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LEZ. 29.09

Il diritto soggettivo è l’insieme dei poteri che un soggetto può esercitare sulla base di una norma giuridica,

Il dovere è una legge morale non

a differenza del diritto oggettivo che è l’insieme di norme giuridiche.

necessariamente scritta ma riconosciuta dalla coscienza che impone di osservare gli impegni che ognuno

contrae con gli altri per il fatto stesso di vivere in società. a Roma

Diritto romano da conoscenza sull’ esperienza giuridica antica del mondo romano, elaborato

(fondazione 754) dal 8 a.C. secolo al XVI secolo d.C. (13 secoli di storia) 565 d.C. dopo la fine dell’Impero

Romano d'oriente di Giustiniano. Per diritto privato s’intende quel diritto tra le relazioni di privato,

problemi tra individui, comprende le norme sulle persone e famiglie e tocca tutto il profilo dei diritti reali

(es. Diritto di proprietà). Tocca poi le obbligazioni e i contratti. Diritto privato riguarda le successioni cioè

diritto ereditario. Nel diritto romano privato troviamo anche il processo per come gestivano le loro

controversie. Il diritto romano si studia come base dei diritti europei moderni, per capire le radici dei

moderni diritti europei e privati (nazionali e no, relative all’esperienze dell’Europa continentale). Sarà poi

alla base dei diritti europei attuali.

Opera immensa “la compilazione Giustinianea” e delle vicende che l'hanno toccata dopo la sua creazione.

La compilazione Giustinianea intendiamo il Corpos Iuris Civilis (chiamata così da Gotofredo) è il

Razionalizzazione del diritto romano

nome che diamo a questa compilazione ed è il nome più modernizzato.

voluta e compiuto da Giustiniano. Giustiniano regna dal 527 e 565 d. C sesto secolo dopo cristo. Il problema

pratico a crisi voleva trovare una soluzione. Nei tribunali dell’impero c'erano molti problemi nella giustizia,

la certezza delle norme giuridiche, erano ancora in vigore norme giuridiche molto antiche che erano state

prodotte nei secoli precedenti molto spesso era difficile fare chiarezza, magari nello stesso problema si

trovavano diverse norme quindi in contrasto tra di loro. Giustiniano pensa a questa grande opera per

selezionare il materiale normativo che poteva essere ancora utile in quel momento storico.

(ELIMINAZIONE).

Le norme venivano da due origini:

-costituzioni imperiali sono atti che provengono dall’imperatore quindi norme emanate dall’imperatore. In

questo momento storico il diritto viene fatto attraverso emanazioni costituzionali. I commissari hanno

le

selezionato le costituzioni ancora utili e applicabili da poter essere efficaci dal punto di vista giuridico e

Il codice

hanno raccolte nella compilazione Giustinianea nella parte CODICE Giustinianeo (Codex)

è stato creato nel 529 però poi è stato rivisto e nel 534 seconda edizione, quella che conosciamo noi, resa

necessaria fra l’altro dalle molte costituzioni emanate nel frattempo da Giustiniano. È diviso in 12 libri

suddivise per argomento, istituzioni giuridiche indicando anche il nome dell’imperatore che ha emanato

quella costituzione. Il codice è anch’esso una raccolta di provvedimenti promulgati dagli imperatori. Per

comporre questa raccolta furono sfruttati anche i precedenti codici (ES. Codice Teodosiano)

materiale giurisprudenziale

- attività dei giuristi PRUDENTES

In età classica c’è un fenomeno importate rappresentato dalle sono

delle figure non paragonabili a nulla. Sono soggetti privati senza incarico pubblico che si dedicano allo

studio del diritto in modo scientifica e lo approfondiscono e svolgono diverse attività come consulenza nei

confronti di altre persone. Oltre a fare consulenza ai privati davano consigli anche a magistrati, figure

pubbliche con ruolo importante dell’ordinamento giuridico. Insegnavano anche nelle scuole il diritto,

risolvendo casi pratici veri o inventati. Le soluzioni potevano essere anche nuove, risolvendo casi che si

presentavano ricorrendo a norme giuridiche oppure creandole nel caso in cui non sia possibile risolverle

con le norme presenti. Scrivevano libri di diritto che potevano essere opere generale, opere più

approfondite dedicato ad un determinato argomento.

