LEZ. 29.09
Il diritto soggettivo è l’insieme dei poteri che un soggetto può esercitare sulla base di una norma giuridica,
Il dovere è una legge morale non
a differenza del diritto oggettivo che è l’insieme di norme giuridiche.
necessariamente scritta ma riconosciuta dalla coscienza che impone di osservare gli impegni che ognuno
contrae con gli altri per il fatto stesso di vivere in società. a Roma
Diritto romano da conoscenza sull’ esperienza giuridica antica del mondo romano, elaborato
(fondazione 754) dal 8 a.C. secolo al XVI secolo d.C. (13 secoli di storia) 565 d.C. dopo la fine dell’Impero
Romano d'oriente di Giustiniano. Per diritto privato s’intende quel diritto tra le relazioni di privato,
problemi tra individui, comprende le norme sulle persone e famiglie e tocca tutto il profilo dei diritti reali
(es. Diritto di proprietà). Tocca poi le obbligazioni e i contratti. Diritto privato riguarda le successioni cioè
diritto ereditario. Nel diritto romano privato troviamo anche il processo per come gestivano le loro
controversie. Il diritto romano si studia come base dei diritti europei moderni, per capire le radici dei
moderni diritti europei e privati (nazionali e no, relative all’esperienze dell’Europa continentale). Sarà poi
alla base dei diritti europei attuali.
Opera immensa “la compilazione Giustinianea” e delle vicende che l'hanno toccata dopo la sua creazione.
La compilazione Giustinianea intendiamo il Corpos Iuris Civilis (chiamata così da Gotofredo) è il
Razionalizzazione del diritto romano
nome che diamo a questa compilazione ed è il nome più modernizzato.
voluta e compiuto da Giustiniano. Giustiniano regna dal 527 e 565 d. C sesto secolo dopo cristo. Il problema
pratico a crisi voleva trovare una soluzione. Nei tribunali dell’impero c'erano molti problemi nella giustizia,
la certezza delle norme giuridiche, erano ancora in vigore norme giuridiche molto antiche che erano state
prodotte nei secoli precedenti molto spesso era difficile fare chiarezza, magari nello stesso problema si
trovavano diverse norme quindi in contrasto tra di loro. Giustiniano pensa a questa grande opera per
selezionare il materiale normativo che poteva essere ancora utile in quel momento storico.
(ELIMINAZIONE).
Le norme venivano da due origini:
-costituzioni imperiali sono atti che provengono dall’imperatore quindi norme emanate dall’imperatore. In
questo momento storico il diritto viene fatto attraverso emanazioni costituzionali. I commissari hanno
le
selezionato le costituzioni ancora utili e applicabili da poter essere efficaci dal punto di vista giuridico e
Il codice
hanno raccolte nella compilazione Giustinianea nella parte CODICE Giustinianeo (Codex)
è stato creato nel 529 però poi è stato rivisto e nel 534 seconda edizione, quella che conosciamo noi, resa
necessaria fra l’altro dalle molte costituzioni emanate nel frattempo da Giustiniano. È diviso in 12 libri
suddivise per argomento, istituzioni giuridiche indicando anche il nome dell’imperatore che ha emanato
quella costituzione. Il codice è anch’esso una raccolta di provvedimenti promulgati dagli imperatori. Per
comporre questa raccolta furono sfruttati anche i precedenti codici (ES. Codice Teodosiano)
materiale giurisprudenziale
- attività dei giuristi PRUDENTES
In età classica c’è un fenomeno importate rappresentato dalle sono
delle figure non paragonabili a nulla. Sono soggetti privati senza incarico pubblico che si dedicano allo
studio del diritto in modo scientifica e lo approfondiscono e svolgono diverse attività come consulenza nei
confronti di altre persone. Oltre a fare consulenza ai privati davano consigli anche a magistrati, figure
pubbliche con ruolo importante dell’ordinamento giuridico. Insegnavano anche nelle scuole il diritto,
risolvendo casi pratici veri o inventati. Le soluzioni potevano essere anche nuove, risolvendo casi che si
presentavano ricorrendo a norme giuridiche oppure creandole nel caso in cui non sia possibile risolverle
con le norme presenti. Scrivevano libri di diritto che potevano essere opere generale, opere più
approfondite dedicato ad un determinato argomento.
