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Quarto elemento: il soggetto deve avere iniziato il possesso in buona fede. Infine l’ultimo elemento è un
rapporto sottostante che giustifichi l’acquisto della proprietà per usucapione ,l’ordinamento deve riconoscere
l’idoneità a quell’atto per essere riconosciuto idoneo ad essere usucapito (Justa causa). Le cose cambiano
con Giustiniano, la prima riguarda il possesso: nel diritto precedente siccome il tempo era brevissimo era
richiesto che il possesso fosse continuato (esempio schiavo post liminium, trinoctium),con Giustiniano invece
si possono sommare per arrivare all’usucapione momenti distinti e separati questo perché i tempi
cambiano..3 anni per le cose mobili e 10 anni per i beni immobili, tra presenti, e 20 anni tra assenti, a
seconda che il proprietario dimori nella stessa provincia del possessore o meno, rilevante solo dalla
posizione fisica del proprietario.
13/11/2013 Come si difende il diritto di proprietà. Le azioni a difesa del diritto di proprietà sono molte ma
le più importanti sono due. La prima si chiama rei vindicatio (rivendica) ed è quando il proprietario per
qualunque motivo è stato spossessato della materiale disponibilità della cosa. La rei vindicatio ha come
legittimato attivo (colui che esercita l’azione) il proprietario non possessore, come legittimato passivo (colui a
cui è intentata l’azione) colui che ha il possesso della cosa ma non è il proprietario. Quest’azione è contro il
possessore, se alla fine del processo la sentenza stabilirà che effettivamente il soggetto che ha intentato
l’azione è proprietario ,il possessore dovrà restituirgli materialmente la cosa litigiosa. Un tema molto
importante è quello dell’onere della prova, ovvero la dimostrazione reale di quel diritto che si rivendica che
in questo caso sta in capo a chi intenta la rei vindicatio che potrà provarlo con dei testimoni ad esempio. Il
convenuto deve necessariamente essere colui che ha in quel momento il possesso della res di cui non è
proprietario, ci sono solo due eccezioni rispetto a questa regola: il primo è quando un azione si intenta a
colui che ha lasciato dolosamente il possesso della cosa ,in vista per l’appunto di una notizia del processo
futuro, in questo caso si può comunque citare in giudizio, questa eccezione si chiama cui dolo desiit
possidere; la seconda eccezione è ancora più a tutela del proprietario, si verifica quando il possessore si
mette d’accordo con un suo amico dolosamente, questo suo amico finge di essere lui il possessore, il
proprietario in totale buona fede cita l’amico che però non ha il possesso e non può essere citato, qui poi
aspetta al pretore indagare sulla disputa e se verifica il dolo nello scambio di parti, il possessore viene
condannato comunque, questa seconda eccezione si chiama cui liti se obdulit. La restituzione della cosa
va fatta con tutti i frutti che ha maturato nel periodo di possesso (se la cosa è fruttifera ovviamente), e anche
con le accessione che su di essa sono avvenute. Il problema per la restituzione si pone se il possessore
abbia sostenuto delle spese per quella cosa, se si era possessori in buona fede le spese vanno restituite, se
in mala fede non vanno restituite. I romani distinguono 3 tipi di spese: spese necessarie, spese
indispensabili per la sopravvivenza della cosa, spese utili, non sono spese indispensabili ma sono spese
che accrescono il valore della cosa medesima (insegnare ad uno schiavo la lingua greca),spese voluttuarie
,cioè delle spese che non sono ne necessarie ne utili per la cosa semplicemente per il gusto di abbellire la
cosa senza abbellirne il valore.
La seconda azione in difesa della proprietà è l’actio negatoria serve per negare una cosa, il proprietario è
nel pieno possesso del bene e c’è un altro soggetto che non è il proprietario che afferma di avere dei diritti
reali parziali sulla cosa (il vicino che viene a prendere l’acqua dal mio pozzo), si fa il processo e
naturalmente il proprietario nega l’esistenza di questo diritto reale parziale, in questo caso l’onere della prova
è in mano del convenuto. Nell’eventualità che il proprietario vinca deve immediatamente cessare ogni
turbativa, se non dovesse cessare il pretore ha degli strumenti molto forti per costringere a cessare la
turbativa.
Se nella compravendita di uno schiavo che è una res mancipi non viene eseguita ne la mancipatio ne la in
iure cessio e quindi eseguo una traidtio che però non è idonea per la compravendita delle res mancipi. Per i
romani il possesso patologico al convenuto è particolarmente tutelato ed è chiamata in bonis habere (avere
nei beni) ed è una particolarissima forma di possesso che il pretore ritiene di dover tutelare come se il titolare
dell’in bonis fosse un proprietario. La tutela, sempre ad opera del pretore, è molto efficace ed avviene con
l’Actio publiciana : il pretore in iure ordina al giudice di giudicare come se fosse già trascorso il tempo
dell’usucapione. Gaio dice che su quella cosa in bonis esistono 2 poteri (duplex dominium) : uno è il diritto di
proprietà, il secondo è di colui che ha la res in bonis; l’in bonis è l’esercizio del potere,la proprietà è
meramente teorica. Questa situazione viene risolta da un’evoluzione postclassica che elimina l’in bonis e
che viene assorbita direttamente al diritto di proprietà.