Per la interpretio dei giuristi romani si è parlato di interpretazione creativa , in quanto essa non è un’attività

meramente logica di chiarimento, ma pur partendo da spunti obiettivi arriva a creare principi e istituti

giuridici nuovi. Altra interpretazione è quella degli atti negoziali privati specie quelli di mortis causa ossia

fondamentalmente dei testamenti, in ordine alla quale sembrerebbe documentabile una significativa

evoluzione nell’atteggiamento dei giuristi romani. Interpretazione basata e sul valore oggettivo ossia sul

significato corrente delle espressioni adoperate del testatore (interpretazione tipica), mentre

interpretazione più duttile che teneva conto persino del particolare significato che le espressioni stesse

avevano per colui che le aveva impiegate (interpretazione individuale).

L’attività dei giuristi si chiama JIURISPRUDENZA cioè la conoscenza del diritto . Questo termine oggi ha un

significato più tecnico ossia insieme delle sentenze di un determinato giudice. Questa attività finisce con

l’età classica, perdendo il suo ruolo con voce attiva nella creazione del diritto, ma quello creato

precedentemente continua ad essere applicato anche nell' età classica. Sistema complesso in quella un

determinato problema poteva essere disciplinato dalla visione dei giuristi e dalle costituzioni imperiali.

Esiste una selezione di passi di questi giuristi, andando a creare il Digesto o pandette. Digesto o pandette

realizzato fra il 530 e il 533. È la parte più significativa di Giustiniano ed è un volume diviso in 50 parti, è

un’altra parte della compilazione Giustinianea che è stato costruito e contiene del materiale normativo

diverso dalla costituzione imperiale ma contiene passi, brani, frammenti (ogni frammento selezionato

conserva l’incriptio cioè l’indicazione dell’opera da cui proviene) che vengono da opere scritte dai giuristi di

età classica (27 a.C. -284 d.C.). 284 inizia Dio Cleziano con cui finirà l’età classica. L’ ordine complessivo

responsa,

con il quale è esposta la materia è il ossia raccogliere. Per quanto riguarda il Digesto bisogna far

cenno alle modifiche che potevano essere integrative o omissive ed erano espressamente autorizzate da

Giustiniano. Terza parte della compilazione. Le istituzioni sono composte di quattro libri diversi, divisi in

titoli e sono manuali per lo studio del diritto privato è applicabile in tribunale. Le istituzioni contengono

anche molti riferimenti al diritto giustinianeo e derivano da Gaio, un giurista che ha lavorato nel secondo

secolo d.C. È rimasto celebre perché era semplice, efficace. Il manuale di Gaio lo abbiamo conosciuto per

via diretto ed è l’unica opera dei giuristi di età classica a cui abbiamo avuto accesso, la sua conoscenza

diretta perché nel 1816 nella biblioteca Capitolare di Verona uno studioso Nabor faceva delle ricerche in

queste biblioteca e aveva trovato un manoscritto con le lettere di San Girolamo notando che i manoscritti

erano state scritte sopra qualcosa e con reagenti siamo risaliti all’ opera sotto. Opera di Gaio modello per

Giustiniano. Ultima parte composta dalle novelle Giustinianea cioè nuove costituzioni che Giustino stesso

ha emanato dopo la seconda edizione del codice. Dopo la sua morte sono state raggruppati in raccolte.

Le istituzioni, Il Digesto e il Codice, con l’aggiunta delle Novelle costituiscono il Corpus, Iuris Civilis così

chiamato nel XVI secolo della nostra era in contrapposto al corpus iuris canonici, raccolta di norme della

Chiesa Cattolica.

LEZ. 30.09

Dopo la compilazione Giustinianea? Viene poi trasmessa anche nella parte occidentale, conquistando con

guerre le terre della parte occidentale, facendo così invia le sue copie della compilazione Giustinianea.

Conquista territori=applicazione della sua compilazione Giustinianea. Nel 554 la parte occidentale e torna

sotto al poter di altri imperi, andando in crisi. Inoltre, nei secoli successivi decade un po' ma continua ad

esserci, intorno all’anno 1000, anno di grande rialzo economico e commerciale. 1088 anno in cui viene

fondata la prima università occidentale e si trova a Bologna. A Ferrara nasce nel 1391. Diritto lo si studia a

I primi giuristi che insegnano diritto a ragazzi da tutti i

partire dai testi della compilazione Giustinianea.

paesi europei. Scuola dei glossatori è la prima scuola di giuristi, (ex. IRNERIO). SI CHIAMANO glossatori

perché prendono testi della compilazione per poi studiarlo e commentarlo con appunti sul margine delle

pagine dando vita alle GLOSSE. Quindi le Glosse cosa sono? Appunti scritti nel margine bianco del libro.

Tendenzialmente riguardano singole parole commentate, cercando di spiegare il significato e fare

collegamento. Si forma una grande massa di Glosse e vengono raccolte nella MAGNA GLOSSE.

