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Diritto romano

Il concetto di soggetto nel diritto romano

Il diritto regola le attività che ciascuno consapevolmente compie. La figura del soggetto libero e giuridicamente capace è lontana dal diritto romano, in cui vi sono persone:

  • Sui iuris: uomini liberi e cittadini romani, non sottostanti a nessuna potestas. Godevano di questa condizione principalmente i pater familias, il soggetto aveva piena soggettività giuridica e pieno potere sui suoi sottoposti, tra cui il potere di vitae et necis.
  • Alieni iuris: persone sottoposte alla potestas del pater familias o del dominus (filii familias, servi e persino le mogli).

Filii familias

I filii familias sono liberi e cives romani ma alieni iuris. La posizione di filius si acquisisce con la nascita da un matrimonio legittimo oppure attraverso l'adozione. I filii familia maschi hanno diritto di voto nelle assemblee e possono svolgere ruoli istituzionali. Inoltre, possono stipulare atti di compravendita a favore del padre e, a differenza dei servi, possono avere una propria autonomia patrimoniale attraverso il peculium castrense, che si costituisce con il servizio militare. Sia i filii che le filiae possono contrarre iustae nuptiae con il consenso del pater.

Gli abusi del pater contro il figlio vengono puniti a partire dall'imperatore Traiano, che stabilisce che il pater troppo duro nei confronti del figlio sia costretto ad emanciparlo, mentre punisce con la detenzione il pater che lo abbia ucciso. Infatti, rientra nei poteri del pater l'alienazione del filius mediante una mancipatio fittizia. Tale vendita è un rituale volto ad assicurare l'estinzione della potestas. Sono in causa mancipii i filii "venduti" tre volte di seguito all'acquirente.

Condizione giuridica della donna

La condizione giuridica della donna non è stabile ma muta nel tempo. La donna, a differenza dell'uomo, non ha alcun potere politico ed è solitamente soggetta alla potestas del pater o alla manus del marito. In alcuni casi può essere sui iuris, ma ciò implica una tutela perpetua da parte di un tutore. La fanciulla romana deve essere tacita, non deve mostrarsi in pubblico, dedicarsi al lanificium e deve obbedire.

Nonostante ciò, le donne romane occupano un posto di maggior rilievo rispetto alle donne di altre società. Sono onorate come mogli e madri. Negli ultimi secoli della res pubblica le donne acquistano maggiori poteri. Anche a loro è concessa la possessio bonorum (possesso beni ereditari). Le mogli, in alcuni casi, vengono ammesse alla successione del marito anche se non sono in manus, trovandosi così nella condizione di poter ereditare da due famiglie. La donna, però, non può ereditare più di 100.000 assi, ma questo precetto verrà meno con il principato. Si può però eludere mediante l'utilizzo del legato. La madre, inoltre, non potrà mai avere la potestas sui suoi figli.

Tutela e cura

La tutela e la cura sono tipi di assistenza date dai tutor che affiancano impuberi e donne, mentre nel caso degli infantes il tutor si sostituisce ad essi (non può però accettare al suo posto l'eredità). Inoltre, se un impubere compie atti senza l'assistenza del tutore, vale il principio che siano validi solo quelli che si siano conclusi positivamente per lui. Dopo la morte del pater, il tutor appare come un suo sostituto; alla morte del pater vi è lo scioglimento del gruppo familiare e i filii familias diventano sui iuris, ma alcuni conservano uno stato di minorità (coloro che non hanno raggiunto l'età per procreare).

