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LEGGE DELLE XII TAVOLE

Solo con la si ha un “principio di affermazione della Repubblica”, attorno

al 450 a.C.

Si tratta di una legge scritta su dodici tavole di bronzo che origina dopo l’ennesima rivendicazione della

plebe (PLEBEI) contro i PATRIZI.

La plebe chiedeva:

1- Che con le nuove conquiste le terre venissero suddivise fra tutto il popolo;

2- di soprassedere al divieto di (matrimonio) tra patrizi e plebei;

connubium

3- di abolire la schiavitù per debiti;

4- una codificazione scritta che contenesse norme (linee guida) sui processi.

Ma come esito di queste richieste, con l’ottenimento delle dodici tavole si avrà solo: LEGIS-ACTIONES

La possibilità di ottenere norme di processo per iscritto, il processo che si baserà sulle

(AZIONI DI LEGGE – erano quelle azioni disciplinate dalle dodici tavole).

L’azione: è la procedura.

Le figure del processo sono:

L’ATTORE: soggetto che compie l’azione e che ha un diritto da far valere.

IL CONVENUTO: il soggetto chiamato in causa.

La formazione della civiltà quiritaria si ha dall’aggregazione delle famiglie (generalmente per parentela) che

formavano le “gentes” dirette da un capo (princeps gentis) di gradimento generale dei padri di famiglia.

Dalle gentes si passò alla costituzione di almeno tre tribù gentilizie (ramnes-tities-luceres) e dall’unione di

queste nel VIII sec. a.C. alla civitas Quiritium. A capo un re (rex) guidava l’assemblea dei patres (anziani) e

rappresentava il loro portavoce e sacerdote.

Età della repubblica nazionale – età del diritto preclassico

(dal 509 a.C.)

Si ha una prima parentesi, che si chiuderà in breve, di potere non assoluto. In questa fase si può parlare di

una repubblica che non è democratica in senso stretto, bensì aristocratica poiché il potere è in mano alle

classi dei più abbienti e ricchi.

In quest’epoca si ha una suddivisione dei poteri fra le figure dei magistrati.

Le magistrature salienti sono rappresentate da:

CONSOLI: in numero di due, con diritto di veto (divieto) fra loro ed erano figure derivanti da

organizzazioni militari.

SENATO: (da senex=vecchio): assemblea in cui si riunivano gli “anziani” di Roma. Aveva un grande potere

sociale e culturale.

Altre magistrature importanti sono:

EDILI: magistrati che si occupavano di mercati, strade, sicurezza della città.

QUESTORI: che svolgevano funzioni di “polizia”, ordine pubblico, con poteri per ristabilire ordine anche

con repressione.

CENSORI: figure molto importanti che collocavano i cittadini in diverse fasce sociali a seconda del

patrimonio di cui disponevano. Questi magistrati ogni cinque anni facevano revisione delle liste censorie.

PRETORE: era anch’esso originariamente una carica militare (pretore da “pre-ire”=precedeva l’esercito in

guerra e lo guidava), aveva il potere dell’IMPERIUM (potere di comandare), così come i consoli.

In antecedenza guidava le truppe militari ma in questo periodo assume competenza GIURISDIZIONALE.

Cura quindi il processo privato.

Su quest’ultima figura è necessario aprire una parentesi poiché è oggetto di un’evoluzione straordinaria.

actio in

Il pretore dapprima ereditò i processi vigenti in antecedenza, cioè del periodo arcaico (legis

sacramenti), ovvero quel procedimento in cui veniva definita la colpa o la ragione di una delle due parti in

base alla corretta recitazione di un sacramento usando determinate parole. Il soggetto che andava in errore

pronunciando parole scorrette o sintassi non corrette perdeva la “causa” poiché il pretore riteneva che era un

segno divino il fatto di cadere in errore, un segno che dimostrava ch’egli mentisse.

Tuttavia ben presto, con le conquiste, Roma fa entrare nuovi stranieri. Questo comporta la nascita di un

problema giuridico (che sarà eterno) ovvero: come viene trattato un soggetto straniero dal punto di vista del

diritto?

Specialmente con l’evoluzione dei mercati/commerci internazionali si originano e si moltiplicano situazioni

dove gli stranieri chiedono tutela al pretore (ad esempio a causa di mancati pagamenti da parte di un

acquirente Romano di merce presa ai fori).

Tuttavia il processo tradizionale (legis actio sacramenti) a causa delle differenti lingue e estrazioni

religiose/culturali non era applicabile con gli stranieri.

Nasce quindi il SISTEMA FORMULARE (un romano – uno straniero)

La formula consiste in un “MODULO” che veniva fatto compilare dallo straniero, ma in casi particolari lo

straniero poteva anche spiegarsi a gesti. L’interpretazione ed il convincimento del pretore erano strettamente

soggettivi ma basati su un’interpretazione guidata dalla buona fede.

Il pretore in quest’epoca è l’unico organo di giustizia per cui non esiste l’appello.

Con l’andar del tempo i pretori diventano due:

Pretore urbano

1. (continua ad applicare la procedura classica, derivante dal periodo arcaico)

Pretore peregrino

2. (si occupava della procedura formulare)

I romani iniziarono a percepire il loro svantaggio nell’ambito della formula applicata dal pretore urbano.

Si va verso l’abolizione d’uso dell’antico sistema basato sulla legis actio sacramenti in questi ambiti.

Il pretore urbano riconoscerà il sistema usato inizialmente dal pretore peregrino anche tra cittadini romani

con quello che può definirsi dapprima un ‘ius civile novum’ ed in seguito detto ‘ius gentium’.