Ulteriore scuola che studia diritto romano in modo diverso rispetto ai Glossatori e sarà la scuola dei

commentatori, i quali studiano e spiegano i testi della compilazione Giustinianea e lo commentano nel modo

più articolato mettendolo in armonia con norme di alta provenienza. Il diritto canonico prodotto dalla chiesa

era anche esso un diritto importante.

In questo modo si forma una massa di norme largamente ispirato al diritto romano che prende il nome di

Diritto Comune che si applica in tutta Europa e alla vita di tutti i giorni, gli studenti europei si muovono per

studiare.

Il Diritto Comune chiamato anche Ius Comune Europeo riguarda solo l’Europa Continentale! Il diritto

Questo processo si interrompe intorno al XVIII

romano è a tutti gli effetti il diritto che si applica in Europa.

e XIX secolo perché si afferma un nuovo movimento culturale chiamato ILLUMINISMO . Questo movimento

si fonda su idee molto radicali verso la semplificazione. Gli illuministi fanno proprio una battaglia culturale.

Cesare Beccaria scrivi i diritti delle pene. Secondo gli illuministi lo strumento fondamentale per rendere il

diritto efficace è il codice così poi i giudici usi rifanno alle norme contenute nei codici non dovendole

interpretare. Si affianca a questa impostazione culturale la novità della nascita degli stati universali

iniziano a darsi i codici. Il Codice civile Francese entra in vigore nel 1804 e che è il codice attualmente

vigente. (CODICE NAPOLEONICO). 1811 entra in vigore il Codice civile austriaco, in Italia prima della

unita ci sono varia codificazione Pré unitarie e il primo Codice civile unitario è nel 1865, in Germania arriva

solo 1900. Con l’entrata in vigore dei codici civile si pensava che il diritto comune fosse finito e invece sono

imbevuti di principi del diritto romano perché era stato trasmesso dai giuristi che studiavano a Bologna e

poi andavano in giro per l’Europa.

Ci sono più diritti Reali e il principale è il diritto di Proprietà.

Il diritto romano alle base della esperienza codicistiche della Europa orientale. Si creò un diritto privato

comune con progetti, studi volti a proporre a costruire ed invidiare i principi comuni a tutti i paesi europei.

Prospettiva di una costruzione di un Codice civile europeo comune che supereranno ogni Codice civile di

ogni paese. Prospettiva molto ideologica. Questi progetti tengono in considerazione molto ideali, norme e

principi del diritto romano.

Il diritto romano si è formato il 13 secoli di storia attraverso meccanismi molto diversi fra di loro. Le norme,

le regole, i principi sono stati creati e prodotti con meccanismi I più disparati. È naturale che nella Roma

dell'VIII secolo c'erano norme diverse rispetto alle norme di Roma Costantinopoli. Le norme si producono

con modalità differenti e fenomeni paragonabile alla nostra sono molto presidiabili.

Bisogna suddividere la storia romana per età:

ETA ARCAICA dalle origini dal 754 a.C. VIII secolo, coincide con la forma monarchica e con parte dell’età

repubblicana. Si chiude nel 367 a.C. problemi

Roma ha una comunità di persone che si dedicano all’agricoltura e allevamento con principi

fondamentali ruotano attorno alla terra e alla famiglia. Il diritto in questo momento storico è

dato soprattutto dalle CONSUETUDINI =MORES cioè il costume. Consuetudini significa fare

qualcosa per he si fa così da sempre. Non sono introdotti da re con atti, sono di origine consuetudinaria.

Legato a questi costumi c’è l’attività di giuristi, molto diversi dai classici, che studiano le consuetudini e

Sono giuristi che sono anche sacerdoti e vengono

fanno consulenza ai cittadini che non le conoscono.

chiamati PONTIFICES, classe sociale più elevata ed erano gli unici che potevano studiare e conoscere il

diritto. Momento storico in cui diritto e religione sono molto legati fra di loro, molto difficile da distinguere

la norma giuridica e la norma cattolica, molto sovrapposte tra loro. I. Diritto ha delle caratteristiche

particolari quasi sacralità. Caratterizzati dal formalismo. Esiste il fenomeno della legge, meno rilevante, atti

LEGGI REGIE

dettate dal re al popolo e poi leggi pubbliche cioè atti approvate dalle assemblee pubbliche.

