerebbe. A Roma la gente libera non lavora ma vive alle spalle di milioni di schiavi.
A seconda delle epoche cambia il rapporto tra l’uomo libero e lo schiavo: partendo dalla Roma delle origini di influenza etrusca, essa non ha potenza militare, quindi gli schiavi sono pochissimi e, per l’appunto, essendo rari, sono trattati benissimo e vivono in famiglia. Passano i secoli e Roma comincia ad essere militarmente potente con una data memorabile come quella della vittoria contro Cartagine nel 202 a.C. e l’influenza della cultura greca porta a Roma una quantità di schiavi spaventosa, che porta ad un loro calo drastico di prezzo e cominciano ad essere considerati cose di poco conto e possono essere maltrattati, uccisi, mutilati.
Nel periodo di Augusto, a tutela di questa classe vengono imposte leggi che vietano violenze gratuite sugli schiavi, queste norme sono analoghe alle odierne leggi contro il maltrattamento degli animali. Non tutti gli schiavi sono miserabili, ad esempio, i filosofi fatti prigionieri erano merce pregiatissima poiché colti. Passano altri secoli e la potenza militare dei romani esaurisce progressivamente fino ad un momento in cui Roma è costretta ad affrontare le invasioni barbariche e gli unici schiavi che Roma continua ad ottenere sono i figli degli schiavi stessi.
Condizione giuridica degli schiavi
Lo schiavo è giuridicamente una COSA (RES) ed appartiene ad una categoria chiamata res mancipi, dunque è oggetto di rapporti giuridici e non può essere soggetto degli stessi; la condizione dello schiavo è una condizione inerente alla persona dello schiavo, cioè non dipende dal diritto di proprietà che lo lega al suo padrone. Quindi la schiavitù lo contraddistinguerà sempre, anche in caso di fuga (F sulla fronte), abbandono o morte del padrone. Naturalmente si può smettere di essere schiavi ma lo stesso padrone deve rendere un negozio giuridico chiamato manomissio (manomissione) che modifichi lo status dello schiavo rendendolo libero.
Lo schiavo, essendo giuridicamente una cosa, non può avere rapporti di parentela giuridica (neanche il figlio), il riconoscimento di parentela tra schiavi era chiamato contubernum ma non aveva effetti giuridici. Era assai difficile trovare un padrone che dividesse una coppia di schiavi fidanzati, anche se avesse comunque potuto farlo. Lo schiavo può compiere delle pratiche religiose come se fosse un uomo libero: partecipare e iscriversi a confraternite religiose, effettuare un votum (voto), quando viene seppellito il terreno diventa locus religiosus come per gli uomini liberi.
Ruolo dello schiavo nel commercio
Lo schiavo può fare compere per nome del padrone e al momento preciso dell’acquisto gli effetti della compravendita passano in mano al padrone, questo fenomeno è chiamato rappresentanza diretta. Per il padrone è molto comodo questo meccanismo di rappresentanza perché quello che acquista lo schiavo diventa direttamente del padrone senza ulteriori negozi giuridici di passaggio. Pertanto gli schiavi vengono incaricati come veri e propri “Manager” di intere relazioni commerciali di durata prolungata nel tempo di cui diventa responsabile lo schiavo a nome del padrone.
In caso di controversie, il terzo commerciante dovrà citare in giudizio il padrone e non lo schiavo, a meno che lo schiavo non sia certificabilmente responsabile di un difetto di merce, per esempio, in questo caso il padrone sarà assolto, viceversa sarà condannato. Actio esercitoria: attività commerciale marittima - Actio institoria: attività commerciale terrestre. Nel muoversi liberamente nella città, lo schiavo capita che abbia a disposizione una piccola o grande somma di denaro chiamato peculium che teoricamente è del padrone (qualsiasi cosa lo schiavo possieda è del padrone automaticamente) ma che nessun padrone si permetterebbe di privarli al padrone poiché moralmente ingiusto.
Ci sono schiavi che riescono a mettere da parte talmente tanto peculium da potersi comprare la libertà da soli, sempre sotto consenso del padrone. In caso di inadempimento di pagamento da parte dello schiavo per interessi dello stesso, viene comunque citato in giudizio il padrone: se nel peculio dello schiavo non c’è una cifra sufficiente a rimborsare il terzo, la cifra presente sarà l’unico rimborso del venditore, in nessun modo dovrà rimetterci un solo centesimo il padrone dello schiavo. Al contrario, in caso di incarico da parte del padrone allo schiavo e di inadempimento, l’azione sarà rivolta al padrone stesso (quod iussu).
