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SCIOGLIMENTO SOCIETÀ:

❖ A. Per recesso unilaterale

B. Per morte, anche di un solo socio

C. A seguito di confisca o vendita in blocco di beni, per quanto riguarda la società omnium bonorum

D. Per effetto di capitis dominutio di un socio

E. Nel caso di società costituita per un determinato fine commerciale

❖ La societas romana aveva effetto solo tra i soci non di fronte a terzi con i quali si presentavano a contrattare e ad agire in nome proprio ma nell'interesse sociale dei singoli membri di essa e non la società

❖ TIPI DI SOCIETÀ: quella che riguarda tutti i beni (omnium o totorum bonorum) e quella posta in essere per scopo particolare (unius negotiationis)

CARATTERISTICHE SOCIETÀ:

❖ La società omnium bonorum è un particolare tipo di società caratterizzata dall'impegno dei soci di mettere a disposizione della stessa la totalità dei loro beni per impiegarli in operazioni di comune accordo. I guadagni e le

Le perdite erano ripartite proporzionalmente. Non era necessario costituire un patrimonio comune dal punto di vista giuridico; era sufficiente che ciascun socio si impegnasse a effettuare gli atti richiesti, necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, mentre la società unius negotiationis è un particolare tipo di società contratta per il compimento di uno o più operazioni di un certo tipo di attività economica.

IL CONTRATTO DI MANDATO: contratto consensuale, che si perfeziona con il semplice consenso. Dal quale nascono azioni di buona fede, la cui origine è discussa.

Cosa s'intende per mandato? Si ha quando il mandante incarica un altro che si chiama mandatario, o lo incarica di fare qualcosa. Negozio giuridico bilaterale. Una volta concluso, nascono degli obblighi. Sicuramente obblighi in capo al mandatario e sarà di portare a termine l'incarico affidato. Invece al capo al mandante gli obblighi sono eventuali, nel senso che,

avrà l'obbligo di rimborsare le eventuali spese sostenute dal mandatario e gli eventuali danni subiti durante l'incarico. È un contratto bilaterale imperfetto o è gratuito. Il mandato non prevede alcun compenso. È un contratto in cui un soggetto incarica un altro soggetto a fare qualcosa. Il mandato è un atto di regola, bisogna che ci sia un interesse nell'ambito del contratto di mandato. Gli interessi sono spiegati nelle istituzioni di Gaio e Giustiniano. Un punto che sembra fermo è quello per cui non è giuridicamente ammissibile un contratto di mandato nell'esclusivo interesse del mandatario. È invalido un mandato che abbia una prestazione illecita. Applicazione del mandato, cioè il mandato di credito. Il mandante incarica un'altra persona, cioè il mandatario, di prestare del denaro a titolo di mutuo ad un terzo soggetto. Come viene eseguito? Come farà a adempiere? Dovrà

Consegnare la somma di denaro. È un contratto reale cioè si perfeziona con la consegna della cosa.

Quando il mutuo è concluso in forza del mandato di credito, il mutante nel caso in cui non gli venga restituito il denaro si può recare dal mandante. Ha funzione di garanzia.

Il mandante si assume la garanzia per il debito del terzo.

CONTRATTI LETTERALI si chiamano così perché ci deve essere il consenso, ma ci deve essere la redazione di uno scritto. Scritto richiesto necessario per la conclusione del contratto. Si riducono ad unico tipo, l'unico contratto che era concluso a Roma ai tempi di Gaio si chiama NOMENTRANSCRIPTICIUM, nomen sarebbe titolo di credito, transcripitium cioè che viene trascritto.

Consiste in due tipi: TRASCRIZIONE DA COSA VERSO LA PERSONA. Tipo di contratto misterioso nel senso che Gaio descrive e spiega, ma molto difficile da comprendere il senso della conclusione.

  • utilità pratica. Che venisse concluso questo tipo di contratto è però certo perché ci sono ritrovamenti archeologi.
  • Il padre di famiglia teneva delle scritture contabili sotto forma di codici e registrava le entrate e le uscite, il codex accenti è il registro delle entrate e il codex ex spensi è quello delle uscite.
  • Un padre di famiglia abbia un diritto di credito da parte di tizio. Il padre di famiglia registrava nel codex quella somma di denaro come se l'avesse ricevuta i questo modo si estingue 'obbligazione. La stessa somma di denaro viene segnata nell'altra parte del codex.
  • In capo a tizio nasce una nuova obbligazione, perché dovrà restituire la somma di denaro, questa nuova obbligazione non è da compravendita ma che nasce dal contratto scritto.
  • Con questa operazione, TRASCRIZIONE DA PERSONA IN PERSONA tizio ha un debito nei confronti del pater famiglia sempre da compravendita. Si accordano, il pater

scrivenel codex quella somma di denaro che gli era dovuta a titolo di compravendita e si estingue così l'obbligazione di tizio, poi il pater scrive quella somma nel codex uscite però non a carico di tizio ma a carico di sempronio, quindi un terzo soggetto che diventa debitore del pater. Si fonda sul contratto scritto. Si realizza il trasferimento di un obbligo. Il contratto che nasce con le scritte è un contratto unilaterale con obbligazioni da una parte sola. Gaio nel suo manuale parla anche di altri contratti scritti che però non si concludevano con i cittadini romani ma riguardavano solo i pellegrini. Ingrate era un documento nel quale le parti dichiaravano di concludere un contratto, scritto in terza persona più sottoscrizione. Nel chirografo c'è la dichiarazione in prima persona di una parte sola. I contratti di cui abbiamo parlato, costituiscono un numero chiuso. I contratti a Roma sono tipici, applicano il criterio di tipicità.