Per la interpretio dei giuristi romani si è parlato di interpretazione creativa , in quanto essa non è un’attività
meramente logica di chiarimento, ma pur partendo da spunti obiettivi arriva a creare principi e istituti
giuridici nuovi. Altra interpretazione è quella degli atti negoziali privati specie quelli di mortis causa ossia
fondamentalmente dei testamenti, in ordine alla quale sembrerebbe documentabile una significativa
evoluzione nell’atteggiamento dei giuristi romani. Interpretazione basata e sul valore oggettivo ossia sul
significato corrente delle espressioni adoperate del testatore (interpretazione tipica), mentre
interpretazione più duttile che teneva conto persino del particolare significato che le espressioni stesse
avevano per colui che le aveva impiegate (interpretazione individuale).
L’attività dei giuristi si chiama JIURISPRUDENZA cioè la conoscenza del diritto . Questo termine oggi ha un
significato più tecnico ossia insieme delle sentenze di un determinato giudice. Questa attività finisce con
l’età classica, perdendo il suo ruolo con voce attiva nella creazione del diritto, ma quello creato
precedentemente continua ad essere applicato anche nell' età classica. Sistema complesso in quella un
determinato problema poteva essere disciplinato dalla visione dei giuristi e dalle costituzioni imperiali.
Esiste una selezione di passi di questi giuristi, andando a creare il Digesto o pandette. Digesto o pandette
realizzato fra il 530 e il 533. È la parte più significativa di Giustiniano ed è un volume diviso in 50 parti, è
un’altra parte della compilazione Giustinianea che è stato costruito e contiene del materiale normativo
diverso dalla costituzione imperiale ma contiene passi, brani, frammenti (ogni frammento selezionato
conserva l’incriptio cioè l’indicazione dell’opera da cui proviene) che vengono da opere scritte dai giuristi di
età classica (27 a.C. -284 d.C.). 284 inizia Dio Cleziano con cui finirà l’età classica. L’ ordine complessivo
responsa,
con il quale è esposta la materia è il ossia raccogliere. Per quanto riguarda il Digesto bisogna far
cenno alle modifiche che potevano essere integrative o omissive ed erano espressamente autorizzate da
Giustiniano. Terza parte della compilazione. Le istituzioni sono composte di quattro libri diversi, divisi in
titoli e sono manuali per lo studio del diritto privato è applicabile in tribunale. Le istituzioni contengono
anche molti riferimenti al diritto giustinianeo e derivano da Gaio, un giurista che ha lavorato nel secondo
secolo d.C. È rimasto celebre perché era semplice, efficace. Il manuale di Gaio lo abbiamo conosciuto per
via diretto ed è l’unica opera dei giuristi di età classica a cui abbiamo avuto accesso, la sua conoscenza
diretta perché nel 1816 nella biblioteca Capitolare di Verona uno studioso Nabor faceva delle ricerche in
queste biblioteca e aveva trovato un manoscritto con le lettere di San Girolamo notando che i manoscritti
erano state scritte sopra qualcosa e con reagenti siamo risaliti all’ opera sotto. Opera di Gaio modello per
Giustiniano. Ultima parte composta dalle novelle Giustinianea cioè nuove costituzioni che Giustino stesso
ha emanato dopo la seconda edizione del codice. Dopo la sua morte sono state raggruppati in raccolte.
Le istituzioni, Il Digesto e il Codice, con l’aggiunta delle Novelle costituiscono il Corpus, Iuris Civilis così
chiamato nel XVI secolo della nostra era in contrapposto al corpus iuris canonici, raccolta di norme della
Chiesa Cattolica.
LEZ. 30.09
Dopo la compilazione Giustinianea? Viene poi trasmessa anche nella parte occidentale, conquistando con
guerre le terre della parte occidentale, facendo così invia le sue copie della compilazione Giustinianea.
Conquista territori=applicazione della sua compilazione Giustinianea. Nel 554 la parte occidentale e torna
sotto al poter di altri imperi, andando in crisi. Inoltre, nei secoli successivi decade un po' ma continua ad
esserci, intorno all’anno 1000, anno di grande rialzo economico e commerciale. 1088 anno in cui viene
fondata la prima università occidentale e si trova a Bologna. A Ferrara nasce nel 1391. Diritto lo si studia a
I primi giuristi che insegnano diritto a ragazzi da tutti i
partire dai testi della compilazione Giustinianea.
paesi europei. Scuola dei glossatori è la prima scuola di giuristi, (ex. IRNERIO). SI CHIAMANO glossatori
perché prendono testi della compilazione per poi studiarlo e commentarlo con appunti sul margine delle
pagine dando vita alle GLOSSE. Quindi le Glosse cosa sono? Appunti scritti nel margine bianco del libro.
Tendenzialmente riguardano singole parole commentate, cercando di spiegare il significato e fare
collegamento. Si forma una grande massa di Glosse e vengono raccolte nella MAGNA GLOSSE.