Atti illeciti commessi dagli schiavi
Lo schiavo essendo un essere umano può porre in essere anche attività illecite: può rubare, uccidere ecc. Nel diritto romano l’atto illecito può essere di 2 tipi: il primo è il crimen e il secondo il delictum. Il crimen (alto tradimento, omicidio) è un atto illecito punito dallo stato, mentre il delictum (furto, lesione) fa sorgere in capo a colui che li ha compiuti un debito pecuniario.
Se lo schiavo compie un crimen verrà punito dallo stato come per gli uomini liberi, ma in modo più grave! Esistono particolari pene che vengono applicate agli stranieri: la crocifissione, per esempio, mentre magari per la pena di morte per i liberi la corrispettiva pena meno dolorosa poteva essere la decapitazione. Se invece uno schiavo compie un delictum la situazione cambia: in caso di furto nei confronti del padrone, quest’ultimo decide per la punizione dello schiavo. Se il furto è commesso nei confronti di terzi, il padrone ha 2 alternative: paga il debito che nasce dal delitto o decide di abbandonarlo a colui che ha subito il delitto (dare a nossa).
Origine e status degli schiavi
Gaio classifica i schiavi: aut nascuntur e schiavi aut fiunt. Se lo schiavo procrea con una schiava, il figlio è di proprietà del padrone dei genitori. Se il padrone mette incinta la sua schiava, invece, in presenza di matrimonio legittimo lo status del figlio viene determinato dallo status del padre al momento del concepimento. In assenza di matrimonio, segue lo status della madre al momento della nascita. In caso di procreazione tra 2 schiavi di 2 padroni diversi, il figlio è del padrone della schiava madre (come da meccanismo). Chi passa dalla condizione di Libero alla condizione di schiavo subisce la Capitis deminutio maxima.
Se un romano viene catturato da un popolo straniero diventa uno schiavo, possono tornare a Roma e nel momento in cui mettono un piede nel territorio romano automaticamente ritornano uomini liberi ingenui (Post liminium): può tornare scappando, può essere liberato sotto “riscatto”, oppure lo stesso schiavo può chiedere ad una persona libera di acquistarlo per poi risarcirlo del suo stesso costo e di un prezzo per la prestazione e il favore dato.
Mentre sono schiavi, i diritti materiali degli stessi rimangono pendenti fino alla notizia certa di morte. In caso di ritorno, si ha una reviviscenza e si riacquistano i diritti; non vengono riacquisiti il possesso di un bene, perché non è un diritto ma un rapporto di fatto, seconda cosa che non si riacquista è il matrimonio anch’esso rapporto di fatto. Nel momento dell’assenza saranno i familiari del catturato a prendersi cura dei suoi beni in attesa della sua morte o di un ritorno, in assenza di familiari se ne occuperà una speciale struttura chiamata Gens.
Testamenti e schiavitù
Uno dei più antichi testamenti è quello fatto dal soldato prima di andare in battaglia (in procictu), in caso di ritorno dalla battaglia può comunque cambiare il testamento come preferisce, ma in caso di cattura in battaglia e quindi il soldato romano diventa schiavo perde automaticamente di validità il testamento. In mancanza di testamento e di morte da schiavo si ha una successione senza testamento.
Ad un certo punto a Roma inizia la lunga stagione delle guerre civili, i primi sono Mario e Silla, da questo momento in avanti i capi romani si pongono il problema di avere il favore delle truppe per avere maggiore potere, ad esempio Mario e Silla fanno provvedimenti a favore delle truppe (Mario per la prima volta paga i soldati). La legge Cornelia, istituita da Mario, stabilisce delle finzioni giuridiche, ad esempio si finge che quando un soldato muoia in prigionia, e quindi anche per evitare l’annullamento del testamento, si finge che sia morto al momento della cattura e quindi ancora da uomo libero con testamento ancora valido (Fictio). Ci sono altri modi per diventare schiavi, quello più frequente è quella della vendita del debitore insolvente. Quando si constata l’assenza di un pagamento di un debito si apre la procedura esecutiva, alla fine di quest’ultima se il debitore non ha ancora ripianato il suo debito può essere venduto come schiavo dal suo creditore, ma fuori dai confini di Roma (Trans tiberim, al di là del Tevere).