cioè che possono ricorrere solo a quelli, non possono crearne dei nuovi. Noi abbiamo autonomia contrattuale. Tipi di contratti disciplinati dalla legge, ma possiamo inventare nuovi contratti per le nostre esigenze. Anche a Roma ad un certo punto inizia un movimento che porterà al riconoscimento di nuovi contratti, che si chiamano CONTRATTI INNOMINATI. Questi contratti hanno le realtà il loro nome esempio la permuta. Movimento già presente in età classica e che è compiuto fino all'età giustinianea. Questi contratti innominati hanno tutti delle caratteristiche comuni che prevedono delle prestazioni corrispettive e sono quattrosinallagmatici cioè nascono prevedono obblighi in capo ad entrambi i soggetti, schematizzati in categorie: CONTRATTI IO DO PERCHE TU DIA, CONTRATTI FACCIO PERCHE TU DIA, IO FACCIO PERCHE TU FACCIA, IO DO PERCHE TU FACCIA. LEZ. 26.11 Nel Diritto Romano è presente il principio di tipicità; i privati

possono utilizzare solo i contratti previsti e non hanno la possibilità di crearne degli altri. Le esigenze della vita quotidiana hanno fatto sì che a Roma si avesse la nascita di nuove esigenze dando la possibilità di avere una maggiore libertà contrattuale. Si avevano una serie di esigenze che riguardano soprattutto la possibilità di creare contratti che prevedono prestazioni corrispettive. (contratti sinallagmatici) ES. io mi impegno a lavorare nel tuo giardino e tu ti impegni a venire a cucinare da me. Queste 2 prestazioni reciproche, non si ha nessun contratto che li tutela. I contratti innominati vengono riconosciuti proprio per permettere che due parti si accordino per tenerel’una a favore dell’altra delle prestazioni reciproche. Questi contratti, che noi chiamiamo innominati, in realtà poi hanno assunto dei nomi propri. (scambio di una cosa contro un’altra cosa) Uno si può chiamare permuta (contratto con la quale due

Parti che hanno un problema e vogliono evitare di andare in giudizio, si fanno delle reciproche rinunce. Come si tutelano dal punto di vista processuale le parti di un contratto di questo tipo?

In età giustinianea si ha un'azione di buona fede (azioni che danno vita a dei processi dove il giudice ha una discrezionalità molto ampia tenendo in considerazione tutto quello che è stato inserito dai contraenti) e si chiama AZIONE PRAESCRIPTIS VERBIS; questa azione serviva quando una delle due parti che aveva concluso un accordo di questo tipo (io mi impegno con tizio lavorare nel suo giardino e lui si impegna a cucinarmi), se io effettivamente eseguo la mia prestazione e Tizio non dà vita all'esecuzione della sua prestazione, io posso agire contro di lui per pretendere la contro prestazione.

In età classica dove si hanno movimento per il riconoscimento di questi tipi di contratti, non si hanno certezze assolute sui rimedi processuali previsti.

Si hanno molti indizi sul fatto che l'azione sopra citata fosse utilizzata anche in età classica. Si trovano anche altri rimedi in età classica in merito al fatto che il pretore avesse aggiunto scopi ben precisi o si fossero trovati rimedi per ottenere indietro ciò che si era dato oppure avere un pagamento per quello che il soggetto ha effettuato. FENOMENTO DEI PATTI Un'altra caratteristica del sistema romano dell'obbligazione è data dal fatto che i Romani tengono sempre distinti i contratti dai patti. (accanto ai contratti tipici ed innominati, rimangono separati i patti). I patti sono sempre accordi (consenso) ma che vengono costantemente lasciati a costituire una categoria assestante e che non confluisce mai in quella dei contratti. Questi patti sono degli accordi che per il diritto civile non sono caratterizzati dalla presenza di azioni. ES. io devo 1000€ a tizio perché lui me li aveva prestati. Io vado da lui e dico di non riuscire a pagare.Tizio può fare un patto con me attestando di voler rinunciare al debito (remissione del debito). Nel caso Tizio domani si sveglia e dice "ho bisogno di quel denaro", viene da me e mi chiede il pagamento attestando di aver cambiato idea. Io posso tutelarmi chiamando in giudizio Tizio? La risposta è negativa; da un patto di questo tipo non nascono azioni. L'unica strada che posso percorrere è quella indicata dal pretore. Nel caso Tizio mi chiami in giudizio, io ho una protezione chiamata ECCEZIONE DI PATTO CONVENUTO dove blocco la pretesa di Tizio che sta avendo nei miei confronti. In materia di patti, questa è la regola generale per la quale un patto non si può far valere con un'AZIONE ma solo con un'ECCEZIONE. Ci sono una serie di casi dove il pretore decide di concedere delle azioni. Questi patti assumono dei nomi specifici: tutela di determinati patti. 1. Constituta patti che hanno una funzione di garanzia. Patto con il creditore per rafforzare.

La soaposizione. ES.io ho un debito n

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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilaria.battaglia319 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Schiavo Silvia.