Cura

Altra cosa è la cura, che viene conferita quando vi è un patrimonio da amministrare facente capo a una persona priva di facoltà mentali o fisiche. Alla tutela degli impuberi si arriva tramite quattro vie:

  • Tutela testamentaria: quando il pater familias nomina il tutore del proprio figlio. Dunque, il tutore testamentario è volontario e in quanto tale può liberarsi dal peso della tutela.
  • Tutela legittima: quando non c'è un testamento si stabilisce che eserciti la tutela l'agnato più prossimo e qualora vi siano più agnati, che la esercitino insieme. Al tutore legittimo è consentita la facoltà di trasferire tale peso ad un altro (tutor cessicius), ma con la morte o la capitis deminutio di quest'ultimo la tutela torna al tutore legittimo.
  • Tutela dativa: quando per mancanza di tutori testamentari o tutori legittimi, è il pretore ad effettuare la nomina (si riconosce tale potere anche ai presidi delle province). Il tutore dativo non può rifiutare l'incarico ma ha la facoltà di indicare qualcuno che ritiene più adatto ed ha a propria disposizione delle "excusationes".

(La tutela è un istituto a termine, cessa nei casi in cui il pupillo muore oppure quando raggiunge la pubertà).

Lex pretoria

La lex pretoria prevede una pena per chi inganni un ragazzo sui iuris uscito dalla tutela ma minore di 25 anni. L'editto prevede una restitutio in integrum.

Tutela sulle donne

La tutela sulle donne è perpetua. Dunque, quando la giovinetta entra in pubertà passa alla "tutela mulierum" in cui il tutore si limita ad assisterla negli atti che potrebbero determinare perdite patrimoniali. A volte il marito lascia in testamento alla moglie il potere di scegliere il proprio tutore (tutor optivus) e può lasciarle un'optio angusta (permette di scegliere il tutore 1/2 volte) o plena (permette di cambiare il tutore più volte).

Lex Iulia et Papia: Augusto concesse alle donne ingenue con tre figli di liberarsi del peso della tutela; per le liberte ciò avverrà al quarto figlio. L'imperatore Claudio abolì la tutela degli agnati, mentre la donna acquista progressivamente autonomia con la limitazione della tutela mulierum.

Clientes

I clientes sono persone senza averi che cercano e ottengono la protezione di un cittadino eminente. Sono persone libere anche se inferiori per auctoritas e dignitas. Questo rapporto implica un sostegno reciproco. I clientes si radunano presso la casa di un patronus; il loro omaggio rafforza il suo potere. Si formano anche comunità di clientes devoti ad un solo patronus. Quest'ultimo li assiste ed in cambio essi offrono attività lavorative e lo sostengono in caso di ambizioni politiche.

Liberti

I liberti sono gli schiavi liberati. Essi si distinguono da chi è nato libero e non possono ricoprire cariche pubbliche (se non dopo il principato). Sono tenuti anche dopo essere stati liberati ad una serie di comportamenti nei confronti del padrone (il patronus e i suoi eredi succedono al liberto se non ha eredi). Il liberto è tenuto ad aiutare il patrono e viceversa. Se uno dei due non vi adempie, sono previste delle pene.

Concepimento e nascita

Il concepimento e la nascita assumono entrambi rilevanza giuridica. La posizione del nato è infatti definita nell'ambito dei rapporti ereditari dal momento in cui egli è concepito. Chi nasce da due persone unite da iustae nuptiae persegue la condizione di cittadino o non cittadino, mentre se nasce fuori da iustae nuptiae erediterà la condizione della madre al momento del concepimento. Nel caso di matrimonio tra un peregrino ed una cittadina romana, purché la persona straniera abbia il connubium, il figlio assume la cittadinanza. Il figlio nato dopo la morte del padre concepito secondo iustae nuptiae, in mancanza di testamento è erede; se non vi è nascita o se il nato è morto o non ha sembianze umane, allora nessun effetto giuridico si produce. Infatti, ogni effetto giuridico assume una definitiva efficacia solo a nascita avvenuta (identico è il senso nell'art. 1 comma 2 del vigente codice civile in Italia).

Per far sì che la posizione del nascituro non sia pregiudicata, entra in gioco la figura del curator ventris che cura gli interessi del nascituro e il sostentamento della madre non solo per consentire che al nascituro vada l'eredità, ma anche perché chi nasce, nasce per la res publica. Il bambino inoltre non deve nascere prima del settimo mese e la persona esiste solo dopo il distacco dalla madre. Per il nato deforme o disabile, la prima decisione spetta al pater, che può escluderlo dalla famiglia con la formula dell'expositio (abbandono).