Eccezioni e norme sulla schiavitù
C’è un’eccezione al fatto che un cittadino romano non possa diventare schiavo dentro Roma: la prima è la più grave e si chiama Indelectus, che è colui che si è sottratto alla leva militare. Diventa schiavo dello stato Romano, è gravissima perché non può essere liberato da nessuno visto che dapprima la manomissio avveniva soltanto per affetto del tuo padrone, che in questo caso è rappresentato dallo stato, quindi da un ente astratto e condannato ad essere per sempre un servus publicus.
La nozione fondamentale a Roma era che tutti i cittadini fossero soldati. Nel mondo antico ci sono 2 tipi di esercito, il primo viene chiamato l’esercito degli eroi, solo i più ricchi potevano permettersi le armi e l’armatura, il secondo viene chiamato esercito degli opliti, dotati solo di spada e scudo comprate dallo stato. Quando Roma deve affrontare un altro popolo laziale non si scontrano gli eserciti ma i 3 giovani più forti di entrambe le città (i tre fratelli Orazi). Questa concezione Roma l’abbandona velocemente per affidarsi all’esercito oplitico dove riesce a sfruttare la superiorità numerica grazie all’alto numero di cittadini del suo popolo.
Figura dell'incensus e censimento
Una figura molto simile all’indelectus è quella dell’incensus, che è colui che si è sottratto volontariamente all’iscrizione nelle liste del censimento. Gli antichi romani infatti avevano concepito il censimento della popolazione ogni 5 anni, a cui era predisposto un particolare organo che è quello dei censori che registravano sia le persone che i loro patrimoni, l’ordinamento romano era per l’appunto censitario. I cittadini erano divisi per classi a seconda del loro patrimonio: anche il voto era influenzato a livello di importanza a seconda della ricchezza del votante. Il censimento consentiva anche di andare in guerra. Chi non è nelle liste del censimento diventa schiavo del populus romanus. Il censimento ha nel popolo romano efficacia costitutiva di status in negativo che positivo.
Servitù penale e manomissione
Un altro caso in cui si può divenire schiavi è quello di servitù penale (servitus poenae): servitù che scaturisce da un determinato tipo di crimini commessi; ne scaturivano pene come ad metalla (lavori forzati nelle miniere), oppure alle saline (ad salinas) oppure ai giochi gladiatori (ad ludum). La condanna ad ludum era molto frequente, lo schiavo viene mandato a combattere o contro altri gladiatori o contro belve feroci (ad bestias), essere sbranati per diletto del popolo.
L’unico modo di liberarsi dalla schiavitù è la manomissione, bisogna compiere particolari atti, gesti, parole che vengono riconosciuti idonei alla liberazione dello schiavo o da una legge (ius civile), oppure manomissione rettorie (pretore). La manomissione incide sullo status del soggetto che da schiavo diventa uomo libero ed acquista la libertà e la cittadinanza del manomissore. Ognuna di queste due manomissioni prevede tre tipologia di manomissioni. Quelle civili sono promulgate da leggi e in particolare da leggi antiche quindi del periodo arcaico.
Manomissio censu: ogni 5 anni c’è il censimento e i pretori vanno dal cittadino romano che è proprietario di uno o più schiavi e li vuole liberare, e dice davanti al pretore che quello schiavo è una persona libera e diventa automaticamente libero dalla schiavitù. In caso il padrone non voglia aspettare il periodo di censimento usa la manomissio vindicta: È un finto processo di libertà, lo schiavo deve scegliersi un adsertor (deve essere un uomo libero) che vada in processo per sostenere la causa di quel presunto schiavo. Il padrone vuole liberare il suo schiavo senza aspettare: chiama un suo amico pater di fiducia (deve essere uomo libero), che si reca insieme al padrone davanti al pretore, l’adsertor proclama la libertà di quel soggetto, che viene confermata dal pater, in presenza di un silenzio del padrone. Il pretore non può fare altro che liberare lo schiavo. Questo fenomeno di tacere in giudizio viene utilizzato spesso dai romani per la semplicità e velocità del sistema. In iure cessio è la parte in cui uno dei 2 elementi del processo cede rispetto all’altro e non fa nascere il processo.
Quando il padrone dello schiavo decide di istituire il suo testamento, può anche stabilire con una clausola che il suo schiavo sarà libero quando si apre il testamento (post mortem). È obbligatorio rispettare la volontà del testatore per cui l’erede dovrà provvedere a renderlo libero.
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