L EGIS ACTIO PER CONDICTIONEM
esecutive:
2) Legis actiones
-‐ .
L EGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM
-‐ .
L EGIS ACTIO PER PÌ GNORIS CAPIONEM
Il processo era articolato in due fasi:
1) Prima fase -‐ iure: fase che si svolge davanti al magistrato, che non porta
in
alla sentenza, ma porta ad un momento di cesura che si chiama
contestazione della lite, dove si chiamano alcune persone a testimoniare e
si ha la nomina del giudice, privato cittadino, nominato dal magistrato
(iudex privatus). Questo giudice porta alla sentenza, su indicazioni
precedentemente date dal magistrato.
Nella fase in iure si fissavano con precisione i termini della controversia. Era
’attore doveva condurre davanti al
necessaria la presenza di entrambe le parti, e l
’uso della forza) e affermava
magistrato la controparte (anche con l
solennemente il suo diritto.
–
2) Seconda fase iudicem: questa fase si svolgeva davanti ad un iudex
Apud
privatus (scelto dal magistrato), il iudex ascoltava le ragioni delle parti ed
esaminava i mezzi di prova. Al termine emanava la sententia, che era
espressa oralmente.
Legis Actio sacramento in rem (portata generale)
Gaio ci illustra come avveniva il processo con le legis actio sacramento in rem o
’è il nome sacramento perché si riferisce ad un tempo molto
in personam. C
remoto, il sacramentum richiama ad un tempo in cui il diritto era molto vicino
alla sfera sacra, perché in processo quando si rivendicava un diritto si giurava di
fronte a dio, e quando si scopriva di aver giurato il falso, si veniva estromessi
dalla civiltà. E nessuno avrebbe mai intrapreso una cosa del genere.
Col tempo le cose cambiarono, e il sacramento divenne per molti una sorta di
scommessa, cioè entrambi si impegnavano nel caso in cui la loro affermazione
fosse risultata contraria al vero, si aveva una conseguenza di carattere
pecuniaria.
Ulrich Manthe interpreta questo passo descritto da Gaio, molto formale e fisico
anche col momento in cui si tocca lo schiavo con la verghetta, dicendo che si
’è perché nel
rifiuta di vedere un ricorso simbolico ad un combattimento, e non c
’è una figura del rivendicante, il verbo rivendicare, cioè
passo di Gaio c
pretendere una cosa, e questo termine si ricollega al termine vindex, noto già dal
latino scolastico.
Nella dottrina comune vindex alluderebbe ad uno che dice violenza, perché
sarebbe composto da dicere più vis, forza, e la maggior parte della dottrina
’è
traduce vindex come colui che dichiara violenza. Manthe dice che qui non c
’era un verbo più
alcun carattere violento, osservando che nel latino antico dove c
sostantivo, veniva posto nella sua forma radicale, cioè con il corpo, senza
desinenza. Ne consegue che vindex non può essere composto da vis + dicere,
perché sarebbe videx, ma noi abbiamo vindex, quindi la radice deve contenere
è
una n, e nel latino arcaico deve esserci stato il termine vinis, la cui radice
sopravvissuta in vindex.
Il suo significato lo si evince dai termini affini in altre lingue indoeuropee: stirpe,
marito, amico. ’esistenza di un’antica parola indoeuropea *winis, con il
Tutto ciò prova l
“
significato di compagno di stirpe, vicino”.
“
Perciò, in origine, vindex, significa colui che indica qualcosa come
appartenente alla stirpe o alla famiglia” .
Chi tocchi il proprio schiavo con la verghetta quindi dimostra mediante ciò che
è
egli ha il diritto di punirlo, poiché ne proprietario.
Il gesto di appoggiare la verghetta e la retorica dell’”io affermo” hanno quindi lo
“
stesso significato: la cosa contesa appartiene a me!”.
La parola chiave nel nostro testo, vindicare (rivendicare) pertanto significa
“indicare la proprietà della famiglia, reclamare in proprietà”.
Nella fase in iure, le parti pronunciavano dichiarazioni solenni mediante le
’attore affermava il diritto e il convenuto lo negava
quali l .
Chi soccombeva doveva pagare una summa sacramenti all’erario, e la cosa
oggetto di controversia veniva affidata in via interinale, temporanea, a uno dei
due contendenti e doveva fornire dei garanti, chiamati praedes litis et
vindiciarum.
La prima fase si chiudeva davanti a dei testimoni, e si chiamava litis contestatio.
Le dichiarazioni erano pronunciate davanti a testimoni, attuandosi la c.d. litis
contestatio, mediante la quale:
’oggetto del processo;
1) Si fissava l
2) Si impegnavano le parti alla soluzione della lite attraverso la sentenza.
A questo punto il magistrato nomina un giudice privato, in 30 giorni per una
legge, la Lex Pinaria, prima della quale il giudice era nominato statim,
immediatamente.
La legis actio per iudicis arbitrive postulationem (specifica)
E’ su richiesta di un giudice o di un arbitro, e venne introdotta limitatamente ad
alcune situazioni particolari, non tutti gli ambiti potevano essere usati:
1) Crediti derivanti da stipulatio.
2) Divisione di eredità.
3) Divisione  
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