L’ager publicus è una condizione della terra del tutto peculiare della terra. Quando si andava in guerra oltre
agli schiavi si conquistava anche terra che poteva o essere venduta a dei privati, oppure si può decidere di
dare l’ager publicus in concessione. E’ raro che il popolo decida di vendere, di norma si dava in concessione.
Se l’ager viene venduto si chiama ager divisus et adsignatus, questo ager può in qualche caso anche
essere assegnato in proprietà senza vendita, ad esempio ad i veterani. Se invece si decide di dare la
concessione si hanno 4 ager : l’ager occupatorius, un possesso revocabile da parte del popolus che però
non portava all’usucapione, a volte è gratuito ed a volte prevede il pagamento di un canone periodico, l’ager
compascus, serve al pascolo,è una concessione che viene data non a singoli ma a delle collettività (un
villaggio) che ha la possibilità di portare al pascolo le bestie sotto canone periodico da pagare al populus
romanus, terza tipologia ager vectigalis, questa è una concessione quinquennale che può essere
confermata nel tempo e prevede anch’esso un pagamento di un canone chiamato vectigal, infine la quarta
categoria si chiama ager privatus vectigalisque, contrariamente alle altre forme questa viene messa
all’asta, chi si aggiudica l’asta ovviamente non acquista la proprietà ma può goderlo e sfruttarlo in una forma
molto simile alla proprietà perché il concessionario può sfruttarne la terra ma può anche venderlo questo
diritto ,negli altri casi no, e questo tipo di assegnazione si trasferisce anche mortis causa, anche quest’ultimo
prevede il pagamento del canone periodico. I giuristi romani iniziano ad interrogarsi su quale sia la natura di
queste concessioni perché esse hanno una forma mista, da un lato sembra un rapporto reale, dall’altra un
elemento di disturbo per qualificare questo rapporto come reale, che è il canone che la rende simile alla
locazione, gaio per l’appunto la sostiene una locazione anomala.
L’elemento unificante di tutte queste forme è tuttavia il canone per l’appunto, l’imperatore Diocleziano ne
cambia la natura: alla fine del III secolo d.C. trasforma il canone in una imposta, quel canone diventa
l’imposta fondiaria ed il canone originario scompare, ognuno paga una tassa su quell’appezzamento di terra,
perciò viene spazzata via la nozione di locazione.
18/11/13 L'enfiteusi è un diritto reale amplissimo che consente al suo titolare di muoversi sulla cosa,che
è una cosa immobile (normalmente la terra) come se fosse il proprietario, in cambio pero deve pagare un
canone al proprietario della terra medesima. Non si tratta di locazione perchè questo è un vero e proprio
diritto reale che risolve il problema che si ponevano i giuristi del' età di Gaio. Viene creato dall'imperatore
Zenone nel 480 d.C. La definizione più esatta di enfiteusi è il diritto reale su cosa altrui alienabile,
trasmissibile sia inter vivos che mortis causa e consiste nel pieno ed esclusivo godimento di un fondo altrui.
Il titolare dell'enfiteusi gode della res come se fosse il proprietario e può perfino vendere il diritto di enfiteusi
sempre se il proprietario del fondo acconsente in quanto ha il diritto di prelazione. È trasmissibile anche
mortis causa quindi può essere lasciata in eredità. Obblighi di chi possiede il diritto di enfiteusi è pagare il
canone pena la decadenza del diritto, secondo obbligo ha a che fare con la natura dei suoi poteri, obbligo
di coltivare il fondo, se il fondo è incolto ha l'obbligo di dissodarlo personalmente, se non lo fa decade il
diritto di enfiteusi.
Diritto reale di superficie viene creato da Giustiniano ed è il potere di godere e disporre di una costruzione
che sorge su un pezzo di terra di un altro proprietario (superficies solo cedit): questo principio i romani non
lo mettono mai in discussione anche se si rendono conto che crea qualche problema soprattutto nelle città.
Se una persona costruisce su un territorio altrui ha diritto solamente al rimborso dei materiali spesi nel
migliore dei casi. Una taverna costruita su un suolo pubblico diventa per accessione del populus romanus. Il
pretore interviene a tutela di quello che viene chiamato superficiario, colui che ha costruito ed usa una certa
costruzione su un suolo altrui, in particolare il pretore crea un interdetto (ordine) a tutela del superficiario che
si chiama interdictum de superficiebus per impedire delle turbative contro colui che ha costruito e gestisce
su suolo altrui. Con Giustiniano si crea un vero e proprio diritto reale che si chiama superficie,
sostanzialmente è come un diritto di proprietà però è una proprietà costruita su cosa altrui. Si può attribuire
all'abitatore o agli abitatori ed essendo trasmissibile anche agli eredi in pratica garantisce il pacifico
abitamento della casa di abitazione di generazione in generazione.
Un diritto reale di gran lunga più importante è il diritto di usufrutto. Definizione di Paolo giurista del 3 secolo
d.C sull'usufrutto è "ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum sostantia Diritto” . Diritto di usare e di
percepire i frutti su cose altrui facendo salva la destinazione e