Ulteriore scuola che studia diritto romano in modo diverso rispetto ai Glossatori e sarà la scuola dei
commentatori, i quali studiano e spiegano i testi della compilazione Giustinianea e lo commentano nel modo
più articolato mettendolo in armonia con norme di alta provenienza. Il diritto canonico prodotto dalla chiesa
era anche esso un diritto importante.
In questo modo si forma una massa di norme largamente ispirato al diritto romano che prende il nome di
Diritto Comune che si applica in tutta Europa e alla vita di tutti i giorni, gli studenti europei si muovono per
studiare.
Il Diritto Comune chiamato anche Ius Comune Europeo riguarda solo l’Europa Continentale! Il diritto
Questo processo si interrompe intorno al XVIII
romano è a tutti gli effetti il diritto che si applica in Europa.
e XIX secolo perché si afferma un nuovo movimento culturale chiamato ILLUMINISMO . Questo movimento
si fonda su idee molto radicali verso la semplificazione. Gli illuministi fanno proprio una battaglia culturale.
Cesare Beccaria scrivi i diritti delle pene. Secondo gli illuministi lo strumento fondamentale per rendere il
diritto efficace è il codice così poi i giudici usi rifanno alle norme contenute nei codici non dovendole
interpretare. Si affianca a questa impostazione culturale la novità della nascita degli stati universali
iniziano a darsi i codici. Il Codice civile Francese entra in vigore nel 1804 e che è il codice attualmente
vigente. (CODICE NAPOLEONICO). 1811 entra in vigore il Codice civile austriaco, in Italia prima della
unita ci sono varia codificazione Pré unitarie e il primo Codice civile unitario è nel 1865, in Germania arriva
solo 1900. Con l’entrata in vigore dei codici civile si pensava che il diritto comune fosse finito e invece sono
imbevuti di principi del diritto romano perché era stato trasmesso dai giuristi che studiavano a Bologna e
poi andavano in giro per l’Europa.
Ci sono più diritti Reali e il principale è il diritto di Proprietà.
Il diritto romano alle base della esperienza codicistiche della Europa orientale. Si creò un diritto privato
comune con progetti, studi volti a proporre a costruire ed invidiare i principi comuni a tutti i paesi europei.
Prospettiva di una costruzione di un Codice civile europeo comune che supereranno ogni Codice civile di
ogni paese. Prospettiva molto ideologica. Questi progetti tengono in considerazione molto ideali, norme e
principi del diritto romano.
Il diritto romano si è formato il 13 secoli di storia attraverso meccanismi molto diversi fra di loro. Le norme,
le regole, i principi sono stati creati e prodotti con meccanismi I più disparati. È naturale che nella Roma
dell'VIII secolo c'erano norme diverse rispetto alle norme di Roma Costantinopoli. Le norme si producono
con modalità differenti e fenomeni paragonabile alla nostra sono molto presidiabili.
Bisogna suddividere la storia romana per età:
ETA ARCAICA dalle origini dal 754 a.C. VIII secolo, coincide con la forma monarchica e con parte dell’età
repubblicana. Si chiude nel 367 a.C. problemi
Roma ha una comunità di persone che si dedicano all’agricoltura e allevamento con principi
fondamentali ruotano attorno alla terra e alla famiglia. Il diritto in questo momento storico è
dato soprattutto dalle CONSUETUDINI =MORES cioè il costume. Consuetudini significa fare
qualcosa per he si fa così da sempre. Non sono introdotti da re con atti, sono di origine consuetudinaria.
Legato a questi costumi c’è l’attività di giuristi, molto diversi dai classici, che studiano le consuetudini e
Sono giuristi che sono anche sacerdoti e vengono
fanno consulenza ai cittadini che non le conoscono.
chiamati PONTIFICES, classe sociale più elevata ed erano gli unici che potevano studiare e conoscere il
diritto. Momento storico in cui diritto e religione sono molto legati fra di loro, molto difficile da distinguere
la norma giuridica e la norma cattolica, molto sovrapposte tra loro. I. Diritto ha delle caratteristiche
particolari quasi sacralità. Caratterizzati dal formalismo. Esiste il fenomeno della legge, meno rilevante, atti
LEGGI REGIE
dettate dal re al popolo e poi leggi pubbliche cioè atti approvate dalle assemblee pubbliche.