La giurisprudenza si divide in due parti:

  • Paolo: il criterio di distinzione tra chi è persona e chi non lo è va ricercato nella forma fisica.
  • Ulpiano: suggerisce di guardare allo spirito e non alla forma corporea, dunque ad un elemento che permette di pensare agli esseri umani come uguali.

L'aborto, se si verifica per cause naturali, è irrilevante giuridicamente. Se invece l'interruzione è artificialmente provocata, entrano in gioco qualificazioni giuridiche e sanzioni. Se la donna sceglie di abortire o vi è costretta, nessuna protezione le viene accordata. L'aborto della donna in stato servile ha un rilievo solo in quanto influisca negativamente sulla condizione patrimoniale del dominus (si tutelano dunque gli interessi maschili). Il presupposto per punire la donna è che ella abbia realizzato l'aborto contro la volontà del marito, mentre se l'azione fosse stata consenziente non avrebbe avuto alcun rilievo penale.

Morte

La morte è l'evento con il quale subentrano le regole del diritto ereditario che stabiliscono la successione secondo un ordine che può essere fissato con il testamento. Dopo la morte del marito, la vedova è tenuta al lutto e non può contrarre nuovamente matrimonio per 10 mesi. L'obbligo del lutto è rivolto anche ai discendenti; chi trasgredisce le regole subisce l'infamia. I sepolcri sono collocati fuori dalla città, lunghe file di tombe collocate lungo le vie maestre.

Capitis deminutio

La capitis deminutio si identifica nel concetto di "perdita di status". Vi sono tre tipi di capitis deminutio:

  • Capitis deminutio maxima: si perde la libertà, la cittadinanza e non si è più membri della famiglia.
  • Capitis deminutio minor/media: si perde la cittadinanza ma non la libertà.
  • Capitis deminutio minima: si esce da una famiglia per entrare in un'altra, dunque restando libero e cittadino.

Schiavitù

Nell'epoca repubblicana, le guerre erano le occasioni principali per l'acquisizione degli schiavi. Nell'età imperiale, la riproduzione e l'allevamento sotto il controllo dei patres determinano il consolidarsi di una popolazione servile. Un ulteriore incremento della schiavitù è costituito dalla expositio.

Il secondo ed il primo secolo sono attraversati da rivolte servili dovute a maltrattamenti. Le leggi augustee sono volte a limitare gli affrancamenti per evitare la creazione di nuovi cittadini. Tra queste vi sono:

  • Lex Fufia Caninia: uno stesso dominus non può manomettere più di 100 schiavi.
  • Lex Aelia Sentia: esclude dalla cittadinanza gli schiavi liberati, essi diventano "peregrini dediticii" ed è vietato per loro soggiornare a Roma.
  • Lex Iunia: gli affrancati inter amicos si vedono riconosciuta la libertà civile e tuttavia restano fuori dalla cittadinanza romana. Vengono denominati "Latini Iuniani", hanno solo il commercium e non il connubium, non possono fare testamento e, alla loro morte, i beni ritornano al dominus.

Inoltre, nello stesso periodo venne approvato un senatoconsultum Silanianum, ispirato alla massima severità nei confronti degli schiavi. Secondo questa legge, se il dominus veniva ucciso, tutti gli schiavi erano torturati e uccisi. Con Adriano, la politica della paura viene fortemente ridimensionata; egli restringe il campo del senatoconsulto affermando che venga punito solo lo schiavo che ha sentito che il dominus era in pericolo e non ha prestato soccorso. In caso di eccessiva crudeltà da parte di un dominus, viene stabilito che lo schiavo possa rifugiarsi presso un tempio o presso la statua dell'imperatore. Questo atto prelude ad un intervento magistratuale. Antonino Pio fissa come obiettivo...

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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