Da qui nasce l’idea di diritto ove ha senso parlare di diritto nel momento in cui si va a disciplinare in un

ambito ed in un momento particolare una determinata situazione che non esisteva in precedenza e non poteva

essere prevista/concepita e di conseguenza regolamentata.

Un ultimo tassello mancante è rappresentato dai:

GIURISTI: sono aristocratici esperti, non remunerati. Potevano ricoprire contemporaneamente più compiti,

ad esempio essere anche pretori.

Generalmente i pretori erano circondati da 4-5 giuristi che si occupavano di fornire consigli.

Ogni pretore aveva una carica che durava un anno. Ogni nuovo pretore che susseguiva riprendeva

generalmente (e quindi consolidava) le decisioni prese dal pretore precedente. Si abbozza in questo modo nel

sistema normativo.

corso di anni e secoli quello che può definirsi un

L’espansione nel mediterraneo, la scoperta di nuovi oggetti e l’instaurazione di un nuovo mercato sempre più

attivo grazie al quale si conia la prima moneta comportano una svolta. Il primo importante segnale di

trasformazione riguarda il diritto di proprietà.

Vediamo che oltre al MANCIPIUM compare una nuova forma di proprietà: il DOMINIUM.

Per esteso: (deriva dal diritto dei Patrizi).

DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM

Qual è il legame tra mancipium e dominium? Il legame sta nell’assolutezza dei poteri che caratterizza il

dominus,

proprietario, il che è equiparato al pater.

Ma dominus dell’oggetto poteva essere chiunque, non solo come in precedenza il padre famiglia.

Rimanevano escluse le donne e gli schiavi. Tutti i cittadini maschi di Roma (eccetto quindi gli stranieri che

potevano essere solo possessori) raggiunta l’età pubere potevano essere dominus.

Vediamo nell’età repubblicana che la TRADITIO, che dapprima (in età arcaica) trasferiva il possesso, ora

trasferisce il DOMINIUM, beni mobili.

ovvero la proprietà di tutti i

La MANCIPATIO viene mantenuta invece per il trasferimento dei beni immobili.

Da questi due tronconi deriva ancor’oggi la disciplina moderna. Anche nell’usucapione troviamo un criterio

di suddivisione che varia in base alla natura del bene (che sia mobile o immobile).

Ai tempi dei romani l’usucapione prevedeva che passassero due anni per diventare proprietari di beni

immobili ed un anno per diventare proprietari di beni mobili.

L’introduzione di questa nuova forma di proprietà e del relativo atto negoziale di trasferimento comportò la

nascita di alcuni casi “patologici” che ben presto fecero sentire la necessità di essere regolamentati dai

pretori.

Spesso infatti venivano l’uso di negozi inappropriati per il trasferimento di proprietà era fatto dal venditore

di proposito, al fine di trarci un doppio guadagno.

Un esempio patologico si ha quando: un oggetto di mancipium veniva acquistato con l’atto negoziale della

traditio. Si aveva quindi un trasferimento di possesso ad usucapione e non di proprietà.

Cosa poteva succedere? una rivendica

Che venisse fatta dal proprietario (reivendicatio) o che il proprietario

(leggi venditore)

sottraesse/rubasse il bene venduto.

(venditore)

Come si adoperarono i pretori?

Nel caso di una rivendica detta reivendicatio medio-tempore, il possessore veniva tutelato in processo

formulare (moduli) grazie all’inserimento di una parte a favore di esso (convenuto), questa parte si chiamava

exceptio (eccezione).

Il possessore-acquirente, accertata la sua innocenza e buona fede dal pretore, poteva riprendere il possesso

del bene ad usucapione dal punto in cui si trovava, era quindi favorito. Ai tempi, durante il processo, non

veniva interrotto il trascorrere del periodo di usucapione.

Nel caso di sottrazione, riappropriazione indebita del bene venduto da parte del venditore (che era ancora

vediamo nascere l’azione pubbliciana,

proprietario) adoperata dal pretore pubblico.

L’azione consiste in una FINZIONE.

finzione:

Viene introdotta una il pretore, appurata la buona fede e correttezza da parte

dell’acquirente/convenuto parifica il possessore al proprietario in sede di processo. Quindi gli reca i suoi

diritti e condanna l’attore (venditore) che si è riappropriato ingiustamente del bene.

Le sentenze sopra citate da parte dei pretori erano entrambe inappellabili.

Rapporti relativi e negozi giuridici

Tutta la famiglia dei rapporti relativi si regge sull’esercizio dei negozi giuridici.

Negozi da non nell’ozio.

‘nec-ozium’:

Si tratta di atti in cui i privati dispongono autonomamente dei propri beni.

gli elementi:

Nei negozi distinguiamo

Essenziali:

1. sono gli elementi senza i quali il negozio è invalido.

Accidentali:

2. sono gli elementi posti ad un negozio per volontà delle parti e possono esserci o meno

senza comportare l’invalidità del negozio stesso.

Distinguiamo bene il concetto di invalidità e inefficacia:

validità o invalidità

La concerne l’esistenza di un atto nel negozio giuridico.

momento modalità

L’inefficacia riguarda il e la con cui il negozio si realizza e gli effetti che ne

conseguono. tre elementi fondamentali,

Nel negozio giuridico troviamo che sono sempre impo

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A.A. 2016-2017
12 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DLMMRC di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Lavoro e lavoratori in diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Frunzio Marina.