Es. Legge delle 12 tavole. (incise negli anni 451 e 450 a.C., è un corpo organico di norme scritte che fissano

e stabilizzano i principi consuetudinari che regolano la convivenza a Roma. Da quel momento prende inizio

e si sviluppa l’elaborazione giurisprudenziale del diritto. Questa attività viene svolta, in un primo momento,

dal collegio sacerdotale dei pontefici (PONTEFICES) ma successivamente da giuristi laici.). Inoltre, nel

diritto romano vi sono diversi piani normativi che si affiancano e sono:

IUS CIVILE

o IUS HONORARIUM

o IUS GENTIUM

o

Diritto creato dagli imperatori, diritto prodotto dai giuristi. Tutti i popoli che si governavano utilizzando

leggi e mores, impiegano in parte un diritto loro proprio e in parte un diritto comune a tutti gli uomini. Il

diritto che ciascun popolo stabilisce per sé stesso è il suo proprio diritto e si chiama diritto civile. (IUS

CIVILE) cioè il diritto di quella comunità, invece quel diritto stabilito fra gli uomini dalla naturale

ragionevolezza, è osservato allo stesso modo da tutti i popoli è chiamato diritto delle genti (IUS GENTIUM).

Sempre guardando l’esposizione di Gaio, si osserva che gli enuncia e definisce quelle che vengono

presentate come fonti non del diritto ma degli IURA, ossia dei vari diritti del popolo romano, prospettando

una gerarchia che vede al primo posto le leggi e successivamente tutti gli altri atti cui era stata

riconosciuta più o meno pacificamente nel tempo forza di legge; si tratta di plebisciti, senatoconsulti,

costituzioni imperiali, editti magistratuali, responsa prudentium cioè la risposta dei giuristi. Con il termine

iura quindi si indicano le fonti che non riguardano un unico ius, ma due: ius civile e ius honorarium.

Fonti di ius civile sono:

● le leggi, in quanto emanazioni della volontà delle assemblee popolari, sono solo un ricordo

● i plebisciti ossia le delibere delle assemblee plebee,

● la sena consulti dove originariamente erano semplici pareri del senato dei magistrati poi produttori

di norme nei primi tempi del principato,

● le costituzioni imperiali,

gli editti dei magistrati sono fonti di ius honorarium cioè quel diritto che si trova spesso in contrapposizione

allo ius civile, essendo appunto stato introdotto per aiutare, integrare e correggere lo ius civile. Dagli editti

dei magistrati lo ius honorarium in realtà deriva solo in modo mediato e indiretto. I magistrati, in questo

caso il pretore urbano e peregrino nonché i governatori provinciali non dettavano infatti norme di

comportamento per gli altri, ossia il diritto sostanziale, ma indicavano i mezzi di tutela processuale e

principalmente gli schemi delle azioni che essi stessi si impegnavano a dare ai privati. Il diritto prodotto

dagli imperatori può ricordarsi che l’unica fonte del diritto di quell’epoca erano le costitutiones. Di queste

gaio ricorda soltanto i dicreta o sentenze emanate in sede di cognitio extra ordem per la decisione di

singole controversie, gli edicta o statuizioni di carattere generale in quanto dettate dal popolo e infine le

epistulae ossia le lettere indirizzate in risposa a quesiti dei funzionari.

ETA PRE CLASSICA dal 367 a.C. al 27 a.C. PRETORE URBANO,

Nel 367 viene intuitivo un magistrato che si chiama prima non esisteva, molto

importante nello sviluppo del diritto privato. Nel 27 a.C. inizia l’età classica, anni con al potere Ottaviano.

Ci sono le leggi pubbliche, attività dei giuristi che in età Pré classica venivano studiati anche dai LAICI,

sparisce la stretta connessione tra legge e chiesa il PRETORE. È un

. C’è anche un fattore di sviluppo che è

magistrato che crea diritto e ha giurisdizione. Il pretore non è un giudice e ha giurisdizione cioè può dire il

diritto. Il pretore ascoltava le parti, cercava di capire le dinamiche e individua il rimedio giuridico adatto a

quel caso. Individuato il rimedio giuridico manda le parti davanti a un giudice cioè il pretore imposta solo la

controversia scrivendo un documento chiamato FORMULA che contiene le indicazioni. Il giudice era un

cittadino privato che poteva svolgere questa mansione.

Il pretore trova il rimedio nelle consuetudini, legge pubbliche e leggi REGIE. Ha un potere più ampio, nel

caso in cui non trovi un rimedio già esistente lui può crearlo. Nel caso in cui si conclude un contratto creato

da loro, il pretore farà alcune valutazioni tra utili ed equo inventa la nuova regola, facendo progredire il

diritto. Il pretore Può andare contro il diritto esistente, imbattendosi in una norma non equa e consona e

quindi disapplicazione il diritto già esistente, in questo modo troviamo il diritto pretorio e il dir

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilaria.battaglia319 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Schiavo Silvia.
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