Es. Legge delle 12 tavole. (incise negli anni 451 e 450 a.C., è un corpo organico di norme scritte che fissano
e stabilizzano i principi consuetudinari che regolano la convivenza a Roma. Da quel momento prende inizio
e si sviluppa l’elaborazione giurisprudenziale del diritto. Questa attività viene svolta, in un primo momento,
dal collegio sacerdotale dei pontefici (PONTEFICES) ma successivamente da giuristi laici.). Inoltre, nel
diritto romano vi sono diversi piani normativi che si affiancano e sono:
IUS CIVILE
o IUS HONORARIUM
o IUS GENTIUM
o
Diritto creato dagli imperatori, diritto prodotto dai giuristi. Tutti i popoli che si governavano utilizzando
leggi e mores, impiegano in parte un diritto loro proprio e in parte un diritto comune a tutti gli uomini. Il
diritto che ciascun popolo stabilisce per sé stesso è il suo proprio diritto e si chiama diritto civile. (IUS
CIVILE) cioè il diritto di quella comunità, invece quel diritto stabilito fra gli uomini dalla naturale
ragionevolezza, è osservato allo stesso modo da tutti i popoli è chiamato diritto delle genti (IUS GENTIUM).
Sempre guardando l’esposizione di Gaio, si osserva che gli enuncia e definisce quelle che vengono
presentate come fonti non del diritto ma degli IURA, ossia dei vari diritti del popolo romano, prospettando
una gerarchia che vede al primo posto le leggi e successivamente tutti gli altri atti cui era stata
riconosciuta più o meno pacificamente nel tempo forza di legge; si tratta di plebisciti, senatoconsulti,
costituzioni imperiali, editti magistratuali, responsa prudentium cioè la risposta dei giuristi. Con il termine
iura quindi si indicano le fonti che non riguardano un unico ius, ma due: ius civile e ius honorarium.
Fonti di ius civile sono:
● le leggi, in quanto emanazioni della volontà delle assemblee popolari, sono solo un ricordo
● i plebisciti ossia le delibere delle assemblee plebee,
● la sena consulti dove originariamente erano semplici pareri del senato dei magistrati poi produttori
di norme nei primi tempi del principato,
● le costituzioni imperiali,
gli editti dei magistrati sono fonti di ius honorarium cioè quel diritto che si trova spesso in contrapposizione
allo ius civile, essendo appunto stato introdotto per aiutare, integrare e correggere lo ius civile. Dagli editti
dei magistrati lo ius honorarium in realtà deriva solo in modo mediato e indiretto. I magistrati, in questo
caso il pretore urbano e peregrino nonché i governatori provinciali non dettavano infatti norme di
comportamento per gli altri, ossia il diritto sostanziale, ma indicavano i mezzi di tutela processuale e
principalmente gli schemi delle azioni che essi stessi si impegnavano a dare ai privati. Il diritto prodotto
dagli imperatori può ricordarsi che l’unica fonte del diritto di quell’epoca erano le costitutiones. Di queste
gaio ricorda soltanto i dicreta o sentenze emanate in sede di cognitio extra ordem per la decisione di
singole controversie, gli edicta o statuizioni di carattere generale in quanto dettate dal popolo e infine le
epistulae ossia le lettere indirizzate in risposa a quesiti dei funzionari.
ETA PRE CLASSICA dal 367 a.C. al 27 a.C. PRETORE URBANO,
Nel 367 viene intuitivo un magistrato che si chiama prima non esisteva, molto
importante nello sviluppo del diritto privato. Nel 27 a.C. inizia l’età classica, anni con al potere Ottaviano.
Ci sono le leggi pubbliche, attività dei giuristi che in età Pré classica venivano studiati anche dai LAICI,
sparisce la stretta connessione tra legge e chiesa il PRETORE. È un
. C’è anche un fattore di sviluppo che è
magistrato che crea diritto e ha giurisdizione. Il pretore non è un giudice e ha giurisdizione cioè può dire il
diritto. Il pretore ascoltava le parti, cercava di capire le dinamiche e individua il rimedio giuridico adatto a
quel caso. Individuato il rimedio giuridico manda le parti davanti a un giudice cioè il pretore imposta solo la
controversia scrivendo un documento chiamato FORMULA che contiene le indicazioni. Il giudice era un
cittadino privato che poteva svolgere questa mansione.
Il pretore trova il rimedio nelle consuetudini, legge pubbliche e leggi REGIE. Ha un potere più ampio, nel
caso in cui non trovi un rimedio già esistente lui può crearlo. Nel caso in cui si conclude un contratto creato
da loro, il pretore farà alcune valutazioni tra utili ed equo inventa la nuova regola, facendo progredire il
diritto. Il pretore Può andare contro il diritto esistente, imbattendosi in una norma non equa e consona e
quindi disapplicazione il diritto già esistente, in questo modo troviamo il diritto pretorio e il dir
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