Corso di lavoro e lavoratori in diritto romano
Parte generale
Elementi del diritto di base e del diritto romano
Definizione di diritto: insieme di regole in continua evoluzione, che vale in un determinato momento storico e territorio. Il diritto si può distinguere in due categorie:
Diritto privato e pubblico
- Diritto privato: norme che regolano i rapporti fra i cittadini.
- Diritto pubblico: norme che regolano i rapporti che hanno ad oggetto un interesse pubblico.
La concezione di Roma Antica fondava tutto sul possesso, sulla proprietà, perciò il diritto cui ci riferiamo e trattiamo principalmente è diritto privato.
Storia politica di Roma antica
La storia politica di Roma antica può essere suddivisa in quattro periodi principali o età del diritto:
| Denominazione | Denominazione alternativa | Arco di tempo |
|---|---|---|
| Periodo arcaico | Età del diritto arcaico | Dal VII al IV secolo a.C. |
| Periodo della repubblica nazionale | Età del diritto preclassico | Dalla metà del IV sec. a.C. fino alla fine del I sec. a.C. |
| Periodo della repubblica universale | Età del diritto classico | Dagli ultimi anni del I sec. a.C. alla fine del III sec. d.C. |
| Periodo dell’impero assolutistico | Età del diritto post-classico | Da Diocleziano (285-305 d.C.) a Giustiniano (527-565 d.C.) |
Rapporti nel diritto privato
Nel diritto privato le varie relazioni che si possono instaurare sono tre:
- Rapporti assoluti: sono quelle relazioni intercorrenti tra un soggetto attivo determinato e soggetti passivi indeterminati. Un tipico esempio si ha quando si vanta il diritto di proprietà assoluto di una cosa, nei confronti di indeterminati soggetti passivi.
- Rapporti relativi: sono quelle relazioni intercorrenti tra un soggetto attivo determinato ed un soggetto passivo parimenti determinato. Un esempio è il comunissimo contratto di compravendita ove la tutela dei diritti del soggetto attivo è relativa al soggetto passivo determinato.
- Rapporti assoluti in senso improprio: rappresentano una relazione intercorrente tra un soggetto attivo determinato ed un soggetto passivo ugualmente determinato ove tuttavia il soggetto attivo gode della stessa tutela dei rapporti assoluti. Un esempio tipico è il rapporto di usufrutto che si instaurava tra il proprietario di un fondo e quello adiacente.
Approfondimenti: il rapporto assoluto in senso improprio come mancanza del riconoscimento del diritto relativo, i mezzi per far valere il rapporto assoluto.
Periodo arcaico (monarchico)
Dal 753-754 a.C. corrispondente alla fondazione di Roma al 509 a.C. (cacciata dell’ultimo Re). Si tratta di un periodo dove l’economia è sostanzialmente fondata su ciò che serviva alla semplice sussistenza: agricoltura, pastorizia, beni essenziali per vivere. Tutto era fondato sulla proprietà che si può dire fosse il “diritto principe” dei tempi. Anche la fondazione di Roma se si pensa alla leggenda di Romolo e Remo è basata su una dimensione di rapporto proprietario (divieto d’invasione di proprietà).
La comunità che forma Roma vede la sua localizzazione fra i sette colli, non a caso: proprio in una valle fertile. Si tratta di popolazioni di ceppi misti con origini etrusche/greche/latine. Il primo insediamento pare che sia stato sull’Isola Tiberina successivamente diventata quarantena per gli schiavi e attualmente, ai giorni nostri, sede del famoso ospedale Fatebenefratelli. Nonostante Roma non avesse il mare, dobbiamo considerarla ai tempi al pari di una città di mare, difatti le relazioni commerciali anche con gli stranieri hanno potuto evolversi grazie alla possibilità di entrare via mare tramite il Porto di Ostia (anche detto Porto di Roma) e risalire raggiungendo la città attraverso il fiume Tevere.
La fondazione di Roma è caratterizzata da due elementi: ARMA (guerra) e IURA (ius-diritto). La popolazione era organizzata in gruppi familiari gentilizi, le gentes. L’ordine gerarchico vedeva a capo i padri di famiglia e sotto di loro tutti i famigliari, tutto ciò che sottostava al padre di famiglia veniva considerato come una “cosa” di cui questo potesse avere la proprietà. Questo rapporto di proprietà era definito MANCIPIUM e le cose che potevano essere di proprietà erano dette RES MANCIPI.
Schematizzazione del MANCIPIUM
MAN/CIPIUM: afferrare con mano – tutto è nella mano del padre
Ordine gerarchico delle famiglie
- Padre famiglia
- Tutte res di proprietà del padre
- Figli maschi
- Moglie
- Figlie femmine
- Nipoti
- Fratelli/Cugini
- Casa/Terra/Animali/Servitù/Attrezzi
La religione dei tempi, di tipo politeista, considerava sacra la famiglia, un vero e proprio patrimonio che doveva essere fortemente protetto e rispettato. Come si vede dallo schema era indispensabile e fondamentale il figlio maschio per avere una prosecuzione del ruolo del padre famiglia. Il padre di famiglia era tenuto ad osservare dei riti religiosi di protezione, al fine di garantire l’integrità della famiglia.
Prosecuzione/successione del pater
- Assenza in altra famiglia di figli maschi: compravano un figlio maschio di un altro pater
- Primogenito designato
- Presenza di più figli maschi in una stessa famiglia: veniva affidato il compito di padre famiglia in modo “consorziato”
Il trasferimento della proprietà era regolato da un atto negoziale di trasferimento chiamato MANCIPATIO. Si trattava di un atto presidiato da un pesatore che con la bilancia a due piatti (libripens) comparava il peso tra l’oggetto della vendita (o una sua componente simbolica) e del bronzo grezzo. L’atto si compiva davanti a cinque testimoni (cittadini romani e puberi). La figura di questo pesatore era ritenuta indispensabile per valutare che ci fosse buona fede nell’atto di acquisto e consapevolezza nell’atto di vendita.
Le cose considerate più irrilevanti o alcune specie di animali non rilevanti per l’economia di sussistenza venivano definite invece RES NEC MANCIPI. Erano cose che non potevano diventare di proprietà di nessuno ma di esse si poteva avere solo possesso o detenzione.
Possesso e detenzione
Possesso: relazione in cui il soggetto possessore di un bene non è titolare del diritto di proprietà ma l’atteggiamento è simile a quello del proprietario. L’atto di trasferimento di possesso era la traditio.
Detenzione: relazione in cui il soggetto gestisce una cosa materialmente presso di sé, senza però nutrire un atteggiamento psicologico di vero e proprio possesso. (L’esempio attuale per il possesso è il contratto d’affitto. Per la detenzione il comodato d’uso).
Le res mancipi erano tutelate dal diritto, le res nec mancipi non erano tutelate dal diritto, erano considerate “situazioni di fatto” il possesso o la detenzione di quest’ultime perciò bisognava adoperarsi con l’autotutela. Come era tutalato il diritto? Quali erano le figure...